TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-08-13, n. 202402457

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-08-13, n. 202402457
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402457
Data del deposito : 13 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/08/2024

N. 02457/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01970/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1970 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno - Questura di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;

per l'annullamento

- del decreto n. -OMISSIS- del 23.11.2022, con il quale il Questore di Agrigento ha decretato che “l’attività relativa all’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande sito in -OMISSIS-, all’insegna -OMISSIS-, di cui è titolare -OMISSIS-, … viene sospesa per 15 (quindici) giorni”.

- della comunicazione dell’avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 L. 241/90;

- di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Agrigento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, titolare del pub denominato “ -OMISSIS- ” in -OMISSIS-, impugnava il provvedimento con cui il Questore di Agrigento disponeva la sospensione dell’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande per giorni 15 ai sensi dell’art. 100 TULPS, perché nella notte tra il 9 e il 10 aprile 2022, egli aveva servito alcolici ad una minore che, a cagione di ciò, aveva accusato un malore necessitante il trasporto in ospedale.

2. Avverso il predetto provvedimento il ricorrente ha proposto il seguente motivo di ricorso:

- “ 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 100 del TULPS. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto e carenza di motivazione, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, ingiustizia manifesta, illogicità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 l. 241/90. ”.

Con il predetto mezzo, il ricorrente anzitutto contesta il fatto che egli abbia somministrato bevande alcoliche alla minore, assumendo in particolare che la giovane abbia altrove consumato alcolici per poi recarsi nelle adiacenze del locale in sua titolarità e, pertanto, egli censura il provvedimento impugnato per l’insussistenza del presupposto fattuale posto a suo fondamento. Infine, a dire del ricorrente, il provvedimento di sospensione dell’attività commerciale sarebbe illegittimo perché l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle osservazioni in funzione difensiva prodotte dal ricorrente stesso in sede di partecipazione procedimentale.

3. Con decreto monocratico del -OMISSIS- il Presidente della II Sezione del Tar Palermo rigettava la richiesta di adozione di misure cautelari monocratiche sulla base della seguente motivazione: “ Ritenuto che, in disparte ogni valutazione sul fumus, il pregiudizio arrecato dal provvedimento impugnato non ha natura irreparabile poiché può eventualmente essere risarcito per equivalente, di talché va respinta l’istanza cautelare proposta; ”.

3.1 Il Collegio confermava il rigetto cautelare con ordinanza del -OMISSIS-, sulla base della seguente motivazione: “ Ritenuto, con i limiti propri della sommaria cognizione della fase cautelare e impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito, che:

- ai sensi dell’art. 100 R.D. n. 773/1931 “… il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”;

- la predetta norma ha prevalente natura cautelare, con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica;

- nel giudizio di bilanciamento tra i contrapposti interessi, appare prevalente la tutela della salute e la sicurezza dei frequentatori del locale rispetto al pregiudizio di natura meramente patrimoniale – e sotto tale profilo facilmente ristorabile – sofferto dal ricorrente per limitata e temporanea compressione della continuità della sua attività commerciale, sicché, non appare immediatamente apprezzabile l’allegato periculum in mora; ”.

4. Si costituiva in giudizio l’amministrazione e, con memoria del 11 maggio 2024 l’Avvocatura dello Stato eccepiva in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse, instando nel merito per il rigetto del ricorso.

5. All’udienza del 13 giugno 2024, parte ricorrente ha dichiarato l’interesse alla decisione ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, cpa e, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.

7. L’art. 100 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) prevede che: “ Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata. ”.

7.1 In giurisprudenza la portata della predetta disposizione è stata condivisibilmente declinata nel seguente modo: “ La norma introduce così un sistema progressivo di adozione di provvedimenti a crescente intensità da parte di soggetti incaricati a diverso titolo (Consiglio di Stato, Sezione V, 14 aprile 2020, n. 2395) della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici (Consiglio di Stato, Sezione III, 27 settembre 2018, n. 4529).

Tra tali atti, la sospensione ha la funzione di deterrenza (Consiglio di Stato, Sezione III, 30 gennaio 2024, n. 910), con l’obiettivo che la giurisprudenza ha qualificato come di “prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l’adozione della misura cautelare, nell’esercizio di poteri discrezionali che sono censurabili solo per manifesta irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, III, 12-2-2019, n. 1021;
III,29-7-2015, n. 3752)” (Consiglio di Stato, Sezione III, 28 novembre 2022, n. 10417).
” (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 9 maggio 2024, n. 4169).

Con particolare riferimento al potere di sospensione dell’esercizio dell’attività, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che: “ L’art. 100, r.d. n. 773 del 1931, attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza e, in particolare, al Questore, il potere di sospendere la licenza commerciale relativa ad un esercizio pubblico “che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.

La misura della sospensione prevista dalla norma in esame non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel quadro delle misure di prevenzione (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529), essendo volta ad impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.

L’adozione di tale misura risponde, dunque, all'obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti ed in generale del pubblico, a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente, e consegue ad un giudizio ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità e/o del travisamento. ” (Tar Toscana, IV Sezione, sentenza del 24 gennaio 2024, n. 106).

8. Facendo applicazione delle prefate coordinate ermeneutiche al caso di specie, va rilevato come in tale contesto assuma portata dirimente in senso reiettivo la sussistenza della circostanza fattuale rappresentata dalla vendita alla minore di bevande alcoliche da parte del ricorrente.

8.1 Rilevano in particolare le seguenti incontestate circostanze fattuali:

- le testimonianze di coloro che accompagnavano la minore, da cui risulta claris verbis come la stessa non avesse assunto bevande alcoliche in precedenza;

- i testimoni che dichiarano di aver visto la minore entrare nel locale ed uscirne con bevande alcoliche evidentemente acquistate al suo interno:

- il decreto penale di condanna emesso a carico del ricorrente dal GIP del Tribunale di Agrigento in data 31 marzo 2023, con cui è stata affermata la penale responsabilità dell’imputato per il reato p. e p. dall’art. 689, comma 1 e comma 4, c.p. … perché, in qualità di titolare del pub denominato “-OMISSIS-” somministrava bevande alcoliche a -OMISSIS-, minore di sedici anni. Con la circostanza aggravante dell’essere derivato dalla predetta somministrazione l’ubriachezza della minore con conseguente trasferimento presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale -OMISSIS-di -OMISSIS-. ”.

8.2 Quanto precede destituisce di fondamento anche la censura del provvedimento impugnato relativa alla pretesa violazione dell’art. 10 della legge n. 241/90.

8.2.1 In tale prospettiva, il provvedimento impugnato assume che le osservazioni proposte dal ricorrente in sede partecipativa contrastino con gli accertamenti compiuti dagli organi polizia intervenuti nella immediatezza dei fatti e, come visto, detto rilievo trova poi conferma nel provvedimento di condanna emesso dal Giudice penale.

8.3 In conclusione, il ricorso è infondato e meritevole di rigetto.

9. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza ed esse sono determinate nella misura indicata in dispositivo.

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