TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-08-19, n. 202001777
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Pubblicato il 19/08/2020
N. 01777/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02048/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2048 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A P e O S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondo Pensioni della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del 5 settembre 2019, prot. n. 28762, con la quale il Fondo Pensioni Sicilia ha negato alla ricorrente l'accesso agli atti richiesti con istanza prot. n. 25924 del 30 luglio 2019;
nonché per la declaratoria
- del diritto della ricorrente ad accedere agli atti richiesti con istanza del 30 luglio 2019, con conseguente ordine all'amministrazione di esibire i documenti richiesti entro un termine non superiore a trenta giorni;
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL 26/11/2019:
per l’annullamento
- della nota prot. n. 34243 del 18 ottobre 2019, con la quale il Fondo Pensioni Sicilia ha nuovamente negato alla ricorrente l’accesso agli atti richiesti con istanza prot. n. 25924 del 30 luglio 2019;
nonché per la declaratoria
- del diritto della ricorrente ad accedere agli atti richiesti con istanza del 30 luglio
2019, con conseguente ordine all’amministrazione di esibire i documenti richiesti entro un termine non superiore a trenta giorni;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Fondo Pensioni della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2020 il dott. Sebastiano Zafarana e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020.
FATTO
1.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente –premesso che con sentenza n. 6802/2016, pubblicata il 21 dicembre 2016, il Tribunale di Palermo, Sez. I Civile, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la dott.ssa -OMISSIS- e l’ing. -OMISSIS- – ha esposto di avere appreso che l’ex coniuge, dipendente della Regione Siciliana, era stato collocato in quiescenza.
Ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall’art. 12 bis della l. n. 898 del 1970 (titolarità dell’assegno di divorzio e non avere contratto nuovo matrimonio), con nota del 9 luglio 2019, richiedeva all’ing. -OMISSIS-il versamento di una percentuale dell’indennità di fine rapporto dallo stesso percepita all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Con nota del 18 luglio 2019, l’ing. -OMISSIS-contestava tale richiesta assumendone l’infondatezza e sostenendo al contempo di percepire soltanto un acconto dell’assegno di pensione e di non avere percepito il trattamento di fine rapporto.
Con istanza del 30 luglio 2019, la sig.ra -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, chiedeva al Fondo Pensioni Sicilia di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti:
- Estratto della posizione pensionistica dell’ing. -OMISSIS-;
- Resoconto dei pagamenti relativi al TFR maturato dall’ing. -OMISSIS-, versati e da versare a carico di Codesto Ente;
- ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale.
Nella predetta istanza veniva precisato che “è interesse della sig.ra -OMISSIS- conoscere la situazione previdenziale dell’ex coniuge al fine di dare corso ad ogni opportuna azione diretta ad ottenere la migliore tutela dei propri diritti ed in particolare il pagamento della propria quota di spettanza del TFR maturato dall’ing.-OMISSIS-”.
Con nota del 5 settembre 2019, prot. n. 28762, il Fondo Pensioni denegava l’accesso agli atti alla ricorrente, comunicandole che il sig. -OMISSIS-si era opposto motivatamente all’istanza di accesso.
In data 06/09/2019 e poi in data 20/09/2020, la ricorrente chiedeva al Fondo Pensioni di comunicare i motivi ostativi del diniego, nonché copia dell’opposizione alla richiesta di accesso formulata dall’ing. -OMISSIS-in data 28 agosto 2019.
Tale richiesta rimaneva inevasa.
Pertanto con il ricorso introduttivo, notificato in data 4 ottobre 2019, la sig.ra -OMISSIS- impugnava, innanzi a questo TAR, il diniego di accesso comunicatole dall’amministrazione.
1.2. In data 24/10/2019 si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS--OMISSIS-, il quale ha depositato memoria di costituzione con la quale si è opposto all’accesso agli atti.
1.3. Successivamente al deposito del ricorso (avvenuto l’8.10.2019) il Fondo Pensioni con nota prot. n. 34243 del 18 ottobre 2019 riscontrava la richiesta della ricorrente comunicandole quanto segue: “In riferimento alla richiesta del 20 settembre 2019, relativa all’accesso agli atti da parte della sig.ra -OMISSIS-, si rappresenta che l’avv. -OMISSIS-, in nome e per conto dell’Ing. -OMISSIS-, nella pec del 28 agosto 2019 si è opposta avverso l’istanza di accesso del 29 luglio 2019 “in quanto trattasi di documentazione inerente dati personali e sensibili e conseguentemente, ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. D della Legge n. 241/1900 dovrà essere escluso l’accesso alla documentazione richiesta””; e tuttavia non trasmetteva la richiamata pec del 28.08.2019.
1.4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 15/11/2020 e depositato il 26/11/2019 la ricorrente impugnava la suddetta nota e insisteva per l’accesso agli atti.
1.5. Il 02/12/2019 si è costituito in giudizio il Fondo Pensioni della Regione Siciliana con atto di mera forma;successivamente la difesa erariale ha depositato una memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.
