TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2014-08-18, n. 201409079

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2014-08-18, n. 201409079
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201409079
Data del deposito : 18 agosto 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12600/2002 REG.RIC.

N. 09079/2014 REG.PROV.COLL.

N. 12600/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12600 del 2002, proposto da:
Società Azienda Agricola Parise Luigi Angelo Francesco e Giancarlo s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M A, E E, M G, A T, con domicilio eletto presso A T in Roma, viale di Villa Grazioli, 5;

contro

AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della comunicazione AGEA prot. n. 2011 del 31 luglio 2002 ad oggetto Regime quote latte – compensazione nazionale del periodo 2001/02. Nota informativa , ricevuta il 12 agosto 2002;

- del DM 17 febbraio 1998 e del DM 159 del 21 maggio 1999;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, in particolare del provvedimento AGEA compensazione nazionale relativo al periodo 2001/2002 e della nota AGEA prot. n. 2007 del 31 luglio 2002 inviata agli acquirenti latte della ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 la dott.ssa Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe deducendo una pluralità di vizi di carattere sostanziale e formale, già prospettati in altre innumerevoli controversie relative a fattispecie analoghe esaminate e decise da questa Sezione.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 28 maggio 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. La richiesta di sospensione del processo avanzata dalla parte ricorrente deve essere respinta in quanto non sussistono i presupposti richiesti dalla norma invocata (art. 295 c.p.c., richiamato dall’art. 79 del c.p.a.).

Per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., non è sufficiente che, tra due liti, sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessario un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico della decisione dell'altra.

La fattispecie non si realizza nel caso di specie posto che il giudizio penale di che trattasi, pendente presso il Tribunale di Roma, non costituisce l'antecedente logico giuridico “indispensabile” per la decisione del ricorso in esame.

3. Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata, con riferimento a precedenti conformi dalle cui conclusioni il Collegio non ha motivo di discostarsi.

Le censure dedotte nel presente giudizio sono state esaminate e ritenute infondate da questa Sezione con molteplici sentenze, come la sentenza 7 gennaio 2013, n. 75 e la sentenza 29 maggio 2012, n. 4864 la quale, nel richiamare la precedente giurisprudenza della Sezione, tra cui la sentenza 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: tra le quali, cfr TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221 e 6224), ha svolto ulteriori considerazioni con specifico riferimento all’assegnazione retroattiva dei QRI, al mancato coinvolgimento delle Regioni dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 520 del 1995 ed al contenuto della relazione redatta dal Nucleo Carabinieri nell’aprile 2010.

D’altra parte, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 8 novembre 2013, n. 5322, nel respingere l’appello proposto per la riforma della sentenza di questa Sezione n. 4784 del 2012, ha sostanzialmente confermato gli approdi interpretativi cui è pervenuto il giudice di primo grado.

In particolare, il Consiglio di Stato ha posto in rilievo come la Corte Costituzionale, con sentenza 7 luglio 2005, n. 272, abbia precisato che la rideterminazione dei QRI non è soggetta al vincolo della irretroattività, giacché le funzioni di accertamento ed aggiornamento dei dati, anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è conseguenza diretta di controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al controllo del settore che sono, a loro volta, funzionali all’applicazione corretta della normativa UE sull’intero territorio della Repubblica.

Il supremo consesso della magistratura amministrativa ha sul punto specificato che non si può nutrire un legittimo affidamento sul mantenimento di un QRI inesatto o di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario, così come (il legittimo affidamento) non sussiste se la determinazione del QRI, pur se tardiva, sia coerente con i dati reali di ciascun singolo produttore.

Né, le censure proposte con gli ulteriori motivi in cui è articolata l’azione di annullamento sono idonee a dare conto dell’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto volte, come d’altra parte le precedenti censure, a dimostrare in linea generale l’illegittimità della complessiva azione amministrativa, ma non formulate con specifico riferimento alla posizione individuale della parte ricorrente e, quindi, prive di un adeguato supporto probatorio in ordine alla sussistenza di una concreta ed effettiva lesività degli atti.

In sostanza, le censure dedotte attengono a profili generici di contestazione dell’intero sistema, ma non forniscono elementi di prova circa una diversa produzione lattiera per le campagne in discorso, né il diritto ad una diversa assegnazione di quota.

Diversamente, il processo amministrativo non è posto a garanzia oggettiva della legittimità degli atti, ma tende piuttosto alla tutela specifica ed individuale delle posizioni giuridiche soggettive lese.

Ad ogni buon conto, il Collegio rappresenta in particolare che:

- le comunicazioni in materia di quote latte afferiscono ad una enorme pluralità di destinatari, sicché, per ciascun nominativo, non possono che essere motivate per relationem, mentre, come detto, sarebbe onere del singolo ricorrente fornire almeno un principio di prova su quale avrebbe dovuto effettivamente essere il QRI a cui l’amministrazione avrebbe dovuto fare riferimento per l’effettuazione delle compensazioni e la determinazione dei prelievi;

- la mera sospensione dell’esecuzione degli atti presupposti, in assenza dell’esito del relativo ricorso giurisdizionale, non può tradursi di per sé sola in un vizio di legittimità degli atti impugnati;

- è sufficiente che le comunicazioni siano state portate a conoscenza degli interessati con modalità idonee, a prescindere dall’effettuazione di una notifica in senso tecnico;

- per quanto concerne le censure afferenti i vizi di carattere strettamente formale è sufficiente ribadire che sarebbe stato onere della ricorrente fornire dimostrazione dell’illegittimità dell’azione amministrativa in riferimento alla propria posizione individuale, dimostrazione che non può ricavarsi da elementi meramente formali.

4. In definitiva, il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

Le spese del giudizio possono essere compensate, in coerenza con la giurisprudenza della Sezione in materia.

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