TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-01-13, n. 201600021

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-01-13, n. 201600021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201600021
Data del deposito : 13 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00536/2015 REG.RIC.

N. 00021/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00536/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 536 del 2015, proposto da C E, rappresentato e difeso dall’avv. E C, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

per l’ottemperanza

del decreto emesso in data 4.1.2012 nel procedimento iscritto al n. 166/11 r.g. della Corte di Appello di Bari - 1^ Sez. Civ. e depositato in data 15.3.2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 per la parte ricorrente il difensore avv.ti Carla Saltarelli, su delega dell’avv. E C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente avv. C E agiva per l’esecuzione, nella parte di proprio interesse, del decreto in epigrafe indicato (emesso in data 4.1.2012 dalla Corte di Appello di Bari nel procedimento iscritto al n. 166/2011 R.G. e depositato in data 15.3.2012), con cui la Corte d’Appello di Bari - Sezione Prima Civile condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di €. 4.800,00 ai sensi dell’art. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89 in favore di Martino Giuseppe (rappresentato e difeso in detto giudizio dal Cerio).

Il decreto in esame disponeva in favore dell’odierno ricorrente, nella qualità di difensore dichiaratosi anticipatario, la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della metà delle spese del giudizio, metà quantificata nella somma di €. 550,00 (con compensazione della restante metà).

Esponeva il deducente di aver provveduto alla notificazione in forma esecutiva del menzionato decreto;
che, ciononostante, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non versava le somme dovute.

Il Cerio, perciò, adiva questo Tribunale per la condanna del Ministero intimato al pagamento della somma indicata, chiedendo altresì per il caso di inottemperanza la nomina di commissario ad acta e la condanna della Amministrazione alla corresponsione della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm.

Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2015 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato e debba essere accolto nei limiti di seguito esposti.

In primis , va rilevato che l’azione risulta correttamente proposta dopo il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1 decreto legge n. 669/1996 convertito nella legge n. 30/1997.

Dagli atti di causa si evince che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha corrisposto al Cerio la somma di cui al decreto emesso in data 4.1.2012 dalla Corte di Appello di Bari nel procedimento iscritto al n. 166/2011 R.G. e ritualmente notificato in copia esecutiva in data 12-17.7.2012.

In atti è presente inoltre il certificato del 21.4.2015 che attesta l’omessa proposizione del ricorso per cassazione avverso il citato decreto della Corte di Appello di Bari per il decorso del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318;
Cons. Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9342).

Infine, Cons. Stato, Sez. IV, 12 ottobre 2010, n. 7441 ha chiarito che “Il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile non solo per l’esecuzione della parte della pronuncia contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, ma anche quando esse siano liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa;
per effetto di tale statuizione, infatti, si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di ottemperanza, che non può che tendere, anche nei suoi riguardi, a far conseguire tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con un comportamento omissivo.”.

Ne consegue che l’avv. E C, in qualità di difensore anticipatario della parte vittoriosa, è legittimato ad adire il giudice amministrativo per l’ottemperanza della parte della pronuncia contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

La domanda dell’interessato può, pertanto, essere accolta in relazione alle somme liquidate nel decreto per anticipazione.

In conclusione, il Collegio ritiene provato l’inadempimento di parte convenuta e per l’effetto ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere, in esecuzione del suddetto decreto emesso in data 4.1.2012 dalla Corte di Appello di Bari nel procedimento iscritto al n. 166/2011 R.G. e depositato in data 15.3.2012, al pagamento delle somme meglio precisate in dispositivo in favore del difensore anticipatario, con assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per l’adempimento.

L’Amministrazione va altresì condannata alla corresponsione in favore del ricorrente delle spese sostenute per il rilascio di copie esecutive (€. 21,24) e per notifica (€. 7,70) in conformità a quanto affermato da Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1645.

Per il caso di persistente inadempienza del Ministero convenuto, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà, ad istanza di parte, all’integrale esecuzione del menzionato decreto in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell’Amministrazione intimata.

Quanto alla ulteriore domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo, con la quale si chiede che sia fissata, a carico del più volte menzionato Ministero, una somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., il Collegio ritiene non vi siano in concreto i presupposti di legge per l’accoglimento della medesima, alla luce dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014 (cfr. in particolare, il punto 6.5.1.). In proposito, deve tenersi adeguato conto, in relazione al caso di specie, della natura dell’adempimento esecutivo richiesto all’Amministrazione, involgente uno specifico conteggio delle spettanze dovute al ricorrente, e ciò sia ai fini del computo preciso delle somme dovute, quanto ai fini della quantificazione degli accessori in termini di interessi legali.

Vanno, infine, poste a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo, tenendo conto, nella loro quantificazione, della minima attività processuale svolta, della assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, della serialità e del valore del contenzioso.

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