1.6. Il 03/07/2020 la ricorrente ha depositato una memoria di replica.
1.7. Alla camera di consiglio del 16 luglio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Il diritto di accesso in funzione difensiva è garantito dall'art. 24, comma 7, della L. 241/1990, che, nel rispetto dell’art. 24 della Costituzione, prevede, con una formula di portata generale, che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Orbene l’istanza di accesso formulata dalla ricorrente ha ad oggetto specifici atti, ed è altresì motivata con riferimento a finalità difensive, sicché non vi è dubbio che l’istante vanta un interesse personale, concreto ed attuale alla ostensione, corrispondente ad una posizione giuridica qualificata, ad accedere alla documentazione richiesta (estratto della posizione pensionistica dell’ing. -OMISSIS-;resoconto dei pagamenti relativi al TFR dallo stesso maturato, versati e da versare;ecc.) in quanto strettamente necessaria per consentirle di tutelare la propria pretesa al conseguimento, ai sensi dell’art. 12 bis della legge n. 898/1970, della quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge.
Deve peraltro rilevarsi, con riferimento alla seconda nota di diniego comunicata dall’amministrazione che nella definizione recata nel codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003), oggetto dell’accesso sono dati di carattere patrimoniale e non dati sensibili, fermo restando che “Il diritto di accesso deve prevalere sull'esigenza di riservatezza di terzi quando esso sia esercitato per consentire la cura o la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti e riguarda un documento amministrativo indispensabile a tali fini la cui esigenza non possa essere altrimenti soddisfatta” (Consiglio di Stato, sez. V, 09/03/2020, n. 1664).
2.2. Sotto altro profilo nessuna rilevanza può attribuirsi, al fine di escludere l’accesso, alla circostanza dedotta dal controinteressato il quale ha evidenziato che in sede di divorzio i coniugi avrebbero rinunciato ciascuno ad ogni pretesa nei confronti dell’altro, con la conseguenza che “dinnanzi ad una rinunzia tombale dei propri diritti” non sussisterebbe “alcun interesse e/o diritto, ai sensi dell’art. 12 bis Legge n. 898/1970, della sig.ra -OMISSIS- a conoscere la situazione previdenziale dell’ex coniuge” .
Si tratta di una valutazione di parte che non può assumere alcuna rilevanza per l’amministrazione resistente, atteso che non compete certo ad essa di valutare la fondatezza o meno della pretesa economica della ricorrente nei confronti dell’ex coniuge, dovendosi piuttosto rilevare che l’opponibilità di un tale accordo potrà essere fatto valere dal controinteressato soltanto nella competente sede giudiziaria ove la ricorrente ritenesse di intraprendere l’azione diretta al conseguimento della quota parte del TFR.
Infatti, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza “l'interesse all'accesso c.d. defensionale ai documenti va sempre valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale (anche sotto il profilo risarcitorio) che l'interessato potrebbero azionare. Quindi la legittimazione all'accesso non può essere valutata "alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante"” (Tra le tante, in tal senso: Con. Stato, Ad. plen., 28 aprile 1999, n. 6;Consiglio Stato sez. IV, 6 agosto 2014, n.4209;sez. V 10 gennaio 2007, n. 55;C.G.A., 9 giugno 2014, n. 310;T.a.r. Umbria 30 gennaio 2013, n. 56).
Deve al riguardo rilevarsi che la relazione informativa rassegnata dal Fondo Pensioni all’Avvocatura dello Stato (non depositata in giudizio ma da questa pedissequamente trasfusa nella propria memoria difensiva mediante trascrizione in corsivo virgolettato) non soltanto contiene una motivazione postuma del diniego mai prima esternata – e come tale inammissibile – ma nel condividere apertamente la valutazione giuridica del controinteressato in ordine all’efficacia ed estensione delle pattuizioni intercorse tra gli ex coniugi in sede di divorzio, incorre in un evidente eccesso di potere, non competendo all’amministrazione alcuna valutazione nel merito della pretesa sostanziale sottostante alla richiesta di accesso.
Infatti, come affermato dalla giurisprudenza in un caso analogo a quello in esame, “La ricorrente vanta un interesse giuridicamente qualificato all’ostensione dei documenti previdenziali dell’ex coniuge, essendo i medesimi necessari per la tutela del proprio diritto al conseguimento della quota parte del trattamento di fine rapporto spettantele, in proporzione alla durata del matrimonio, ai sensi dell’art. 12 bis della legge n. 898/1970. Nella specie il diritto di accesso costituisce una pretesa evidentemente strumentale al conseguimento di un bene della vita in quanto rivolto alla tutela, eventualmente anche in giudizio ove necessario, di una precisa pretesa patrimoniale la cui determinazione e quantificazione non può prescindere dalla conoscenza degli atti oggetto di ostensione …. Di conseguenza nel caso in esame in capo al coniuge divorziato sussiste nei confronti dell’ente intimato il diritto di accesso ai documenti relativi ai contributi versati ed al trattamento di fine rapporto senza che l’amministrazione intimata possa opporre valutazioni circa la fondatezza o meno della pretesa azionata” (TAR Campania, Napoli, 21 luglio 2016, n. 3805;TAR Sardegna, Cagliari, 3 marzo 2011, n. 191).
3. Conclusivamente, per le surriferite ragioni, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere accolti, e per l’effetto:
- devono essere annullate le note di diniego prot. n. 28762 del 05/09/2019 e prot. n. 34243 del 18/10/2019 sull’istanza di accesso agli atti inoltrata il 30/07/2019;
- deve essere affermato il diritto della ricorrente all’accesso documentale di cui è causa, in relazione alla documentazione indicata nella parte motiva e nei sensi sopra esposti, mediante esame integrale ed estrazione di copia dei relativi documenti amministrativi.
Con condanna dell’intimata amministrazione a porre in essere le dovute attività consequenziali entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell’Amministrazione resistente;possono essere compensate con il controinteressato.