TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-11-05, n. 201801023

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-11-05, n. 201801023
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201801023
Data del deposito : 5 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/11/2018

N. 01023/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00476/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 476 del 2018, proposto dalla
SICE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, geom. P T, rappresentata e difesa dall’avv. G S e con domicilio fissato presso il seguente indirizzo di P.E.C. (posta elettronica certificata): giuseppe.scuglia@ordineavvocatipadova.it

contro

Comune Pieve di Soligo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. R T e con domicilio stabilito presso il seguente indirizzo di P.E.C. (posta elettronica certificata): legale@pec.comune.pievedisoligo.tv.it
Provincia di Treviso, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Rapicavoli, Mario Feltrin e Sebastiano Tonon e con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia, San Marco, n. 5278

nei confronti

Impresa C S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Italo C, rappresentata e difesa dall’avv. Diego Signor e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Acerboni, in Mestre-Venezia, via Torino, n. 125
Zorzetto Mario S.r.l., non costituita in giudizio
Elettricità Pilon S.r.l., non costituita in giudizio

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia e previe misure cautelari monocratiche,

- della determina del Comune di Pieve di Soligo n. 187 del 22 marzo 2018, comunicata via P.E.C. con nota del 23 marzo 2018, a mezzo della quale sono stati approvati i verbali della procedura per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Vaccari, con realizzazione del nuovo municipio comunale (III° stralcio), e si è disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori al R.T.I. tra Impresa C S.r.l. (mandataria), Elettricità Pilon S.r.l. e Zorzetto Mario S.r.l. (mandanti);

- dei verbali della Commissione di gara n. 1 del 15 febbraio 2018, n. 2 del 20 febbraio 2018, n. 3 del 23 febbraio 2018 e n. 4 del 7 marzo 2018;

- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso

nonché per la dichiarazione di inefficacia

del contratto di appalto che dovesse essere già stato nelle more stipulato

e per la condanna

del Comune di Pieve di Soligo e della Provincia di Treviso al risarcimento del danno in forma specifica, con aggiudicazione alla ricorrente dell’appalto e stipulazione del contratto, o, in subordine, per equivalente.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti l’istanza di misure cautelari monocratiche ed il decreto presidenziale n. 154/2018 del 24 aprile 2018, recante reiezione della stessa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;

Visti l’atto di costituzione in giudizio, la memoria e la documentazione del Comune di Pieve di Soligo;

Visti il controricorso, la memoria e la documentazione della Provincia di Treviso;

Visti l’atto di costituzione in giudizio, la memoria e la documentazione dell’Impresa C S.r.l.;

Vista l’ordinanza n. 183/2018 del 24 maggio 2018, contenente presa d’atto della rinunzia all’istanza cautelare da parte della società ricorrente;

Viste le memorie, i documenti e le repliche delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell’udienza pubblica del 3 ottobre 2018 il dott. P D B;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Visto l’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

Visto il dispositivo di sentenza


FATTO

L’odierna ricorrente, SICE S.r.l. (“SICE”), espone di avere partecipato alla procedura aperta indetta dalla Provincia di Treviso quale stazione unica appaltante (in forza della convenzione stipulata con il Comune di Pieve di Soligo) per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Vaccari, con realizzazione del nuovo municipio di Pieve di Soligo.

L’appalto aveva un importo a base di gara di € 1.613.000,38, comprensivi di € 38.695,00 per oneri di sicurezza ed € 14.017,00 per lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso, mentre il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In esito alle operazioni di gara, l’esponente si classificava al secondo posto della graduatoria, con un punteggio totale di 75,751, mentre al primo posto si classificava il R.T.I. tra Impresa C S.r.l., mandataria, Elettricità Pilon S.r.l. e Zorzetto S.r.l., mandanti (“R.T.I. C”) con il punteggio totale di 76,132, cosicché – annota la ricorrente – tra le due offerte il differenziale complessivo è solo di 0,381 punti.

In particolare, attesa la presentazione, da parte di SICE, di un ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari al 23,610%, mentre il R.T.I. C ha proposto un ribasso del 2,755%, la graduatoria finale ha visto l’aggiudicatario conseguire il succitato punteggio di 76,132, di cui 6,132 per l’offerta economica e 70,00 (il massimo), a seguito di riparametrazione, per l’offerta tecnica. SICE, invece, ha ottenuto 30,00 punti per l’offerta economica e 45,751, anche qui a seguito di riparametrazione, per quella tecnica, per un punteggio totale, come detto, di 75,751.

Per conseguenza, con determina del Comune di Pieve di Soligo n. 187 del 22 marzo 2018, approvati i verbali di gara, si disponeva l’aggiudicazione definitiva dei lavori al R.T.I. C.

Avverso la suddetta aggiudicazione definitiva, nonché i verbali della Commissione di gara, è insorta la SICE, impugnando tali atti con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare, anche monocratica.

A supporto del gravame, la società esponente ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 95, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, delle linee guida n. 2 dell’A.N.A.C., nonché dei sub-elementi nn. 1, 2, 3, 4 e 5 di valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, previsti dal disciplinare di gara, irragionevolezza, illogicità ed arbitrarietà della valutazione, difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere nella figura sintomatica dell’erronea valutazione dei presupposti di fatto, violazione dei principi di trasparenza dell’attività amministrativa e di non discriminazione, violazione e falsa applicazione del d.m. 11 ottobre 2017 recante i “C.A.M.” (criteri ambientali minimi), sviamento di potere per l’utilizzo macroscopicamente irrazionale, distorto ed incongruo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché del metodo cd. aggregativo compensatore, in quanto la Commissione di gara, nell’assegnare i punteggi per la valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, sarebbe incorsa in una palese, arbitraria ed irragionevole violazione di quasi tutti i sei criteri previsti dal disciplinare di gara. In particolare, illegittimità nell’attribuzione dei punteggi si riscontrerebbero in relazione ai sub-elementi nn. 1, 2, 3, 4 e 5;

2) violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara nella parte in cui ha previsto, a pena di esclusione, con riferimento alle modalità di presentazione dell’offerta economica, l’obbligo, per il concorrente, di riportare nel modulo denominato “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto” le lavorazioni proposte quali migliorie, con indicazione delle quantità e del relativo prezzo unitario offerto, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 83, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 50/2016, poiché l’offerta economica del R.T.I. C non integrerebbe in modo puntuale la Lista delle lavorazioni e forniture con la quotazione economica delle migliorie proposte: dette migliorie sarebbero, così, illustrate nell’offerta tecnica, senza indicazione delle relative quantità e dei prezzi unitari. Ciò determinerebbe un’incertezza sul contenuto sostanziale dell’offerta del R.T.I. stesso, la quale avrebbe dovuto, pertanto, essere esclusa.

La SICE ha formulato, altresì, domande di declaratoria dell’inefficacia del contratto di appalto nelle more stipulato tra le parti, e di risarcimento del danno, in forma specifica, mediante l’aggiudicazione dell’appalto e la stipula del contratto, o, in subordine, per equivalente monetario.

Con decreto presidenziale n. 154/2018 del 24 aprile 2018 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Treviso, l’Impresa C S.r.l. ed il Comune di Pieve di Soligo, ciascuna parte depositando memorie difensive con documenti sui fatti di causa e resistendo alle domande attoree.

Con ordinanza n. 183/2018 del 24 maggio 2018 il Tribunale ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare ad opera di parte attrice.

In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie finali, documenti e repliche, controbattendo alle altrui deduzioni ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

All’udienza pubblica del 3 ottobre 2018, dopo un’esaustiva discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Forma oggetto di impugnazione, unitamente ai verbali di gara, la determina del Comune di Pieve di Soligo recante aggiudicazione definitiva al R.T.I. C dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Vaccari, con realizzazione del nuovo municipio comunale (III° stralcio).

La ricorrente SICE propone, altresì, domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato nelle more, nonché domanda di risarcimento del danno, in forma specifica (con affidamento dell’appalto) o, in subordine, per equivalente monetario.

Il Collegio reputa necessario far precedere la disamina dei motivi di ricorso da una premessa di ordine metodologico e cioè che – come sottolineato anche dal difensore della ricorrente nella discussione in pubblica udienza – oggetto del presente giudizio sono unicamente le valutazioni e i punteggi attribuiti, sotto i profili censurati, all’offerta del R.T.I. C: non formano oggetto del giudizio, invece, le valutazioni e i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice all’offerta della SICE, non avendo l’Impresa C S.r.l. proposto ricorso incidentale.

Pertanto, le censure circa le asserite carenze e difformità dell’offerta tecnica di SICE, formulate dalla predetta controinteressata in più punti dei propri scritti difensivi (ad es. ai paragg. 10, 11, 11.2, 11.3, 12.2, 14, 16.4. e 16.5 della memoria depositata il 7 maggio 2018, nonché ai paragg. 9 e ss., 10 e 12 della memoria depositata il 22 settembre 2018), risultano inammissibili.

La controinteressata obietta che i propri rilievi critici non avrebbero dovuto formare oggetto di ricorso incidentale, giacché gli stessi sarebbero rivolti non già a provocare un sindacato sull’operato della Commissione di gara, ma solo a dimostrare quanto sia stato ragionevole e giustificato il giudizio di detta Commissione, lì dove ha premiato maggiormente l’offerta tecnica del R.T.I. C rispetto a quella della SICE;
a riprova di ciò, evidenzia la netta differenza dei punteggi ottenuti dalle offerte tecniche delle concorrenti ora citate.

Tale argomentazione, tuttavia, non convince, poiché non pare coerente con il contenuto dei succitati “rilievi critici”: la controinteressata, infatti, non si limita ad allegare ed a cercare di dimostrare che la propria offerta è migliore di quella della SICE sotto i profili da questa dedotti in ricorso, ma lamenta l’esistenza di vere e proprie carenze, lacune e difformità nell’offerta tecnica della ricorrente. Si pensi, ad es. alle critiche rivolte all’offerta tecnica di SICE (v. parag. 16.4 della memoria del 7 maggio 2018) in quanto questa avrebbe incluso modelli di serramenti non previsti dalla stazione appaltante per il calcolo della trasmittanza e perché sarebbe peggiorativa rispetto alle prescrizioni del progetto a base di gara (in particolare, quanto al valore della trasmittanza massima dei serramenti), che, secondo la controinteressata, si tradurrebbero in difformità dell’offerta di SICE dalle prescrizioni della stazione appaltante. “Rilievi critici” di tal contenuto – i quali sottendono difformità dell’offerta della ricorrente sanzionabili, se non con l’esclusione, almeno con l’attribuzione di un punteggio diverso alla stessa – avrebbero dovuto essere fatti valere con il rimedio del ricorso incidentale. Il mancato esperimento di un simile rimedio impedisce, perciò, al Collegio di tenere conto delle critiche stesse, che, come detto, devono considerarsi inammissibili.

L’analisi degli scritti difensivi della controinteressata dovrà, quindi, limitarsi a quelle parti in cui essi recano la difesa della legittimità delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara all’offerta del R.T.I. aggiudicatario.

Tanto premesso, il Collegio deve ora scrutinare, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, formulata dalle Amministrazioni intimate (Provincia di Treviso, Comune di Pieve di Soligo) e dalla controinteressata sul rilievo dell’insindacabilità delle valutazioni discrezionali espresse dalle Commissioni giudicatrici nelle gare d’appalto, se non nei casi in cui risultino affette da profili di palese inattendibilità o illogicità manifesta: profili che, però, non sarebbero rinvenibili nelle censure di SICE. Questa, invero, pretenderebbe – inammissibilmente – di sostituire il suo giudizio al giudizio della Commissione nell’attribuzione dei punteggi, proponendo una diversa valutazione delle offerte rispetto a quella seguita dalla Commissione stessa.

L’eccezione non è meritevole di condivisione.

Vero è che, per la giurisprudenza consolidata (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 2 marzo 2018, n. 1294), a cui aderisce anche questo Tribunale (v., da ultimo, T.A.R. Veneto, Sez. I, 5 settembre 2018, n. 874), i punteggi attribuiti dalla Commissione di gara pubblica agli elementi dell’offerta tecnica, così come la valutazione di congruità dell’offerta (che attiene al profilo economico della stessa) sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e, come tali, sfuggono al sindacato di legittimità, salvo che non siano macroscopicamente viziate da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento di fatto.

Nel caso di specie, tuttavia, le censure dedotte dalla ricorrente con il primo motivo sono rivolte a far emergere proprio profili di illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà nelle valutazioni compiute dalla Commissione di gara: le stesse, dunque, debbono ritenersi ammissibili, con l’avvertenza, però, che il riscontro esigibile da questo G.O. sulle ridette valutazioni discrezionali è di tipo estrinseco e si limita alla rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare l’esistenza di seri indici di invalidità, e non alla sostituzione delle valutazioni della P.A.. In sede di gara pubblica, infatti, il G.A. può spingere il proprio accertamento fino a controllare l’attendibilità delle valutazioni tecniche affidate dalla P.A., ma non può sostituirsi ad essa in tale apprezzamento (cfr., da ultimo, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 23 aprile 2018, n. 135).

Passando, pertanto, al merito del ricorso ed iniziando dal primo motivo, con lo stesso la SICE lamenta che la Commissione giudicatrice, nel valutare gli elementi qualitativi dell’offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario, sarebbe incorsa nella violazione di ben cinque dei sei criteri previsti dal disciplinare di gara. Secondo la ricorrente, le valutazioni della Commissione si porrebbero in sistematico contrasto con la disciplina dettata dal d.lgs. n. 50/2016 e dall’A.N.A.C. in materia di criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici e tradirebbero gli obiettivi che la stazione appaltante si era data, nonché i criteri dalla medesima stabiliti per valutare il grado di adeguatezza di ogni offerta.

Per comodità espositiva, l’analisi delle censure formulate con il suddetto primo motivo, vista la sua complessità, verrà condotta partitamente per ciascun profilo dedotto, secondo l’ordine seguito dalla medesima ricorrente.

Ciò premesso, l’illegittimità delle valutazioni della Commissione di gara si coglierebbe, anzitutto, in merito al sub-elemento di valutazione qualitativa n. 1, avente ad oggetto “organizzazione e sicurezza del cantiere”, per il quale la lex specialis di gara ha previsto ben 30 punti sui n. 70 complessivi stabiliti per l’offerta tecnica.

La ricorrente sottolinea che gli obiettivi che la stazione appaltante si era prefissata, attraverso il sub-elemento in esame, erano quelli di:

a) limitare l’invasività e le interferenze e minimizzare ogni tipo di rischio, tenuto conto dell’area in cui è inserito il palazzo da ristrutturare e dell’esistenza di un secondo cantiere nello stesso ambito (il cd. Polo del Gusto);

b) contenere l’impatto del cantiere e l’emissione di inquinanti nell’ambiente circostante, nel rispetto dei C.A.M. (criteri ambientali minimi) di cui al d.m. 11 ottobre 2017;

c) avere la possibilità di consegne parziali, in corso d’opera, dei locali oggetto dell’appalto (per zona o per piani).

I criteri di valutazione del sub-elemento n. 1 sono stati individuati nella completezza e nel dettaglio delle informazioni richieste, nella capacità di individuare e analizzare le criticità e nell’efficacia delle soluzioni proposte rispetto alle criticità individuate.

Orbene, la SICE lamenta che l’offerta dell’aggiudicatario (a cui è stato attribuito per il sub-elemento in esame, da ciascun commissario, un coefficiente di 0,75/0,80, pari ad una valutazione tra distinto e ottimo) in primo luogo non indicherebbe alcuna misura per limitare i rischi connessi alla presenza in loco di un altro cantiere (per la creazione del cd. Polo del Gusto): anzi, l’organizzazione del cantiere proposta aggraverebbe il rischio di interferenza con tale altro cantiere, essendosi previsto per tutte le fasi dei lavori un unico punto di accesso, da un solo cancello, per entrambi i cantieri da via Chisini ed il mantenimento di un altro accesso al cantiere, sul lato opposto, da piazza Caduti del Lager, che comporterebbe l’attraversamento, ad opera dei mezzi del R.T.I. C, dell’area di pertinenza del cantiere del cd. Polo del Gusto. Inoltre, non sarebbe stata prevista alcuna separazione tra le due aree di cantiere, che verrebbero mantenute in una situazione di promiscuità.

In secondo luogo, l’offerta del R.T.I. aggiudicatario non garantirebbe il rispetto dei criteri ambientali minimi (C.A.M.), che non sarebbero richiamati né nella relazione tecnica, né nell’elaborato allegato, e non contemplerebbe alcuna azione per la riduzione, nel rispetto dei criteri di cui al d.m. 11 ottobre 2017, dell’impatto ambientale del cantiere: alcune azioni, anzi, contrasterebbero con il citato decreto ministeriale. A titolo di esempio, il R.T.I. C non avrebbe previsto alcuna misura a tutela delle preesistenze arboree presenti in cantiere, non indicando alcuna fascia di rispetto per la loro tutela, né un sistema di protezione delle stesse, che si troverebbero a diretto contatto con le aree di deposito dei materiali di cantiere ed esposte al rischio degli urti con gli automezzi in transito. Inoltre, non avrebbe individuato misure per aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia di cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, né avrebbe previsto l’impermeabilizzazione delle aree di deposito degli inerti, essendosi limitato ad una generica elencazione di misure/accorgimenti per contenere l’impatto ambientale del cantiere, senza dimostrarne la coerenza rispetto ai criteri minimi ambientali di cui al richiamato decreto ministeriale.

Da ultimo, relativamente al sub-elemento qualitativo in esame, SICE lamenta che il R.T.I. C avrebbe previsto una prima consegna parziale dei locali del palazzo dopo sei mesi e l’ultimazione dei lavori con soli trenta giorni d’anticipo. Rispetto all’esigenza della stazione appaltante, di ottenere la disponibilità anticipata di un’ala del palazzo dove dislocare gli uffici comunali (attualmente sparsi in vari punti del territorio comunale, con gli ovvi disagi per l’utenza), l’offerta della ricorrente sarebbe migliore di quella dell’aggiudicatario, poiché essa contemplerebbe la consegna anticipata del corpo centrale e dell’ala destra del palazzo dopo cinque mesi dall’avvio dei lavori e l’ultimazione di questi con un anticipo di n. 88 giorni: ciononostante, il R.T.I. C avrebbe ottenuto una valutazione più alta.

Da tutto quanto esposto si evincerebbero l’arbitrarietà e l’irragionevolezza delle valutazioni compiute dalla Commissione di gara, la quale, a fronte delle riferite incongruenze e carenze dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, le avrebbe attribuito, in relazione al sub-elemento qualitativo n. 1, un punteggio assai alto, pari a 23 punti sui n. 30 disponibili. Per converso, l’offerta tecnica della SICE ha ottenuto solo 10 punti (frutto dell’assegnazione, da parte dei commissari, di un coefficiente di 0,30/0,35, che implica una valutazione poco più che sufficiente) e tutto questo, nonostante fosse – secondo la stessa SICE – ben più aderente alla lex specialis di gara sotto il profilo ora analizzato.

Così sintetizzate le censure dedotte dalla ricorrente in ordine al sub-elemento qualitativo n. 1, osserva il Collegio che nessuna di esse è suscettibile di positivo apprezzamento: ciò, atteso che – entro i limiti già delineati in cui può ammettersi un sindacato di questo G.A. sulle valutazioni discrezionali della Commissione di gara relative all’elemento in esame – le ridette valutazioni appaiono ragionevoli ed esenti da mende.

Per quanto riguarda, anzitutto, l’obiettivo prima riportato sotto la lett. a), in base al quale si prevedeva di premiare le offerte che avessero limitato l’invasività e le interferenze con l’altro cantiere esistente nello stesso ambito (quello del cd. Polo del Gusto), nonché minimizzato ogni tipo di rischio, osserva il Collegio che le censure della ricorrente muovono da una ricostruzione solo parziale del complessivo quadro fattuale.

In particolare, SICE trascura che l’elaborato recante la “Planimetria esterna e dell’area di cantiere”, presente come allegato n. 4 al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) predisposto dal Comune di Pieve di Soligo (all. 12 al ricorso, nonché doc. 12 della Provincia di Treviso), prevede la realizzazione del “nuovo pozzo disperdente e serbatoio” all’interno del cantiere del cd. Polo del Gusto, precisando, altresì, che si tratta dell’“area di intervento all’interno del cantiere “Polo del Gusto” oggetto di futuro coordinamento”. Quindi è la medesima documentazione a base di gara ad escludere una separazione completa tra i due cantieri e a dare per presupposto un certo livello di promiscuità ed interferenza tra gli stessi, cosicché un dato grado di rischio risulta ineliminabile.

Vista, quindi, la necessità di una certa interferenza tra i due cantieri, non può ritenersi che la decisione della Commissione di gara di non penalizzare, ma anzi di premiare la scelta del R.T.I. C, lì dove ha previsto, oltre all’accesso da via Chisini, un secondo ingresso da piazza Caduti del Lager, che comporta l’attraversamento del cantiere del cd. Polo del Gusto, sia manifestamente irragionevole, illogica e comunque contraria alle previsioni della lex specialis di gara.

Se è vero, infatti, che tale secondo ingresso, proprio perché comporta l’attraversamento del cantiere del cd. Polo del Gusto, accrescerà verosimilmente le interferenze, è altresì vero che almeno altrettante e forse anche maggiori criticità deriverebbero dalla previsione di un unico ingresso all’area di cantiere da via Chisini: si pensi, a titolo di esempio, a quanto afferma il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) a pag. 33 circa la larghezza “piuttosto ridotta” dell’accesso di via Chisini, che “non consente un (sic!) agevole movimentazione dei mezzi pesanti di grandi dimensioni” (v. doc. 11 della Provincia di Treviso).

Del resto, la possibilità dell’accesso carraio da piazza Caduti del Lager, da utilizzare nella fase iniziale previo coordinamento con il cantiere del “Polo del Gusto”, viene indicata nella medesima Planimetria costituente l’allegato 4 al PSC, cosicché non può essere motivo di addebito al R.T.I. aggiudicatario il fatto di avere sfruttato una possibilità offertagli dalla stazione appaltante.

In definitiva, non si può accusare il R.T.I. aggiudicatario di non aver previsto alcuna separazione tra le due aree di cantiere e di averle lasciate in una situazione di promiscuità, poiché ciò derivava dalla situazione fattuale e dalle stesse previsioni dell’Amministrazione. Le valutazioni della Commissione di gara in ordine al sub-criterio in esame, non essendo manifestamente irragionevoli od illogiche, non sono sindacabili: anzi, le censure della ricorrente, lì dove sono volte a stabilire se comportasse rischi maggiori la previsione di uno anziché di due ingressi all’area di cantiere, si risolvono, a ben guardare, in apprezzamenti di puro merito, che fuoriescono, com’è noto, dall’ambito del sindacato di legittimità di questo G.A. (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5117;
id, 27 luglio 2018, n. 4608;
T.A.R. Veneto, Sez. I, 3 gennaio 2018, n. 13).

Non sono condivisibili neppure le censure formulate da SICE in relazione all’obiettivo poc’anzi citato alla lett. b), rivolto a premiare le offerte in grado di contenere l’impatto del cantiere e l’emissione di inquinanti nell’ambiente circostante, nel rispetto dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al d.m. 11 ottobre 2017.

Tali censure vengono, infatti, convincentemente confutate dalla difesa della Provincia di Treviso, alle cui argomentazioni, che di seguito si riportano, questo Collegio ritiene di aderire.

In particolare, non è vero che l’offerta del R.T.I. C sarebbe del tutto carente di qualsivoglia proposta rispettosa dei suddetti C.A.M., né che essa non contempli nessuna azione per la riduzione dell’impatto ambientale del cantiere, nel rispetto degli stessi C.A.M.: al contrario, la relazione allegata alla domanda di partecipazione del predetto R.T.I. (doc. 9 della Provincia) reca l’elencazione di una serie di “accorgimenti”, da adottarsi in ambedue le fasi di lavorazioni previste, al fine di “contenere l’impatto ambientale del cantiere e l’emissione di inquinanti nell’ambiente”.

Più in dettaglio, la menzionata relazione, a pag. 2, indica: la montatura, una volta smontati i serramenti esistenti e in attesa dei nuovi, di protezioni in nylon con telai in legno;
all’interno, l’utilizzo di sistemi di aspirazione delle polveri, nel caso di perforazioni o lavorazioni simili;
l’asportazione dei materiali di demolizione con un montacarichi esterno;
la predisposizione di un piano di gestione dei rifiuti di cantiere per la raccolta del materiale in modo differenziato, con l’obiettivo di ridurre del 75% i rifiuti da costruzione non pericolosi generati dal cantiere da conferire a discarica;
la protezione del materiale stoccato con teli in PVC, al fine di evitarne il dilavamento, e quella delle caditoie con geotessuto;
la dotazione di box forniti di servizi igienici con pulizia programmata;
e l’uso di sistemi di demolizione e costruzione volti a limitare gli scarti di cantiere.

La doglianza – su cui SICE insiste ancora in sede di memoria finale – che né la relazione tecnica del R.T.I. C, né l’elaborato ad essa allegato, richiamerebbero mai i C.A.M. previsti dal d.m. 11 ottobre 2017, pare invero meramente nominalistica e priva di sostanza, ove si consideri che le misure proposte dall’aggiudicatario si ispirano, almeno in parte, a tali criteri minimi: si pensi alla riduzione del 75% dei rifiuti da conferire in discarica, che addirittura migliora il criterio del riutilizzo, recupero o riciclaggio di almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione o da demolizione, previsto dal punto 2.5.1 del citato decreto ministeriale. In ogni caso, si tratta di misure che appaiono ben calibrate sulle caratteristiche concrete delle lavorazioni da eseguire.

Per quanto riguarda, poi, la protezione delle preesistenze arboree, la stessa risulta già contenuta negli “apprestamenti” elencati dal PSC, lì dove si prevede “una recinzione per segnalazione e protezione alberi esistenti da preservare e conservare all’interno dell’area esterna di cantiere (ipotizzato quadrato ml 2,00X2,00 ogni alberatura”, individuandosi n. 6 alberi (v. pag. 2 dell’allegato al doc. 11 depositato dalla Provincia). Come giustamente nota la difesa provinciale, il mero rispetto della prescrizione del PSC costituisce, allora, già una misura di tutela delle essenze arboree esistenti in loco, senza che vi fosse la necessità, per le concorrenti, di predisporne ulteriori.

Né è vero che – come sostiene la ricorrente – nell’offerta del R.T.I. C gli alberi esistenti si troverebbero a diretto contatto con le aree di deposito dei materiali di cantiere e, pertanto, esposte al rischio di urti con i mezzi in transito, poiché la planimetria di cantiere allegata a tale offerta (doc. 10 della Provincia) mostra che la suddetta area non è a contatto con alcun albero, tenuto pure conto della delimitazione del cantiere.

Coglie nel segno anche l’ulteriore osservazione della Provincia, che sottolinea la maggiore idoneità, quale misura volta al contenimento delle polveri, delle cautele predisposte dal R.T.I. aggiudicatario, incentrate – come poc’anzi detto – sull’aspirazione diretta delle polveri stesse, rispetto ad altri rimedi, che la SICE ha indicato nella propria offerta e, segnatamente, per quanto riguarda le polveri, rispetto alla realizzazione di una recinzione in legno dell’altezza di ml. 2,00.

Trattandosi, infatti, di lavorazioni da effettuare per larga parte internamente al palazzo, è ictu oculi rilevabile come sia più utile contenere le polveri, tramite la loro aspirazione all’interno, nel momento stesso in cui si producono (come proposto dal R.T.I. C), anziché affidarsi ad una recinzione esterna, la quale, per di più, non potrebbe intercettare le polveri provenienti da un’altezza maggiore della recinzione stessa e, quindi, da oltre ml. 2,00.

Donde, anche per questo verso, l’assenza, nella valutazione dell’offerta tecnica del R.T.I. C, di profili di macroscopica irragionevolezza, travisamento, inattendibilità od illogicità, tali da inficiare la legittimità della citata valutazione: e ancora una volta, al di là di tali profili – si ribadisce: assenti – non è consentito a questo Tribunale di sostituire le proprie valutazioni a quelle della Commissione di gara.

Da ultimo, anche con riguardo alla possibilità di consegne parziali, in corso d’opera, dei locali oggetto dell’appalto, di cui al punto c) prima indicato, l’attività valutativa della Commissione di gara risulta immune dalle censure formulate dalla SICE. Ciò, atteso che l’offerta del R.T.I. C prevede la suddivisione delle lavorazioni previste in due macro-fasi, la prima riguardante l’ala ovest ed il corpo centrale del fabbricato, compreso l’atrio (con consegna parziale alla fine del sesto mese) e la seconda, relativa, invece, all’ala est ed alle sistemazioni esterne. La prima fase, contrassegnata in verde negli elaborati progettuali (v. doc. 10 della Provincia), comporta la consegna, da parte dell’aggiudicatario, dell’intero terzo piano del palazzo.

Tale organizzazione dei lavori viene spiegata dall’aggiudicatario nella relazione allegata alla propria domanda di partecipazione (v. all. 10 al ricorso e doc. 9 della Provincia) con la finalità di permettere l’accesso ed uso di questa parte del fabbricato in totale sicurezza ed indipendenza e senza interferenze con le successive lavorazioni di cantiere;
la scelta dell’ala ovest viene giustificata perché vi si trova la piattaforma elevatrice, necessaria per permettere l’accesso anche alle persone con disabilità e per il trasporto di attrezzature e documentazione degli uffici. E detta spiegazione ad avviso del Collegio è del tutto plausibile, cosicché appare ragionevole la positiva valutazione del sub-criterio in discorso da parte della Commissione di gara.

A ciò vanno aggiunti gli ulteriori vantaggi dell’ora vista suddivisione delle lavorazioni evidenziati sia dal Comune, sia dalla controinteressata nei loro scritti difensivi, e non adeguatamente confutati dalla SICE.

In specie, la difesa comunale sottolinea la maggiore linearità delle lavorazioni del R.T.I. C, che si propone di eseguire la parte grezza generale con l’impiantistica e, di seguito, le finiture per la parte per prima utilizzabile, senza interruzioni, mentre l’offerta della SICE comporta la realizzazione di blocchi o sezioni di lavoro e la creazione di “by-pass”, con conseguente possibilità di problemi di esecuzione. Dal canto suo, la controinteressata osserva come la consegna al termine della prima fase dell’ala ovest del palazzo presenti il vantaggio che in detta porzione sono presenti quasi tutti i servizi igienici dell’immobile (e tutti quelli accessibili da persone disabili). Inoltre, il fatto che la consegna in via prioritaria da parte del R.T.I. aggiudicatario riguardi l’intero terzo piano del fabbricato presenta il vantaggio ulteriore che in esso sono contenuti tutti gli impianti meccanici, che, poi, si dipanano ai piani inferiori.

Non convincono, invece, le obiezioni mosse dalla ricorrente in sede di memoria finale, finalizzate ad enfatizzare il profilo temporale della consegna anticipata di porzioni del fabbricato – l’unico davvero rilevante, secondo SICE –, ma che trascurano come tale consegna anticipata dovesse corrispondere a un’effettiva disponibilità della porzione consegnata all’uso da parte dell’Amministrazione comunale e degli utenti. Invero, visto che – come rammenta la stessa ricorrente – la legge di gara non ha indicato quale parte del fabbricato potesse formare oggetto di consegna anticipata, rimettendosi sul punto alle scelte dei partecipanti, la controinteressata ha illustrato i motivi, convincenti e ragionevoli, in base ai quali il R.T.I. ha preferito optare per l’ala ovest, anziché per l’ala est.

Quanto, poi, all’obiezione per cui la consegna anticipata del terzo piano sarebbe inutile, poiché dopo di essa si dovrebbero eseguire, nell’ala est del fabbricato posta sotto detto piano, lavori di demolizione rumorosi, tali da rendere inutilizzabile il piano superiore, in questo caso il vantaggio per il Comune va cercato, piuttosto, nella circostanza, non contestata da SICE, per la quale al terzo piano si trovano – come già detto – tutti gli impianti meccanici.

Donde, anche per questo verso, la ragionevolezza delle valutazioni della Commissione di gara, con il corollario della complessiva infondatezza delle doglianze della ricorrente incentrate sul sub-elemento di valutazione qualitativa n. 1 delle offerte tecniche.

Venendo, ora, alla disamina del sub-elemento qualitativo n. 2, avente ad oggetto una proposta volta al “miglioramento della trasmittanza complessiva dei nuovi serramenti”, per il quale il disciplinare di gara ha previsto l’assegnazione al massimo di n. 8 punti, va premesso che, secondo la lex specialis, i criteri di valutazione di tale sub-elemento erano: quali criteri generali, la gestione funzionale e quella manutentiva, il benessere, la sicurezza;
quale criterio specifico, la riduzione della trasmittanza finale rispetto a quella indicata nel progetto a base di gara.

Va premesso, altresì, che – come ricorda SICE – la trasmittanza è il flusso di calore medio che passa per metro quadro di superficie tra due ambienti a temperatura diversa: più bassa è l’intensità di detto flusso, più l’infisso è performante.

Orbene, la ricorrente lamenta che, a parità di infisso proposto da ambo i concorrenti, il vetro da essa offerto avrebbe una trasmittanza con minore intensità di flusso e, pertanto, migliore rispetto al vetro offerto dall’aggiudicatario: nonostante ciò e nonostante il R.T.I. C non abbia allegato alcuna certificazione del prodotto offerto, a differenza di SICE, quest’ultima ha ottenuto, per il sub-elemento in questione, un punteggio più basso.

Inoltre, il R.T.I aggiudicatario avrebbe preso a modello un infisso di dimensioni che non troverebbero corrispondenza con i serramenti da sostituire previsti in progetto: ma, allora, poiché il serramento tipo indicato nella relazione tecnica del R.T.I. C non corrisponderebbe ad alcuno dei serramenti previsti progettualmente, l’offerta di detto concorrente sarebbe stata addirittura non valutabile sotto il profilo ora in esame.

Le doglianze non possono essere condivise.

In primo luogo, infatti, come la stessa ricorrente ammette, la “trasmittanza” non era l’unico criterio di valutazione stabilito dalla lex specialis per il sub-elemento n. 2, essendo previsti anche altri criteri (“generali”) e, in particolare, la gestione funzionale e quella manutentiva, il benessere e la sicurezza propri dei serramenti.

In secondo luogo, la ricorrente non indica quale prescrizione della lex specialis di gara imponesse ai concorrenti di allegare la certificazione del prodotto offerto, né ai fini della valutazione di questo, né tantomeno ai fini dell’esclusione dell’offerta.

Ancora, SICE trascura che il sub-elemento ora in esame aveva ad oggetto una “proposta migliorativa progettuale finalizzata al miglioramento della trasmittanza complessiva dei nuovi serramenti”, il che sta a dire che, ai fini della valutazione di tale sub-elemento, il valore di riduzione della trasmittanza da prendere in considerazione non era soltanto quello del vetro, bensì quello dell’intero serramento, composto di vetro e infisso. Ciò è tanto vero che – come giustamente obietta la controinteressata – la stessa SICE distingue, a pag. 4 della relazione tecnica allegata alla propria offerta (cfr. docc. 10 della controinteressata e 8 della Provincia), il valore della “trasmittanza della struttura vetrata” dai “valori di trasmittanza finale”, che sono diversi per ciascuna finestra interessata e, comunque, tutti quanti ben superiori a quello del solo vetro: a nulla serve, quindi, obiettare – come fa la ricorrente nella memoria finale – che la superficie vetrata è maggiore di quella del telaio, perché ciò che conta è solo il valore della “trasmittanza complessiva”.

Per quanto riguarda, poi, la questione della difformità del serramento tipo indicato nella relazione del R.T.I. C rispetto ai modelli previsti dall’elaborato di gara denominato “abaco serramenti di progetto” (all. 18 al ricorso), si evidenzia che la controinteressata ha fornito molteplici elementi volti a confutare tale presunta difformità.

In particolare, la controinteressata ha fornito elementi volti a dimostrare che il R.T.I. aggiudicatario ha assunto a riferimento il serramento “F1”, previsto nel succitato “abaco serramenti di progetto”, in ossequio ad un apposito chiarimento della stazione appaltante datato 6 febbraio 2018 (doc. 15 della controinteressata), dove era stato precisato come il serramento “F1” fosse quello “presente in progetto nella maggior quantità (125 elementi)”. A tal fine ha riportato nelle sue difese un calcolo, da cui si ricava che la superficie vetrata indicata nella relazione tecnica del R.T.I. C, pari a mq. 1,36 (v. doc. 9 della Provincia), è stata calcolata partendo dai valori di altezza (ml. 1,85) e larghezza (ml. 1,05) previsti dal citato “abaco” per il serramento “F1”.

Nella sua memoria conclusiva, la ricorrente contesta tale dimostrazione ed afferma che essa, semmai, avrebbe dovuto essere fornita alla Commissione di gara. In contrario, tuttavia, si osserva come sia la stessa SICE a non avere fornito elementi a supporto della sua tesi circa la difformità del serramento offerto dall’aggiudicatario rispetto ai modelli posti a base di gara, mentre l’Impresa C S.r.l. ha addotto un valido indizio a supporto delle proprie argomentazioni.

Con riferimento, infine, alla censura – contenuta anch’essa nella memoria finale di SICE – secondo cui il calcolo della trasmittanza complessiva avrebbe dovuto essere eseguito per ciascuna tipologia di infisso presente nel già citato “abaco” messo a disposizione dalla stazione appaltante, ad avviso del Collegio si tratta di censura inammissibile, comportando la stessa una vera e propria “mutatio libelli”: l’offerta dell’aggiudicatario, infatti, viene censurata in parte qua non più per avere indicato un tipo di serramento diverso dai modelli previsti in progetto, ma perché i calcoli della trasmittanza sarebbero stati eseguiti sulla base di uno solo degli infissi previsti, anziché di ognuno di essi.

In disparte la circostanza che la modalità di calcolo censurata risulta conforme – come già detto – ad un chiarimento della stazione appaltante (v. anche doc. 14 della Provincia), il quale, però, non è stato specificamente impugnato, deve rilevarsi come la censura proposta dalla ricorrente abbia contenuto sostanzialmente innovativo: la stessa, perciò, avrebbe semmai dovuto essere formulata tramite motivi aggiunti al ricorso originario, e non già con una semplice memoria non notificata alle altre parti (cfr., ex multis, T.A.R. Veneto, Sez. I, 28 maggio 2018, n. 583;
id., 2 febbraio 2018, n. 116;
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 24 luglio 2017, n. 1894;
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 19 maggio 2017, n. 1148).

Donde, in definitiva, la complessiva infondatezza delle censure dedotte dalla ricorrente nei confronti delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice in relazione al sub-elemento di valutazione qualitativa n. 2.

Passando all’analisi delle doglianze attinenti al sub-elemento qualitativo n. 3, osserva il Collegio che esso aveva ad oggetto “il recupero dei serramenti esistenti dei vani scala con l’introduzione di nuovi vetri ad alto rendimento energetico, in adempimento di quanto suggerito nel parere della competente Soprintendenza”. I criteri generali ed il criterio speciale previsti erano gli stessi del sub-elemento n. 2 e, al pari di quest’ultimo, era stabilito un punteggio massimo di n. 8 punti.

Tanto chiarito, la ricorrente lamenta che, nonostante la lex specialis avesse richiesto ai concorrenti di formulare una proposta volta, come detto, al recupero dei citati serramenti (cd. a ghigliottina), attese la valenza storica e la pregevole fattura degli stessi, l’aggiudicatario non avrebbe formulato nessuna proposta di recupero, essendosi limitato a proporre la sostituzione dei serramenti “a ghigliottina” con un prodotto nuovo. Ciò avrebbe dovuto implicare l’attribuzione al R.T.I. C di zero punti per il sub-elemento n. 3, laddove, invece, gliene sono stati assegnati 1,60.

La doglianza è fondata e da accogliere.

Occorre premettere, in proposito, che, vista l’esiguità del margine differenziale di punteggio esistente tra l’offerta di SICE e quella del R.T.I. C, pari a n. 0,381 punti, è evidente che l’attribuzione a quest’ultimo di zero punti, anziché di 1,60, per il sub-elemento in questione, è idonea a determinare una modifica nella graduatoria di gara, consentendo alla ricorrente di sopravanzare l’aggiudicatario nel punteggio complessivo. Risulta, così soddisfatta la cd. prova di resistenza, cioè la prova che, in difetto dell’illegittimità lamentata, la ricorrente avrebbe vinto la gara (cfr., ex multis;
C.d.S., Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1495;
id., Sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 7300;
T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 agosto 2017, n. 796;
id., 9 novembre 2016, n. 1251).

Nel merito della censura, osserva il Collegio che, sul punto, la relazione tecnica del R.T.I. C recita quanto segue (v. doc. 9 della Provincia, pag. 4):

“I serramenti esistenti presenti nei vani scala potranno essere recuperati e restaurati. Nonostante la sostituzione dei vetri esistenti con vetri più performanti, questi serramenti, a nostro avviso, sarebbero antieconomici, dal risultato dubbio e non risponderebbero alle normative di sicurezza oltre ad avere comunque zero prestazioni energetiche in confronto ad un serramento nuovo che potrebbe essere realizzato per quanto possibile simile al precedente. Infatti pur migliorando le prestazioni del vetro e restaurando l’infisso esistente esso rimarrebbe comunque “vecchio” e non in grado di sopportare il peso del triplo vetro che graverebbe sulla ferramenta e porterebbe così ad un consumo più veloce del serramento.

Viene quindi proposta la sostituzione di questi serramenti con dei nuovi con foggia il più possibile aderente all’esistente ma con tutti i vantaggi di un serramento nuovo sia in termini energetici, acustici che di durata nel tempo e sicurezza”.

Ad avviso del Collegio, è evidente che una simile proposta si risolve, in realtà, nella sola sostituzione dei serramenti “a ghigliottina”, non formula alcuna opzione alternativa finalizzata al loro recupero e, quindi, non è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara per il suindicato sub-elemento n. 3: per l’effetto, in relazione a tale sub-elemento al R.T.I. C non avrebbe dovuto essere attribuito alcun punto, anziché punti 1,60. Se ne evince l’illegittimità, per questo aspetto, delle valutazioni della Commissione di gara.

Non convincono le contrarie argomentazioni formulate al riguardo dalle Amministrazioni resistenti e dalla controinteressata.

In particolare, non è condivisibile l’assunto che la Soprintendenza abbia espresso solo degli auspici e non già delle prescrizioni, al cui rispetto le parti pubbliche e private erano tenute.

Invero, la nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, prot. n. 19677 VE14 del 15 settembre 2017 (doc. 15 della Provincia) autorizza l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato per cui è causa (Palazzo Vaccari), subordinandoli all’osservanza di una serie di prescrizioni.

Tra dette prescrizioni rileva, in questa sede, l’obbligo di prestare “particolare attenzione alle finiture dei due vani scala delle ali laterali”. A questo fine la Soprintendenza prescrive che i serramenti cd. a ghigliottina previsti in sostituzione siano messi in opera solo previa “campionatura di un particolare degli stessi”. Nell’autorizzazione si specifica che “solo a seguito di tale disamina, da eseguirsi in sede d’opera (…..), potrà essere sciolta la riserva riguardo all’intervento di sostituzione in progetto ovvero si dovrà provvedere con il restauro dei serramenti esistenti registrati e adeguati con inserimenti di vetrocamera”, prescrivendosi, perciò, che lo smontaggio dei serramenti avvenga con modalità tali da non pregiudicarne le possibilità di recupero e riutilizzo.

Orbene, non può dubitarsi del carattere vincolante di tali prescrizioni, in primo luogo per la stazione appaltante, cosicché il disciplinare di gara va letto in conformità a detto carattere vincolante. Pertanto, l’obiettivo del sub-elemento n. 3 di ottenere l’inserimento di nuovi vetri ad alto rendimento energetico è perseguibile entro i limiti della sua compatibilità con le prescrizioni della Soprintendenza che hanno imposto di cercare il recupero e riutilizzo dei vecchi serramenti “a ghigliottina”. In altre parole, potrà parlarsi di “vetri ad alto rendimento energetico” nei limiti in cui questi siano compatibili con i vecchi serramenti “a ghigliottina”, ove riutilizzati.

Ne deriva che l’affermazione del R.T.I. C, circa l’impossibilità di conciliare il recupero dei serramenti “a ghigliottina” con l’installazione di vetri ad alte prestazioni energetiche, avrebbe dovuto indurre il citato R.T.I. a impugnare con ricorso incidentale la relativa clausola del disciplinare di gara, che, invece, ha previsto tale conciliazione. Analogamente, il R.T.I. C, qualora avesse ritenuto impossibile l’esperimento di una soluzione migliorativa volta al recupero dei vecchi serramenti cd. a ghigliottina, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale avverso la clausola del disciplinare di gara che ha richiesto la presentazione di una simile soluzione.

Invece, la controinteressata non ha proposto alcuna impugnazione incidentale, ma si è difesa sul punto asserendo che l’offerta del R.T.I. di cui è capogruppo conterrebbe la soluzione migliorativa richiesta dalla P.A.: asserzione all’evidenza infondata, ove si consideri quanto poc’anzi visto circa il contenuto effettivo dalla proposta del R.T.I. C.

Invero, non si può sostenere che sarebbero stati il dovere di chiarezza espositiva e di realismo imposti dal disciplinare di gara ad aver indotto il predetto R.T.I., dopo avere comunque proposto il recupero dei serramenti esistenti, a sottolineare la natura non convincente di tale scelta: in realtà la proposta del R.T.I. C – in disparte le sue motivazioni – è stata solo ed unicamente quella di procedere alla sostituzione degli esistenti serramenti cd. a ghigliottina “con dei nuovi con foggia il più possibile aderente all’esistente”, ma così il concorrente ha violato le prescrizioni contenute nell’autorizzazione della Soprintendenza. In particolare l’aggiudicatario:

a) non si è preoccupato della campionatura degli infissi esistenti, pur prescritta dalla Soprintendenza, né degli adempimenti procedurali da eseguire a tal fine, analiticamente descritti nell’autorizzazione (disamina da effettuare in sede d’opera nel corso di un sopralluogo da concordare per le vie brevi con il funzionario di zona della stessa Soprintendenza);

b) non ha indicato quali cautele avrebbe adottato affinché lo smontaggio dei serramenti avvenisse in modo da non pregiudicarne il recupero e riutilizzo.

Ciò dimostra come la frase contenuta all’inizio del paragrafo della relazione del R.T.I. aggiudicatario dedicato alla questione ora in esame – “I serramenti esistenti presenti nei vani scala potranno essere recuperati e restaurati” – su cui insistono nelle loro difese la controinteressata e la Provincia di Treviso – non contenga nessun reale impegno e nessuna effettiva volontà del medesimo R.T.I. di procedere al recupero e riutilizzo dei serramenti: ed infatti, tanto manca detta volontà, che il concorrente non ha descritto le modalità di smontaggio degli infissi, né si è impegnato a quegli adempimenti procedurali (accordi con la Soprintendenza per la campionatura dei serramenti) propedeutici e strumentali alle riferite possibilità di recupero e riutilizzo.

Ad ulteriore dimostrazione del fatto che l’offerta del R.T.I. aggiudicatario non contiene nessuna reale proposta di recupero e riutilizzo dei serramenti esistenti, si richiama la ben diversa formulazione che è contenuta, sul punto, nella relazione tecnica della ricorrente SICE. Tale relazione, infatti, si esprime in questi termini (v. pagg.

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