TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-03-10, n. 202301549

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-03-10, n. 202301549
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301549
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2023

N. 01549/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00937/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 937 del 2019, proposto da F A A, rappresentato e difeso dall’avv. M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Terzigno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:
F A, rappresentata e difesa dall’avv. G A, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Girolamo Santacroce n. 79, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

“1) dell’ordinanza di rimozione di opere abusive N. Ord. 70 prot.23597 del 14-12-2018 e notificata in data 17 dicembre 2018;

2) della relazione tecnica dell’ufficio tecnico redatta in data 30.11.2018 assunta al protocollo generale del Comune in data 03.12.2018 n.22469 di cui si ignora il contenuto;

3) e di ogni altro atto presupposto o conseguenziale di cui non si conosce il contenuto e mai notificato;”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Terzigno;

Visto l’atto di intervento ad opponendum di F A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, depositato il 5 marzo 2019, F A A, proprietario per successione del padre Pasquale del fondo rustico insistente sulla particella 2099 del foglio 4 del Comune di Terzigno (NA), in Via Dei Monaci, oltre ad altri beni, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di rimozione di opere abusive n. 70 prot. 23597 del 14 dicembre 2018, notificata in data 17 dicembre 2018, nonché della relazione tecnica dell’ufficio tecnico redatta in data 30 novembre 2018 assunta al protocollo generale del Comune n. 22469 in data 3 dicembre 2018, di cui parte ricorrente assume di ignorarne il contenuto.

A sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Con atto depositato in data 6 maggio 2019 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

Si è costituito a resistere in giudizio Comune di Terzigno con mero atto di stile.

Con atto depositato in data 19 ottobre 2022 A F, proprietaria del fondo riportato al N.C.T. del Comune di Terzigno al foglio 4, particella 590 confinante a sud con particella 831, a nord con strada privata, ad ovest con carraia comune e ad est con via dei Monaci, ha proposto intervento ad opponendum .

Espone in fatto che a seguito di accesso agli atti l’amministrazione comunale resistente le aveva rilasciato copia della scia in sanatoria 11/2019, presentata dall’odierno ricorrente per la costruzione del muro di cinta del proprio fondo, nella qualità di proprietario dell’appezzamento di terreno in catasto al foglio n. 4 particella 2099. Stante la ritenuta insussistenza di titoli legittimanti le opere, non essendo a suo avviso la scia in sanatoria idonea a tal fine, con atto di diffida presentato il 21 luglio 2021 aveva chiesto all’Amministrazione di accertare la sussistenza in Terzigno alla Via de Monaci sul fondo riportato al NCEU al foglio 4, particelle 2079-2099, di opere edilizie, ivi incluso il muro di recinzione, poste in essere senza titolo ed all’esito, ordinarne la demolizione e disporne la rimozione in danno. Riferisce che a seguito del comportamento omissivo dell’amministrazione comunale aveva proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla suddetta istanza, assunto al registro generale al numero 3952 del 2021, deciso con la sentenza di accoglimento n. 2672/2022.

La interveniente dopo aver affermato il proprio interesse a ricorrere ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per non avere parte ricorrente impugnato il silenzio rigetto formatosi sulla suddetta SCIA in sanatoria. In subordine ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto.

Parte resistente ha prodotto documentazione, tra cui la relazione tecnica, prot. n. 22469 del 3 dicembre 2018, redatta a seguito di sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale, unitamente al personale del Comando Polizia Locale, con allegato rilievo fotografico, richiamata nel provvedimento impugnato, nonché una memoria con la quale ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto pertanto il rigetto. In particolare ha rappresentato che sulla SCIA in sanatoria presentata da parte ricorrente, assunta al protocollo comunale n. 0004316 del 13 febbraio 2019, con contestuale richiesta di parere e nulla osta paesaggistico in sanatoria, prot n. 0004319 in pari data, si sarebbe formato il silenzio rigetto;

considerato che

esso non è stato impugnato da parte ricorrente rimarrebbe lo stato di illegittimità delle opere abusive accertate.

