TAR Venezia, sez. II, sentenza 2015-05-06, n. 201500483

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2015-05-06, n. 201500483
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201500483
Data del deposito : 6 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01055/2013 REG.RIC.

N. 00483/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01055/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L D R, rappresentato e difeso dall'avv. D L L, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;

contro

Comune di Bassano del Grappa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P M, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento reso dal Dirigente dell'Area 5^ - Urbanistica del Comune di Bassano del Grappa, 23 aprile 2013 prot. n. 83/2013, a mezzo del quale è stata accertata la non ottemperanza nel termine stabilito all'ordinanza di demolizione n. 120 del 22 maggio 2012 ed è stata disposta l'acquisizione al patrimonio disponibile del Comune di Bassano del Grappa di un'area di mq. 522,53 ricadente in catasto al comune censuario di Bassano del Grappa, catasto fabbricati, Fg. n. 9, Mapp. n. 128;

- del verbale di accertamento datato 28/8/2012 (allegato sub 1 al provvedimento impugnato);

- nonché per la dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza di demolizione prot. n. 120/2012 in data 22/5/2012.

B) quanto ai motivi aggiunti:

- del provvedimento 2012/2013 n. 337/13, rif. pratica n. 2012/12329, reso dal Dirigente dell'Area 5^ - Urbanistica del Comune di Bassano del Grappa, 23 aprile 2013 prot. n. 83/2013, con il quale sono stati identificati catastalmente i beni e l'area di sedime (fg.

9 - p.lla 128 qualità Ente Urbano, superficie are 5 e centiare 23) da acquisire gratuitamente di diritto al patrimonio disponibile del Comune di Bassano del Grappa in base all'ordinanza n. 83/2013, gravata col ricorso n. 1055/13.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bassano del Grappa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ordinanza n. 120 del 1 marzo 2012, notificata il 22 maggio 2012, il Comune di Bassano del Grappa ha ordinato al ricorrente di demolire un manufatto utilizzato come deposito attrezzi da giardino e come autorimessa, della dimensione in pianta di m 7 per 10, e di m 3 di altezza appoggiato ad una pavimentazione in calcestruzzo, e un ulteriore manufatto consistente in una tettoia in lamiera di circa 20 mq, che il ricorrente ha abusivamente realizzato nello scoperto di pertinenza di un immobile ad uso abitativo e commerciale di sua proprietà.

L’ordinanza, non impugnata, reca l’indicazione che l’inottemperanza oltre il termine di 90 giorni avrebbe comportato l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio disponibile del Comune dei beni e di un’area di sedime per un totale di 951 mq, indicata in un’apposita planimetria allegata all’ordinanza.

Allo scadere del termine in data 24 agosto 2012, a seguito di un sopralluogo, il Comune ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Successivamente al termine assegnato per la demolizione dei manufatti e all’accertamento dell’inottemperanza, in data 18 settembre 2012, il ricorrente ha presentato una domanda di sanatoria, che il Comune ha respinto con nota prot. n. 68481 del 14 novembre 2012, per il rilevo che si tratta di manufatto realizzato in area nella quale gli interventi edilizi sono subordinati dallo strumento urbanistico alla redazione di un piano attuativo.

Successivamente il ricorrente ha spontaneamente demolito i due manufatti abusivi.

Il Comune con provvedimento prot. n. 83/2013 del 23 aprile 2013, sul presupposto dell’avvenuto accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, ha disposto l’acquisizione al proprio patrimonio disponibile di un’area di 522,53 mq.

Tale provvedimento è impugnato con il ricorso introduttivo per le seguenti censure:

I) nullità o inesistenza del provvedimento perché è privo di sottoscrizione;

II) difetto di istruttoria e di motivazione, errata ed insufficiente rappresentazione dei presupposti, nonché violazione dell’art. 36 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 97 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, perché, nonostante la scadenza del termine per demolire le opere, l’avvenuta presentazione dell’istanza di sanatoria avrebbe dovuto comportare la reiterazione dell’ordine di demolizione, e non l’acquisizione al patrimonio comunale.

Successivamente il Comune con provvedimento n. 337 del 20 dicembre 2013, ha proceduto, previo frazionamento, all’identificazione catastale dell’area di sedime da acquisire, precisando che l’atto costituisce titolo per l’immissione nel possesso e la trascrizione nei registri immobiliari.

Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato anche tale provvedimento lamentandone l’illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bassano del Grappa replicando alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 190 del 26 marzo 2014 è stata respinta in primo grado la domanda cautelare, accolta invece in appello dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 3261 del 23 luglio 2014.

Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2015, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.

Quanto alla dedotta nullità del provvedimento prot. n. 83/2013 del 23 aprile 2013, con il quale è stata disposta l’acquisizione al patrimonio disponibile del Comune dell’area, per la mancanza della sottoscrizione, deve essere rilevato che, come chiarito dal Comune nelle proprie difese, il documento originale reca la sottoscrizione autografa, mentre è solo la copia notificata ad esserne priva, e ciò non inficia la legittimità dell’atto dato che costituisce una mera irregolarità (ex pluribus cfr. Tar Piemonte, Sez. II, 16 gennaio 2015, n. 82;
Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2541).

La censura di cui al primo motivo deve pertanto essere respinta.

Sono parimenti infondate le censure di cui al secondo motivo.

Il ricorrente lamenta che il Comune, prima di accertare l’acquisizione dell’area per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, avrebbe dovuto esaminare l’istanza di sanatoria, reiterando conseguentemente l’ordine di demolizione, perché l’istanza di sanatoria può essere presentata fino a che non venga adottato un formale atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Secondo il Comune l’istanza è stata presentata tardivamente dopo che l’immobile era è stato già acquisito al patrimonio del Comune e pertanto non è produttiva di effetti.

La tesi della parte ricorrente non può essere condivisa.

E’ vero che l’art. 36 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, prevede espressamente che il responsabile dell’abuso può ottenere il permesso in sanatoria “fino alla scadenza dei termini di cui agli articolo 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative”, e che quest’ultimo riferimento al momento dell’irrogazione delle sanzioni amministrative (quale è l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’area: cfr. Corte Costituzionale, 15 luglio 1991 n. 345), lascia intendere che sia questo il termine ultimo al quale fare riferimento per la presentazione dell’istanza di sanatoria.

Tuttavia, come è stato chiarito in giurisprudenza (cfr. Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 27 ottobre 2010, n. 4247), l’indicazione di due diversi termini, quello della scadenza della data indicata per l’ottemperanza all’ordine di demolizione e quello dell’irrogazione delle sanzioni amministrative e quindi dell’acquisizione gratuita, costituisce un contrasto apparente, che trova la propria spiegazione nella prassi delle amministrazioni comunali di non accompagnare sempre le ordinanze di demolizione delle indicazioni dell’area da acquisire, che viene individuata solo successivamente con atti separati.

Solo quando ricorrano fattispecie nelle quali non viene fin dal principio indicata l’immobile e l’area da acquisire può trovare applicazione, quale termine ultimo per presentare l’istanza di sanatoria, quello dell’irrogazione delle sanzioni, perché l’effetto ablatorio in questi casi non si produce automaticamente con lo spirare del termine assegnato per la demolizione dei manufatti abusivi, ma successivamente.

Quando invece, come nel caso di specie, l’ordinanza di demolizione reca l’indicazione dell’area da acquisire da parte del Comune, il termine ultimo entro il quale può essere presentata l’istanza di sanatoria coincide con quello di cui all’art. 31, comma 3, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, decorso il quale l’effetto ablatorio in favore del Comune è automatico e non necessita di ulteriore attività provvedi mentale (ex pluribus cfr. Tar Campania, Salerno, Sez. I, Sentenza 15 settembre 2014, n. 1560;
Tar Veneto, Sez. II, 12 dicembre 2014, n. 1518), dato che gli ulteriori atti che vengono emanati hanno il solo scopo di accertare l’inottemperanza e di precostituire i presupposti necessari alla trascrizione nei registri immobiliari (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 18 dicembre 2002, n.7030).

Nel caso all’esame poiché l’ordinanza di demolizione conteneva tutti gli elementi necessari ad una sufficientemente dettagliata identificazione delle aree e al prodursi dell’effetto ablatorio, i successivi atti posti in essere dal Comune devono essere qualificati come atti di mero accertamento ed esecutivi dell’effetto ablatorio già prodottosi ope legis, sia per quanto riguarda l’indicazione dei dati catastali, sia per quanto riguarda la riduzione dell’area da acquisire contenuta nell’atto di accertamento dell’inottemperanza, che si sostanzia in una mera rettifica volta ad emendare in senso favorevole al ricorrente errori contenuti negli atti precedenti.

Ne consegue che l’istanza di sanatoria è stata presentata tardivamente dopo che l’immobile era stato già acquisito al Comune, e che pertanto a seguito della sua presentazione il Comune non era tenuto a reiterare l’ordine di demolizione.

In definitiva il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono pertanto essere respinti.

La non univocità di orientamenti giurisprudenziali su talune questioni oggetto della controversia, giustifica peraltro l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi