TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-06-11, n. 202401777
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Pubblicato il 11/06/2024
N. 01777/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00766/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2023, proposto da
G P, F C, G P, C B, S S G, C B, C G, F T L, C F, L R, E Z, G B, S G, M M, F A, P C e C M, rappresentati e difesi dagli avvocati F R e D E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio F R in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S C e M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Daniela Lanzillotta, A.T.S. – Agenzia di Tutela della Salute di Pavia, A.T.S. – Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XI/7044 approvata nella seduta del 26 settembre 2022 (pubblicata sul B.U.R.L. nella sezione ordinaria n. 40 del 3 ottobre 2022);
- del decreto n. 2197 del 16 febbraio 2023 della Direzione generale Welfare della Regione Lombardia (mai pubblicato);
- di ogni altro atto presupposto e propedeutico, consequenziale o comunque connesso a quelli di cui sopra, anche se allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti sono biologi che svolgono le funzioni di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (TSLB) presso diverse strutture laboratoriali accreditate con il servizio sanitario regionale.
1.1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 14 aprile 2023 e depositato il 4 maggio 2023, costoro hanno impugnato:
- la delibera di Giunta regionale (DGR) n. XI/7704 del 26 settembre 2022, limitatamente ai punti 23 e 27, nonché ai punti 7.3.1 e 7.3.2 dell'allegato tecnico, che innovano i requisiti di personale necessari all'autorizzazione e all'accreditamento dei laboratori;
- il decreto della Direzione generale Welfare (DGW) della Regione n. 2197 del 16 febbraio 2023, integrativo del deliberato regionale, nella parte in cui, all'allegato 1, punto 3.1 stabilisce: « Con l'istituzione dell'Ordine Professionale dei TSLB [Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico] , solo gli Operatori Sanitari iscritti a questo ordine professionale possono esercitare tale professione ».
1.2. In punto di interesse ad agire, i ricorrenti hanno allegato il rischio di perdere il lavoro poiché non iscritti all'albo dei TSLB. Poiché le nuove disposizioni regionali richiedono che i laboratori abbiano un certo numero di TSLB iscritti all'apposito ordine professionale, le strutture presso le quali i ricorrenti lavorano si vedrebbero costrette ad assumere tali figure professionali onde non perdere l'autorizzazione e l'accreditamento e, non potendo incrementare la loro dotazione organica, finirebbero per licenziare i biologi, che svolgono le medesime mansioni senza detto titolo qualificante.
1.3. Nel merito, gli esponenti hanno lamentato l'illegittimità delle previsioni regionali per i seguenti motivi di diritto.
I) « Violazione dell'art. 15 l.r. Lombardia 33/2009 e dell'art. 28 dello Statuto della Regione Lombardia;eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e incoerenza con il previgente ordinamento sanitario lombardo;violazione della DGR n. VII/3313/2001;eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di presupposti ».
Con tale motivo viene, in primo luogo, criticata la previsione del punto 27 della DGR n. XI/7704/2022, poiché conferirebbe alla Direzione Welfare una delega integrativa in bianco, in violazione delle norme (art. 15 l.r. 33/2009 e art. 28 Statuto regionale) che salvaguardano le competenze della Giunta regionale. Proprio in attuazione di tale delega sarebbe stata emanata la contestata previsione del DGW n. 2197/2023, secondo la quale solo i TSLB iscritti al relativo albo (dunque non i biologi) possono esercitare tale professione. In secondo luogo, si contesta che la Direzione Welfare abbia operato in violazione del punto 27 della DGR n. XI/7704/2022 e in difetto di istruttoria, poiché avrebbe emesso il decreto n. 2197/2023 senza l'acquisizione, imposta dal deliberato regionale, del parere del Comitato regionale per i servizi di medicina di laboratorio (CReSmel). In terzo luogo, si contesta l'irragionevolezza della scelta del decreto n. 2197/2023 di subordinare l'esercizio della professione di TSLB all'iscrizione all'albo, perché, data la carenza di siffatte figure professionali, sarebbe impossibile, per i laboratori, soddisfare i nuovi requisiti di accreditamento richiesti dalla Regione.
II) « Violazione dell'art. 117 Cost., dell'art. 3 l. 396/1967, dell'art. 8 quater d.lgs. 502/1992 e dell'art. 15 l.r. Lombardia 33/2009;eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché di motivazione per irragionevolezza manifesta e per contraddittorietà ».