Il difensore di parte ricorrente ha prodotto documentazione e una memoria in data 22 dicembre 2022 con la quale ha rappresentato che per motivi di salute per il periodo di 30 giorni a decorrere dal 16 novembre 2022 si era trovata nella impossibilità di lavorare;
inoltre ha esposto che con nota depositata il 14 ottobre 2022 aveva evidenziato la mancanza un interesse immediato alla decisione, atteso che pendevano innanzi a questo adito TAR altri giudizi, connessi e presupposti, e che avendo egli ricorrente ricevuto parere favorevole dalla Commissione Paesaggistica nel verbale n. 5 del 4 giugno 2020 relativamente all’istanza di autorizzazione paesaggistica per la sanatoria presentata in data 13 febbraio 2019 per l’intervento oggetto dell’ordinanza oggetto di impugnazione ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica fissata per il 10 gennaio 2023 anche al fine di verificare l’esito della suddetta istanza.

All’udienza pubblica del 10 gennaio 2023 è stata presente l’avv. S C, per dichiarata delega orale dell’avv. M S, che ha ribadito la richiesta di rinvio in atti ed ha eccepito il difetto di interesse a ricorrere dell’interveniente ad opponendum . Il difensore di quest’ultimo si è opposto al rinvio in quanto la certificazione medica circa l’impedimento dell'avv. S documentava un impedimento non oltre il 16 dicembre 2022 e comunque perché non era stata provata l'assoluta indispensabilità della presenza del medesimo avvocato, potendosi assicurare la difesa con una delega. Si è opposto, altresì, ai documenti depositati il 22 dicembre 2022, oltre i termini, ha controdedotto in ordine alla sussistenza del proprio interesse a ricorrere, rappresentando in particolare che esso era stato già valutato positivamente nella sentenza di questa Sezione n. 2672/2022, e ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione. L'avv. C si è opposto a quanto dichiarato dall’interveniente e ha insistito sull'istanza di rinvio, in subordine ha chiesto istruttoria. Alla medesima udienza pubblica la causa è stata assunta in decisione.

Il Collegio deve innanzitutto rigettare la suddetta istanza di rinvio prodotta dal difensore di parte ricorrente in data 22 dicembre 2022 rilevando che il certificato medico, come peraltro rappresentato dallo stesso avvocato, aveva la durata di 30 giorni e pertanto l’impossibilità del difensore, decorrente dal 16 novembre 2022, deve ritenersi scaduta alla data del 16 dicembre 2022;
pertanto, da quella data era nelle condizioni di poter esercitare il proprio patrocinio. Inoltre il diritto di difesa deve ritenersi garantito in quanto in udienza era presente un difensore dalla stessa delegato.

La causa è matura per la decisione, alla luce di quanto di seguito esposto, né rilevando in questa sede la pendenza di altri ricorsi a cui ha fatto pure cenno il difensore di parte ricorrente, trattandosi di fattispecie che non risultano pregiudiziali in riferimento all’odierno ricorso.

Il Collegio deve esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire e di interesse a ricorrere dell’interveniente ad opponendum , sollevata da difensore delegato di parte ricorrente in sede di discussione dell’udienza pubblica del 10 gennaio 2023.

L’eccezione è infondata sussistendo la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere dell’interveniente ad opponendum .

Al riguardo la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ritiene che ai fini della sussistenza della condizione di ammissibilità dell'intervento ad opponendum , prevista in primo grado dall’art. 28, comma 2, c.p.a., sia sufficiente la semplice titolarità di un interesse di mero fatto sotteso al mantenimento dell’assetto determinato dai provvedimenti impugnati, che consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 luglio 2020, n. 4527, Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 573, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 8 aprile 2022, n. 4193).

Alla luce della sopra richiamata giurisprudenza deve ritenersi che nel caso di specie sussistano entrambe le condizioni dell'azione, atteso che oltre a sussistere la legittimazione ad agire, alla luce del criterio della vicinitas, essendo l’interveniente un proprietario confinante, circostanza questa non oggetto di contestazione, sussiste altresì l’interesse a ricorrere avendo quest’ultimo lamentato uno specifico pregiudizio discendente dalle attività edilizie realizzate sul fondo attiguo, in quanto l’intervento ne avrebbe ristretto la larghezza di circa 65 cm., e pertanto le opere di cui all’ordinanza impugnata inciderebbero dannosamente nella propria sfera giuridica, cosicché può ritenersi che l’intervento sia ammissibile.

Il Collegio, anche alla luce dell’eccezione di tardività eccepita dal difensore dell’interveniente ad opponendum , sollevata all’udienza pubblica del 10 gennaio 2023, deve dichiarare la tardività dei documenti depositati da parte ricorrente il 22 dicembre 2022, e quindi oltre i termini di quaranta giorni liberi prima dell’udienza previsto dall’art. 73 comma 1, c.p.a..

