TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-01-25, n. 202200208
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2022
N. 00208/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02818/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2818 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato V S, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Salerno, c.so V. Emanuele, 58 c/o Trani;
contro
-OMISSIS-in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato S C, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Piave n. 1;
per l’annullamento
- del diniego di permesso di costruire in sanatoria prot.n. -OMISSIS-a firma del dirigente del settore territorio ed ambiente del -OMISSIS-;
- dell’ordinanza di demolizione prot. -OMISSIS-;
- dell’accertamento dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione e acquisizione delle opere edili abusive prot. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Calogero Commandatore nell’udienza di smaltimento del giorno 13 dicembre 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto di costituzione depositato il 23 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 48 c.p.a., il ricorrente ha trasposto, in questa sede, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto avverso i provvedimenti indicati in oggetto.
Si è ritualmente costituito il Comune resistente che, con successiva memoria, previo deposito dei provvedimenti impugnati, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza di smaltimento del 13 dicembre 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata posta in decisione.
Devono preliminarmente rigettarsi le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevate dal Comune resistente.
E invero, la società -OMISSIS-in quanto soggetto che ha formulato l’esposto in ordine alla realizzazione dei manufatti abusi per cui è causa non può qualificarsi come soggetto controinteressato a cui era necessario notificare il ricorso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 12 ottobre 2020, n. 4399).
Anche l’eccezione di improcedibilità del ricorso è infondata poiché il ricorrente, contestando la legittimità degli atti prodromici all’acquisizione gratuita ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, deve considerarsi legittimato a ricorrere al fine di ottenere l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’acquisto ope legis in capo al Comune.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
Il primo e il secondo motivo di ricorso, proposti rispettivamente avverso l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune e l’ordinanza di demolizione, sono infondati.
Giova, infatti, ricordare come « presupposto essenziale affinché possa configurarsi l’acquisizione gratuita è la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge, (…) l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire » (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 7 settembre 2020 n. 1838;25 giugno 2021 n. 2016;3 giugno 2021 n. 1812).
Ciò posto, deve ulteriormente sottolinearsi come né l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione dinnanzi all’autorità giurisdizionale o con ricorso straordinario né tantomeno la pendenza del termine previsto dall’art. 29 c.p.a. o quello più lungo previsto dall’artt. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 interrompano o sospendano automaticamente la decorrenza termine di novanta (90) giorni per esecuzione spontanea previsto dall’art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001, giacché tale effetto paralizzante dell’efficacia del provvedimento amministrativo può scaturire solo da una pronuncia cautelare adottata dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 55 e 56 c.p.a. (anche ante causam ai sensi dell’art. 61 c.p.a.) o dal Ministero competente ai sensi dell’art. 3, comma 4 della l. n. 205/2000 (T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1818/2017).
L’ordinanza di acquisizione gravata è stata adottata dopo il decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione senza che, nelle more, sia intervenuto un provvedimento di sospensione degli effetti, in sede giurisdizionale o in sede di ricorso straordinario (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 7 settembre 2020 n. 1838;25 giugno 2021 n. 2016;3 giugno 2021 n. 1812), sicché la doglianza, sotto tale profilo, è infondata.
Si sottolinea, inoltre, come la proposizione dell’istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 successivamente all’ordinanza di demolizione, non vale, di per sé sola, a incidere sulla legittimità del provvedimento repressivo, causandone, al più, una temporanea inefficacia in relazione alla decorrenza del termine di 60 giorni previsto dalla norma stessa perché l’Amministrazione si pronunci, decorso il quale si forma il silenzio-rigetto.
Diversamente opinando, infatti, ove si sostenesse che l’Amministrazione, nell’ipotesi in cui debba operare un rigetto esplicito o implicito dell’istanza di accertamento di conformità, abbia l’obbligo di riadottare l’ordinanza di demolizione, si riconoscerebbe in capo a un soggetto privato, destinatario di un provvedimento sanzionatorio, il potere di paralizzare, attraverso un sostanziale annullamento, quel medesimo provvedimento (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 7 settembre, 2020 n. 1838).
