TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-07-10, n. 202413901

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-07-10, n. 202413901
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202413901
Data del deposito : 10 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2024

N. 13901/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02699/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2699 del 2019, proposto da
Tele Bari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la declaratoria

dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla diffida della Società, inviata il 2.8.2018 alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali Divisione V, competente, nonché su tutte le note precedentemente inviate per ottenere l'attivazione del canale per radiodiffusione sonora a carattere commerciale;

e per l'accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente di tutti i danni patiti e patiendi sia per lucro cessante che per danno emergente, subiti a seguito dell'inadempimento del Ministero;

ed altresì per la nomina di un Commissario ad acta, che provveda in caso di ulteriore inadempimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dello Sviluppo Economico - Isp Terr Puglia Basilicata e Molise;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 aprile 2024 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe Tele Bari Srl chiedeva l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dello Sviluppo Economico sull’istanza del 2.08.2018 volta ad ottenere l’attivazione del canale per radiodiffusione sonora a carattere commerciale nonché il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente di tutti i danni subiti a seguito dell’inadempimento del Ministero.

La ricorrente premetteva in fatto che:

- la stessa, operante nel settore della radiodiffusione televisiva privata in ambito locale con la denominazione “Tele Bari”, in data 7 maggio 2007 ha acquistato l’emittente “Radio Sound”, concessione prot. n. 903593, acquisto regolarmente volturato;

- nel 2014 si concludeva con sentenza non appellata (TAR Lazio n. 6211/2014) il giudizio promosso nel 1998 dall’originaria titolare della concessione, dante causa della ricorrente;
in tale sede veniva accertata l’illegittimità dell’ordinanza/diffida emessa in data 2 luglio 1998 dal Direttore dell’Ispettorato territoriale della Puglia e Basilicata con la quale era stato ordinato lo spegnimento e la disattivazione dell’impianto operante da Monte Celano spettante a “Radio Sound” sulla frequenza 91.700;

- con istanza del 2.8.2018 Tele Bari, subentrata nella concessione, chiedeva agli uffici ministeriali che venisse riattivato il canale 91.700 o, qualora quell’impianto non fosse utilizzabile, altro canale disponibile;

- il Ministero dello Sviluppo - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise

non ha provveduto su detta istanza limitandosi a trasmettere una nota interlocutoria, in data 4 settembre 2018, nella quale si rende noto di aver già sollecitato la Direzione Generale sulla questione.

2. Il gravame era affidato alle seguenti censure:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, della Legge 20 marzo 2001, n. 66 e degli artt. 1 e 2 della L.n. 241/1990 e ss.mm, nonché dell’art. 97 Cost., Violazione del giusto procedimento, anche sub specie dei principi di leale collaborazione tra p.a. ed amministrato, efficienza, celerità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Dalla ricostruzione in punto di fatto è evidente che il Ministero era tenuto all’attivazione del canale volturato alla Tele Bari s.r.l., ma non vi ha provveduto. Non sussistevano infatti e comunque non sono stati resi noti alla Società istante impedimenti né tecnici (perché verificati al momento della voltura), né di ordine formale (perché anch’essi verificati dal Ministero) per l’attivazione del suindicato canale.

Tra l’altro, qualora quella originariamente assegnata non fosse stata disponibile era stato anche richiesto di attivare eventualmente un’altra frequenza, purché avente le medesime caratteristiche di quella autorizzata e volturata.

Pertanto, la condotta completamente silente ed inadempiente del Ministero si pone in palese violazione anche degli artt. 1 e 2 della legge n. 241/90 e ss.mm., che com’è noto, prevedono l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo.

2. DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

Alla luce di quanto rappresentato con il motivo precedente è accertata la palese condotta inadempiente del Ministero, che da anni non consente alla società Tele Bari di usufruire della frequenza che ha acquistato con la voltura della concessione radiofonica nel 2007, di conseguenza la società Tele Bari ha subito ingenti danni.

Infatti, la Società con l’acquisto delle suindicate frequenze ambiva ad operare oltre che sul territorio di Bari e provincia (popolazione di riferimento pari a circa n. 862.474 abitanti), con le frequenze 88,800 / 88,900 Mhz, anche su un territorio ben più ampio addirittura interregionale, ovvero Puglia - Basilicata - Molise - Abruzzo con una popolazione aggiuntiva stimabile in circa 1.090.688, che è quello coperto dal canale 91,700 Mhz.

È evidente quindi che la società aveva compiuto l’investimento in questione anche sul presupposto di poter espandere in modo sensibile la propria diffusione e conseguentemente vedere accrescere il proprio patrimonio ed il proprio bilancio.

È evidente quindi che stante l’impossibilità di utilizzare la frequenza 91,700 Mhz, emerge l’avvenuta formazione di un danno per la società determinatosi a causa dell’impossibilità di ottenere un equo ritorno a fronte dell’investimento effettuato con l’acquisto della concessione prot. n. 903593.

Siffatti danni, secondo quanto più dettagliatamente esposto nella CTP sono quantificabili in € 546.540,00.

Sussistono anche i presupposti di cui all’art. 28 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 per riconoscere l’indennizzo relativo al ritardo causato dal Ministero con la propria condotta inerte.

3. Il Ministero dello Sviluppo Economico si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con sentenza parziale n. 7809/2019 questo Tribunale accoglieva il ricorso avverso il silenzio, ordinando al Ministero dello Sviluppo Economico di provvedere sull’istanza e nominando come commissario ad acta, per l’ipotesi di persistente inadempimento dell’amministrazione, il Segretario Generale del Ministero dello Sviluppo Economico. Veniva invece, rigettata la domanda di corresponsione dell’indennizzo ex art. 28 D.lgs. 69/2013.

Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno la citata pronuncia disponeva la conversione del rito, dovendo la stessa essere trattata con rito ordinario ex art. 32 c.p.a. in udienza pubblica, da stabilirsi con separato decreto presidenziale.

5. La società ricorrente, in ragione dell’asserita inottemperanza dell’amministrazione e del commissario, in data 6 maggio 2022 avanzava richiesta di nomina di un nuovo commissario ad acta affinché provvedesse sull’istanza.

Il Tribunale, con ordinanza n. 14721/2022, rigettava la richiesta in considerazione del fatto che il Ministero con nota prot. 39918 del 24 giugno 2019 aveva provveduto a riscontrare l’istanza, respingendola.

6. Con memoria depositata il 29 marzo 2024 la ricorrente, “ avendo la sentenza del 2019 statuito sull’illegittimità del silenzio opposto dal Ministero nel corso di tutti questi anni ”, insisteva per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno “ già formulata e quantificata con la perizia (doc. 8) già agli atti del giudizio, che ovviamente essendo datata 2018 deve essere aggiornata sicuramente fino al 2024 ”.

7. All’udienza di smaltimento del 19 aprile 2024 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

8. Sul silenzio questo Tribunale si è già pronunciato con la sentenza parziale n. 14721/2022.

Resta, pertanto, da scrutinare la domanda con la quale Tele Bari chiede il risarcimento dei danni che avrebbe subito a seguito dell’inadempimento del Ministero.

A sostegno della domanda parte ricorrente afferma che “ alla luce di quanto rappresentato con il motivo precedente è accertata la palese condotta inadempiente del Ministero, che da anni non consente alla società Tele Bari di usufruire della frequenza che ha acquistato con la voltura della concessione radiofonica nel 2007, di conseguenza la società Tele Bari ha subito ingenti danni ”.

La stessa aggiunge che con l’acquisto delle suindicate frequenze ambiva ad operare su un territorio più esteso della provincia di Bari, comprendente Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo (con una popolazione aggiuntiva stimabile in circa 1.090.688) ovvero quello coperto dal canale 91,700 Mhz ed “ è evidente quindi che la società aveva compiuto l’investimento in questione anche sul presupposto di poter espandere in modo sensibile la propria diffusione e conseguentemente vedere accrescere il proprio patrimonio ed il proprio bilancio ”.

Secondo quanto prospettato, il comportamento inerte del Ministero sull’istanza avrebbe quindi determinato il mancato utilizzo della frequenza 91,700 Mhz, causando un danno per la società individuato nell’impossibilità di ottenere un equo ritorno a fronte degli investimenti effettuati.

8.1 La domanda non può essere accolta.

È ormai ius receptum ( ex multis : Consiglio di Stato, sezione IV, 1 dicembre 2020 n. 7622) che il danno da ritardo è risarcibile solo se ingiusto, cioè se si accompagna alla dimostrazione della spettanza del bene della vita.

Non è altrimenti risarcibile il ritardo in sé della Pubblica Amministrazione, intendendo il tempo come bene della vita autonomo, ma solo il ritardo accompagnato dalla fondatezza della pretesa.

Come chiarito anche dall’Aunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2021, “ nel settore del danno conseguente alla ritardata conclusione del procedimento amministrativo il requisito dell’ingiustizia esige dunque la dimostrazione che il superamento del termine di legge abbia impedito al privato di ottenere il provvedimento ampliativo favorevole, per il quale aveva presentato istanza ”.

Il risarcimento, pertanto, è dovuto soltanto nel caso in cui il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, dall’autorità competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato in esito al procedimento, sulla base di un giudizio prognostico effettuabile sia in caso di adozione di un provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata.

Ebbene, nel caso di specie, la spettanza del bene della vita sotteso alla domanda risarcitoria – l’attivazione dell’impianto freq. 91.700 MHz da Celano – non è stata dimostrata.

Invero, la sentenza n. 14721/2022, invocata dalla ricorrente nell’ultima memoria a sostegno della domanda risarcitoria, si è limitata a riconoscere l’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione, ordinando alla stessa di provvedere “ fermo il fatto che ogni altra questione attinente alla fondatezza della domanda e all’effettiva spettanza del bene richiesto dovrà essere oggetto di decisione da parte degli uffici ministeriali a cui è attribuita la potestà amministrativa in materia ”.

È incontestabile, invece, che nelle more del giudizio l’Amministrazione si è pronunziata sull’istanza con un provvedimento di diniego, non impugnato da Tele Bari.

Il Ministero, con nota prot. 39918 del 24 giugno 2019, ha respinto la richiesta di attivazione dell’impianto operante su freq. 91,700 MHz da Celano in ragione del fatto che tale impianto non rientra nella consistenza impiantistica di Tele Bari in quanto non inserito dalla società dante causa tra quelli dichiarati ai sensi della L. n. 66/2001 e, di conseguenza, non rientra nell’atto di cessione della concessione n. 903593. In aggiunta alla mancanza di titolarità, l’Amministrazione ha rilevato che l’istanza di attivazione non era stata corredata dal relativo progetto radioelettrico, in base al quale l’Ispettorato Territoriale avrebbe potuto valutare la possibilità di una nuova attivazione, su base interferenziale con altri legittimi operatori.

Va da sé che nel caso di specie il provvedimento favorevole richiesto dalla ricorrente non è stato adottato, anzi è stato espressamente negato, e non vi è alcuna evidenza del fatto che detto provvedimento favorevole avrebbe dovuto essere adottato.

Infatti, la titolarità dell’impianto in capo alla ricorrente non risulta provata in quanto:

- dalla scrittura privata dell’11 aprile 2007 (doc. n. 6 depositato dal Ministero), inviata all’Ispettorato Puglia e Basilicata in data 3 gennaio 2008, risulta che il Sig. Adante S e la Sig.ra Lo Russo M C, nella loro qualità di soci della “Radio Sound International 2 s.n.c.”, avevano trasferito l’impianto trasmittente di Monte Celano (FG) con frequenza 91,700 Mhz, dalla emittente “Radio Sound” (concessione prot. n. 903593) alla emittente “Radio Sound II Rete” (concessione prot. n. 930003);

- il successivo atto del 7 maggio 2007 tra “Radio Sound International 2 s.n.c. di Adante Saveria e Lorusso M C” e “Tele Bari S.r.l.” aveva ad oggetto la cessione del ramo di azienda telefonica “Radio Sound”, compresi i relativi impianti di Aelfia (BA) e di Bari ma non l’impianto di Monte Celano, ceduto pochi giorni prima alla “Radio Sound II Rete”.

Inoltre, l’istanza inoltrata al Ministero il 2 agosto 2018 era priva di un apposito progetto radioelettrico, funzionale alla riattivazione dell’impianto su base non interferenziale dal momento che lo stesso era rimasto spento per molti anni.

Ne discende, in conclusione, che ragionando nella prospettiva del provvedimento favorevole anelato rispetto al quale è stato serbato il silenzio contestato con l’odierno giudizio, la domanda di risarcimento danni appare infondata per insussistenza di un suo presupposto essenziale, vale a dire quello della spettanza del bene della vita finale.

9. In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.

9.1 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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