TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-01-10, n. 202300369
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Testo completo
Pubblicato il 10/01/2023
N. 00369/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14781/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14781 del 2018, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana emesso in data 25 gennaio 2018-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2022 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 26 marzo 2009.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto la domanda dell’interessato, per la presenza di plurimi pregiudizi di carattere penale, desunti dall’informativa della Questura di -OMISSIS- e dal certificato del casellario giudiziario:
- -OMISSIS- decreto penale del g.i.p. tribunale di -OMISSIS- per violazione delle norme recanti misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale ex art. 7 d.l. 27/07/2005 n. 144 (commesso il 8/3/2006 in -OMISSIS-);
-OMISSIS- decreto penale del g.i.p. tribunale di -OMISSIS- per violazione delle norme recanti misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale ex art. 7 d.l. 27/07/2005 n. 144 (commesso fino al 8/3/2006 in -OMISSIS-);
-OMISSIS- sentenza per violazione alle norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ex art. 132, comma 1, d.l.vo 01/09/1993 n. 385 (accertato il 29/9/2005 in -OMISSIS-);
--OMISSIS- sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche ex art. 186, comma 2, lett. b, d. l.vo 30/4/1992 n. 285 (commesso il 7/5/2008 in -OMISSIS-);
--OMISSIS-sentenza del tribunale in composizione monocratica per violazione al t.u. delle leggi di p.s. ex art. 7 r.d. 18/06/1931 n. 773 (commesso il 12/12/2007 in -OMISSIS-).
III. – Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento dell’efficacia per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 9, legge 91/92, difetto di motivazione e istruttoria superficiale , in ragione del carattere risalente dei reati contestati, dell’intervenuta riabilitazione che consentirebbe di superare la discrezionalità della p.a. nella valutazione di pericolosità sociale e infine della stabile situazione economica, lavorativa e familiare, da cui evincere la raggiunta integrazione nel tessuto sociale nazionale.
IV. – Con ordinanza n. 2489 del 2 maggio 2019 è stata respinta la domanda cautelare per mancanza dei richiesti requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris , vista la “ carenza del requisito della irreprensibilità della condotta per effetto delle diverse sentenze di condanna riportate nel periodo di osservazione ”.
V. – L’Amministrazione resistente, costituita in giudizio, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso, cui il ricorrente ha replicato con memorie e documenti, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
VI. – All’udienza straordinaria del 14 novembre 2022, svolta in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato.
II. - Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi , dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “ può ” - e non “ deve ” - essere concessa.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria ” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela