TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-03-28, n. 202400239

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-03-28, n. 202400239
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400239
Data del deposito : 28 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2024

N. 00239/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00320/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 320 del 2023, proposto da Rwm Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Alliegro, Raffaele Bifulco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaele Bifulco in Roma, Luongotevere dei Mellini 24;



contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Parisi, Massimo Cambule, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

il Comune di Iglesias, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato Efisio Busio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento, previa adozione di adeguata misura cautelare:

- dell'atto n. 7834 del 9 marzo 2023, adottato dal Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, Direzione Generale dell'Ambiente, della Regione Autonoma della Sardegna, di rigetto dell'istanza per l’utilizzo dei Reparti R200 e R210 della RWM Italia S.p.A.;

- dell’atto n.10297 del 22 aprile 2022, adottato dal Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, Direzione Generale dell'Ambiente, della Regione Autonoma della Sardegna, di anticipazione esito negativo ex art. 10-bis l. n. 241/1990 dell’istanza per l'utilizzo dei Reparti R200 e R210 della RWM Italia S.p.A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Iglesias;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha esposto di possedere uno stabilimento industriale insistente su un’ampia area situata tra i Comuni di Iglesias e di Domusnovas e di operare nel settore della ricerca, sviluppo e produzione di diversi sistemi d’arma, bombe d’aereo, mine, cariche di controminamento, munizioni di medio-grande calibro e teste in guerra di vario tipo.

Su tali basi, per quanto qui rileva, la società ha rappresentato di aver chiesto di realizzare, nel territorio del Comune di Iglesias, due nuovi reparti, chiamati R200 e R210, i quali avrebbero rappresentato una continuazione spaziale, una estensione dello stabilimento preesistente; e che, dentro i nuovi reparti, la società avrebbe proseguito attività già in corso nel suo sito industriale.

L’istanza è stata accolta, previo ottenimento di tutti i pareri favorevoli delle Amministrazioni competenti, dal Comune di Iglesias con Provvedimento Unico n. 82 del 9 novembre 2018, il quale è stato impugnato da Italia Nostra e da altre associazioni, insieme alla delibera della Giunta regionale n.3/26 del 15 gennaio 2019 riguardante la verifica di assoggettabilità a VIA.

Il ricorso è stato rigetto dal T.A.R Sardegna, con sentenza n. 422/2020, la quale è stata oggetto di parziale riforma da parte del Consiglio di Stato, con sentenza n. 7490/2021, che ha annullato, per mancanza di previa VIA dei nuovi reparti e del nuovo campo prove, i due provvedimenti appena menzionati (la sentenza del Consiglio di Stato è stata impugnata con ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile con sentenza n. 1777/2023).

Quindi, nelle more della fissazione, da parte della Regione Sardegna dei termini per l’avvio del procedimento di VIA postuma (assegnati in data 19 aprile 2022 con atto n. 9947), la ricorrente ha presentato, in data 28 marzo 2022, istanza alla Regione per l’utilizzo dei Reparti R200 e R210 ai sensi dell’art. 29, c.3, D.lgs.152/2006 (Codice dell’Ambiente).

2. A seguito di contraddittorio procedimentale, e decorsi 12 mesi dalla trasmissione del preavviso di rigetto nei quali si è altresì inverata una interlocuzione tra Regione e Ministero della Transizione Ecologia, la Regione Sardegna ha denegato, in data 9 marzo 2023, l’istanza ex art. 29, comma 3 Codice dell’Ambiente, per l’utilizzo dei Reparti R200 e R210.

3. In tal senso, si evidenzia in fatto come la Regione abbia domandato al Ministero di rendere un parere “ sulla legittimità che l’autorità competente ex art.29, c.3, del vigente d.lgs.152/2006 possa esprimersi su: a) la ‘prosecuzione dei lavori o delle attività’, ai sensi della stessa disposizione di legge, nel caso in cui l’opera non sia dotata di un valido titolo autorizzativo per la sua realizzazione o l’esercizio e/o nel caso in cui sia intervenuta una pronuncia di annullamento che abbia inciso non già su un provvedimento di VIA, bensì su un provvedimento autorizzatorio inerente alla realizzazione dell’opera/progetto oggetto di valutazione ambientale, ove il suddetto annullamento sia stato motivato unicamente per la rilevata necessità di previa sottoposizione a VIA; b) la ‘prosecuzione delle attività’ anche nel caso in cui nell’impianto oggetto di VIA postuma, pur già realizzato, non sia ancora stata avviata, in concreto, alcuna attività ”.

Il Ministero, con atto prot. 95104 del 29.07.2022, ha risposto “ riguardo al quesito sub a), ad avviso della Scrivente va data risposta all’interpello nel senso che le attività di cui l’Autorità competente nel corso dello svolgimento della VIA può consentire la prosecuzione sono soltanto le attività soggette a VIA ed elencate nell’Allegato III alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 per i progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome ” e “ la risposta al quesito sub b) discende quale logica conseguenza da quanto fin qui osservato. (…) Conformemente, quindi, alla ratio della norma incentrata sulla tutela dell’affidamento ed alla portata derogatoria ed eccezionale della procedura di VIA su impianti, opere o attività già esistenti (per regola generale, infatti, la Direttiva 2011/92 impone che i progetti che possano avere un significativo impatto ambientale siano sottoposti a tale valutazione prima del rilascio dell’autorizzazione, v., in tal senso, CGUE sentenze del 28 febbraio 2018 C-117/17, punto 24, del 7 gennaio 2004, C-201/02, punto 42, del 26 luglio 2017, C-196/16, punto 32), ad avviso di questa Direzione il comma 3 dell’art. 29 D.Lgs. n. 152/2006 va intrepretato in modo letterale, sicché appare consentita la “prosecuzione”, non “l’avvio”, dei lavori o dell’attività purché ricompresi nell’Allegato III alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 ”.

La Regione ha tuttavia ritenuto necessario richiedere dei chiarimenti al Ministero in relazione alla citata risposta all’interpello, in particolare “ i criteri o i riferimenti normativi alla base della suddivisione tra ‘lavori’ e ‘attività’ delle categorie di opere di cui agli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e di voler in particolare specificare, qualora fosse confermata la suddetta interpretazione, anche l’elenco delle ‘attività’ dell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006; se, in linea con la suddetta interpretazione, l’impossibilità di consentire la prosecuzione dell’esercizio di un impianto o lo svolgimento di una attività produttiva, per l’Autorità competente ai sensi dell’art. 29, c. 3 del vigente D.Lgs. n. 152/2006, debba essere intesa come impossibilità ad esprimersi nel merito, per difetto di competenza, o debba essere intesa come obbligo di formulare un diniego, da parte della citata Autorità, alla prosecuzione delle medesime attività; se, nelle more dell’avvio e conclusione dei necessari procedimenti di valutazione ambientale, sia consentito all’Autorità competente in materia di V.I.A. esprimersi sulla prosecuzione dei ‘lavori’ o delle ‘attività’, ai sensi della disposizione di legge in oggetto, nel caso in cui l’opera non sia dotata di un valido titolo autorizzativo, con particolare riferimento al caso in cui lo stesso titolo sia stato oggetto di annullamento motivato unicamente

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