TAR Napoli, sez. II, sentenza 2022-10-31, n. 202206697
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Testo completo
Pubblicato il 31/10/2022
N. 06697/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02672/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2672 del 2022, proposto da
Ares Line S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati V D e A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio V D in Padova, Galleria Berchet, 8;
contro
Università degli Studi Napoli Parthenope, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
C S di S A F S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A G e D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consip S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope di aggiudicazione in favore della controinteressata della procedura di gara per “ l'affidamento della fornitura, trasporto, montaggio e posa in opera degli arredi destinati agli uffici amministrativi sedi ateneo e alla biblioteca, alle aule didattiche presso le sedi di Palazzo Pacanowski e di Nola nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di arredi ” (C.I.G. 8768987CFB – C.U.P. I69J21001370005);
- per quanto occorrer possa, di tutti i verbali di gara e degli atti di verifica dell'Amministrazione, nella parte in cui non è stata disposta la doverosa esclusione dalla procedura di gara dell'offerta presentata dalla C S di S A F S.a.s. e comunque laddove l'offerta di quest'ultima è stata ritenuta rispondente alla lex specialis e collocata al primo posto della graduatoria di gara;
- sempre ove occorrer possa, dei documenti costituenti la lex specialis di gara nella parte in cui fossero intesi nel senso di non prescrivere in costanza delle carenze che gravano sull'offerta presentate dalla C S di S A F S.a.s. la sanzione dell'esclusione dalla procedura di gara ovvero nel senso di consentire comunque la collocazione di tale offerta al primo posto della graduatoria;
- di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, presupposto e/o comunque connesso, anche non noto alla ricorrente, ivi compresa la nota dell'Università del 3.2.20222, nella parte in cui l'offerta della C S di S A F S.a.s. non è stata esclusa dalla procedura ed è stata invece ritenuta rispondente alla lex specialis e collocata al primo posto della graduatoria di gara;
nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto che dovesse essere stato sottoscritto tra l'Università degli Studi di Napoli Parhenope e la C S di S A F S.a.s. in virtù del provvedimento di aggiudicazione impugnato e per il subentro in esso della ditta ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Napoli Parthenope e della C S di S A F S.a.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2022 la dott.ssa G L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.L’Ares Line s.p.a., in data 22 maggio 2022, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione della procedura per “l’affidamento della fornitura, trasporto, montaggio e posa in opera degli arredi destinati agli uffici amministrativi sedi ateneo e alla biblioteca, alle aule didattiche presso le sedi di Palazzo Pacanowski e di Nola nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di arredi ” ex art. 55 d.lgs. 50/2016, da valutarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. All’esito della selezione, la controinteressata si è collocata al primo posto in graduatoria con il punteggio complessivo di 95,95 punti, seguita dalla ricorrente con il punteggio di 91,95 punti.
La procedura, come previsto nel Capitolato d’Oneri avrebbe dovuto svolgersi con l’utilizzo del sistema telematico gestito da Consip s.p.a., accessibile al portale www.acquistinretepa.it. Lo stesso Capitolato aveva previsto che mediante detto sistema, sarebbero state gestite “ le comunicazioni e gli scambi di informazioni ” (punto 1.4.), precisando che “ ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico ammesso al Sistema Dinamico di acquisizione per la fornitura di Arredi con la presentazione della “Domanda di ammissione” ha eletto domicilio nell’apposita area “comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni AS di cui allo SDAPA, nonché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata ”.
3. Il ricorso è fondato sulla illegittimità sostanziale della determinazione di aggiudicazione, in particolare – il primo motivo di ricorso volto a contestare l’incompletezza delle allegazioni all’offerta è stato oggetto di espressa rinuncia con memoria della ricorrente del 9 settembre 2022– sotto due profili: a) la violazione del principio dell’unicità dell’offerta ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 11.2 della lex specialis che sancisce espressamente l’esclusione delle offerte plurime ed alternative; b) quello della mancata dimostrazione, prima dell’aggiudicazione, del rispetto dei requisiti di conformità previsti dai C.A.M. di cui al D.M. 11 gennaio 2017 per arredi di interni e, in ogni caso, la mancanza di prova documentale attestanti il rispetto di tali standard di normazione con riguardo, in particolare, alle “ cattedre ”, al “ tavolo da riunione tondo ”, alla “ poltrona operativa ”, alla “ poltrona per ospiti ”, alla “ sedia fissa per sala lettura ”, ai “ tavoli lettura ”, al “ tavolo monoblocco a sei posti ”.
4. Si sono costituite sia l’amministrazione che la controparte, prendendo posizione sulle doglianze sollevate ed eccependo, in via preliminare, la irricevibilità del ricorso.
5. Il ricorso è fondato, essendo condivisibile la censura sopra sintetizzata sub a).
6. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di irricevibilità.
7. Secondo la controinteressata, la conoscenza dell’aggiudicazione si sarebbe perfezionata in data 8 aprile 2022, con la pubblicazione della relativa comunicazione sul sito istituzionale dell’Università. Per l’Università invece, la ricorrente avrebbe acquisito piena contezza del nominativo dell’aggiudicatario ancora prima, ovvero il 4 marzo 2022, data della pubblicazione della stessa nel portale (non nel sito istituzionale dell’Università) di “ acquisti in rete ”gestito da Consip; aggiudicazione poi successivamente comunicata anche nel sito istituzionale dell’Università alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
Ne conseguirebbe la tardività del ricorso notificato il 20 maggio 2022, ben oltre il termine di trenta giorni, sia seguendo l’una che l’altra ricostruzione.
8. E’ necessario dar conto, al fine del predetto esame, del quadro legislativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza e, in particolare dalla sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - interrogata sul tema dalla V sezione - del 2 luglio 2020, n. 12, citata da tutte le parti del processo.
9. La regola generale, contenuta nell’art. 41 comma 2 del c.p.a., prevede che nel processo amministrativo il ricorso ex art. 29 c.p.a. " deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza ". Viene pertanto istituita una equipollenza, tra la notificazione e comunicazione, che sollevano oneri informativi incombenti sull’amministrazione, e la "piena conoscenza" maturata in capo all’interessato che sia stato leso dalla determinazione di cui si tratta, assunta da altre fonti di conoscenza non tipizzate. In questo secondo caso, come è noto, la giurisprudenza non richiede che, ai fini della decorrenza del termine decadenziale di impugnazione del provvedimento, siano conosciuti tutti i contenuti specifici dell’atto lesivo, ma è sufficiente che siano stati percepiti solo quegli aspetti che ne rendono evidente la sua lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, così da radicare l’interesse a ricorrere e il conseguente onere di impugnare il provvedimento entro il termine di decadenza (Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27 ottobre 2021, n. 7178 Cons. Stato, Sez. IV, 1° febbraio 2022, n. 678).
10. A fronte di tale regola generale, nella materia delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, vengono in rilievo disposizioni speciali di proposizione dell'impugnazione, sia con riguardo al termine di decadenza abbreviato rispetto a quello ordinario, fissato in 30 giorni dall’articolo 120 comma 2 c.p.a.; sia con riguardo alla questione della individuazione del dies a quo per la sua decorrenza,