TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2016-10-21, n. 201604830

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2016-10-21, n. 201604830
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201604830
Data del deposito : 21 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2016

N. 04830/2016 REG.PROV.COLL.

N. 04652/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4652 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Formato C.F. FRMCSR58E20E791M, domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Campania - Napoli Segreteria in Napoli, piazza Municipio, 64;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n.120/15 del giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con cui il Ministero della Salute è stato condannato a pagare in favore del ricorrente la somma di € -OMISSIS- oltre interessi legali dal singolo rateo al soddisfo, a titolo di rivalutazione dell’IIS dell’indennizzo ex L. 210/92


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Letto il ricorso in ottemperanza, ritualmente notificato e depositato, con il quale -OMISSIS- l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.120/15 del giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con cui il Ministero della Salute è stato condannato a pagare in favore del ricorrente la somma di € -OMISSIS- oltre interessi legali dal singolo rateo al soddisfo per le causali specificate in motivazione (rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2, comma 2°, L. 210/92) oltre interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo (laddove le spese di lite, liquidate in favore di parte ricorrente in complessivi euro 2.041,00, oltre Iva e Cpa come per legge sono state distratte in favore del procuratore antistatario avv. Cesare Formato);

2. Rilevato che il Ministero della Salute si è costituito con una memoria di mero stile;

3. Trattenuta la causa in decisione all’udienza indicata;

4. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte da CPA (art. 114), rileva che:

–a) sussiste la legittimazione passiva dell’intimato Ministero Salute condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della somma suindicata;

– b) sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, essendo la sentenza divenuta definitiva, come da certificazione in atti;

- c) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica delle predetta sentenza in forma esecutiva ex art. 14 del D.L. 669/1996 (cfr., da ultimo Cons. Stato Sez. V, Sent., 09/03/2015, n. 1174);

- d) il Ministero della Salute, pur costituito, non ha dato prova, come era suo onere, dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria (sull’onere della prova in materia di adempimento dell’obbligazioni vedi per tutte Cass. S.U. sent. n. 13533/2001);

5. Per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata, e come tali non liquidate nella medesima, il Collegio specifica che, in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie ma non di quelle relative ad atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).

5.1. Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi alla sentenza sono dovute solo per le voci suindicate ed, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite.

6. Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alle sentenza in epigrafe, mediante il pagamento in favore di parte ricorrente della citata somma, oltre ad interessi legali come liquidati in sentenza, venendo in rilievo un debito liquido ed esigibile, nel termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.

7- Va, poi, ancora accolta, nei limiti e con la decorrenza di seguito precisata, la richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento di ulteriori somme a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. .

La norma, nel disciplinare i poteri del “giudice in caso di accoglimento del ricorso”, stabilisce che lo stesso, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo”, aggiungendo poi “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;
detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali” (periodo aggiunto dall’art. 1, c. 781, lett. a), l. n. 208/2015),

7a- Nella vicenda data non si appalesano ragioni di iniquità o altre che si frappongano alla sua applicazione e quindi a che questo giudice dell'ottemperanza faccia utilizzo dello strumento individuato dal legislatore per indurre indirettamente l'amministrazione ad eseguire tempestivamente l'imposto ordine di pagamento, in considerazione di quanto sancito con la recente novella di cui all’art. 1, c. 781, lett. a), l. n. 208/2015 laddove ha previsto che non possa considerarsi manifestamente iniqua la penalità di mora fissata in misura pari agli interessi legali.

Tanto, nella precisazione che, come affermato da condivisa giurisprudenza, e confermato dal legislatore con la recente novella, lo stesso (strumento) “ovviamente non è utilizzabile per gli inadempimenti pregressi, generanti, piuttosto, obbligazioni di natura risarcitoria” e che quindi “la prevista penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento formulato dal giudice dell'ottemperanza” (Cons. Stato, sezione quarta, 12 novembre 2015, nn. 5167, 5168, 5169 e 5170, 16 giugno 2015, n. 2983, 22 maggio 2014, n. 2653), nel mentre il relativo termine finale va identificato nell'adempimento spontaneo, sia pure tardivo, del giudicato da parte dell'Amministrazione intimata, oppure, in mancanza del citato adempimento, “con l'insediamento del Commissario ad acta”, investito dei poteri e delle facoltà finalizzati all'esecuzione di cui si discute (Cons. Stato, ancora sezione quarta, 29 ottobre 2015, n. 4949;
Tar Lombardia, Brescia, sezione prima, 3 agosto 2015, n. 1031) con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione di margini per successivi interventi diretti da parte dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sezione terza, 30 maggio 2013, n. 2933, sezione quinta, 3 maggio 2012, n. 2547).

7b- Con riferimento alla misura della penalità di mora, ritiene il Collegio che la stessa debba essere ancorata sia al dato temporale relativo alla inosservanza del giudicato - essendo tale penalità strumento di coazione indiretta e rivestendo funzione compulsoria che si affianca, in termini di completamento e cumulo, alla tecnica surrogatoria che permea il giudizio d'ottemperanza, attuata attraverso il Commissario ad Acta - sia all'ammontare della somma di cui alla condanna rimasta ineseguita, e ciò in ragione della funzione sanzionatoria cui risponde l’astreinte, la quale è presidiata dal principio di proporzionalità della sanzione rispetto all'inadempimento dell'obbligo.

Ritiene, quindi, il Collegio che la quantificazione della relativa penalità debba essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna (che nel caso concreto è stabilita in una somma capitale ed una somma accessoria pari agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo), prendendo a riferimento il tasso legale di interesse quale criterio di commisurazione della penale da ritardata corresponsione al creditore della somma di denaro di cui alla pronuncia da ottemperare (Cfr. sul punto TAR Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014 n. 12739;
T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15/01/2015, n. 629).

Sulla somma complessiva indicata nel giudicato andranno, pertanto, calcolati gli interessi legali dovuti a titolo di astreinte, tenendo presente il diverso termine iniziale del maturare dei rispettivi interessi, come innanzi precisati, ai fini del computo dell'ulteriore somma da corrispondere.

Dette considerazioni, già espresse recentemente dalla Sezione (sentenza n. 00415/2016 del 27/01/2016) in relazione a ricorso deciso in data anteriore all’entrata in vigore della l. n. 208/2015, sono ora confermate, come innanzi precisato, dall’articolo 114, comma 4, lettera e), secondo periodo, aggiunto dall’art. 1, c. 781, lett. a), l. n. 208/2015 secondo cui : «. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalita’ di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza;
detta penalita’ non puo’ considerarsi manifestamente iniqua quando e’ stabilita in misura pari agli interessi legali».

8. Va inoltre accolta la richiesta di nominare fin da ora un commissario ad acta con il compito di provvedere, una volta decorso infruttuosamente il termine quale innanzi assegnato all’amministrazione, al pagamento delle dette somme entro i successivi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione pervenutagli, a cura diretta della parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione.

8.1. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra pertanto, si nomina sin d’ora il Commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio VI della Direzione Generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della Salute, senza diritto a compenso, in analogia con quanto previsto per il commissario ad acta per le ottemperanze ex lege Pinto dal comma 8 dell’art.

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