Il DGW n. 2197/2023, inibendo al biologo di esercitare la funzione di tecnico sanitario di laboratorio in Lombardia, si insinuerebbe in una competenza (quella di individuazione delle figure professionali) riservata allo Stato ex art. 117 Cost. La previsione, inoltre, violerebbe la l. 396/1967, disciplinante l'ordinamento della professione di biologo, laddove, all'art. 3, co. 1, lett. g, rimette alla competenza professionale di detta figura le « analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue;sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche) ». Né varrebbe obiettare che il nuovo limite sia una legittima attuazione dell'art. 8 quater d.lgs. 502/1992 e dell'art. 15 l.r. 33/2009, che consentono alle regioni l'introduzione di ulteriori requisiti per l'accreditamento sanitario, perché nell'esplicazione di tale potestà le regioni devono comunque rispettare le competenze statali relative alla disciplina delle professioni.
III) « Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione;violazione del principio di affidamento e dell'art. 21 quinquies l. 241/1990 ».
La scelta, operata dal DGW n. 2197/2023, di consentire solo agli iscritti all'ordine professionale dei TSLB le funzioni di tecnico di laboratorio sarebbe immotivata e irragionevole, i piani di studio seguiti dai biologi essendo perfettamente idonei a qualificare questi ultimi per l'attività in questione. L'illegittimità della scelta emergerebbe anche dalla circostanza che i biologi possono assumere cariche direttive dei laboratori e, dunque, supervisionare l'attività dei TSLB. La previsione, inoltre, intaccherebbe la libertà di iniziativa economica dei laboratori, privati della facoltà di selezionare il proprio personale. Viene dedotto, altresì, che, contrariamente alla prassi seguita in passato, la Regione non avrebbe considerato una possibile valorizzazione dei requisiti esperienziali maturati dai biologi che hanno sinora svolto l'attività di tecnico di laboratorio e avrebbe leso ingiustificatamente il loro legittimo affidamento al mantenimento delle proprie posizioni lavorative. Infine, la previsione del DGW n. 2197/2023 recherebbe una implicita revoca, difettante dei presupposti di cui all'art. 21 quinquies l. 241/1990, della circolare regionale n. 30/SAN/2001, che aveva fatto salvi i diritti acquisiti dal personale delle strutture di diritto privato anche in carenza dei requisiti sui titoli di studio introdotti dalla normativa nazionale per l'esercizio delle professioni in ambito sanitario.
IV) « Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, per difetto di istruttoria e per sviamento ».
Con quest'ultimo motivo viene, in primo luogo, censurato il punto 23 della DGR n. XI/7704/2022, che fissa in 48 mesi il termine entro i quali i laboratori devono adeguarsi alle nuove prescrizioni, in quanto insufficiente a consentire ai biologi di acquisire il titolo di studio per iscriversi all'ordine dei TSLB. In secondo luogo, viene denunciato che la riserva in favore dei TSLB iscritti all'albo sia stata apposta per il solo fine di stimolare i laboratori ad assumere personale meno qualificato rispetto ai biologi e, quindi, meno costoso.
2. Si è costituita, per resistere al ricorso, la Regione Lombardia.
2.1. Questa ha eccepito la tardività dell'impugnazione della DGR n. XI/7704/2022, che aveva già richiesto, ai fini dell'accreditamento nei laboratori, la presenza di un dato numero di TSLB, e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione del DGW n. 2197/2023.
2.2. La Regione ha, ulteriormente contestato nel merito le doglianze avversarie. In particolare, essa ha addotto che la riserva di esercizio della professione di TSLB agli iscritti al relativo ordine sia il frutto di una scelta nazionale, assunta con la l. 3/2018 e con il decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018, sicché la previsione del DGW n. 2197/2023 non recherebbe alcuna innovazione limitata alla Regione Lombardia.
3. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica dell'11 aprile 2024.
DIRITTO
4. Il ricorso ha ad oggetto alcune previsioni della DGR n. XI/7044/2022, relativa all'organizzazione dei servizi di medicina di laboratorio (SMeL) e all'aggiornamento dei requisiti specifici autorizzativi e di accreditamento, nonché del DGW n. 2197/2023, integrativo del deliberato regionale.
