TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-03-16, n. 202304657

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-03-16, n. 202304657
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304657
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2023

N. 04657/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08566/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8566 del 2018, proposto da-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto di rigetto dell’istanza per la concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. F) della legge n. 91/1992 in data 5 maggio 2015 - codice identificativo pratica -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 gennaio 2023 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 5 maggio 2015.

II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto la domanda dell’interessato, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza.

Dal rapporto informativo della Questura di -OMISSIS- è emersa la presenza di una sentenza di condanna della Corte d’Appello di -OMISSIS-del 12 ottobre 2010, per l’art. 12, comma 1, del d. lgs. n. 286/98, peraltro non dichiarato nella domanda di cittadinanza.

III. – Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento dell’efficacia per violazione dell’art. 6 della l. 91/92, per eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione e per errata interpretazione dei presupposti di fatto e di diritto. sulla violazione dell’art 9 della legge 91/92 - eccesso di potere della pubblica amministrazione nell’utilizzo della discrezionalità – manifesta illogicità ed erroneità della motivazione del diniego della cittadinanza , dolendosi per l’operato della p.a. che ha fondato la propria decisione su un unico precedente, asseritamente risalente e non grave, senza tenere altresì conto del livello di integrazione nel tessuto socio-economico raggiunto dal ricorrente.

IV. - Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno per resistere al ricorso, con mero atto di stile.

V. – In vista dell’udienza pubblica l’Amministrazione resistente ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.

VI. – All’udienza straordinaria del 27 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

I. - Il ricorso è infondato.

II. - Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).

L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi , dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “ può ” - e non “ deve ” - essere concessa.

La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria ” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).

A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).

È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad

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