TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-06-06, n. 201706650
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Pubblicato il 06/06/2017
N. 06650/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07521/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7521 del 2007, proposto da:
T I, rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 124;
contro
Prefettura di Roma, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di diniego di revoca dell'avviso orale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2017 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il provvedimento del Prefetto di Roma emesso in data 29 maggio 2007, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dallo stesso avverso il provvedimento di rigetto della istanza di revoca dell’avviso orale emesso dal Questore di Roma in data 17 gennaio 2007.
Deduce il ricorrente:
- che in data 9 dicembre 2006 la Regione Carabinieri Lazio, Compagnia di Colleferro, notificava verbale di avviso orale, ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 1423/1956, nei confronti del ricorrente;si riteneva, infatti, che lo stesso fosse persona dedita alla commissione di reati volti ad offendere o mettere in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica e che vivesse abitualmente, anche se in parte, con i proventi di attività illecite;
- che in data 10 dicembre 2006 il ricorrente presentava alla Questura di Roma istanza di revoca del predetto avviso orale emesso nei suoi confronti;
- che in data 17 gennaio 2007 il Questore di Roma, esaminata l’istanza presentata dal ricorrente, la respingeva con decreto, ritenendo sussistente la pericolosità sociale del soggetto in questione e giudicando le argomentazioni prodotte dall’istante non idonee a sostenere una linea difensiva che potesse compromettere la legittimità del provvedimento impugnato;
- che in data 16 marzo 2007, avverso il summenzionato decreto, il ricorrente presentava ricorso gerarchico al fine di ottenerne la revoca;
- che in data 29 maggio 2007 il Prefetto, ritenute infondate le motivazioni addotta dal ricorrente, respingeva il ricorso.
Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e difetto di motivazione.
Si è costituita solo formalmente l’Amministrazione resistente.
Alla udienza del 9 maggio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio che “ L'avviso orale presuppone la sussistenza di elementi di fatto tali da indurre a ritenere l'appartenenza del soggetto ad una delle categorie previste dall'articolo 1 della legge citata, riguardante le persone ‘pericolose per la sicurezza e la pubblica incolumità’, e, dunque, necessariamente richiede la presenza di circostanze tali da configurare una situazione rivelatrice di personalità incline a comportamenti asociali o antisociali, ovvero di condizioni di pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica della persona avvisata che possano eventualmente dare luogo, in seguito, all'applicazione di una misura di prevenzione (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 18 ottobre 2010, n. 7570;TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 19 ottobre 2010, n. 7000). In sostanza, il presupposto per l'emanazione dell'avviso orale consiste non tanto nell'esistenza di specifiche prove in ordine alla commissione di reati, bensì nella presenza di elementi di fatto che, secondo le regole della logica e della ragionevolezza, conducono a riscontrare condizioni di pericolosità sociale ” (Tar Lazio, Sez. 1 Ter , 18 aprile 2014, n. 4271).
L'avviso orale, dunque, avendo natura preventiva, può essere sorretto anche solo da una valutazione di carattere indiziario di portata generale fondata su elementi di fatto significativi nel loro complesso;per il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato sono sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l'Autorità di Polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possano dar luogo all'applicazione delle misure di prevenzione.
Ciò che conta insomma è l'emergenza di una situazione rivelatrice di personalità incline a comportamenti asociali o antisociali.
Sotto tale profilo, dunque, l'avviso orale rientra nell'ambito di una valutazione discrezionale di competenza dell'Autorità di polizia, sindacabile soltanto sotto il profilo della sussistenza dei presupposti, nonché della sufficienza, logicità e congruità della motivazione (Cfr., da ultimo, T.A.R. Perugia, sez. I, 22 febbraio 2017, n. 158).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non si ravvisano motivi di illegittimità del provvedimento impugnato, risultando lo stesso correttamente motivato sotto i plurimi profili evidenziati negli atti depositati dalla Amministrazione resistente (si legge nel provvedimento impugnato che dal rapporto fornito dalla Questura di Roma in data 14 maggio 2007, si evince che “ il ricorrente annovera a suo carico, già dal 1996, pregiudizi di Polizia per reati contro l’Amministrazione della Giustizia e falsi in genere, violazioni al TULPS provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio da diverse province d’Italia, reati contro la persona e contro la Pubblica Amministrazione;inoltre tra il 1998 e il 1999 è stato ripetutamente denunciato in stato di libertà per associazione per delinquere finalizzata alla truffa, per violazione della normativa in materia di armi – porto e detenzione abusiva – furto aggravato ”).
Deve inoltre sottolinearsi che il giudizio di pericolosità sociale che giustifica l'avviso de quo risulta essere una valutazione che sfugge al sindacato del giudice amministrativo se non sotto profili di abnormità dell'iter logico o di incongruenza della motivazione (T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 28 giugno 2016, n. 756;Cons Stato, n. 7581/2005), profili che nel caso di specie non paiono sussistere.
Concludendo, tutte le doglianze rassegnate in ricorso devono essere disattese in quanto infondate, con conseguente reiezione del ricorso
La manifesta infondatezza del ricorso comporta, a giudizio del Collegio, la revoca del patrocinio a spese dello Stato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.