TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-05-16, n. 202403223
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Pubblicato il 16/05/2024
N. 03223/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05375/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5375 del 2023, proposto da
F L, rappresentato e difeso dagli avvocati C L, E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Territoriale del Sud Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli Sezione di Benevento, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria
ex lege
in Napoli, via Diaz, 11;
per l'ottemperanza
delle sentenze rese dal Giudice di Pace di Airola n. 475/2021 del 10/3/2021 (ALL. 001) e n. 73/2022 del 27/01/2022 (ALL. 002) con le quali, dopo una prima sospensione provvisoria, veniva confermata la cessata materia del contendere in relazione al provvedimento n. 133056 di revisione della patente di guida, nonché si annullava l'efficacia esecutiva del provvedimento n. 54667 di revisione della c.q.c. n. BN5209644J;
e per l'annullamento
dell'ordinanza di revoca della carta di qualificazione conducente n. BN 5209644J - reg. uff. U.0178828.18-09-2023, notificata al ricorrente in data 21/9/2023, in tesi elusiva del giudicato;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Direzione Generale Territoriale del Sud - Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli, Sezione di Benevento;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per conseguire l’ottemperanza delle seguenti sentenze del Giudice di Pace di Airola, passate in giudicato:
- n. 775/2021 del 10/3/2021 con la quale è stata dichiarata la cessata materia del contendere in relazione al provvedimento n. 133056 del 12 novembre 2020, adottato dalla Motorizzazione civile di Benevento, di revisione della patente personale di guida del ricorrente, per perdita totale del punteggio (avendo in parte qua l’amministrazione riconosciuto l’erronea procedura posta a base della sua adozione), ed è stata altresì disposta la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento n. 54667 del 22 giugno 2020, di revisione della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.), per la perdita totale del punteggio su tale patente professionale, ex art. 126, comma 6, D.lgs. 285/92, in attesa della pregiudiziale decisione del Prefetto di Modena su vari verbali posti a base del provvedimento di revisione;
- n. 78/2022 del 27 gennaio 2022, con la quale è stata annullata l’efficacia esecutiva del provvedimento n. 54667 di revisione della C.Q.C. n. BN5209644J, in ragione della illegittimità della ritenuta duplicazione della sanzione, in conseguenza della decurtazione dei punti effettuata allo stesso modo sia sulla patente personale che sulla qualificazione della CQC.
1.1 Riferisce il ricorrente che, nelle more della definizione dei giudizi intrapresi al fine di conseguire l’annullamento dei su citati provvedimenti lesivi, soprattutto preoccupato di perdere il lavoro di autotrasportatore, si recava presso i preposti Uffici, chiedendo di poter sostenere l’esame di revisione ex art. 126 bis d.lgs. 285/1992, onde cercare di recuperare il proprio titolo abilitativo, ritenuto ingiustamente revocato in elusione del giudicato di cui alle sentenze citate.
Senonché la prova d'esame per la CQC effettuata in data 17 gennaio 2022, presso la Motorizzazione Civile di Campobasso, non veniva superata dal ricorrente.
1.2 Con "Istanza di annullamento in autotutela", depositata a mezzo pec e acquisita al protocollo con n. 150178- 24 luglio 2023, il ricorrente chiedeva "l'annullamento in autotutela del provvedimento di cancellazione della abilitazione CQC" e il "ripristino del certificato di qualificazione del conducente" in quanto l'esame di revisione, effettuato il 17 gennaio 2022, sarebbe stato privo di validità in ragione della sospensione del provvedimento di revisione CQC, disposta dal Gdp di Airola (BN) all'esito del giudizio n. 73/21 R.G, con sentenza n. 475/21 del 10 marzo 2021.
2. Si è costituita in resistenza l’amministrazione intimata che ha depositato documentazione con cui ha rimarcato che la revoca della carta qualificazione del conducente (ora CQC), prot. n. 178828 del 18 settembre 2023 costituiva atto vincolato, in conseguenza della sopravvenuta accertata carenza dei requisiti posti a fondamento dell'abilitazione professionale CQC, risultante dal mero riscontro dell’esito negativo della prova d' esame, sostenuta volontariamente dell'odierno ricorrente, sebbene consapevole della decisione del predetto GdP espressa circa un anno prima (10 marzo 2021); il ricorrente, inoltre, avrebbe prestato piena acquiescenza riguardo agli effetti conseguenti all'esito negativo della prova ancor prima dell'adozione dell'ordinanza di revoca (18 settembre 2023), in data 14 aprile 2023, allorquando ha proceduto al rinnovo della patente n. BN5209644J, a seguito del quale veniva rilasciato il nuovo documento n. U147P1210H, privo della CQC.
3. Con il ricorso all’esame, il deducente chiede, pertanto, ordinarsi la corretta esecuzione delle decisioni rese dal Giudice di Pace di Airola e contestualmente accertarsi l’illegittimità (rectius nullità) della revoca della carta qualificazione del conducente (ora CQC), prot. n. 178828/2023, in tesi adottata in elusione del giudicato.
4. All’udienza in camera di consiglio del 23 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Invero, come noto, secondo i condivisi orientamenti giurisprudenziali, il giudizio di ottemperanza, con riferimento alle sentenze del giudice ordinario che attengono evidentemente a questioni sulle quali il giudice amministrativo non ha giurisdizione, vede i poteri del giudice amministrativo, proprio perché privo di giurisdizione sulla res litigiosa, limitati alla stretta esecuzione di quanto statuito nella decisione oggetto di ottemperanza (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 8 febbraio 2021, n. 173;T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 17 dicembre 2020, n. 2062;T.A.R. Sardegna, sez. II, 2 dicembre 2020, n. 671;T.A.R. Piemonte, sez. I, 7 agosto 2020, n. 513).
Ne consegue, che il potere del giudice dell'ottemperanza, nel caso si tratti di portare ad esecuzione una pronuncia del giudice ordinario, è strettamente limitato al dictum del giudicato e non può estenderne la portata, nemmeno sulla base di ragioni logiche o dedotte in via interpretativa, non disponendo, in questo ambito, di poteri di cognizione, ma solo di esecuzione.
Dunque, diversamente da quanto accade in sede di ottemperanza alle sentenze del g.a., che ha natura polisemica e coniuga azioni di tipo diverso, non meramente esecutive (ponendosi in tal caso l’ottemperanza come continuazione del giudizio di cognizione, che nella sua evoluzione viene arricchito, integrato e specificato, con statuizioni attuative e non meramente esecutive), in sede di ottemperanza alle decisioni del go, i poteri cognitori del g.a. sono strettamente ancorati alla mera esecuzione delle statuizioni giudiziali civili, non potendo il perimetro della sua cognizione estendersi all’attività successiva a quella coperta da giudicato allorquando essa sia conseguenziale a nuove e autonome valutazioni, originate da sopravvenienze successive al giudicato stesso e, dunque, integranti non mera elusiva esecuzione del dictum giudiziale, ma nuova attività amministrativa, frutto dell’intermediazione di fatti nuovi.
Ciò posto, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il contestato provvedimento di revoca della CQC non costituisce pura e semplice elusione delle pronunce di cui è chiesta ottemperanza, atteso che il provvedimento ritenuto lesivo costituisce piuttosto il naturale e vincolato epilogo dell’innesto, sulla vicenda giudiziaria svoltasi innanzi al giudice di pace di Airola, di una nuova e diversa procedura, avviata volontariamente dal ricorrente, volta a conseguire una nuova CQC, la quale, tuttavia, ha avuto esito negativo.
La revoca della CQC, direttamente conseguente all’esito infausto dell’esame sostenuto dal ricorrente, costituisce, dunque, il frutto di nuove e autonome valutazioni, originate dalle precisate sopravvenienze, che hanno condotto l’amministrazione a ritenere che tale provata inidoneità costituisca fatto nuovo, di incontrovertibile rilevanza per la tutela del bene giuridico della sicurezza alla circolazione stradale, di per sé solo idoneo a giustificare la revoca della CQC.
Ne consegue, per quanto premesso, che non può vagliarsene la legittimità in questa sede, esulando le contestate valutazioni sottese alla revoca dalla giurisdizione di questo giudice amministrativo, atteso che, si ribadisce, in sede di ottemperanza alle statuizioni del giudice ordinario, non è possibile integrare i precetti giudiziali di cui è chiesta l’esecuzione, essendo le domande di annullamento degli ulteriori atti, adottati all’esito di ulteriori e autonome valutazioni dell’amministrazione, al più riservate, in subiecta materia, alla autonoma cognizione del giudice ordinario, trattandosi di nuovi provvedimenti rientranti nello spazio di attività amministrativa non coperto da giudicato.
A ben vedere, infatti, le statuizioni del giudice di pace di Airola risultano oramai superate dalla nuova regolamentazione del rapporto, conseguente alla volontaria sottoposizione del ricorrente all'esame di revisione della CQC e al suo mancato superamento, di modo che il contestato atto di revoca non può qualificarsi, come ex adverso sostenuto dal ricorrente, quale atto elusivo del giudicato.
In conclusione, il ricorso è respinto.
5. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.