TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-03-10, n. 202300773

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-03-10, n. 202300773
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300773
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2023

N. 00773/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01452/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1452 del 2022, proposto da
M S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Termini Imerese, n. 937/2022, in data 06/05/2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023 il dott. G P Di N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.;

RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Termini Imerese, n. 937/2022, il Comune di Palermo veniva condannato a pagare, in favore di essa ricorrente, la somma di euro 241.966,52, oltre interessi come da domanda e spese di procedura;

- che, tuttavia, il Comune persisteva nel suo inadempimento, sicché essa ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui al decreto del Tribunale di Termini Imerese;
assegnarsi al Comune di Palermo il termine di giorni trenta per ottemperare;
nominare contestualmente il Commissario ad acta, liquidando il compenso dovutogli;
fissare la somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza, ai sensi dell'art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.;
condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, con distrazione a favore del procuratore antistatario;

DIRITO

Ritenuto che il ricorso è inammissibile, come precisato, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., nell’ordinanza collegiale n. 396/2023;

- che il Comune di Palermo ha avviato la procedura di riequilibrio, ai sensi dell’art. 243 bis del d. lgs. n. 267/2000, con l’approvazione della deliberazione consiliare n. 343 del 16 settembre 2021;

- l’art. 243 bis, co. 4, del d. lgs. n. 267/2000 stabilisce che: “4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.”;

- che, pertanto, non può essere condivisa la tesi sostenuta dalla parte ricorrente, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, commi 574 e ss. l. n. 234 del 2021, il piano di riequilibrio riguarderebbe solo i debiti maturati fino al 31.12.2020, e dunque non si riferirebbe al credito per cui è causa;

- che, infatti, la norma citata da parte ricorrente si riferisce al piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, e dunque ha un ambito di applicazione diverso;

- che l’art. 243 bis t.u.e.l. non opera una simile distinzione e, d’altra parte, solo dopo l’approvazione del piano di riequilibrio può stabilirsi a quali debiti esso si riferisce;

- che tale previsione normativa, nella parte in cui contempla la mera "sospensione", prende in considerazione l'ipotesi in cui nel corso di una procedura esecutiva giurisdizionale già pendente sopraggiunga la "deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", atteso che solo una simile evenienza giustifica la (sola) messa in quiescenza, nelle forme della sospensione, del rapporto processuale;

- che, invece, deve ritenersi inammissibile, difettando in radice una condizione di proponibilità dell'azione, il giudizio di ottemperanza instaurato quando risulta già avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (così T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 11/03/2013, n.362;
T.A.R. Puglia - Lecce, III^ Sezione, sentenza n. 501/2021, Tar Campania, N, Sez. II, n. 517/2022)

- che, come osservato in giurisprudenza, “ non avrebbe senso, sul piano logico prima che giuridico, consentire l'intrapresa di un giudizio esecutivo destinato ex lege a rimanere sospeso fino alla definizione della relativa procedura amministrativa di riequilibrio finanziario. A tanto deve solo aggiungersi che la procedura di riequilibrio finanziario degli Enti Locali, anche se non è retta dallo stretto principio della par condicio creditorum - come invece avviene nella procedura di dissesto finanziario - richiede pur sempre che il ripianamento dei debiti - soggetto a una previa ricognizione ai sensi del comma 7 dell'art.243 bis D.Lgs. n. 267 del 2000 di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili - avvenga nel rispetto di un ordine di priorità secondo principi di buon andamento, efficacia e imparzialità (art.97 della Costituzione), evitando criteri discriminatori e irragionevoli, sicché - per elementari ragioni logiche e per evidente identità di ratio rispetto alla procedura di dissesto finanziario - il disposto dell'art. 243 bis comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000 si applica, durante il periodo di espletamento della procedura di riequilibrio finanziario, anche nell'ipotesi di giudizi di ottemperanza avviati ex novo (dopo la deliberazione comunale di avvio della procedura di riequilibrio finanziario), con la conseguenza - però (ricavabile dai principi) - dell'inammissibilità (anziché della mera sospensione) del ricorso di ottemperanza ” (così Tar Puglia, Lecce, Sez. III, n. 821/2021);

- che, nel caso di specie, il ricorso in ottemperanza è stato proposto in data 19.09.2022 (data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio) ed è, pertanto, successivo al 16 settembre 2021 (data di adozione da parte del Comune di Palermo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 343 che ha dato avvio alla procedura di pre-dissesto ex art. 243 bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, tutt'ora pendente);

- che, pertanto, il ricorso è inammissibile;

- che sussistono, anche in ragione della parziale novità della questione pregiudiziale, giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi