TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2013-05-21, n. 201300614

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2013-05-21, n. 201300614
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201300614
Data del deposito : 21 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00425/2012 REG.RIC.

N. 00614/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00425/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 425 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. D C, con domicilio eletto presso l’avv. Vio Conte in Catanzaro, via Bausan, 20;

contro

U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, presso la quale è domiciliato in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

per l'annullamento della nota della Prefettura di Vibo Valentia n. -OMISSIS- con la quale è stata emessa informativa interdittiva a danno della ricorrente;
le note con cui gli organi di polizia hanno comunicato alla Prefettura di Vibo Valentia le circostanze indicate nella citata informativa;
le eventuali relazioni degli uffici della Prefettura e di altri organi collegiali sulla scorta delle quali è stata adottata l’informativa impugnata.




Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2013 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con nota del -OMISSIS- la -OMISSIS-, aggiudicataria dei lavori di -OMISSIS-, ha comunicato alla -OMISSIS- la risoluzione di un contratto di -OMISSIS- in ragione di una informativa interdittiva adottata dalla Prefettura di Vibo Valentia, conosciuta dalla ricorrente in data -OMISSIS- in seguito alla presentazione di istanza di accesso.

Dalla informativa avversata emerge che:

- le verifiche disposte dalla Prefettura hanno evidenziato fatti e circostanze che denotano una situazione di contiguità con organizzazioni criminali e, di conseguenza, la qualificata probabilità dell’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa società;

- i soci della -OMISSIS-sono tra loro fratelli e cugini di primo grado di elementi di spicco della criminalità organizzata operante nel vibonese;.

- uno dei due proprietari della ditta -OMISSIS- risulta già condannato per ricettazione in concorso, a suo carico è pendente procedimento per estorsione ed annovera frequentazioni con soggetti controindicati, è coniuge convivente della figlia di un soggetto gravato da condanne per estorsione continuata in concorso, furto in concorso, frode, minaccia, omicidio preterintenzionale, ricettazione in concorso, trasporti abusivi, violazione di norme in materia di armi;

- l’ amministratore unico della -OMISSIS-è stato deferito all’autorità giudiziaria per aver posto in essere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ingenti opere di escavazione, recupero frantumazioni e vagliatura di materiali di cava in assenza di titolo autorizzativo;

- a carico dei soci risultano frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali. .

Avverso detta informativa e gli atti presupposti è proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce: difetto assoluto di motivazione, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione degli articoli 3, 27 e 41 della Costituzione, violazione dell’articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998.

L’informativa sarebbe illegittima in quanto non sarebbe veritiero il quadro indiziario evidenziato nell’informativa: in particolare l’amministratore unico della società, e socio della stessa, non avrebbe carichi pendenti ma avrebbe a suo carico solo un decreto penale di condanna del -OMISSIS- per omesso versamento di ritenute previdenziali, mentre l’altro socio ha precedenti penali molto risalenti e relativi a reati comuni e bagatellari . Inoltre i due soci non avrebbero alcun precedente di polizia, né risultano sottoposti a misure di prevenzione. Si afferma ancora nel ricorso che il suocero di uno dei soci, ritenuto un soggetto pericoloso, in realtà non è mai stato condannato per estorsione e che comunque per giurisprudenza costante il mero rapporto di parentela, in assenza di ulteriori specificazioni, non è idoneo a dare conto del tentativo di infiltrazione mafiosa.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata affermando l’infondatezza del proposto ricorso considerato che gli atti impugnati si basano su un quadro indiziario complessivo dal quale può desumersi l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Con atto di motivi aggiunti depositato in data 28 giugno 2012 sono state riproposte le censure già esplicitate con il ricorso introduttivo dopo aver acquisito la versione integrale della informativa interdittiva nella quale vengono evidenziati i rapporti della ricorrente con altre società destinatarie di informative interdittive e i rapporti di parentela dei soci della -OMISSIS- con soggetti su cui gravano vicende penali e di polizia.

Con ordinanza n.-OMISSIS- questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta ritenendo che, in relazione ai parametri individuati dalla giurisprudenza per la legittimità dell’informativa antimafia, il provvedimento prefettizio contestato risultava sufficientemente motivato, in quanto fondato su circostanze che, unitariamente considerate, potevano offrire un quadro complessivo idoneo a supportare il provvedimento interdittivo medesimo.

Tale ordinanza è stata riformata con ordinanza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato sulla considerazione “che dalla documentazione esibita non sono emersi elementi univoci e concordanti a sostegno del giudizio prognostico formulato dalla Prefettura di Vibo Valentia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa nella impresa appellante”.

Alla pubblica udienza del 19 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Occorre preliminarmente ricordare che le informative prefettizie antimafia previste dalla disciplina generale (art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e dal d.p.r. n. 252 del 1998) si distinguono in tre diverse categorie: 1) ricognitive di cause di divieto ex art. 4, co. 4, d. lgs. n. 490 del 1994 ed automaticamente interdittive (categoria che si identifica con "le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa" desunte dall'art. 10, co. 7, lettere a) e b) del d.p.r. n. 252 del 1998;
2) relative a tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate, la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del prefetto;
3) supplementari o atipiche, la cui efficacia interdittiva è rimessa ad una valutazione autonoma e discrezionale dell'amministrazione destinataria dell'informativa. (Con. Stato Sez. V, sent. n. 6076 del 18-11-2011).

L'informativa interdittiva ex art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche o indiziarie, al di là della individuazione delle responsabilità penali,(Cons. Stato

Sez. III, sent. n. 3281 del 31-05-2011).

Le informative prefettizie devono fondarsi su elementi di fatto che, in quanto aventi carattere sintomatico ed indiziante, denotino in senso oggettivo il pericolo di collegamenti tra la società o l'impresa e la criminalità organizzata, da valutarsi sulla base di un esame complessivo degli elementi raccolti non essendo sufficiente la verifica di uno solo di essi ( Cons. Stato Sez. VI, sent. n. 2224 del 21-04-2010).

In proposito, invero, si ricorda che la fase istruttoria del procedimento finalizzato a comunicare la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi di un'impresa, si concreta essenzialmente nell'acquisizione di tutte le informazioni di cui le autorità di pubblica sicurezza sono in possesso al fine di effettuare, sulla base di tali risultanze, una obiettiva valutazione sulla possibilità di un eventuale utilizzo distorto dei finanziamenti pubblici destinati ad iniziative economiche. A tal fine, se non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l'appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, non possono tuttavia ritenersi sufficienti fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale. Al contrario è pur sempre richiesta l'indicazione di circostanze obiettivamente sintomatiche di connessioni o collegamenti con le predette associazioni (Consiglio Stato, sez. VI, 17 luglio 2006, n. 4574) e di indizi ottenuti con l’ausilio di particolari indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo ( Cons. St., VI, 31 dicembre 2007, n. 6902, Cons. Stato, sez. III, 9 agosto 2011, n. 4754 ).

La necessità di ricondurre la misura interdittiva non alla sola ricognizione degli elementi rassegnati dal Prefetto è rafforzata dal fatto che, come posto in rilievo in giurisprudenza, anche un rapporto di parentela non è di per sé solo idoneo a dare conto del tentativo di infiltrazione. Non vi è, quindi, un vero e proprio automatismo del legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, in assenza di ulteriori elementi significativi, da accertarsi di volta, che corroborino il pericolo di condizionamento, ed in ordine ai quali va data adeguata motivazione nel provvedimento (Consiglio di Stato sez. III, 18 aprile 2012, n. 2294).

Infine, per quanto concerne il sindacato del giudice, la giurisprudenza amministrativa ha anche affermato che in materia di informative prefettizie detto sindacato è esercitabile solo nei casi di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, nel cui ambito è da riscontrare se la valutazione del Prefetto sia sorretta da uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali (Cons. Stato Sez. VI, sent. n. 250 del 25-01-2010).

Ciò premesso, l’ informativa prefettizia alla base dei provvedimenti impugnati è sfornita del supporto motivazionale ed istruttorio che le consente di superare indenne lo scrutinio di legittimità.

Gli elementi posti a fondamento della motivazione dell’informativa antimafia non sono esplicitati e si presentano alquanto deficitari nel contenuto: l’informativa in questione, non soddisfa quei parametri di sufficienza di istruttoria e di motivazione necessari per fondare una valutazione relativa all’esistenza di rischi di infiltrazione mafiosa. In particolare, non vengono evidenziati negli atti impugnati e nella informativa quali siano i possibili condizionamenti, da parte della criminalità organizzata, che la società ricorrente possa subire e quali siano le frequentazioni e i rapporti con soggetti legati a clan locali che sono stati rilevati e ritenuti pericolosi in termini di possibili infiltrazioni mafiose.

In più deve considerarsi, relativamente al dato della frequentazione di soggetti “pericolosi”, che nella nota della Questura di Vibo Valentia del -OMISSIS- si legge che il legale rappresentante della società non risulta frequentare soggetti appartenenti alla criminalità organizzata e che è stato deferito il -OMISSIS- per reati in materia ambientale, per aver effettuato opere di scavo, recupero frantumazione di materiale di cava in aree sottoposte a vincolo paesaggistico;
nel -OMISSIS- per violazione di sigilli e nel -OMISSIS- deferito per reati in materia ambientale, ricettazione e per falso in genere. Nella stessa nota si da conto che per quanto riguarda l’altro socio della società che anche questi non risulta sia stato fermato e controllato con soggetti gravitanti nell’ambito della criminalità organizzata, seppure a suo carico si rilevano condanne passate in giudicato nel 1980 per violazione delle norme per la edificabilità dei suoli e per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, nel -OMISSIS-per emissione di assegni a vuoto, nel - OMISSIS- per sottrazione di cose sottoposte a pignoramento e per emissione di assegni a vuoto, nel -OMISSIS-. -OMISSIS- e -OMISSIS- per trasporti abusivi in concorso e nel -OMISSIS- per ricettazione.

Nella stessa nota si fa poi riferimento ai rapporti di parentela e di affinità con soggetti destinatari di informazioni a carattere interdittivo senza tuttavia evidenziare elementi che depongono per un condizionamento mafioso delle scelte della società.

L’informativa prefettizia che ha originato gli atti impugnati, in conclusione, non si fonda su elementi di fatto che, sebbene a carattere indiziante, denotino in senso oggettivo il pericolo di collegamenti tra la società e la criminalità organizzata, in base agli elementi raccolti;
né tantomeno emergono elementi di possibile condizionamento mafioso dal rapporto di parentela sussistente tra i soci e i loro parenti e affini.

Alla luce delle esposte argomentazioni il ricorso va accolto ai sensi di cui in motivazione e per l’effetto vanno annullati gli atti impugnati.

In ragione della complessità della controversia si ravvisano giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

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