TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-11-02, n. 202103251

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-11-02, n. 202103251
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202103251
Data del deposito : 2 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2021

N. 03251/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01457/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1457 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale erede di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato P D L, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, viale Ruggero di Lauria, 29;

contro

Comune-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dapprima dall’avvocato G G e poi dall'avvocato A M O, con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione di efficacia,

dell'atto, non datato né protocollato, comunicato con nota n. -OMISSIS-, di rideterminazione a titolo di conguaglio del contributo di costruzione relativo alla concessione edilizia n.-OMISSIS-rilasciata dal Comune-OMISSIS- ai coniugi -OMISSIS-e -OMISSIS-;

di ogni altro atto presupposto connesso o conseguenziale;

e per l'accertamento

che nulla è dovuto a titolo di oneri concessori ulteriori rispetto a quanto già corrisposto nonché al diritto alla rifusione di quanto eventualmente pagato medio tempore oltre interessi rivalutazione e spese accessorie;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2021 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso spedito per la notifica in data 28 maggio 2009 e depositato in data 5 giugno 2009 i deducenti hanno rappresentato quanto segue.

Con istanze del -OMISSIS- i coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS-hanno chiesto al Comune-OMISSIS- il rilascio di una concessione edilizia per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un edificio in -OMISSIS-, -OMISSIS-.

Il -OMISSIS-l’Amministrazione comunale ha rilasciato la concessione edilizia n. -OMISSIS- il cui contributo di urbanizzazione, determinato in €. 47,000,86 è stato integralmente pagato in quattro rate semestrali con scadenza dal -OMISSIS-, così come il contributo per il costo di costruzione, determinato in €. 2.492,05, salvo l’ultima rata di €. 415,34 ancora non scaduta.

Con il provvedimento in epigrafe il responsabile del XIII settore funzionale del Comune-OMISSIS- ha disposto a carico dei coniugi -OMISSIS-e -OMISSIS- (quest’ultimo medio tempore deceduto intestato, a cui succedono ex lege la moglie e i figli -OMISSIS-), il pagamento a conguaglio di €. 10.362,54 a titolo di maggiori oneri di urbanizzazione.



1.1. Si è costituito in giudizio il Comune-OMISSIS- chiedendo di respingere preliminarmente la domanda cautelare e di rigettare nel merito il ricorso in quanto inammissibile per carenza di interesse e comunque infondato in fatto e in diritto.



1.2. Con ordinanza-OMISSIS-è stata respinta la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.



1.3. Con ordinanza 16 luglio 2021, n. 1554 sono stati disposti incombenti istruttori a carico della parte resistente.

Il Comune-OMISSIS- ha dato esecuzione alla misura istruttoria in data 26 luglio 2021.



1.4. All’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2021, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. Va innanzitutto precisato che, secondo costante giurisprudenza, l’azione volta alla declaratoria di insussistenza o diversa entità del debito contributivo per oneri di urbanizzazione può essere intentata a prescindere dall'impugnazione o esistenza dell'atto con il quale viene richiesto il pagamento, trattandosi di un giudizio di accertamento di un rapporto obbligatorio pecuniario, e quindi avente ad oggetto diritti soggettivi;
il relativo ricorso può essere proposto nel termine prescrizionale dinanzi al giudice amministrativo attesa la sua cognizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5096;
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 20 luglio 2020, n. 1368;
sul piano normativo cfr., in precedenza, l’art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, l’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e l’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).



2. Con unico articolato motivo di gravame la parte ricorrente deduce i vizi di Illegittimità della rideterminazione degli oneri, Inesistenza del credito, Violazione degli artt. 5 e 11 della legge n. 10 del 1977 .

Dopo aver evidenziato che la richiesta di pagamento avversata è stata giustificata con il richiamo alla deliberazione del consiglio comunale n. -OMISSIS-, relativa all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione con riferimento agli anni 2003-2006, e alla deliberazione di giunta municipale n. -OMISSIS-, relativa all’aggiornamento del costo di costruzione con riferimento agli anni 2004-2008, la parte ricorrente ha richiamato la disciplina dettata dall’art. 34 della legge 10 agosto 1985, n. 37 e ss. mm. ed ii., argomentando che la concessione edilizia è stata rilasciata in data-OMISSIS-e che gli oneri concessori sono stati calcolati sulla base delle tabelle parametriche vigenti a quell’epoca, con conseguente illegittimità dell’applicazione dell’adeguamento (che va, infatti, applicato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al medesimo).

All’uopo la parte ricorrente ha richiamato l’interpretazione giurisprudenziale, valorizzando in particolare il principio secondo cui il contributo di urbanizzazione deve essere determinato al momento del rilascio della concessione (facendo applicazione della normativa vigente in quel momento), influendo anche sulle valutazioni economiche circa la convenienza dello jus aedificandi , ed evidenziando l’irrilevanza ed ininfluenza delle disposizioni tariffarie sopravvenute rispetto al momento del rilascio della concessione edilizia, in applicazione del principio del tempus regit actum .

In particolare, per la parte ricorrente, i Comuni non possono ritenersi autorizzati ad applicare gli adeguamenti retroattivamente alle concessioni edilizie già rilasciate ed assoggettate agli oneri a quel tempo vigenti, conclusione correlata al principio generale della irretroattività degli atti amministrativi, anche se aventi natura regolamentare, principio che trova conferma anche nell’art. 14 della legge reg. Sic. n. 19/1994.

Inoltre, il principio generale ricavabile dall’art. 34 della legge reg. Sic. n. 35/1985 e dall’art. 14 della legge reg. Sic. n. 19/1994 è quello dell’adeguamento annuale, con la conseguenza che ciascuna delibera non può valere che per l’anno o la frazione di anno successiva alla sua adozione (come chiarito dalla giurisprudenza);
per i deducenti, inoltre, deve escludersi che l’Amministrazione possa richiedere a conguaglio somme erroneamente non pretese al momento della determinazione del quantum dell’obbligazione a carico del privato, dovendosi aggiungere che la verifica, l’aggiornamento e la determinazione del debito a carico del privato non è posposta dalla legge al pagamento di un importo provvisorio ma è testualmente collocata in un momento anteriore, in concomitanza al controllo e alla verifica della domanda di concessione edilizia rispetto alla quale costituisce un corollario e ne presuppone la determinazione del quantum .

Per gli esponenti, inoltre, quanto alla presunta esistenza e legittimità della previsione di una riserva di conguaglio all’atto del rilascio delle concessioni edilizie, non può non tenersi conto del dato letterale dell’art. 11 della legge n. 10/1977;
inoltre, l’art. 34 della legge reg. Sic. n. 35/1985 prevede che gli oneri di concessione aggiornati devono essere applicati dal 1° gennaio dell'anno successivo

Per i deducenti, dunque, la normativa applicabile, se correttamente posta in essere, sarebbe sempre immediatamente riconoscibile e una riserva di conguaglio non avrebbe senso.

Inoltre, la giurisprudenza ha affrontato la tematica della riserva di conguaglio pretestuosamente utilizzata dalle Amministrazioni comunali per imporre ai privati il pagamento di ulteriori somme a titolo di oneri in un momento successivo al rilascio delle concessioni medesime (all’uopo i deducenti hanno richiamato la giurisprudenza sul punto).

Nel caso in esame - argomentano gli esponenti - le delibere comunali (dell’ottobre 2007 e del gennaio 2008) dispongono l’adeguamento degli oneri non per l’anno di competenza bensì per quattro anni pregressi (e, segnatamente, la deliberazione del consiglio comunale n. -OMISSIS- prevede l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione per gli anni 2003-2006 mentre la deliberazione di giunta municipale n. -OMISSIS- prevede l’aggiornamento del costo di costruzione per gli anni 2004-2008).

Il Comune-OMISSIS- ha contrastato le domande articolate dalla parte ricorrente.

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