Al riguardo la giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, ha puntualizzato che, sebbene in generale i termini previsti dall'art. 73 comma 1, c.p.a. per il deposito in giudizio di documenti, memorie e memorie di replica (rispettivamente fino a quaranta, trenta e venti giorni liberi prima dell’udienza) siano perentori e, in quanto tali, non possano essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, tuttavia il deposito tardivo di memorie e documenti deve ritenersi ammesso in via del tutto eccezionale nei casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, così come previsto dall'art. 54, comma 1, dello stesso codice del processo amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez IV, n. 916 del 2013).

Come chiarito condivisibilmente anche dalla Sezione il termine fissato dal menzionato art. 73, comma 1, c.p.a. ha carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2019 n. 194;
Idem, Sez. VI, 28 maggio 2019 n. 3511;
TAR Milano, sez. II, 7 gennaio 2020, n. 37). Ne consegue che il deposito tardivo di memorie e documenti ne comporta l'inutilizzabilità processuale degli stessi, salvo i soli casi di dimostrata estrema difficoltà di produrre siffatti atti nei termini (T.A.R. Napoli, Sez. III, 19 maggio 2022, n. 3432 e 8 aprile 2020, n. 1358), circostanza che non ricorre nella fattispecie in esame. Ciò per la risolutiva circostanza che parte ricorrente ha depositato in giudizio la richiesta di parere e nulla osta paesaggistico in sanatoria, la relazione paesaggistica e la SCIA in sanatoria dell’anno 2019 e, in disparte la questione che non risulta prodotto in giudizio il parere favorevole che parte ricorrente assume essere stato rilasciato dalla Commissione Paesaggistica con il verbale n. 5 del 4 giugno 2020 relativo all’intervento oggetto dell’ordinanza impugnata, trattasi di documenti che, essendo risalenti nel tempo - all’anno 2019 - parte ricorrente avrebbe potuto presentare già alla data di proposizione del presente ricorso, non ravvisandosi pertanto un caso di dimostrata estrema difficoltà di produrre siffatti atti nei termini. La produzione in giudizio di tali documenti deve di conseguenza ritenersi inammissibile e di essi non se ne terrà conto nel presente giudizio.

Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

A sostegno del gravame con il primo e secondo motivo di ricorso, che si ritiene di poter esaminare unitariamente al fine di una completa più esaustiva analisi della vicenda dedotta nel presente giudizio, sono state dedotte le seguenti censure: I) Illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione di legge, assentibilità delle opere ai sensi del regolamento comunale vigente.

Parte ricorrente, premesso che le opere oggetto di contestazione ricadono in zona B3, cioè in tessuti a densità media e bassa con addizioni recenti prevalentemente spontanee che prevedono riqualificazioni e ristrutturazione edilizia e/o urbanistica con integrazione di attrezzature e servizi, sostiene che, in quanto consistenti in una riqualificazione urbanistica, rientrerebbero tra le opere assentibili da parte dell’Amministrazione Comunale. Rappresenta che per tali opere non occorrerebbe alcun permesso di costruire, trattandosi di opere che previste dal Piano Regolatore comunale e per le quali è stata presentata la SCIA in sanatoria assunta al prot. n. 0004316 del 13 febbraio 2019 nonché la richiesta di parere e nulla osta paesaggistico in sanatoria a sensi dell’art 146, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004. La realizzazione di muri di cinta (altrimenti detti muri di recinzione) e le cancellate non supererebbero la soglia della “trasformazione urbanistico-edilizia” e non richiederebbero il permesso di costruire.

II) Violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1991, violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b) e dell’art. 22 del d.P.R. 380/2001, eccesso di potere, difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti. travisamento dei fatti.

Parte ricorrente lamenta che la comunicazione di avvio del procedimento, notificata in data 17 dicembre 2018, pur indicando il responsabile del procedimento ed il termine di 30 giorni per l’espletamento del procedimento amministrativo sarebbe stata contemporaneamente seguita dalla notifica dell’ordinanza di rimozione delle opere ritenute erroneamente abusive, oltre a non indicare i rimedi esperibili;
dal suo contenuto non si comprenderebbe chiaramente neppure l'oggetto stesso del procedimento, giacché riporterebbe solo nella premessa una disamina alquanto confusionaria dei titoli di proprietà e dello stato dei luoghi, di talché parte resistente non gli avrebbe consentito alcuna effettiva partecipazione collaborativa, facendo venir meno la funzione del giusto procedimento, in violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1991.

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