TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-01-25, n. 201800097
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Pubblicato il 25/01/2018
N. 00097/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati J S, S G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato N D F, in Bari, via Camillo Rosalba, n. 47/Z;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
Ministero della Difesa – Direzione generale della previdenza militare e della leva – II Reparto – Sesta divisione;
Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di Verifica per le cause di servizio;
per l'annullamento
- del decreto n. 4292 del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto - Sesta Divisione, comunicato al ricorrente in data -OMISSIS-, con cui è stata respinta l'istanza finalizzata ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo per causa di servizio per l'infermità -OMISSIS-;
- del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, allegato al suddetto decreto;
- di ogni altro atto, provvedimento o parere comunque presupposto, connesso o conseguente, anche se non conosciuto
nonché per il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal ricorrente e dell'equo indennizzo richiesto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori avv. Mario Pisanelli, su delega dell'avv. J S, e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, Secondo Reparto - Sesta Divisione, con cui è stata respinta l'istanza finalizzata ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo per causa di servizio per l'infermità -OMISSIS-.
In punto di fatto il ricorrente afferma di essere -OMISSIS-, in servizio dal -OMISSIS-
-OMISSIS-, subito dopo l'arruolamento, il ricorrente afferma di aver svolto mansioni di tecnico preposto all'armamento degli aeromobili in dotazione ai -OMISSIS- presso i quali ha prestato il servizio -OMISSIS- con l'incarico di addetto alla manutenzione di 1° e 2° livello tecnico ed all'approntamento e allestimento dell'armamento, nonché approntamento, in linea volo, dei velivoli-OMISSIS-
Dichiara che l'attività di armamento e munizionamento dei velivoli viene svolta prevalentemente in ambiente esterno, per ovvi motivi dì sicurezza, ed è pertanto soggetta agli agenti atmosferici, nonché a fattori climatici sfavorevoli, a sbalzi termici e a condizioni di rischio ambientale in misura non occasionale o sporadica.
Inoltre, nello svolgimento delle proprie mansioni, il ricorrente afferma di essere stato inviato in missione in -OMISSIS-
Nel corso dello svolgimento della missione militare in -OMISSIS- — e, precisamente, il -OMISSIS- i cui operatori sono intervenuti con ambulanza presso gli alloggi per soccorrerlo.
Il sig. -OMISSIS- è stato quindi trasportato presso la struttura ospedaliera del -OMISSIS- ed è stato sottoposto ai primi accertamenti e in seguito condotto presso il -OMISSIS-.
Gli approfondimenti compiuti presso -OMISSIS-
Dopo la prevista terapia -OMISSIS- e l'osservazione di 24 ore presso la-OMISSIS-OMISSIS-
Il ricorrente dichiara inoltre di essere stato dimesso e riportato in Italia presso il -OMISSIS-, dove si è sottoposto ad ulteriori accertamenti e dal quale è stato dimesso il -OMISSIS-
L’interessato presentava dunque domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo di cui alla legge 29 ottobre 2001, n. 461. Egli evidenzia che la Commissione Medica Ospedaliera di Bari si era espressa in senso favorevole alla concessione dell’equo indennizzo (ascrivendolo alla categoria sesta).
Ciononostante, con -OMISSIS- (impugnato con il presente ricorso), sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, -OMISSIS-ha dichiarato -OMISSIS-e, quindi, ha respinto la domanda di liquidazione dell'equo indennizzo presentata per la medesima patologia.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 21 novembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – In via preliminare, il Collegio ritiene di non poter accogliere l’istanza di trattazione congiunta con il ricorso -OMISSIS-, presentata dal ricorrente in -OMISSIS-, poiché i due ricorsi hanno ad oggetto provvedimenti diversi che necessitano di autonoma e distinta valutazione.
2. – Nel merito, il presente ricorso è fondato nei termini e limiti sotto indicati.
Nel primo motivo di gravame (rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e ss., 11 e ss. del r.d. 15 aprile 1928, n. 1024 e s.m.i.;degli articoli 48 e ss. del d.p.r. 3 maggio 1957, n. 686 e s.m.i.;degli articoli 1 e ss. della legge 23 dicembre 1970, n. 1094 e s.m.i.;degli articoli 6 e ss., 10 e ss. del d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461 e s.m.i. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria, dell’illogicità manifesta e del travisamento dei fatti), parte ricorrente sostiene che il provvedimento con il quale il competente Direttore di Divisione del Ministero della Difesa, recependo la valutazione del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha dichiarato non dipendente da causa di servizio l’infermità patita dal sig. -OMISSIS- sia illegittimo per palese erroneità e travisamento dei fatti presupposti.
In particolare, secondo il deducente, contrariamente a quanto affermato dal Comitato di verifica, non può essere messo in dubbio che l’attività dallo stesso esercitata sia stata svolta in condizione di forte disagio ambientale, tenuto conto sia del fatto che l’attività di armamento e munizionamento dei velivoli veniva svolta prevalentemente in ambiente esterno, soggetta dunque agli agenti atmosferici, nonché a fattori climatici sfavorevoli, a sbalzi termici e a condizioni di rischio ambientale in misura non occasionale o sporadica, sia che egli sia stato inviato in missione in -OMISSIS- presso la -OMISSIS-, dal giorno 8 luglio 2010 al 20 ottobre 2010, periodo durante il quale le condizioni di rischio, le sollecitazioni e lo stress sarebbero aumentate.
A parere del ricorrente, una corretta considerazione delle mansioni e delle condizioni ambientali in cui si era svolta la sua attività, ivi compresa la missione militare in -OMISSIS-, avrebbe permesso di accertare il ruolo concausalmente efficiente e determinante delle stesse nella genesi della patologia sofferta.
Il deducente riporta dunque le conclusioni del medico legale dallo stesso incaricato per esaminare la documentazione sanitaria relativa al procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo: “La patologia -OMISSIS-così come verificatasi in ordine al contesto straordinario e particolare dei luoghi, delle dinamiche e dell’attività svolta, può presentare le caratteristiche di un evento acuto in presenza di stress di elevato grado e reiterato”.
Il ricorrente conclude osservando che l’Amministrazione avrebbe del tutto omesso di considerare, in fatto, prima che in diritto, le condizioni e le modalità del servizio svolto dallo stesso e degli ambienti in cui esso è stato espletato.
3. - Ai fini del decidere, preliminarmente, si osserva che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio costituiscono espressione della cosiddetta “discrezionalità tecnica” riconosciuta al Comitato di verifica per le cause di servizio che assume le proprie determinazioni in base a cognizioni di scienza medica e specialistica.
Per costante giurisprudenza del giudice amministrativo, il sindacato giurisdizionale su tali decisioni deve considerarsi ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici della motivazione che evidenzino un’inattendibilità metodologica o nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, di palese travisamento dei fatti, di omessa considerazione delle circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (sul punto, di recente, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I- quater , 28.6.2016, n. 7486;T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 13 giugno 2016, n. 6739). Ne discende, dunque, che il sindacato giurisdizionale deve concentrarsi in prevalenza sul difetto di motivazione e d’istruttoria riscontrabile nella formulazione del parere da parte del Comitato di verifica.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che il parere formulato dal Comitato e, di conseguenza, il decreto del Direttore che ha respinto l’istanza del ricorrente conformandosi al detto parere, si riveli in effetti viziato dal difetto di motivazione dedotto dal ricorrente.
Invero, il Comitato di verifica afferma che l’infermità -OMISSIS-non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di patologia riconducibile a insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o subocclusione del lume vasale per fatti ateromatosi dall'intima della parete arteriosa. Poiché l'ateromatosi vasale può derivare da fattori multipli costituzionali o acquisiti su base individuale, la forma in questione non può attribuirsi al servizio prestato, anche perché in esso non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psicofisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante".
Ebbene, nel rapporto informativo depositato in giudizio dal ricorrente in data 11 ottobre 2017 si legge: “Durante questo periodo è stato impiegato in -OMISSIS-in -OMISSIS-. In particolare è stato impiegato in attività di allestimento e caricamento munizionamento velivolo che avvengono allo scoperto e spesso in condizioni climatiche critiche quali alte temperature (circa 40° C) e basse (prossime allo 0), vento forte e sabbia desertica…In alcune circostanze la suddetta attività è stata svolta anche in orari particolari quali le prime ore della mattina o a notte inoltrata”.
Orbene, anche alla luce di tale rapporto, il parere del Comitato di verifica non risulta adeguatamente rappresentativo delle motivazioni sottese al gravato disconoscimento di dipendenza da causa di servizio della succitata patologia.
Alla luce delle particolari condizioni ambientali di lavoro svolte dal ricorrente che emergono dagli atti di giudizio, il Collegio ritiene in effetti che il Comitato avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per le quali non ha ritenuto che tale attività potesse aver determinato, anche solo come concausa efficiente, il sorgere della patologia de qua .
Il Comitato, invece, sul punto, si è limitato ad affermare che “non risultano sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psicofisico tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante”.
Sul punto è stato osservato che: “…il provvedimento che nega la dipendenza da causa di servizio deve basarsi su indagini di fatto dirette a valutare…l'ambiente nel quale l'attività lavorativa viene prevista e la sua connessione con l'insorgere della malattia (T.A.R. Molise, 4 dicembre 2014 n. 665): valutazione che, nella fattispecie, appare del tutto omessa o comunque non motivata, essendo in sostanza assorbita da una mera formula di stile” (T.A.R. Toscana, sez. I, 10 marzo 2016, n. 431).
Il ricorso, assorbite le ulteriori censure, va di conseguenza accolto nei limiti sopra evidenziati e, per l’effetto, va annullato il decreto del Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, Secondo Reparto, Sesta Divisione, n.-OMISSIS-, nonché il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio -OMISSIS-, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione vorrà emanare nel doveroso riesercizio della funzione a seguito del presente annullamento giurisdizionale.
4. – Inammissibile, alla luce dell’art. 34, comma 2 del codice del processo amministrativo, risulta quindi essere la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal ricorrente e dell’equo indennizzo richiesto, atteso che l’accoglimento del ricorso per il vizio di difetto di motivazione lascia alla pubblica amministrazione la possibilità di riesercitare il potere in modo conforme a quanto statuito in questa sentenza.
5. – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.