Nel caso che ci occupa, a fronte dell’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, presentata dal ricorrente il 9 luglio 2011, il provvedimento tacito di rigetto per silentium (previsto dal comma 3 del citato art. 36) si è formato il 7 settembre 2011, sicché è da tale data che deve computarsi la decorrenza dei novanta giorni previsti per l’adempimento dell’ordinanza di demolizione (scaduti il 6 dicembre 2011).
L’accertamento dell’inottemperanza, pertanto, effettuato dalla polizia municipale il 7 ottobre 2014 deve considerarsi rituale.
Anche il terzo motivo di ricorso, proposto avverso l’ordinanza di demolizione, è infondato.
E invero, nell’ordinanza di demolizione impugnata il Comune ha contestato la realizzazione – senza previo rilascio del titolo edilizio – delle seguenti opere:
“ 1.Corpo di fabbrica in piano terra, ubicato lungo il lato Ovest dell’appezzamento, avente muratura portante in blocchi di lapillo-cemento e copertura ad una falda in legno del tipo ventilato e dimensioni di circa m. 13,40x5,55 con altezza la colmo di circa m. 3,15 ed alla gronda m. 2,75 pari a mq. 74,37 e mc. 219,39 ed è adibito a stalla ed è privo degli infissi esterni.
2.Corpo di fabbrica in piano terra, lungo il lato Nord del fondo avente forma ad “L” e struttura portante in scatolari di ferro, copertura ad una falda e chiusure perimetrali in lamiere ondulate, il lato lungo ha dimensioni di circa m. 12,00x1,70 con altezza media di circa m. 1,50 pari a mq. 20,40 e mc. 30,60, il lato corto ha dimensioni di circa m. 5,90x2,10 con altezza media di circa m. 1,90 pari a mq. 12,39 e mc. 23,54 ed è adibito a ricovero animali da cortile.
3.Corpo di fabbrica in piano terra, posto in prossimità del lato Est delle opere indicate al punto 2, avente struttura portante in scatolari di ferro, copertura ad una falda e chiusure perimetrali in lamiere ondulate. Tale corpo ha dimensioni di circa m. 5,90x1,50 con altezza media di circa m. 2,20 pari a mq. 9,09 e mc. 20,00 ed è adibito a fienile.
4. N. 2 box in lamiere in lamiera, del tipo baracche da cantiere, delle dimensioni ciascuno di circa m. 5,00x2,50 con altezza media di circa m, 2,10 pari a mq. 12,50 e mc. 26,25 adibiti a depositi attrezzi agricoli.
5. Tettoia, posta tra le opere descritte ai precedente punto 4 ed il confine del fondo, avente struttura portante in scatolari di ferro e copertura ad una falda in lamiere grecate. Ha dimensioni di circa m. 10,00x2,90 con altezza media di circa m, 2,60 pari a mq. 29,00 ed è adibita a deposito ”.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente necessitano di permesso di costruire le tettoie (Cons. Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2018, n. 72) che, come nel caso che ci occupa, avuto riguardo alle dimensioni (29 mq.), non possono configurarsi come pertinenza urbanistica (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 dicembre 2013, n. 5853).
Anche l’istallazione di manufatti leggeri, come i box in lamiera sopraindicati, in ragione dell’espressa previsione contenuta all’art. 3, comma 1, lett. e.5) del d.P.R. n. 380/2001, necessitano per la realizzazione del previo rilascio di un permesso di costruire.
L’esercizio dell’attività agricola, inoltre, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, nella formulazione ratione temporis applicabile, avrebbe potuto legittimare la realizzazione di serre mobili stagionali e non di manufatti.
Inoltre, anche a volere ritenere la natura pertinenziale dei manufatti, il ricorrente non ha comprovato il contenimento di tali opere nel limite del 20% del volume dell’edificio principale così come previsto dall’invocato art. 3, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 380/2001.
Infine, le opere sopradescritte non possono considerarsi precarie poiché, a prescindere dai materiali utilizzati, sono all’evidenza dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti (Cons. Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2018, n. 150).
Anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato.
Il diniego impugnato è infatti puntualmente motivato con il richiamo alla nota prot. -OMISSIS-(adottata dal Comune ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990) ove si indica l’inedificabilità assoluta dell’area ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l. n. 47/1985 poiché ricadente in zona di “Rispetto Autostradale”. Circostanza non contestata e confutata dalla parte ricorrente e sufficiente per rigettare l’istanza di accertamento ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.