TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-04-09, n. 201500572
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Testo completo
N. 00572/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2015, proposto da:
Casareale Avv. Sergio, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari alla p.zza Massari;
contro
Comune di Gravina in Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Paccione, presso il cui studio elett.te domicilia in Bari alla via Q. Sella n. 120;
per l'annullamento
del diniego di accesso ai documenti amministrativi (ex art. 116 c.p.a.): spese per missioni amministratori comunali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gravina in Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Sergio Casareale e Luigi Paccione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota del 11/8/2014, l’Avv. Casareale chiedeva al Comune di Gravina di Puglia di poter visionare ed estrarre copia degli atti relativi alle missioni compiute dai consiglieri comunali dell’Amministrazione in carica, al dichiarato fine “di verificare la legittimità delle stesse, i fini pubblici perseguiti e i costi a carico del bilancio comunale”, ai sensi dell’art. 10 T.U.E.L.
L’ente riscontrava positivamente l’istanza; in data 14/10/2014, il ricorrente, recatosi presso gli uffici comunali per il ritiro delle copie rilasciate, constatava che la documentazione rilasciatagli non comprendeva le cc.dd. “pezze d’appoggio” utilizzate ai fini della liquidazione delle missioni (fatture, scontrini, biglietti di viaggio). Di talché, in pari data, depositava una nuova richiesta, precisando il contenuto dell’accesso, cui faceva riscontro una nota da parte del Segretario Generale del Comune in cui – in sostanza – si confermava la posizione già assunta dall’ente.
Seguiva, quindi, un’ulteriore nota/fax in data 18/10/2014, in cui il ricorrente rappresentava compiutamente gli accadimenti e specificava il contenuto della propria richiesta e l’interesse ad essa sotteso, elencando, a titolo esemplificativo, documenti di cui chiedeva l’ostensione. Avverso il silenzio (diniego) serbato dal Comune su tale ultima richiesta ricorre l’Avv. Casareale, chiedendo di ordinare al Comune l’ostensione di tutti gli atti facenti parte del fascicolo “spese per missioni di pubblici amministratori”.
Il Comune di Gravina di Puglia ha resistito alla domanda.
Alla camera di consiglio del 12/3/2015 la causa è stata introitata per la decisione.
Vanno preliminarmente vagliate le eccezioni di rito sollevate dal Comune:
1) Inesistenza della notifica effettuata a mezzo p.e.c.: “per consolidata giurisprudenza nel processo sia civile che amministrativo la notificazione del ricorso deve ritenersi inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea (ex plurimis, Cass. civ. n. 8970/2009, sulla distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione, e da ultimo Consiglio di Stato, Sez. VI, 27/11/2014, n. 5884)”, - Consiglio di Stato, sez. 4, sent. 26/2/15 n. 980.
Pertanto, nel caso in esame, una notifica eseguita in forma non utilizzabile concretizza al più una nullità della stessa: orbene, ai sensi dell'art. 44, comma 3, c.p.a., “ La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonché le irregolarità di cui al comma 2 ”; pertanto, alla luce di tale dato normativo, qualsiasi vizio della notifica del ricorso giurisdizionale è sanato dalla rituale costituzione del resistente, tanto più che nella specie il Comune non si è costituto al solo scopo di eccepire la inesistenza della notificazione, ma si è difeso mediante diffusa illustrazione delle proprie tesi.
L’eccezione va, quindi, disattesa.
2) Inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati: l’art. 22, comma 1, lett. c) della l. n. 241 del 1990 stabilisce che per «controinteressati» devono intendersi “ tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza ”.
“Secondo