TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-03-06, n. 202300428

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-03-06, n. 202300428
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300428
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2023

N. 00428/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00821/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 821 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig.-OMISSIS- e -OMISSIS- s.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati A L, M P e P P, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G.-Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- del decreto del Prefetto di Foggia prot. -OMISSIS-del 14 luglio 2020 recante la sospensione per un mese dell'autorizzazione , ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S., rilasciata al sig. -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-s.r.l., all'esercizio dell'attività di Istituto di vigilanza privata;

- degli atti presupposti, ivi incluse le note di diffida e di avvio del procedimento sanzionatorio del 30 marzo 2020, del 5 maggio 2020 e del 4 giugno 2020, trasmesse dalla Prefettura ai ricorrenti e vizianti in via derivata il provvedimento conclusivo del procedimento;

sui (primi) motivi aggiunti depositati in data 1° ottobre 2020:

- della nota della Prefettura di Foggia prot. -OMISSIS-del 1° ottobre 2020 di determinazione della ripresa della sospensione dell’attività (al netto del tempo di 7 giorni già decorso), a decorrere dal prossimo 5 ottobre 2020.

sui (secondi) motivi aggiunti presentati il 20 novembre 2020:

- del provvedimento della Prefettura di Foggia prot. -OMISSIS- del 9 novembre 2020 di rigetto delle istanze di riesame per illegittimità propria e/o derivata dagli atti già impugnati con il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti;

nonché di tutti i provvedimenti già impugnati e di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 il dott. L I e uditi per le parti i difensori l'avv. M P, per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come in rito, gli istanti impugnavano il decreto del Prefetto di Foggia recante la sospensione per un mese dell'autorizzazione , ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S., all'esercizio dell'attività di Istituto di vigilanza privata, lamentandone l’illegittimità per diversi profili.

In fatto, l’Istituto di vigilanza aveva omesso di rinnovare la polizza fideiussoria, come richiesta dalla normativa di pubblica sicurezza, ai fini dell’operatività dell’istituto di vigilanza, continuando ad operare per quasi un anno intero dal 25.7.2019, data di scadenza della polizza, al 14.7.2020, data di notificazione del provvedimento di sospensione dell’attività.

Solo dopo la contestazione del mancato rinnovo, l’istituto di vigilanza si è attivato, peraltro in modo improvvido, rivolgendosi prima ad istituto assicuratore non U.E. (svizzero), poi ad uno rumeno, indi risolvendo con la stipula di nuova polizza con una compagnia assicuratrice italiana.

2.- Di seguito, i ricorrenti gravavano, con distinti motivi aggiunti, sia la determinazione della ripresa della sospensione dell’attività , sia il rigetto delle istanze di riesame della propria posizione.

3.- Si costituiva indi l’amministrazione, con deposito dei documenti rilevanti, tra cui una compiuta relazione illustrativa dei fatti.

4.- Le misure cautelari richieste (una con ricorso principale e la terza domanda proposta con i secondi motivi aggiunti), a seguito di discussione nelle rispettive camere di consiglio, venivano respinte, con articolata motivazione;
veniva invece accolta la domanda di sospensione, proposta con i primi motivi aggiunti, nella considerazione però di una asserita possibile rimodulazione della sanzione da parte dell’autorità prefettizia, poi in concreto non verificatasi.

5.- Scambiati ulteriori documenti e memorie, all’udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa veniva introitata in decisione.

6.- Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.

Decorso il periodo di sospensione di un solo mese ingiunto, con apposita memoria, parte ricorrente ha manifestato l’interesse alla decisione delle impugnative.

Con riferimento al ricorso principale , veniva censurata la violazione di legge (art. 137 TULPS, art. 257- quater Regolamento di attuazione del TULPS), l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, violazione dei principi di gradualità e proporzionalità degli atti sanzionatori, con riferimento all’ingiunto provvedimento di sospensione dell’autorizzazione di polizia.

Con i primi motivi aggiunti venivano nella sostanza reiterate le censure già mosse, aggiungendovi l’asserita violazione di disposizioni costituzionali, con riguardo ad un atto meramente applicativo del provvedimento sanzionatorio, con precisa determinazione dei giorni di sospensione. Con i secondi motivi aggiunti venivano riproposti vizi già rappresentati nel ricorso principale e inoltre posti vizi procedurali avverso l’atto con il quale veniva respinto dall’autorità prefettizia un’istanza di riesame.

