TAR Lecce, sez. III, sentenza 2018-08-09, n. 201801289

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2018-08-09, n. 201801289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201801289
Data del deposito : 9 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/08/2018

N. 01289/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00910/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 910 del 2017, proposto da:
S P, personalmente e nella qualità di legale rappresentante dell’impresa individuale Kate Polis 2 di S P, rappresentata e difesa dall'Avv. C M, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47° Rgt. Fanteria, n. 4;

contro

Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. B P, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Gallipoli, via Bottai, n. 5;

nei confronti

Società Coop. Franda, Andrea Frisenna, Carmelo Perrone, Andrea Oltremonte, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- del provvedimento prot. 29784 del 16 giugno 2017, ricevuto dalla ricorrente in data 7 luglio 2017, con cui il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Gallipoli ha revocato “il pass all’accesso nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Gallipoli”, con effetto immediato;

- della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Gallipoli n. 25 del 13 maggio 2017, con cui è stato modificato, con effetto immediato, il “Regolamento per il servizio taxi ed autonoleggio con conducente fino a 9 posti e superiore a 9 posti e per i servizi automobilistici speciali”;

- nonché, ove occorra, del “Regolamento per il servizio taxi ed autonoleggio con conducente fino a 9 posti e superiore a 9 posti e per i servizi automobilistici speciali”, nella parte in cui prevede limitazioni particolari ai titolari di licenza rilasciata da altri Comuni diversi dal Comune di Gallipoli;

- di ogni altro atto presupposto o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2018 la dott.ssa M L R e uditi per le parti l'Avv. E. De Luca, in sostituzione dell’Avv. C. Miglietta, e l'Avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell’Avv. B. Palumbo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente - titolare dell’autorizzazione n. 11/2017 del 6 aprile 2017, rilasciata dal Comune di Aradeo, nonché dell’autorizzazione n. 70 del 29 maggio 2015, rilasciata dal Comune di Alliste, per mezzo delle quali è abilitata all’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante l’impiego dei rispettivi automezzi fino a nove posti (nel caso di specie, “ape calessino”) - ha impugnato, domandandone l’annullamento:

- il provvedimento prot. n. 29784 del 16 giugno 2017, ricevuto dalla ricorrente in data 7 luglio 2017, con cui il Responsabile del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Gallipoli ha revocato “il pass all’accesso nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Gallipoli”, <<Ad esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 13/05/2017 pubblicata all’albo pretorio del Comune di Gallipoli in data 25/05/2017, avente per oggetto: “regolamento per il servizio taxi ed autonoleggio con conducente fino a 9 posti e superiore a 9 posti e per i servizi automobilistici speciali. Modifiche ed integrazioni”>>, con effetto immediato (“a partire dalla data di ricezione della presente”), precisando, altresì, che “Tali veicoli potranno transitare, e non sostare, solo se muniti di pass rilasciati dal competente Ufficio per la circolazione nella Zona a Traffico Limitato, che potrà avere solo durata giornaliera”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Gallipoli n. 25 del 13 maggio 2017, con cui è stato modificato, con effetto immediato, il “Regolamento per il servizio taxi ed autonoleggio con conducente fino a 9 posti e superiore a 9 posti e per i servizi automobilistici speciali”;

- ove occorra, il “Regolamento per il servizio taxi ed autonoleggio con conducente fino a 9 posti e superiore a 9 posti e per i servizi automobilistici speciali”, nella parte in cui prevede limitazioni particolari ai titolari di licenza rilasciata da altri Comuni diversi dal Comune di Gallipoli;

- ogni altro atto presupposto o, comunque, connesso.

A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto:

1) violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, eccesso di potere;

2) violazione dell’art. 5 bis della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), violazione dei principi di libero mercato e di concorrenza, incompetenza, eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, illogicità manifesta;

3) violazione del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli, contestando in toto le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame.

Non si sono costituiti in giudizio i controinteressati intimati.

All’udienza pubblica del 16 maggio 2018, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

0. - Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.

