TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-02-23, n. 202300469

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-02-23, n. 202300469
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300469
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2023

N. 00469/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01913/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1913 dell’anno 2018 proposto dalla FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE C M in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. G C, M S C e F B ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Marina n. 6;



contro

Regione Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. C C G e P D V e con domicilio eletto presso gli Uffici in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1;
ATS di PAVIA in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



nei confronti

ASST di PAVIA in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

-della D.G.R. della Lombardia n. XI/127 in data 17 Maggio 2018 (pubblicata sul BURL S.O. n. 21 del 22 maggio 2018) recante “Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti, pubblici e privati accreditati per l’anno 2017”, nonché della D.G.R. n. X/5954 2 in data 5 Dicembre 2016, recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”, nelle parti in cui: a) dispone la separazione dei fondi destinati alla remunerazione delle funzioni non tariffate; b) fissa in € 135,5 milioni il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni non tariffate rese dalle strutture private.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione della Regione Lombardia;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 22 febbraio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. G N, ed ivi udito in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1.Con il ricorso in esame parte ricorrente espone che con il provvedimento impugnato Regione Lombardia ha provveduto al riconoscimento alle strutture pubbliche e private accreditate delle funzioni non coperte da tariffe predefinite e, contestualmente, alla liquidazione della remunerazione a ciascuna spettante, con applicazione di un coefficiente di abbattimento dello 0,8113 ai valori spettanti alle strutture private per le funzioni a ciascuna riconosciute, in attuazione dello stanziamento fissato dalla D.G.R. n. X/5954 del 5 Dicembre 2016 la quale, fissato in € 837,5 milioni il finanziamento complessivo delle funzioni non tariffate rese dalle strutture erogatrici private e pubbliche, lo ripartiva in due quote, stabilendo che l’importo complessivo da erogare alle strutture pubbliche non avrebbe dovuto superare l’importo di € 702 milioni, mentre quello da erogare alle strutture private non avrebbe dovuto superare l’importo di € 135,5 milioni. Di qui la lesività, per gli Enti gestori di strutture private in generale e per l’Ente ricorrente in particolare, della suddivisione, operata con la D.G.R. n. X/5954/2016, dello stanziamento complessivo in due fondi separati, destinati alla remunerazione delle funzioni non tariffate esercitate, rispettivamente, dal comparto pubblico e da quello privato.

Avverso i provvedimenti impugnati è insorta parte ricorrente rassegnando le seguenti censure:

1.1 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8-SEXIES DEL D. LGS. N. 502/1992, DEGLI ARTT.2 E 5 DELLA L.R. N.33/2009 E DELL’ART.15, COMMA 14 DELLA LEGGE N.135/2012. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. ILLEGITTIMITA’ IN VIA DERIVATA DELLA D.G.R. N.127/2018.

2. Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia per resistere al ricorso.

3. All'udienza pubblica straordinaria del 22 febbraio 2023 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.

4. Il Collegio ritiene in via preliminare che, come da richiesta in atti di parte ricorrente, vada dichiarata l’improcedibilità del ricorso tranne che per i motivi nn.4 e 5 del ricorso introduttivo.

Preso atto che permane interesse alla decisione circa il difetto di istruttoria sia per la quantificazione del fondo destinato alla remunerazione delle funzioni nei confronti dei privati erogatori, sia per la fissazione dello stanziamento a favore dei privati erogatori in quanto produttivo di decurtazioni nei riconoscimenti ad essi spettanti nonostante la registrazione di un forte avanzo nel fondo destinato agli erogatori pubblici, si ritiene in primo luogo di respingere la richiesta di sospensione del giudizio avanzata da parte ricorrente in ragione della pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza di questo Tribunale n.2248/2020 che ha definito analogo ricorso proposto da altra struttura.

Nello specifico l’istanza non può essere accolta in ragione della risalenza della controversia, che deve essere definita in tempi ragionevoli, e tenuto conto che la decisione delle questioni poste all’attenzione del Collegio può avvenire a prescindere dall’esito del citato giudizio di appello.

Difatti è stato da ultimo affermato che: «a) la sospensione necessaria del processo è istituto previsto dall’art. 295 c.p.c., oggi codificato nel processo amministrativo all’art. 79, comma 1, c.p.a., con specifica applicazione, in subiecta materia, del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., e consegue all’ipotesi in cui il giudice stesso o altro giudice “deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”; b) essa costituisce un’eccezione al principio generale dell’autonomia dei giudizi che ormai informa l’intera giurisdizione, e proprio per tale ragione, determinando un arresto del giudizio che può risolversi in un allungamento, anche notevole, dei tempi processuali, deve essere interpretata in una “accezione restrittiva dei presupposti su cui si fonda” (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 12 marzo 2012 n. 1386); c) l’art. 295 c.p.c., dunque, postula non un mero collegamento tra due statuizioni emanande, ma un vincolo di stretta consequenzialità, tale per cui l’altro giudizio, oltre a coinvolgere le medesime parti, investe un indispensabile antecedente giuridico, la cui soluzione sia determinante, in tutto o in parte, con effetto di giudicato, per l’esito della causa da sospendere (così Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2007 n. 642); d) scopo della sospensione necessaria è dunque quello di evitare il contrasto di giudicati, assicurando l’uniformità delle decisioni (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., ord. 27 luglio 2004 n. 14060; sez. VI, ord. 29 luglio 2014 n. 17235, 8 febbraio 2012 n. 1865, 9 dicembre 2011 n. 26469 e 18 febbraio 2011 n. 3059; Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2016 n. 640; Sez. IV, 18 novembre 2014 n. 5662; e Sez. VI, 12 marzo 2012 n. 1386); f) al di fuori di questa ipotesi la sospensione non è mai obbligatoria, perché, come debitamente evidenziato dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza del 27 luglio 2004 n. 14060, essa determina l’arresto del processo dipendente per un tempo indeterminato “e certamente non breve (…) fino al passaggio in giudicato della decisione sulla causa pregiudiziale (…) onde evitare il rischio di conflitto tra giudicati” (cfr. punto 5.1 della parte “in diritto”), così dilatando i tempi della decisione finale del giudizio e le aspettative ad una sua rapida definizione che le parti che si oppongono alla sospensione legittimamente possono vantare; g) come è stato chiarito da questo Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV, 14 maggio 2014 nn. 2483 e 2484), la pregiudizialità necessaria si pone tra rapporti giuridici diversi, collegati in modo tale per cui la situazione giuridica della causa pregiudiziale si pone come elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del distinto rapporto dedotto nella causa dipendente, la cui esistenza è dunque necessariamente presupposta dalla prima» (Consiglio di Stato, VI, 3 febbraio 2023, n. 1181).

Nella specie il ricorso oggetto di scrutinio, pur riguardando atti che sono fondati sulla identica ratio di quelli impugnati con ricorso definito in primo grado con la citata sentenza, va trattato a

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