TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-04-19, n. 202200669
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Pubblicato il 19/04/2022
N. 00669/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00749/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 749 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Macri', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, Questura Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO DI VIBO VALENTIA DI DIVIETO DETENZIONE ARMI DEL 14.03.2018
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia e di Questura Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto notificato il 14.5.2018 e depositato il 7.6.2018, l’odierno ricorrente ha esposto che:
- in data 2.7.2011 gli veniva rilasciato dalla Questura di Vibo Valentia, a seguito di sua istanza, libretto personale per licenza di porto di fucile per uso caccia a più di due colpi;
- trascorsi sei anni dalla data di rilascio, egli avanzava alla Questura di Vibo Valentia istanza di rinnovo della licenza:
- a fronte del silenzio del Questore sull’istanza, il Prefetto di Vibo Valentia, con il provvedimento impugnato, ha disposto nei suoi confronti il divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni ed esplosivi, motivandolo su fatti risalenti agli 1991, 1993 e 1994 e quindi anteriori al primo rilascio della licenza avvenuta nel 2011.
2- Ritenendo illegittimo il suddetto provvedimento, l’odierno ricorrente ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di diritto:
1) VIOLAZIONE ART. 7 L.241/90. VIOLAZIONE DISCIPLINA SULLA PARTECIPAZIONE DEL SOGGETTO INTERESSATO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il ricorrente contesta la mancata comunicazione di avvio del procedimento sfociato nel provvedimento impugnato e l’insussistenza di motivi tali da giustificarne l’esonero, ritenuta viepiù necessaria in virtù del pregresso conseguimento del titolo dall’anno 2011, successivamente, cioè, ai fatti a base dell’impugnato diniego;
2) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO – IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA' MANIFESTE – MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE
Il ricorrente contesta l’assunto, posto dalla locale Questura a base della proposta del 21.2.2018 fatta propria dall’Autorità prefettizia nel provvedimento impugnato e non conosciuta dal ricorrente, per cui il 3.9.1991 egli era stato denunciato dalla Carabinieri di Vibo Valentia per traffico illecito di sostanze stupefacenti, in data 24.5.1993 aveva avuto una condanna all'ammenda di lire 100.000 per violazione delle norme sul controllo delle armi e, nell’anno 1994, aveva subìto una condanna per illecita detenzione di stupefacenti, fatti avvenuti in epoca molto risalente nel tempo già conosciuti dalle autorità anche in sede di primo rilascio e non ritenuti elementi ostativi allo stesso, senza che da allora la situazione giudiziaria del ricorrente abbia subito modifiche in peius, non avendo egli riportato altre condanne o subito altri provvedimenti restrittivi.
Il ricorrente contesta altresì l’ulteriore accenno, nel provvedimento impugnato, al fatto che egli sarebbe “legato da vincoli di parentela alla locale consorteria di -OMISSIS-” e che tra il 2004 ed il 2016 sarebbe stato “controllato con persone censite penalmente per illecita detenzione di stupefacenti e detenzione e porto abusivo di armi”, negando di avere alcun rapporto di parentela per come dedotto nel provvedimento e non risultando essere stato fermato nel corso dei 12 anni indicati nel provvedimento con alcun soggetto pregiudicato,
Con riferimento a quanto ora esposto il ricorrente contesta la genericità e l’assenza di alcun supporto documentale alle affermazioni alla base del provvedimento, non essendo indicato, quanto al primo ordine di pregiudizi, il vincolo di parentela e i soggetti interessati e, quanto al secondo ordine di pregiudizi, l’indicazione di tempi, modalità e risultato dei controlli effettuati, ipotizzando, al più, che vi siano stati controlli occasionali presso locali pubblici o controlli mirati improduttivi di effetti significativi.
3- Con atto depositato il 12.6.2018 si sono costituite la Prefettura e la Questura di Vibo Valentia per resistere al ricorso.
4- Con atto depositato il 19.9.2020 il ricorrente si è costituito con nuovo difensore.
5- In data 15.2.2022 la Prefettura di Vibo Valentia ha depositato documenti, tra cui la relazione della Prefettura di Vibo valentia del 16.4.2019, ove ha esplicitato che, nelle more del ricorso al TAR, il ricorrente ha avanzato istanza di riesame del provvedimento oggetto dell’odierna impugnazione e il medesimo Ufficio, con provvedimento prot. nr. -OMISSIS- in data 25/05/2020 – che è stato allegato al compendio – ha rigettato la predetta richiesta di riesame,
6- In data 22.2.2022 l’Amministrazione ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.
7- In data 15.3.2022 il ricorrente ha presentato memoria di replica.
8- All’udienza pubblica del 6.4.2022 il Collegio ha rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73 c.p.a. la sussistenza di una possibile causa di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e, su richiesta delle parti, il ricorso è stato quindi spedito in decisione, come da verbale d’udienza.
DIRITTO
9- Il ricorso è improcedibile.