1. - La ricorrente deduce, innanzitutto, la violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, non essendo stata “L’impugnata revoca …. preceduta dalla comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, pur avendo un destinatario determinato (l’odierna ricorrente), al quale è stato pertanto preclusa la possibilità di intervenire nel relativo procedimento per fare ivi valere le proprie ragioni”, e ciò rileverebbe “ancor maggiormente in considerazione del fatto che il provvedimento gravato è stato assunto a stagione turistica in corso di pieno svolgimento, con effetti deleteri sull’attività economica esercitata”, senza che l’interessata sia stato nemmeno “previamente portata a conoscenza …. dell’atto sui cui tale revoca si fonda, ovvero la deliberazione consiliare n. 25 del 13.05.2017 (parimenti impugnata con l’odierno ricorso)”.

1.1 - La doglianza va disattesa.

1.1.1 - Giova premettere che l’art. 23 bis del “Regolamento per il servizio taxi ed autonoleggio con conducente fino a 9 posti e superiore a 9 posti e per i servizi automobilistici speciali”, introdotto con la gravata ( in parte qua ) deliberazione del Consiglio Comunale di Gallipoli n. 25 del 13 maggio 2017, per la parte di rilievo nella presente sede, prevede:

<<

1. All’interno del perimetro dell’isola del Borgo Antico potranno transitare e sostare, nelle zone individuate per lo svolgimento del servizio di piazza, esclusivamente i titolari di licenza dei mezzi del tipo “ape calessino” (tipologia L5 ai sensi dell’art. 47 del Codice della Strada), muniti di pass per la circolazione nella zona a traffico limitato, rilasciata dal Comune di Gallipoli.

2. All’interno del perimetro dell’Isola Borgo Antico, i titolari di licenza per lo svolgimento del servizio di noleggio auto con conducente con mezzo del tipo “ape calessino” rilasciata dal Comune di Gallipoli dovranno attenersi alle seguenti specifiche prescrizioni:

a) e' fatto divieto assoluto di circolare all’interno delle stradine del Centro Storico, compresa la rampa della spiaggia della Purità, ad eccezione del perimetro extramurale;

b) non è consentito a bordo dell’ape calessino l'utilizzo di impianto stereo.

… 4. E' fatto divieto di transito e fermata, all’interno della zona di cui al precedente comma, ai titolari di licenza per lo svolgimento del servizio di noleggio auto con conducente rilasciata da altri Comuni. Tali mezzi potranno transitare, e non sostare, solo se muniti di pass rilasciato dal competente ufficio per la circolazione nella zona a traffico limitato, che potrà avere solo durata giornaliera >>.

La citata deliberazione consiliare n. 25/2017, in particolare, così, in particolare, motiva le modifiche regolamentari apportate:

<<è emersa la necessità da parte di questa Amministrazione Comunale di intervenire su taluni aspetti che durante le scorse stagioni estive hanno creato rilevanti problematiche proprio per l’assenza di una compiuta disciplina di dettaglio in materia.

In primo luogo, con tale deliberazione si intende introdurre, tra le altre cose, dei correttivi per quanto concerne il servizio di piazza svolto dai titolari di licenza di noleggio auto con conducente da svolgersi con il mezzo del tipo ape calessino. Ciò ha comportato l’introduzione di un nuovo articolo, nel corpus regolamentare allegato alla presente deliberazione, l’art. 23 bis , rubricato “ Disposizioni per i conducenti dei mezzi del tipo ape calessini e noleggio auto con conducente ”. Con tale novella l’Assise Comunale intende proseguire in quel percorso di valorizzazione e tutela del Centro Storico già avviato con la deliberazione di Consiglio Comunale … del 31.03.2017 di approvazione del “ Documento Strategico del Commercio ”. Difatti, con la previsione di cui all’art. 23 bis si introducono da un lato, delle limitazioni nello svolgimento del servizio di piazza da parte dei titolari di licenza rilasciata dal Comune di Gallipoli, dall’altro, si dettano delle specifiche limitazioni alla circolazione, nella zona del Centro Storico, dei mezzi di noleggio auto con conducente muniti di autorizzazione rilasciata da altri Comuni. Invero, per i titolari di licenza per il servizio di piazza con ape calessino rilasciata dal Comune di Gallipoli sarà possibile sostare nelle sole zone individuate con deliberazione di Commissario Straordinario n. 250 del 22.06.2016, così come integrata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 04.08.2016, e transitare solo lungo il perimetro extramurale, con esclusione, pertanto, delle stradine del Centro Storico, compresa la rampa di accesso alla spiaggia della Purità. Di converso, i titolari di licenza per lo svolgimento del servizio di noleggio auto con conducente rilasciata da altri Comuni potranno transitare all’interno del perimetro extramurale del Centro Storico solo se muniti di apposito pass per l’accesso nella zona a traffico limitato, rilasciato dal competente ufficio comunale che potrà essere esclusivamente di durata giornaliera. Tali correttivi perseguono l’obiettivo di eliminare talune storture comportamentali nello svolgimento del servizio di noleggio auto con conducente che ha ingenerato un forte attrito tra gli operatori del settore e comportato non poche difficoltà nello svolgimento dell’attività di vigilanza da parte degli organi preposti al controllo.