5. Per come emerge dalla prospettazione attorea, la lesione alla sfera giuridica dei ricorrenti, biologi svolgenti l'attività di tecnici di laboratorio, promanerebbe dalla previsione, contenuta nel DGW n. 2197/2023, che riserva l'esercizio di tale attività ai TSLB (tecnici sanitari di laboratorio biomedico) iscritti al relativo albo professionale, precludendola ai biologi. Ne discenderebbe la lesività riflessa delle disposizioni della presupposta DGR n. XI/7704/2022, le quali stabiliscono che, ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari, i laboratori devono impiegare un numero minimo di TSLB.
6. Le eccezioni preliminari sollevate dalla Regione sono fondate, sebbene esse vadano integrate con le argomentazioni spese in relazione al merito del ricorso, attinenti alle novità introdotte dalla l. 3/2018 e dal d.m. del 13 marzo 2018. La questione centrale, infatti, è l'origine della preclusione allo svolgimento dell'attività di tecnico sanitario di laboratorio biomedico (TSLB) da parte di coloro – come, nella fattispecie, i biologi – che non sono iscritti al relativo albo professionale.
6.1. È opportuno precisare che su tale questione le parti hanno ampiamente dibattuto negli scritti difensivi, sebbene ai fini del merito del ricorso, perciò risulta pienamente rispettato il principio del contraddittorio processuale.
6.2. Inoltre, va disattesa l'obiezione, sollevata dalla difesa attorea, secondo cui le eccezioni della Regione siano inammissibili per genericità. Al di là del fatto che nessuna genericità è dato riscontrare nella loro formulazione, le questioni di ricevibilità e di ammissibilità dell'azione sono rilevabili d'ufficio, dunque è irrilevante la modalità di articolazione delle relative eccezioni da parte dell'amministrazione resistente, importando soltanto che la parte ricorrente sia stata in grado di prendere posizione sulle questioni implicate. Ebbene, come si è già esposto, nella fattispecie gli esponenti hanno approfonditamente controdedotto alle argomentazioni della difesa regionale.
7. Per comprendere i punti nodali della decisione, occorre ripercorrere le tappe essenziali dell'istituzione e dell'evoluzione della figura professionale del TSLB.
7.1. La professione del TSLB è stata introdotta in attuazione dell'art. 6, co. 3, d.lgs. 502/1992, che ha demandato al Ministro della Sanità l'individuazione delle figure professionali facenti parti del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione: « A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. […] Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili » (art. 6, co. 3, d.lgs. 502/1992).
7.2. Con d.m. 745/1994 ("Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico"), è stata delineata la figura in discorso (art. 1) ed è stato introdotto il relativo diploma universitario qualificante (art. 3).
In particolare, ai sensi dell'art. 1, co. 1, d.m. 745/1994, « il tecnico sanitario di laboratorio biomedico è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia ». L'art. 1, co. 2, d.m. 745/1994 individua le l'oggetto della professione. « Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico:
a) svolge con autonomia tecnico professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza;
b) è responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;
c) verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;
d) controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;
e) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera;
f) svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale ».
In forza dell'art. 3 d.m. 745/1994, «[i] l diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione ».
7.3. È opportuno ricordare che l'istituzione del TSLB ha fatto insorgere un dibattito sulla possibilità, da parte dei biologi, di partecipare ai concorsi per l'assunzione di tecnici di laboratorio presso gli enti pubblici del servizio sanitario.
Per un primo orientamento, seguito da parte della giurisprudenza amministrativa, i biologi possono partecipare ai predetti concorsi, poiché la loro formazione universitaria (non solo la laurea specialistica in biologia, ma anche la laurea triennale in scienze biologiche) è assorbente quella implicata nel diploma di laurea in TSLB e perché, ai sensi dell'art. 3 l'art. 3 l. 396/1967 (disciplinante l'ordinamento della professione di biologo), con l'iscrizione al relativo albo professionale, i biologi possono svolgere, tra le altre funzioni, anche le « analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue;sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche) » (cfr. T.A.R. Firenze, Sez. II, 7 novembre 2003, n. 5711 e T.A.R. Cagliari, Sez. I, 15 giugno 2011, n. 557, le quali si rifanno, però, a pronunce concernenti l'assetto normativo anteriore alle riforme avutesi con il d.lgs. 502/1992 e con il d.m. 745/1994, come Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2000, n. 931).