10- Giurisprudenza consolidata osserva che:
-“ L'emanazione di un nuovo atto a seguito di riesame della situazione, anche se non satisfattivo dell'interesse del ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso proposto contro il primo provvedimento, in quanto dal suo eventuale accoglimento non deriverebbe alcun vantaggio alla parte, permanendo la lesione ad opera dell'atto successivamente adottato, tanto nel caso in cui il secondo provvedimento abbia formato oggetto di una nuova impugnazione, quanto nel caso in cui il ricorrente sia rimasto inerte nei suoi confronti, potendosi affermare in entrambi i casi ipotizzati che la sentenza di merito sarebbe comunque inutiliter data ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 11/05/2021, n.3127;v. anche Cons. St., sez. IV, 9 maggio 2013 n. 2518;Cons. St., sez. V, 20 dicembre 1996 n. 1565;TAR Lazio, Roma, sez. II, 24 dicembre 1999 n. 2684;TAR Veneto, 10 settembre 1998 n. 1489;TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 giugno 1998 n. 469;Cons. St., sez. IV, 6 ottobre 2001 n. 5296);
- “ Nel processo amministrativo sussiste sopravvenuto difetto di interesse ogni qualvolta intervengono provvedimenti che, senza essere propriamente satisfattivi della specifica pretesa dedotta in giudizio, modifichino la situazione di diritto o di fatto - in senso favorevole o non - in guisa tale da togliere al ricorrente interesse alla rimozione dell'atto impugnato ” (Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1184;T.A.R. , Bari , sez. I , 20/03/2015 , n. 473).
11- Nella fattispecie, dal compendio in atti risulta che l’Amministrazione, a seguito di istanza di riesame del gravato provvedimento, in data 25.5.2020 ha adottato un provvedimento di conferma.
12- Dalla disamina di tale provvedimento, risulta che l’Amministrazione ha dato conto della relazione delle forze dell’ordine e ha fornito una motivazione a base del rigetto, ossia della conferma della situazione originariamente pregiudizievole a carico dell’odierno ricorrente.
13- Il Collegio ritiene, in argomento, di dare continuità all’indirizzo, seguito da questo Tribunale con sentenza n. 143 del 23.1.2020 (e sostanzialmente seguito anche da questa Sezione: v. sentenza n. 1930 del 2021), per cui “ in linea generale, al fine dell’individuazione della decorrenza del termine iniziale per la proposizione di motivi aggiunti, il deposito in giudizio di documenti -mai prima comunicati o comunque conosciuti- costituisce il momento iniziale idoneo a determinare l’avvio del termine decadenziale per la relativa impugnazione, di cui all’art. 43, primo comma secondo periodo, del c.p.a. ” ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 luglio 2013, n. 3674;T.A.R. Campania, Sez. I, 7 dicembre 2017, n. 5807)”, e sviluppato anche con maggiore esplicazione da coeva giurisprudenza per cui “ Ai fini della decorrenza del termine iniziale per la proposizione di motivi aggiunti, il deposito in giudizio di documenti — mai prima comunicati o comunque conosciuti — costituisce il momento iniziale idoneo a determinare l'avvio del termine decadenziale per la relativa impugnazione, di cui all'art. 43, comma 1, secondo periodo, c.p.a. Ciò in quanto, in base ai criteri dell'ordinaria diligenza, il ricorrente è comunque tenuto a verificare l'eventuale deposito di atti processuali. Si è, infatti, chiarito che se, in generale, i meccanismi di conoscenza legale presentano per lo più natura presuntiva e vivono in costante equilibrio tra un'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale del privato e un'opposta esigenza di stabilità e continuità dell'azione amministrativa, proprio il deposito giudiziale di documenti realizza un significativo tramite di conoscenza dell'atto amministrativo, che corrisponde adeguatamente alle due esigenze sopra menzionate;in tal senso depongono le particolari formalità del contesto nel quale la produzione documentale ha luogo;l'elevato livello di vigilanza sull'andamento delle vicende processuali che normalmente connota i soggetti costituiti in giudizio;l'obbligatoria assistenza legale loro fornita dai difensori legali, quale ulteriore ausilio nell'analisi e nella comprensione dei fatti processuali ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 4.5.2020, n.4578;v. anche. Cons. St., n. 2482 del 2017; id., n. 3674 del 2013; Tar Campania, Napoli, n. 5807 del 2017; Tar Piemonte n. 25 del 2014).
14- Orbene, il provvedimento di riesame è stato depositato in data 15.2.2022 agli atti di causa e non risulta che sia stato impugnato né che, nelle successive produzioni difensive né in sede di discussione, sia stata paventata l’intenzione di impugnarlo o chiesta la concessione di termine per provvedervi.
15- Consegue da ciò che la prosecuzione del giudizio sul provvedimento gravato non conferirebbe al ricorrente alcuna utilità, stante il sopraggiunto riesame a lui sfavorevole, con sopravvenuta carenza di interesse.
16- Le circostanze della controversia inducono alla compensazione delle spese di lite tra le parti.