….. Si tratta di una regolamentazione volta a decongestionare la presenza di tali mezzi all’interno del Centro Storico, già caratterizzato da un rilevante carico antropico durante la stagione estiva, per le numerose attrattive storiche e monumentali che lo contraddistinguono.

Tale misura intende, peraltro, facilitare l’attività di controllo da parte degli organi di vigilanza presenti sul territorio elidendo quelle incertezze che in passato hanno ingenerato contrasti nel settore in esame.

L’intervento regolamentare, poc’anzi descritto, mira, in sintesi, a tutelare il Centro Storico di Gallipoli, ormai saturo, e preservarne il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, la tutela dell’immagine e dell’identità storico-architettonica della città e la salute pubblica dei residenti. Si tratta di un importante correttivo fortemente voluto da un’Amministrazione che intende realizzare quell’obiettivo più volte citato di “ commercio sostenibile ” in grado di garantire un corretto temperamento tra i residenti e coloro che operano nel settore del commercio e che forniscono un importante apporto nello sviluppo turistico della Città>>.

1.1.2 - Orbene, ad avviso del Collegio, non può ravvisarsi la dedotta violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990, atteso (in via dirimente) che il gravato provvedimento di revoca riveste carattere vincolato (nel senso che il contenuto dello stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato), alla stregua delle predette innovazioni modificative del Regolamento Comunale in materia, immediatamente operative (cfr. in tal senso, con riferimento alle medesime norme regolamentari, già la sentenza di questa Sezione 9 febbraio 2018, n. 197). Sicchè, ex art. 21 octies , comma 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., sono irrilevanti le censure formali/procedimentali formulate in proposito dalla parte ricorrente.

Per le medesime ragioni, non risultano condivisibili i rilievi, peraltro genericamente formulati, inerenti alla presunta non retroattività delle citate innovative disposizioni regolamentari locali: a ciò si aggiungano le permanenti (e immanenti) ragioni di interesse pubblico illustrate nella gravata ( in parte qua ) deliberazione consiliare (sopra riportate, e non oggetto di specifiche contestazioni quanto all’adeguatezza), con ogni evidenza non limitate ai soli futuri provvedimenti autorizzativi.

Né, comunque, a ben vedere, la ricorrente ha compiutamente dimostrato che un suo eventuale apporto partecipativo al procedimento avrebbe potuto indurre l’Amministrazione a modificare il proprio operato ovvero a soprassedere alla revoca, essendosi questa limitata (sul punto) a osservare solo che un eventuale apporto partecipativo degli interessati avrebbe potuto “dare un contributo determinante ai fini della migliore tutela dell’interesse pubblico, nella sua accezione più alta, anche in relazione a principi costituzionalmente garantiti, quale quello di libertà di iniziativa economica e di concorrenza, particolarmente rilevanti laddove, come nella specie, si tratti di disciplinare un servizio pubblico (di trasporto non di linea)”.

2. - La ricorrente deduce, poi, essenzialmente, la violazione dell’art. 5 bis della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché dei principi di libero mercato e di concorrenza.

Sostiene, in particolare, che la summenzionata disposizione nazionale “non sottopone ad alcuna (ulteriore) autorizzazione comunale l’accesso da parte di titolari di attività di noleggio con conducente in possesso di licenze rilasciate da altri Comuni, ma consente appena che tale attività possa essere regolamentata da parte del Comune interessato” (vieppiù considerato che l’invocato art. 5 della Legge n. 21/1992 prevede solo un “mero onere di comunicazione, da parte del titolare in possesso di licenza rilasciata da altro Comune, di determinati dati”, “relativi al singolo servizio”, senza - peraltro, che debba esservi una comunicazione distinta per ogni singolo accesso, potendo il <<“servizio”, peraltro, …. essere rappresentato sia da una prestazione occasionale, sia da una prestazione più complessa, oggetto di un contratto di durata ovvero di appalto di servizi di trasporto>>) e che “La finalità di tale previsione è, unicamente, quella di ostacolare il fenomeno dell’abusivismo, e non certo quello di regolare la concorrenza nel settore”.

