TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza collegiale 2016-07-26, n. 201603897

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza collegiale 2016-07-26, n. 201603897
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201603897
Data del deposito : 26 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2016

N. 01571/2013 REG.RIC.

N. 03897/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01571/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1571 del 2013, proposto da:


R O, rappresentata e difesa dall'avv. R M, C.F. MRNRFL60D12F83VF, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Via Ferdinando Galiani, n. 8;


contro

Comune di Vairano Patenora, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G D N, C.F. DNCGTN58B14F839H, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A A in Napoli, Via M. Schipa, n. 59;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

“della nota prot. n. 1340 del 7/2/2013, pervenuta alla ricorrente il successivo 19/2 detto, con la quale il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, geom. Ernesto Natale, ha riscontrato la comunicazione della ricorrente del 4/2/13 di formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire prot. n. 5074 del 12/6/2012 sospendendo illegittimamente la pratica edilizia;
b) per quanto possa occorrere, della nota prot. n. 8146 del 24.09.2012, mai notificata alla ricorrente, con la quale il medesimo responsabile u.t.c. avrebbe comunicato alla ricorrente che il mancato rilascio del p.d.c. sarebbe stato subordinato al parere della c.e.i. richiedendo, nel contempo, ad oltre tre mesi dalla presentazione dell’istanza, un'integrazione della documentazione;
d) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo dell'interesse della ricorrente,

nonché,

per l'accertamento del diritto

della ricorrente ad ottenere dalla P.A. il rilascio del titolo edilizio a seguito della formazione del silenzio-assenso, ex art. 20, comma 5, T.U.Ed., sulla domanda di p.d.c. del 12 giugno 2012 prot. n. 5074.”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vairano Patenora;

Visto l'art. 79, comma 2, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2016 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 30 marzo 2013 e depositato il 9 aprile 2013, R O ha chiesto l’annullamento della nota prot. n. 1340 del 7 febbraio 2013, pervenuta alla ricorrente il successivo 19 febbraio 2013, con la quale il Comune di Vairano Patenora ha riscontrato la comunicazione della ricorrente del 4 febbraio 2013 di formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire prot. n. 5074 del 12 giugno 2012, sospendendo la pratica edilizia e, per quanto possa occorrere, della nota prot. n. 8146 del 24 settembre 2012, mai notificata alla ricorrente, con la quale il suddetto Comune avrebbe comunicato alla ricorrente che il mancato rilascio del permesso di costruire sarebbe stato subordinato al parere della Commissione Edilizia Integrata (C.E.I.), richiedendo, nel contempo, un’integrazione della documentazione;
nonché per l'accertamento del diritto della medesima ricorrente ad ottenere il rilascio del titolo edilizio a seguito della formazione del silenzio-assenso, ex art. 20, comma 5, T.U.E., sulla domanda di permesso di costruire prot. n. 5074 del 12 giugno 2012;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vairano Patenora del 10 maggio 2013 e la memoria depositata in data 17 maggio 2013;

CONSIDERATO che all’udienza pubblica del 15 giugno 2016 il difensore di parte ricorrente ha depositato in giudizio la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Vairano Patenora n. 88 del 7 giugno 2016 ed ha eccepito l’incompatibilità dell’avvocato del Comune resistente;

RILEVATO che nella predetta deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Vairano Patenora n. 88 del 7 giugno 2016, premesso che con delibera di G.C. n. 14 del 27 gennaio 2014 era stato approvato il disciplinare per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e tutela in giudizio dell'ente, è rappresentato, per quello che in questa sede interessa, che “- Con determina sindacale venivano affidate al dirigente avv. D N G, responsabile del settore legale/avvocatura del Comune di Vairano Patenora, la posizione dirigenziale e le correlate funzioni che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno non solo del settore di competenza ma anche di altri settori amministrativi;
- In ragione di ciò l’Avv. D N, per tutta la durata dell’affidamento predetto, non può assumere incarichi di assistenza e difesa dell’ente in quanto titolare di responsabilità i settori amministrativi
”;

RILEVATO che:

- con la suddetta deliberazione comunale del 7 giugno 2016 il Comune di Vairano Patenora ha dato atto della situazione di incompatibilità in cui versa l’avv. D N dalla data della determina sindacale di affidamento dell’incarico dirigenziale anche in altri settori amministrativi;

- alla luce delle disposizioni normative vigenti in materia: artt. 19 e 23 della l. 31 dicembre 2012, n. 247, Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, artt. 3 e 4 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (norme di carattere eccezionale, atteso il loro carattere derogatorio al principio dell'incompatibilità sancito dal comma 2 del citato art. 3), e della pacifica condivisibile giurisprudenza formatasi sotto il regime previgente, l’esigenza di salvaguardare i requisiti di autonomia intrinseci all'esercizio dell'attività professionale dell'avvocatura comunale postula che l’attività legale sia svolta con adeguate garanzie di svolgimento delle relative funzioni in una posizione di indipendenza e di estraneità rispetto all'apparato amministrativo, che nella fattispecie per cui è causa sono venute a mancare, come correttamente formalizzato dal Comune resistente (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 18 gennaio 2011 n. 75, Cass. civ. Sez. Unite, 14 marzo 2002, n. 3733);

RITENUTO che non è condivisibile la prospettazione fatta all’udienza pubblica del 15 giugno 2016 dall'avv. D N, secondo la quale esso difensore sarebbe legittimato in quanto la procura per il presente ricorso è antecedente al provvedimento comunale che stabilisce l'incompatibilità, alla luce del chiaro tenore della citata deliberazione comunale prodotta in giudizio da parte ricorrente con la quale si prende atto, come detto, della situazione di incompatibilità dalla data della determina sindacale di affidamento dell’incarico dirigenziale anche in altri settori amministrativi, sì da risultare a questo punto preclusa qualsiasi ulteriore attività difensiva, indipendentemente dall’epoca di conferimento della stessa;

RITENUTO che tale circostanza, determinando la mancanza di legittimazione a compiere e a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta il totale venir meno dello ius postulandi (con conseguente nullità di quanto successivamente posto in essere nel presente giudizio dall'avv. D N) e costituisce quindi causa di interruzione del processo in applicazione analogica dell’art. 301 c.p.c., anche perché non parificabile alla rinuncia del singolo mandato (cfr. ordinanze T.A.R. Sicilia, Catania, 6 novembre 2015, n. 2580, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 2 aprile 2012, n. 235, T.A.R. Cagliari, 12 maggio 2011, n. 482, sentenza Cassazione civile, sez. I, 23 luglio 2008, n. 20361);

VISTO l’art. 79, comma 2, c.p.a. ed il rinvio ivi contenuto alle norme del c.p.c. regolanti le cause di interruzione del processo (artt. 299 e ss.);

CONSIDERATO che deve essere pronunciata l’interruzione del processo introdotto con il ricorso in esame;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a. il processo potrà essere proseguito con nuova istanza di fissazione udienza ad opera del Comune di Vairano Patenora, o riassunto dalla ricorrente nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo;

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