Per converso, secondo altra giurisprudenza (T.A.R. Cagliari, Sez. I, 19 luglio 2012, n. 726;T.A.R. Ancona, Sez. I, 5 luglio 2013, n. 541) e secondo un parere del Ministero della Salute del 28 dicembre 2010, i biologi non possono partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione di tecnici sanitari di laboratorio, poiché, per effetto delle riforme legislative attuate nel tempo (tra cui, quelle discendenti dall'art. 6, co. 3, d.lgs. 502/1992 e dal d.m. 745/1994), il TSLB è divenuto una figura professionale autonoma e la laurea in TSLB costituisce un titolo eterogeneo e non assorbibile dalla laurea in scienze biologiche o in biologia.
7.4. L'esposto dibattito è, successivamente, sopito, in quanto, con ulteriori riforme del 2018, quella di TSLB è divenuta una professione riservata agli iscritti al relativo ordine professionale, al quale possono accedere esclusivamente i laureati in TSLB e non anche i laureati in scienze biologiche o in biologia.
7.5. L'art. 4 l. 3/2018, recante il riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, ha difatti previsto l'istituzione, con decreto del Ministro della Salute, degli « albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 » (art. 14, co. 13). Al contempo, l'art. 4, co. 1, l. 3/2018 ha riformulato talune previsioni d.lgs. del Capo provvisorio di Stato 233/1946, tra cui l'art. 5, dedicato agli albi professionali: l'art. 5, co. 2, d.lgs.c.p.s. 233/1946, come riformato, prevede che «[p] er l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo ».
In attuazione del menzionato art. 4, co. 13, l. 3/2018 il Ministero della Salute ha emanato il d.m. del 13 marzo 2018, che ha istituito l'albo della professione sanitaria di TSLB (art. 1, co. 1, lett. a) e ha ribadito (in linea con l'art. 5 d.lgs.c.p.s. 233/1946) che «[p] er l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale » (art. 1, co. 4).
È, quindi, per effetto delle novità del 2018, che il TSLB è divenuto una professione protetta, preclusa a coloro che non sono iscritti all'albo professionale.
7.6. A nulla rileva che l'art. 3 l. 396/1967, contempli, nell'oggetto della professione di biologo, anche l'effettuazione di « analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue;sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche) » (art. 3, co. 1, lett. g).
Vero è che emerge una parziale sovrapposizione tra le funzioni del biologo e del TSLB, posto che la « attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia » (art. 1 d.m. 745/1994) forma oggetto della professione di TLSB che, in conseguenza della l. 3/2018 e del d.m. del 13 marzo 2018, richiede l'iscrizione all'apposito ordine professionale.
Tuttavia, l'effettuazione di analisi costituisce solo una delle funzioni del TSLB, diffusamente elencate all'art. 1 d.m. 745/1994 e, comunque, trattasi di un'attività riferibile ad ambiti ben più vasti di quello sanitario, entro il quale soltanto può, invece, operare il TSLB, di tal che non è possibile sostenere che le due professioni siano sovrapponibili o, meglio, che quella di biologo assorba quella di TSLB.
Ad ogni modo, una giustapposizione di funzioni tra distinte professioni – per nulla infrequente nella prassi, come avviene, ad esempio, per taluni compiti che possono essere svolti tanto dagli ingegneri quanto dai geometri, oppure tanto dagli avvocati quanto dai notai o, ulteriormente, tanto dagli igienisti dentali quanto dagli odontoiatri – è un fenomeno ben distinto dalla integrale sostituzione di una figura professionale (di TSLB) con altra (quella di biologo). Ed è proprio siffatta sostituzione – invocata dai ricorrenti, che ambiscono a svolgere la professione di TSLB nonostante non abbiano il relativo titolo – ad essere impedita dall'istituzione dell'albo professionale dei TSLB.
Correlatamente, anche i rilevi effettuati dai ricorrenti in ordine all'asserita superiorità della preparazione dei biologi e alla loro capacità a dirigere i laboratori e all'espletamento delle mansioni dei TSLB sono ininfluenti, dinanzi alla chiara scelta del legislatore nazionale di riservare le funzioni di tecnico sanitario di laboratorio biomedico agli iscritti al relativo albo professionale. Soprattutto, tali rilievi non possono essere indirizzati ai provvedimenti regionali, perché la decisione è stata assunta dallo Stato e non dalla Regione Lombardia, che si è limitata a recepire i precipitati della riforma professionale attuata nel 2018.
8. Alla luce della disamina della normativa statale, il DGW n. 2197/2023, laddove precisa che «[c] on l'istituzione dell'Ordine Professionale dei TSLB, solo gli Operatori Sanitari iscritti a questo ordine professionale possono esercitare tale professione » non ha alcuna portata innovativa, perché si limita a ribadire il contenuto delle previsioni dell'art. 5, co. 2, d.lgs. 233/1946 (come riformulato dall'art. 4, co. 1, l. 3/2018) e dell'art. 1, co. 4, d.m. del 13 marzo 2018.
8.1. Come anticipato, la circostanza assume rilevanza non tanto ai fini del merito del ricorso, quanto in relazione alla sua stessa ricevibilità e ammissibilità.
8.2. La lesione prospettata dai ricorrenti, ossia il rischio di essere licenziati dai laboratori in vista dell'adeguamento alle prescrizioni regionali, si è realizzata già in virtù della DGR n. XI/7704/2022.
Nell'allegato tecnico della DGR, alla "tabella A", sono, infatti, indicati i vari requisiti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture laboratoriali, anche in relazione alle "risorse umane". Per esempio, ai fini dell'accreditamento è previsto, per i laboratori clinici di base, l'impiego di « 3 TSLB e almeno 6 TSLB se prevista l'attività 24 ore su 7 giorni in presenza », per i laboratori clinici generali con aree specialistiche, la presenza di « TSLB: 3 TSLB + 1 TSLB per ciascuna area specialistica e 6 TSLB aggiuntivi se prevista l'attività 24 ore su 7 giorni in presenza » e così via per ciascuna tipologia di struttura laboratoriale (cfr. tabella A dell'allegato tecnico della DGR n. XI 7704/2022, pag. 129 e ss.).
La sigla TSLB è, indubbiamente, riferita alla professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, ossia alla professione protetta istituita dalla l. 3/2018 e dal d.m. del 13 marzo 2018. Del resto, al punto 7.3.2 dell'allegato tecnico della DGR è precisato che «[t] utto il personale sanitario che opera nei Laboratori accreditati deve possedere gli idonei titoli di studio uguali a quelli necessari per l'assunzione presso il Servizio Sanitario Nazionale ».
Pertanto, la decisione della Giunta regionale di subordinare l'autorizzazione e l'accreditamento dei laboratori alla presenza di un numero minimo di TSLB profila il pericolo che, ove i loro datori di lavoro non possano assumere nuovo personale, si determinino a sostituire i biologi operanti quali tecnici di laboratorio con i professionisti iscritti all'apposito albo.
Potrebbe, invero, dubitarsi che tale pericolo costituisca una lesione concreta e attuale atta a fondare l'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., ma la questione di tempestività dell'impugnazione del provvedimento, costituendo un presupposto processuale, è preliminare e assorbente lo scrutinio della condizione dell'azione data dall'interesse all'impugnazione della DGR n. XI/7044/2022 (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 27 aprile 2015, n. 5).
Seguendo, quindi, la prospettazione attorea, la lesione fatta valere in giudizio scaturisce, non dal DGW n. 2197/2023 (meramente replicativo delle norme nazionali), bensì, direttamente, alla DGR n. XI/7044/2022.
8.3. La DGR, adottata il 26 settembre 2022, è stata pubblicata sul B.U.R.L. nella sezione ordinaria n. 40 del 3 ottobre 2022 (cfr. doc. 2 Regione), mentre il ricorso è stato portato alla notifica il 14 aprile 2023, ben oltre il termine di decadenziale di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto, prescritto dal combinato disposto degli artt. 29 e 41 cod. proc. amm.
Pertanto, il gravame è, in parte qua , irricevibile ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. a, cod. proc. amm.
8.4. L'impugnazione del DGW n. 2197/2023 è, invece, inammissibile per difetto d'interesse, sia in ragione dell'intempestiva impugnazione dell'atto presupposto (autonomamente lesivo, in ragione delle prescrizioni sul numero minimo di TSLB da impiegare nei laboratori), sia in considerazione del carattere non innovativo della previsione avversata che, come già esposto, si limita a replicare il contenuto di normative statali.
9. In conclusione, il ricorso va dichiarato irricevibile con riferimento all'impugnazione della DGR n. XI/7704/2022 e inammissibile in relazione all'impugnazione del DGW n. 2197/2023.
10. Vista la novità delle questioni affrontate, le spese di giudizio vengono compensate.