TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-02-01, n. 202200077
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Testo completo
Pubblicato il 01/02/2022
N. 00077/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2021, proposto da
M E e T E, rappresentati e difesi dall'avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Comune di San Benedetto del Tronto, rappresentato e difeso dall'avvocato M D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Principi in Ancona, via Marsala n. 12;
Paco D'Onofrio, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Belfiore 3;
per l'annullamento
- del decreto adottato ai sensi dell'art. 160, comma 1, del d.lgs. 42/2004 dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche in data 1/3/2021, rep. n. 97, con il quale è stato disposto il ripristino dell'immobile denominato “Palazzina Petrocchi”, già ubicato in Comune di San Benedetto del Tronto (AP), viale Marconi n. 38;
- nonché di ogni atto inerente, presupposto e consequenziale, ed in particolare la comunicazione della Soprintendenza per le Marche notificata al sig. M E in data 11/5/2021 e mai pervenuta alla sig.ra T E.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto del Tronto, di Paco D'Onofrio, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con permesso di costruire del 9/1/2013 n. 7, rilasciato alla signora Cecilia Petrocchi allora proprietaria, veniva autorizzata la demolizione e ricostruzione, con ampliamento, di una palazzina di civile abitazione (cd. Palazzina Petrocchi) edificata intorno agli anni trenta, del secolo scorso, sul lungomare di San Benedetto del Tronto.
Con nota del 26/8/2013 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche inoltrava, alla signora Petrocchi e al Comune, la comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale dell’edificio. La comunicazione conteneva anche l’avviso di applicazione delle misure di salvaguardia ex art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004.
I lavori di cui al permesso di costruire venivano comunque avviati nel settembre 2013 ma immediatamente sospesi su ordine della Soprintendenza che, con nota del 23/12/2013 prot. 19797, riavviava anche il procedimento di tutela.
In data 23/4/2014 scadeva il termine di salvaguardia di 120 giorni e riprendevano i lavori di demolizione, sospesi tuttavia poche ore dopo, con sequestro del cantiere, per intervento del Comune e del Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale, sollecitati della Soprintendenza. Il giorno successivo veniva notificato, alla proprietaria, il Decreto della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche 7/4/2014 n. 60, recante dichiarazione di interesse particolarmente importante e sottoposizione a tutela, dell’immobile in oggetto, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) e dell’art. 13, del D.Lgs. n. 42/2002.
Nelle more l’immobile era stato tuttavia demolito quasi integralmente.
Il decreto di vincolo veniva quindi impugnato, davanti a questo Tribunale, con ricorso n. 713/2014 poi respinto con sentenza n. 302/2016 confermata in appello (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5953/2017).
Nel frattempo:
- gli odierni ricorrenti (divenuti proprietari dell’edificio per successione ereditaria) presentavano al Comune istanza per l’esecuzione di lavori in variante al permesso di costruire n. 7/2013. Nell’ambito di tale procedimento la Soprintendenza negava l’autorizzazione di cui all’art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 sul rilievo che le varianti non fossero compatibili con il vincolo di cui al Decreto n. 60/2014;
- con nota 21/5/2014 n. 7806, veniva avviato il procedimento sanzionatorio ex art. 160, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004.
Avverso questi ultimi provvedimenti è stato proposto il ricorso n. 223/2018 respinto da questo Tribunale con sentenza n. 774/2018 anch’essa confermata in appello (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 3187/2021).
Il procedimento sanzionatorio ex art. 160, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 si è quindi concluso con il provvedimento oggetto dell’odierno ricorso.
Si sono costituiti, per resistere al gravame, chiedendone il rigetto, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nonché la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.
Si è inoltre costituito il Comune di San Benedetto del Tronto che afferma la propria estraneità all’odierna controversia poiché rivolta contro atti dell’amministrazione statale.
Si infine costituito l’avv. Paco D’Onofrio evocato personalmente in giudizio in qualità di controinteressato, il quale nega tuttavia tale qualificazione dichiarandosi del tutto indifferente alla vicenda come già accertato da questo Tribunale con la sentenza n. 774/2018 confermata in appello anche sotto tale profilo. Chiede, pertanto, che venga confermata la propria estraneità anche in questa sede.