Osserva, poi, quanto agli specifici poteri comunali in subiecta materia : per un verso che “la tutela della concorrenza … rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato” e non dei Comuni, i quali giammai potrebbero “regolare l’accesso nel proprio territorio da parte di operatori di altri Comuni per finalità di tutela della concorrenza”;
e, per altro verso, che “la disposizione introdotta con l’art. 5 - bis della L. n. 21 del 1992 , non si presta ad essere intesa nel senso che, ai controlli svolti, per quanto di competenza, dai Comuni che hanno rilasciato le autorizzazioni, ovvero dalle locali Camera di Commercio (cui spetta la tenuta del Ruolo), possano aggiungersi anche quelli dei Comuni nel cui territorio gli NCC si trovino ad operare”;
sicchè, “una volta accertato che l’operatore autorizzato da altro Comune è effettivamente in possesso di un titolo valido ed efficace, e che l’esercizio dell’attività avviene in conformità con quanto prescritto dalla L. n. 21 del 1992, alcun altro adempimento potrà essere ragionevolmente richiesto”.

Deduce, ancora, sostanzialmente, l’asserita ingiustificata disparità di trattamento tra i <<soggetti muniti di licenze per autonoleggio con conducente rilasciate da altri Comuni, quand’anche essi effettuino il servizio mediante la stessa tipologia di mezzo (“Ape Calessino”)>>
e i titolari di analoga licenza rilasciata dal Comune di Gallipoli, i quali ultimi “possono liberamente transitare e finanche sostare nel centro storico di Gallipoli, lungo il perimetro murario, purché muniti di pass (art. 23 bis , comma 1)”, nel mentre ai primi è permesso solo “il transito lungo il perimetro murario del centro storico di Gallipoli” (e non la sosta) unicamente se muniti di “un’autorizzazione giornaliera …., ovvero un pass rilasciato dall’Ufficio Traffico della validità di un solo giorno solare” (previsioni limitative, queste, obiettivamente discriminanti, che non troverebbero fondamento alcuno nel citato art. 5 bis della Legge n. 21/1992 e che, inoltre, sarebbero illogiche e arbitrarie, potendosi, al più, considerare il servizio de quo “come un servizio stagionale, ma giammai come un servizio giornaliero”).

Asserisce, inoltre, essenzialmente, l’inidoneità delle esigenze (“di altro ordine”) tutelate dal Regolamento comunale impugnato a “giustificare alcuna differenza di trattamento tra i titolari di licenze rilasciate dal Comune di Gallipoli e i titolari di licenze rilasciate da altri comuni”, essendo, in particolare, “l’incidenza determinata dall’accesso nella Città Vecchia da parte di un ipotetico titolare di Ape Calessino munito di licenza per autonoleggio rilasciata da un comune diverso dal Comune di Gallipoli … tendenzialmente identica a quella determinata dall’accesso nel Centro Storico da parte di altro titolare di Ape Calessino che però sia munito di licenza per autonoleggio rilasciata - questa volta - dal Comune di Gallipoli”, e non potendo individuarsi “altre plausibili ragioni per trattare in maniera differente le due fattispecie” di cui innanzi.

2.1 - Neppure le suddette articolate censure colgono nel segno.

2.1.1 - E’ opportuno rammentare che l’invocato art. 5 bis (“ Accesso nel territorio di altri comuni ”) della Legge nazionale 15 gennaio 1992, n. 21 (“ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ”) dispone che:

1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso ”.

Giova, altresì, ricordare che:

- l’art. 3 (“ Servizio di noleggio con conducente ”) della medesima Legge n. 21/1992 prevede:

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione ”;

- l’art. 11 (“ Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ”) stabilisce, in particolare:

2. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione...

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni ”.

2.1.2 - Ciò posto, evidenzia, innanzitutto, la Sezione che, siccome la ricorrente è titolare di due autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente rilasciate dai Comuni di Aradeo e di Alliste, è obbligata ex lege a iniziare ogni viaggio nelle rimesse ubicate - rispettivamente - in Aradeo e in Alliste e a ritornarvi a conclusione di ogni servizio di noleggio svolto.

Ed invero, la disciplina dettata dai summenzionati artt. 3 e 11 della Legge nazionale 15 gennaio 1992, n. 21 (“ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ”) e successive modifiche e integrazioni (attualmente operativa, nonché immediatamente precettiva e direttamente conformatrice/regolatrice dell’attività di noleggio con conducente) impone l’obbligo di utilizzare la rimessa ubicata nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (indicata nell’autorizzazione medesima);
obbligo coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, atteso che il servizio di cui trattasi deve necessariamente rivestire (art. 1 della citata Legge nazionale n. 21/1992) funzione integrativa e complementare rispetto ai trasporti pubblici di linea e che l’ambito territoriale ottimale individuato dalla legge (art. 4, comma 2 della medesima Legge) è quello degli Enti locali, proprio al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, pur essendo consentito lo svolgimento del servizio anche in territorio esterno al Comune che ha proceduto al rilascio dell’autorizzazione (cfr. le pronunce, cui si rinvia, rese in subiecta materia dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 8 novembre 2017, n. 5150, 5154 e 5155;
si vedano, anche, in termini, le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 23 giugno 2016, n. 2806 e della Cassazione Civile, Sezione Seconda, 19 maggio 2017, n. 12679). Ciò risponde, altresì, all’esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il Comune è ente esponenziale.

2.1.3 - Alla luce delle superiori considerazioni (e, quindi, della ontologica e sostanziale diversità delle situazioni di che trattasi) non è irragionevole né discriminatorio (né, tanto meno, lesivo dei principi di libero mercato e di concorrenza) che il Regolamento Comunale di Gallipoli (come da ultimo modificato, in parte qua , con l’impugnata deliberazione consiliare n. 25/2017), nel disciplinare le modalità del servizio di noleggio con conducente nell’ambito della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Gallipoli, abbia previsto talune particolari limitazioni (anche ex art. 7 del Codice della Strada, si veda infra ) per i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altri Comuni, rispetto a quanto disposto per i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Gallipoli.

A ciò si aggiunga (sinteticamente):

- da un lato, che la ricorrente ha, comunque, la possibilità di transitare (e non di sostare), con i veicoli “Ape Calessino” nella Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) del Centro Storico del Comune di Gallipoli, munendosi di pass giornaliero da richiedere ai competenti uffici comunali;

- e, dall’altro, che (come pure condivisibilmente osservato dal Comune resistente) la scelta di vietare o (anche) di imporre limitazioni alla circolazione veicolare in una determinata zona del territorio comunale rientra nei più generali poteri di “ Regolamentazione della circolazione nei centri abitati ”, previsto dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (“ Nuovo codice della strada ”), regolamentazione correttamente e ragionevolmente esercitata, nel caso di specie, dal Comune di Gallipoli.

Quanto innanzi destituisce di fondamento, altresì, la dedotta illogicità del richiesto pass giornaliero.

3. - Del pari infondata è la censura con cui la ricorrente lamenta, sostanzialmente, la violazione del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), in relazione all’asserita mancanza di “semplificazioni atte a consentire, anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici portatili, il rilascio del pass in tempo reale”.

3.1 - Al riguardo è dirimente (e sufficiente) rilevare che qualsiasi comunicazione può essere inviata anche telematicamente o con p.e.c. (e, quindi, pure a mezzo di smartphone, IPhone e computer portatile, strumenti - ormai - di uso generalizzato) e che non risultano previste, con le impugnate disposizioni regolamentari comunali, specifiche preclusioni e/o imposizioni in ordine alle relative modalità di comunicazione.

4. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere respinto.

5. - Quanto, infine, al governo delle spese processuali, il Collegio conferma l’ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (non essendo il ricorso manifestamente infondato) e liquida in favore del difensore della parte ricorrente (il quale ha formulato la relativa istanza con nota depositata agli atti del giudizio in data 2 maggio 2018) i compensi professionali in misura dimidiata, come da dispositivo (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.ii).

Sussistono i presupposti di legge per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite (stante l’impossibilità di disporre la rivalsa in favore dello Stato, ex art. 133 T.U. n. 115/2002 e ss.mm., posto che non vi è soccombenza del Comune resistente).

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