Orbene, fatto sta che, a seguito di pregresse contestazioni – peraltro oggetto di contenzioso conclusosi in senso sfavorevole (T.A.R. Puglia, sez. II, 3 luglio 2019 n. 961, confermata in appello dalla sentenza del Cons. St., sez. III, 13 luglio 2020 n. 4519) – era stato disposto l’incameramento (parziale) della cauzione prestata, in ragione della commissione di talune violazioni dei requisiti e delle misure di tutela, cui è condizionata la licenza per l’esercizio dell’Istituto di vigilanza.

A questo punto, gli istanti conoscevano perfettamente, come alla stregua della normativa di settore, vi fosse l’obbligo di ripristinare la cauzione. Difatti, l’art. 137 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 prevede che il rilascio della licenza di P.S. de qua sia “subordinata” al versamento di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto e l’art. 257- quater , commi 2 e 3, del r.d. 6 maggio 1940 n. 635 dispone che le predette licenze siano sospese o revocate, in caso di gravi violazioni.

Nel caso di specie, l’ingiunta sanzione di sospensione di un mese, è stata applicata in alternativa alla più grave sanzione della revoca della licenza. Ciò peraltro considerando che l’Istituto di vigilanza ha operato de facto per circa un anno, come sopra detto, omettendo di ripristinare la garanzia fideiussoria, cui è “subordinata” la validità della licenza, per chiaro precetto normativo.

Inoltre, va pur rammentato che il ritardo nel rinnovo della polizza in questione è da addebitarsi allo stesso Istituto di vigilanza, nella misura in cui quest’ultimo si è rivolto ad Istituti assicuratori esteri (prima ad uno non facente parte dell’U.E., poi ad un altro rumeno), ex se di non agevole accesso, risolvendosi infine a stipulare la nuova polizza con una compagnia assicuratrice italiana. Non è peraltro noto se gli istituti di assicurazione esteri interpellati potessero in concreto operare in Italia, alla stregua di quanto previsto dagli art. 23-24 e 26 del d.lgs. 9 settembre 2005 n. 209 (“ Codice delle assicurazioni private” ).

Pertanto, malgrado le (presunte) lamentate difficoltà correlate alla pregressa pandemia, è il ricorrente ad aver determinato, con il proprio comportamento, il ritardo, in verità molto prolungato (e non già di pochi mesi), del rinnovo della polizza fideiussoria in questione.

Né può esser accolta la tesi, più volte rappresentata negli scritti difensivi, volta ad accreditare un mero disguido, o a svilire la rilevanza della costituzione della garanzia fidejussoria. Al contrario, la stessa, in base a espressa disposizione normativa, ricopre un ruolo essenziale.

Val la pena rammentare che, in base all’art. 257 -ter , comma 1, lett. b) , e all’art. 257- quater , commi 2-3, r.d. 6 maggio 1940 n. 635, la cauzione, anche fidejussoria, costituisce elemento indispensabile , ai fini del rilascio del titolo di polizia anelato, e che della stessa deve essere data precisa comprova all’autorità prefettizia. Vieppiù, l’art. 137 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) “subordina” il rilascio della licenza alla prestazione della garanzia.

A fronte di tutto ciò, la Prefettura competente non ha revocato il titolo di polizia, né ha applicato una grave sanzione, bensì ha determinato l’applicazione della sospensione del titolo di P.S. di un solo mese. Ergo , una siffatta misura risulta legittima e proporzionata. Legittimo è il successivo atto, con il quale (anche in senso favorevole al destinatario) è stata disciplinata la modalità di applicazione del periodo di sospensione, in considerazione cioè delle esigenze operative dell’Istituto.

Con l’ultimo provvedimento, la Prefettura ha solo respinto una istanza di riesame, volta in concreto ad attivare un procedimento di autotutela (atipico), al fine di mutare la sospensione in mera sanzione pecuniaria. Anche in quest’ultimo caso, non v’è alcuna illegittimità, in quanto, sia per consolidati principi in materia di autotutela, sia alla stregua della normativa di specie, la misura da irrogarsi nella fattispecie concreta è quella applicata. Né, a fronte di una siffatta istanza di riesame, l’Autorità di P.S. compulsata aveva il dovere di una risposta espressa.

7.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.

8.- Le spese del giudizio possono vieppiù essere compensate, in considerazione della peculiarità del contenzioso.

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