TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2017-10-24, n. 201704970
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Pubblicato il 24/10/2017
N. 04970/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2016, proposto da:
G T, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Caserta in Napoli, via del Parco Margherita N. 34;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento del decreto n.3615 del 2015 nella parte in cui non riconosce la dipendenza da causa di servizio dell'infermità del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e depositato parte ricorrente ha impugnato la determinazione in epigrafe indicata con la quale è stata rigettata la sua istanza avanzata ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001 con riferimento alle seguenti infermità: ipoacusia neurosensoriale, bronchite cronica, note di gastropatia e duodenite, colonpatia e gastroduodenite cronica.
In particolare, aderendo al parere obbligatorio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, l’autorità amministrativa ha respinto la richiesta di dipendenza da causa di servizio e di concessione di equo indennizzo sul presupposto della non rincontrabile connessione tra le infermità denunciate dal dipendente e l'attività lavorativa da lui svolta.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si impone una specificazione di fondo relativa al corretto modus operandi dell'amministrazione in caso di procedimento atto a riconoscere, secondo la normativa prevista dal d.P.R. n. 461 del 2001, l'eventuale derivazione dell'infermità, patita dal dipendente pubblico, dal servizio lavorativo espletato;procedimento a cui, oltretutto, si connette l'ulteriore istanza di concessione di un equo indennizzo.
Ai sensi dell'art. 14, co. 1, l'Amministrazione si pronuncia conformando la propria determinazione al parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Laddove, per «motivate ragioni», l'Amministrazione ritenga di non poter recepire il detto parere, è tenuta, entro venti giorni dalla data di ricezione del primo, a chiederne un altro;essa, successivamente, non potrà che decidere, adottando il provvedimento finale.
In consonanza con una posizione interpretativa oramai consolidata (cfr., ex multis, T.a.r. Bari , III, 18-12-2013, n. 1703), occorre affermare che l’Amministrazione può svolgere soltanto una verifica estrinseca in ordine al parere ricevuto, vagliando la completezza e la regolarità del precedente iter valutativo. In effetti, essendo il Comitato di Verifica “l'organo tecnico” deputato ad accertare la sussistenza del nesso eziologico tra patologia e attività lavorativa, con una competenza esclusiva sul punto (come di seguito si dirà meglio), all'Amministrazione rimane preclusa la sindacabilità nel merito, quindi la valutazione del contenuto tecnico del parere. Conseguentemente, le «motivate ragioni» che giustificano la richiesta di un secondo parere mai possono avere una connotazione tecnica: esse coincidono con rilievi di natura procedimentale (omissioni evidenti, che rendono incompleta l'istruttoria, o altre violazioni di tipo procedurale)
Ciò chiarito, nessun onere particolare è posto a carico dell'amministrazione, per la motivazione del provvedimento finale, ove essa immediatamente aderisca al parere del Comitato.
Del resto, il complessivo procedimento di cui si discute implica per l'Amministrazione la spendita di un potere vincolato: essa è chiamata ad accertare la sussistenza di tutti i presupposti indicati dalla legge, tra cui il positivo parere del Comitato di Verifica;così, esclusa ogni ponderazione tra contrapposti interessi, certamente legittima è una motivazione per relationem dell'atto finale, che semplicemente faccia rinvio al giudizio tecnico del Comitato.
Non resta che soffermarsi sul parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Esso statuisce in maniera – come prima si è visto – decisiva sull'effettiva interconnessione tra la patologia sofferta dal dipendente e la concreta attività lavorativa da questi svolta. Si tratta di un giudizio che, in quanto fondato su nozioni scientifiche e su dati esperienziali propri delle discipline applicate, è espressione di discrezionalità tecnica (cfr., ex multis, TAR Milano, sez. III, sent. n. 2680 del 3-12-2013;TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. n. 4985 del 7-11-2013).
Secondo un'acquisizione accolta dalla prassi (v., per tutti, in un caso analogo, CdS, sezione VI, sent. n. 601 del 1999), in tema di discrezionalità tecnica il sindacato del giudice amministravo non è limitato al puro controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'amministrazione, potendo involgere anche la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sul piano della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo: se è censurabile l'insufficienza del criterio o, ancora, ad esempio, un vizio istruttorio, non è dato muovere censure correlate all'opinabilità del giudizio tecnico. Con queste ultime, infatti, si aprirebbe ad un'inammissibile sovrapposizione del convincimento del giudice a quello espresso dall'organo tecnico dell'amministrazione.
Nel caso in esame, dalla motivazione che sorregge la scelta di segno negativo del Comitato di Verifica non è dato riscontare carenze istruttorie, legate alla mancata considerazione di circostanze di fatto di pregnante rilevanza sul piano medico-legale, né è possibile rinvenire il riferimento a criteri assolutamente peregrini o erronei.
Le doglianze di parte ricorrente - incentrate essenzialmente sulla riconducibilità di talune delle denunciate patologie all’evento traumatico del 21.10.2012 (politrauma cranio-facciale per il quale altre patologie sono state riconosciute in nesso di dipendenza);e di altre all’insalubrità delle condizioni di lavoro – osservazioni che si reputano tutte avvalorate da perizia tecnica di parte –, attendono all'opinabilità del giudizio tecnico, non alla sua irrazionalità.
Ed, invero, i menzionati processi di somatizzazione e di esposizione a rigide temperature non appaiono idonei a porsi come elementi atti far emergere evidenti profili di illogicità o di travisamento di fatti decisi rispetto alle diverse valutazioni dell’amministrazioni.
Il ricorso risulta quindi infondato e come tale va respinto.
Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti