TAR Palermo, sez. I, sentenza 2019-09-20, n. 201902221
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Testo completo
Pubblicato il 20/09/2019
N. 02221/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in-OMISSIS-, via Nunzio Morello n. 40;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di-OMISSIS-, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Questura di-OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in-OMISSIS-, via Valerio Villareale 6;
Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriana Masaracchia, Laura La Monaca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede degli Uffici legali dell’Ente siti in-OMISSIS-, piazza Marina n.39;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A)-per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento antimafia interdittivo prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di-OMISSIS- – Area I – Antimafia e notificato dai Carabinieri in data 09.12.2017;
- ove occorra, del verbale del “Gruppo provinciale interforze” della riunione svoltasi in data 7 dicembre 2017;
- del decreto del Direttore Generale del -OMISSIS-del Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che ha disposto la decadenza della -OMISSIS- S.p.A. dal riconoscimento concesso ai sensi degli artt. 7 e ss. del Regolamento delle corse al trotto, dell'organizzazione delle corse presso l'ippodromo “-OMISSIS-nonché la risoluzione di diritto dell'Accordo sottoscritto in data 29.08.2017 recante la disciplina del finanziamento concesso alla società;infine ha annullato l'attività di corsa per il mese di dicembre 2017 presso l'ippodromo di-OMISSIS- programmata con i decreti n. -OMISSIS-;
- dei decreti del Questore di-OMISSIS- del 22/12/2017, notificati in data 28/12/20017 relativi alla revoca della licenza di P.S., per tenere pubbliche manifestazioni ippiche presso l'ippodromo-OMISSIS-e della licenza di P.S. per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli all'interno dell'ippodromo;
- dell'ordinanza di rilascio del Comune di-OMISSIS- n. -OMISSIS-e della nota precedente prot. n. -OMISSIS-.
B)- per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti, presentati il 28\2\2018:
- del provvedimento antimafia interdittivo prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di-OMISSIS- – Area I – Antimafia e notificato dai Carabinieri in data 09.12.2017;
- ove occorra, del verbale del “Gruppo provinciale interforze” della riunione svoltasi in data 7 dicembre 2017;
- del decreto del Direttore Generale del -OMISSIS-del Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che ha disposto la decadenza della -OMISSIS- S.p.A. dal riconoscimento concesso ai sensi degli artt. 7 e ss. del Regolamento delle corse al trotto, dell'organizzazione delle corse presso l'ippodromo “-OMISSIS-nonché la risoluzione di diritto dell'Accordo sottoscritto in data 29.08.2017 recante la disciplina del finanziamento concesso alla società;infine ha annullato l'attività di corsa per il mese di dicembre 2017 presso l'ippodromo di-OMISSIS- programmata con i decreti n. -OMISSIS-;
- dei decreti del Questore di-OMISSIS- del 22/12/2017, notificati in data 28/12/20017 relativi alla revoca della licenza di P.S., per tenere pubbliche manifestazioni ippiche presso l'ippodromo-OMISSIS-e della licenza di P.S. per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli all'interno dell'ippodromo;
- dell'ordinanza di rilascio del Comune di-OMISSIS- n. -OMISSIS-e della nota precedente prot. n. -OMISSIS-.
- della nota del Comune di-OMISSIS-, Area delle Relazioni Istituzionali di sviluppo e innovazione del -OMISSIS-.
C)-per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati il 29/5/2018:
- della nota del -OMISSIS-del Settore delle Risorse Patrimoniali del Comune di-OMISSIS-;
- della nota del -OMISSIS- del Settore delle Risorse Patrimoniali del Comune di-OMISSIS-;
- della nota del -OMISSIS-del Settore delle Risorse Patrimoniali del Comune di-OMISSIS-;
- della nota del -OMISSIS-,
- del verbale del -OMISSIS-, trasmesso il 23 marzo 2018 dal Settore delle Risorse Patrimoniali del Comune di-OMISSIS- con nota prot. n.-OMISSIS-.
D)- per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-. il 19\7\2018 :
-della nota -OMISSIS-, a firma del Dirigente del Settore delle risorse immobiliari del Comune di-OMISSIS-;
- della nota -OMISSIS-, a firma del Dirigente del Settore delle risorse immobiliari del Comune di-OMISSIS-;
- della nota -OMISSIS-, a firma del Dirigente del Settore delle risorse immobiliare del Comune di-OMISSIS-;
- della nota -OMISSIS-, a firma del Dirigente del Settore delle risorse immobiliari del Comune di-OMISSIS-;
della nota prot. -OMISSIS-, a firma del Dirigente del Settore delle risorse immobiliari del Comune di-OMISSIS-;
- della nota prot. -OMISSIS-, a firma del Dirigente del Settore delle risorse immobiliari del Comune di-OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura , per il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Questura di-OMISSIS- di-OMISSIS-;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS-;
Vista l’ordinanza n. n. -OMISSIS-di rigetto della domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo;
Vista l’ordinanza del C.G.A. n. -OMISSIS-sull’appello cautelare proposto dalla parte;
Visti i successivi motivi aggiunti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo il legale rappresentante della società -OMISSIS-., ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento antimafia interdittivo prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di-OMISSIS- – Area I – Antimafia e notificato dai Carabinieri in data 09.12.2017 e i relativi atti presupposti tra cui il verbale del Gruppo provinciale Interforze.
Costituisce oggetto di impugnazione , altresì, il decreto del Direttore Generale del -OMISSIS-del Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che ha disposto la decadenza della -OMISSIS-. dal riconoscimento già concesso ai sensi degli artt. 7 e ss. del regolamento delle corse al trotto ;nonché i decreti del Questore di-OMISSIS- del 22/12/2017, notificati in data 28/12/20017 relativi alla revoca della licenza di P.S., per tenere pubbliche manifestazioni ippiche, oltre l’ordinanza di rilascio del Comune di-OMISSIS- n. -OMISSIS-e della nota precedente prot. n. -OMISSIS-.
La società premette di gestire, dal 2011, l’impianto dell’Ippodromo-OMISSIS-di-OMISSIS-, di proprietà Comunale, giusta convenzione rep. -OMISSIS-
Parte ricorrente espone, altresì, che il M.I.P.A.A.F., con istanza del 15.09.2016, ha richiesto ed ottenuto dalla Prefettura territoriale il rilascio della “informazione antimafia” ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011 nei confronti della società ricorrente;l’interdittiva da cui, in seguito, sono stati emessi gli ulteriori provvedimenti in epigrafe indicati.
Nel ricorso introduttivo si articolano, dopo una analisi dell’ampia motivazione dell’interdittiva, i seguenti motivi in diritto:
1)- Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 84 e 81 D.Lgs. 159/2011;Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90, eccesso di potere, violazione del principio di attualità: malgrado l’ampia articolazione della informativa, gli elementi addotti dalla Prefettura non appaiono idonei a sorreggere la prognosi sulla condizionalità mafiosa dell’impresa ricorrente;
2)- Violazione di legge sotto ulteriore profilo;eccesso di potere per carenza di motivazione e sotto ulteriori profili: nell’interdittiva prefettizia impugnata manca l’individuazione delle condotte (da parte dei dipendenti, socio e sindaco del collegio sindacale) inequivocabilmente tese a determinare infiltrazioni, nonché un’indagine amministrativa condotta compiutamente e dalla convincente conclusione logica;
3)- Violazione e falsa applicazione dell’art. 93 D. Lgs. 159/2011, violazione di ulteriori norme dello stesso testo unico (artt. 83 e 91), difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto ulteriori profili: da un attento esame del contenuto del provvedimento interdittivo si evince che il provvedimento, al di là degli elementi compendiati nel verbale del Gruppo Interforze, non riporta di fatto alcuna valutazione propria del Prefetto, in spregio dell’art. 93, comma 4, del D.lgs. 159/2011;
4)- Illegittimità derivata del provvedimento connesso per accessorietà all’interdittiva: i vizi inficianti l’informativa prefettizia si riverberano sia sul provvedimento del -OMISSIS-del MIPAAF (di decadenza della -OMISSIS- dal riconoscimento concesso ai sensi degli artt. 7 e ss. del Regolamento delle corse al trotto ai fini dell’organizzazione delle corse presso l’ippodromo) nonché sulla la risoluzione dell’Accordo del 29.08.2017 (recante la disciplina del finanziamento concesso alla società per lo svolgimento dell’attività di corse nell’ippodromo) sul provvedimento di annullamento dell’attività di corsa per il mese di dicembre 2017;sui decreti del Questore di-OMISSIS- del
22/12/2017 (di revoca della licenza di P.S. a tenere pubbliche manifestazioni ippiche presso l’ippodromo e della licenza di P.S. per la raccolta delle scommesse sulle corse) e sul provvedimento del Comune di-OMISSIS- di rilascio del bene.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni statali intimate, producendo documenti e memoria.
Resiste altresì il Comune di-OMISSIS-, producendo documenti e memoria di costituzione del 05/02/2018.
Con ordinanza n. -OMISSIS-la domanda cautelare è stata rigettata.
Su appello di parte, il CGA si è pronunciato con ordinanza n. -OMISSIS-con la quale, sottolineando la complessità della motivazione sottesa alla impugnata interdittiva e ponendo in evidenza la circostanza che la concessione comunale al privato della gestione dell’Ippodromo con le strutture annesse era già da tempo scaduta, ha rigettato la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, rimettendo l’affare alla cognizione del primo giudice ai fini della sollecita trattazione in sede di merito.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti, depositati il 22 febbraio 2018, la società ricorrente - in una prospettiva dichiaratamente qualificata dalla stessa parte come “tuzioristica” - ha impugnato la nota del Comune di-OMISSIS-, Area delle Relazioni Istituzionali di sviluppo e innovazione del -OMISSIS-, articolando le censure (V) dell’eccesso di potere sotto diversi profili;(VI) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione;(VII) illegittimità derivata rispetto al connesso provvedimento interdittivo.
Con secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 29/05/2018, sono stati impugnati, con richiesta di annullamento previa sospensione degli effetti, le note del Comune di-OMISSIS- in epigrafe indicate relative alle interlocuzioni tra la -OMISSIS- ed il Comune di-OMISSIS- in relazione al mancato sgombero e rilascio dei locali dell’Ippodromo, libero da cose ed animali ivi compresi i cavalli -in proprietà di terzi- stazionanti presso i locali accessori dello stesso Ippodromo.
Alla Camera di Consiglio del 28 giugno 2018 l’Avvocato di parte ricorrente ha ribadito, con dichiarazione resa a verbale di udienza, di voler rinunciare alla domanda cautelare: la causa è stata quindi cancellata dal relativo ruolo.
Con terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 19/07/2018, parte ricorrente ha impugnato le ulteriori note, in epigrafe indicate, del Comune di-OMISSIS-.
In prossimità della pubblica udienza di trattazione, oltre ad ulteriore copiosa produzione documentale versata rispettivamente dalla parte ricorrente e dal Comune di-OMISSIS-, l’ente locale concludeva per il rigetto del ricorso con memoria del 15/03/2019 ribadendo altresì le eccezioni in rito formulate sin dalla memoria del 25/06/2018 sulla inammissibilità dei motivi aggiunti.
Parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento con memoria del 16 marzo 2019, replicando con memoria del 23 marzo 2019.
Alla pubblica udienza del 16 aprile la causa è stata spedita per la decisione e sulla stessa il Collegio si è riservato di decidere: la riserva è stata sciolta, in sede di seconda convocazione, il 18 giugno 2019.
La questione sottoposta al vaglio del Collegio attiene, in primo luogo, e principalmente, all’informativa interdittiva emessa dalla Prefettura di-OMISSIS- in danno della società -OMISSIS- S.p.A., in riscontro alla istanza ex art. 91 D.Lgs n. 159/2011 del MIPAAF del 19/09/2016.
La questione dedotta va inquadrata nell’ambito della concessione del 14.07.2011 già intrattenuta dalla -OMISSIS-poi assorbita dalla -OMISSIS- S.p.A. (già qualificata come coobbligata ai sensi di quanto previsto dall’art. 2/bis della concessione, tanto da sottoscrivere la medesima concessione), per la gestione dell’Ippodromo di-OMISSIS- e relativi locali accessori: concessione della durata di anni sei, con espressa esclusione di rinnovo tacito occorrendo, a tal fine, un esplicito atto di assenso dell'Amministrazione Comunale (art. 1).
Dunque, come dedotto dal Comune di-OMISSIS- sin dalla prima memoria di costituzione, la predetta concessione risulta scaduta in data 13 luglio 2017.
Ciò posto, in relazione alla informativa prefettizia del 7/12/2017, notificata il 09/12/2017 (quindi dopo la scadenza naturale della convenzione) parte ricorrente, nell’analizzarne il contenuto e l’articolazione, osserva che la stessa si comporrebbe delle seguenti parti:
1)- parte introduttiva del provvedimento in cui: a) è descritto l’oggetto sociale della società e la sua costituzione avvenuta nel lontano 28/09/1968;nonché le quote societarie ed i nominativi dei soci e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, presieduto -con decorrenza dal 2015- -OMISSIS-, e del Collegio sindacale (modificato nel 2017 e di cui faceva parte, prima di detta data, -OMISSIS-);b) si richiama il provvedimento del Ministero di annullamento della corsa del 24/02/2017;
2)- successiva parte in cui vengono evidenziate le c.d. “criticità” emerse in sede di attività istruttoria ed ai rapporti contrattuali posti in essere per l’attività di portierato e quelli relativi alla gestione dell’attività di ristorazione e bar ;
3)- una terza parte in cui vengono rappresentati i risultati investigativi conseguiti con l’operazione denominata “-OMISSIS-”, che ha consentito di ricostruire l’evoluzione storica delle dinamiche associative dei mandanti mafiosi di “-OMISSIS-” di-OMISSIS- e delle famiglie mafiose che rispettivo riferimento, anche in forza delle risultanza di pregresse operazioni condotte nei confronti degli affiliati ai mandamenti mafiosi di -OMISSIS-, quali-OMISSIS- (2005) -OMISSIS- (dal 2008 al 2010), -OMISSIS- (2011) e in ultimo -OMISSIS- (giugno 2014), richiamandosi alcuni passaggi dell’ordinanza di custodia cautelare del 05/12/2017 del GIP del Tribunale di-OMISSIS-;
4)- una quarta parte in cui sono riportate stralci di intercettazioni telefoniche di cui alla ordinanza del GIP del Tribunale di-OMISSIS- e viene fatta menzione della O.C.C.C del 1997 nel corso del procedimento penale n. -OMISSIS-in relazione alla propalazioni di alcuni indagati in relazione alla riscossione, sin dagli anni 80, del pizzo dall’Ippodromo di-OMISSIS-;
5)- un ultima parte in cui sono sintetizzate le risultanze volte a rilevare l’esistenza di un sistema di condizionamenti e di infiltrazioni nella complessiva attività di gestione dell’ippodromo e l’assenza di alcuna forma di partecipazione collaborativa della società -OMISSIS- con le forze di Polizia.
Risultanze che, in tesi di parte ricorrente, non comprovano la sussistenza di chiari ed univoci indici di potenziali condizionamenti mafiosi.
Con la prima censura articolata nel ricorso introduttivo (violazione dell’art. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011, difetto di motivazione ed eccesso di potere), parte ricorrente premette e riassume nei punti che seguono il fulcro dell’avversata informativa:
A) il quadro istruttorio presenta molteplici elementi comprovanti non soltanto la sussistenza di
tentativi di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’ippodromo da parte di -OMISSIS- ma anche la presenza di cosa nostra nella gestione dell’attività, come dichiarato dal GIP del Tribunale di
Palermo nella ordinanza -OMISSIS-, che dedica una parte significativa all’ippodromo che definisce controllato da cosa nostra e la cui gestione è indicata come mafiosa;dalla indagine emerge che le scuderie erano sottoposte al giogo estorsivo, le corse erano sistematicamente truccate e le relative scommesse consentivano all’organizzazione mafiosa di reperire ingente liquidità economica;
A1) l’interesse speculativo illecito di cosa nostra sull’ippodromo risulta da tempo risalente, come da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dalla operazione -OMISSIS- si ricava che i referenti di cosa nostra per l’ippodromo ricevevamo mensilmente dalle attività svoltesi all’interno dell’ippodromo somme di danaro per la cassa della famiglia;
A2) soggetti organici o collegati a cosa nostra potevano tranquillamente avere accesso alla struttura per incontri e riunioni con fantini e altre persone a vario titolo legate all’ippodromo;
B) il figlio di un dipendente gravato da pregiudizi penali è stato per lungo tempo collocato, sia pure attraverso una società di portierato, al controllo degli accessi;
C) l’attività commerciale denominata la -OMISSIS- dal mese di aprile 2016 è stata gestita da -OMISSIS-destinatario della misura di prevenzione patrimoniale di analoga attività denominata “-OMISSIS-”, sequestrata ai sensi della normativa antimafia, con provvedimento del 27.1.2016, con ciò rendendosi possibile di fatto pochi mesi dopo il sequestro la prosecuzione dell’attività della famiglia -OMISSIS- all’interno dell’ippodromo;
D) il Gruppo interforze ha evidenziato l’esistenza di un sistema di condizionamenti e di infiltrazioni nella complessiva attività di gestione dell’ippodromo in assenza di alcuna forma di partecipazione collaborativa della società -OMISSIS- con le forze di Polizia, dal momento che non risulta presso gli ufficio di polizia alcuna denuncia di fatti reato da parte del legale rappresentante di -OMISSIS- e ciò nonostante la circostanza che pericolosi pregiudicati per mafia e droga abbiano frequentato l’ippodromo per anni.
Ritiene il Collegio, preliminarmente, di dover richiamare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di informative prefettizie antimafia.
Ancora di recente, la Sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza del 30 gennaio 2019, n. 758, ha ribadito che L'informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. Secondo il giudice d’Appello tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa. Il consesso di Palazzo spada, richiamando l’art. 84 comma 4 D.Lgs. 159/2011, non manca di osservare come lo stesso legislatore abbia riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “ eventuali tentativi ” di infiltrazione mafiosa “ tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società o imprese interessate ”.
Con detta sentenza il Consiglio di Stato ha precisato altresì:
- (…) eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di queste ad influenzare la gestione dell'impresa sono all'evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori;
- (…) il pericolo - anche quello di infiltrazione mafiosa - è per definizione la probabilità di un evento;
- (…) il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l'infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto "evento" si realizzi;
- (…) il sistema del codice antimafia, va qui chiarito a scanso di equivoci, non richiede né la prova oltre ogni ragionevole dubbio che questa infiltrazione sia in atto né in quale misura essa condizioni le scelte dell'impresa, poiché esigere una simile dimostrazione, analoga allo standard probatorio richiesto per il giudizio penale anche nella sola forma del delitto tentato (art. 56 c.p.a.), non solo significherebbe costruire una fattispecie di danno e non più di pericolo, ma implicherebbe una serie di accertamenti e di ragionamenti evidentemente incompatibili con l'efficace, immediata, operatività dello strumento preventivo in questa materia, che si fonda sulla sola prova indiziaria e sul ragionamento sorretto dalla gravità, dalla precisione e dalla concordanza di tali elementi.
In ogni caso, si deve aggiungere che, nella materia di che trattasi, il Giudice amministrativo è tenuto a valutare, secondo la recentissima sentenza del C.d.S. n. 6105/2019, la plausibilità estrinseca ed intrinseca della motivazione dell’interdittiva antimafia e quindi la rilevanza sostanziale e formale degli elementi posti a base del ragionamento induttivo, di natura probabilistica (c.d. “probabilità cruciale” ), seguito dal Prefetto;e ciò nell’ambito di un sindacato giurisdizionale che “ deve farsi attento custode delle irrinunciabili condizioni di tassatività sostanziale e di tassatività processuale di questo potere per una tutela giurisdizionale piena ed effettiva di diritti aventi rango costituzionale, come quello della libera iniziativa imprenditoriale (art. 41 Cost.), nel necessario, ovvio, bilanciamento con l’altrettanto irrinunciabile, vitale, interesse dello Stato a contrastare l’insidia delle mafie ” (così nella sent. cit.).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’interdittiva impugnata resista alle censure mosse con il ricorso introduttivo.
I principi giurisprudenziali sopra citati, pienamente condivisi da questa Sezione, possono trovare applicazione al caso di specie, tenuto conto anche delle osservazioni e deduzioni dell’Avvocatura distrettuale dello Stato (ed a prescindere dal rilievo, pure sottolineato dall’Avvocatura erariale ed anche dal Comune di-OMISSIS-, che a far data dal 14/07/2017 è scaduta la convenzione esennale del 2011, non avendo il Comune di-OMISSIS- dato l’assenso al rinnovo, siccome intenzionato ad individuare il nuovo gestore mediante procedura ad evidenza pubblica), l’ampia informativa prefettizia tiene conto di numerosi e plurimi elementi di fatto che, desunti anche da diversi provvedimenti giudiziari, supportano sul piano induttivo e motivazionale il giudizio prognostico dell’Autorità prefettizia circa la sussistenza di pericoli di condizionamento mafioso.
Muovendo in primo luogo dalla recente ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di-OMISSIS- in data 30.11.2017, unitamente agli ulteriori accertamenti svolti dalle Forze di Polizia in sede istruttoria, il provvedimento impugnato offre una ricostruzione storica volta a delineare il risalente e costante interesse dell’associazione mafiosa rispetto all’ippodromo di-OMISSIS-, su cui si sono concentrati gli interessi delle famiglie dei mandamenti di “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”.
Oltre ai rilievi già accertati dall’autorità giudiziaria con l’operazione “-OMISSIS-”, meglio compendiati nella relativa O.C.C.C. citata (che a sua volta tiene conto delle pregresse operazioni denominate:-OMISSIS- del 2005, -OMISSIS- dal 2008 al 2010, -OMISSIS- del 2011 e “-OMISSIS- del 2014), gli ulteriori accertamenti attualizzati nelle indagini delle varie forze di Polizia e confluiti nel verbale del Gruppo Interforze del 7/12/2017 pongono in evidenza la sussistenza di molteplici elementi "atipici" dai quali l’Autorità prefettizia ha tratto il pericolo di infiltrazione mafiosa.
Come sottolineato dalla difesa erariale, gli accertamenti compiuti hanno messo in evidenza:
- che il GIP del Tribunale di-OMISSIS-, con O.C.C.C. del 30.08.2017, ricostruito l'infiltrazione del mandamento mafioso di -OMISSIS- sull'ippodromo di-OMISSIS-, mettendo in risalto che all'interno della struttura viene esercitato un controllo diffuso della famiglia mafiosa di -OMISSIS- – -OMISSIS-sulle attività gestionali, economiche ed organizzative della struttura, sulle scuderie, sottoposte al giogo estorsivo, sulle corse sistematicamente truccate e sulle relative scommesse, che consentivano all'organizzazione mafiosa di reperire ingente liquidità economica;
- che con provvedimenti dell’amministrazione competente, erano state sospese alcune gare ippiche per la sussistenza tentativi di alterazione del relativo risultato;
- la sussistenza quindi di un risalente interesse speculativo illecito di “cosa nostra” sull'ippodromo, come confermato dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia tra cui, più recentemente, il pregiudicato per mafia -OMISSIS-, già capo della famiglia -OMISSIS- per volere di -OMISSIS-, coniuge di -OMISSIS-, esponente di spicco dei corleonesi e condannato all'ergastolo, e successivamente altri, tra cui -OMISSIS-, destinatario di misura di prevenzione personale di P.S. e patrimoniale per mafia, che ricevevano mensilmente dalle attività svolgentesi all'interno dello stesso ippodromo somme di danaro per la cassa delle famiglie malavitose;
- la possibilità di accesso alla struttura, per incontri e riunioni con fantini e altre persone a vario titolo legate all'ippodromo, di soggetti organici o collegati a cosa nostra;
- l’accertamento che il figlio di un dipendente, gravato da gravi pregiudizi penali, sia stato per lungo tempo collocato, sia pure attraverso una società di portierato, a detto servizio e l’assenza di alcuna forma di partecipazione collaborativa della società -OMISSIS- S.p.A. con le Forze di Polizia, stante l’assenza di alcuna denuncia di fatti di reato da parte del rappresentante legale di -OMISSIS- S.p.A.
(o della incorporata -OMISSIS-.);
- la concessione dell’uso delle strutture, con particolare riferimento all’attiguo ristorante-OMISSIS-” a soggetti controindicati, privi di qualsiasi autorizzazione di legge, e senza alcun avallo o consenso da parte dell’Amministrazione comunale (come invece imposto dalla convenzione): segnatamente il provvedimento evidenzia l’illegittima gestione del ristorante da parte di -OMISSIS- -OMISSIS-, quest’ultimo condannato per mafia e soggetto ritenuto organico alla famiglia mafiosa di -OMISSIS- - -OMISSIS-, nonché destinatario della misura di misura di prevenzione patrimoniale per analoga attività di ristorazione (denominata "-OMISSIS-") oggetto di sequestro (del 27/01/16) ai sensi della normativa antimafia.
Diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente, detti elementi, valutati in modo unitario e non atomistico, acquistano specifica valenza nella loro commistione gli uni con gli altri, e definiscono in modo plausibile e non arbitrario un quadro attendibile, secondo la logica del «più probabile che non», sulla sussistenza di un pericolo di condizionamento dell’impresa rispetto alla criminalità organizzata.
Appare quindi condivisibile il richiamo operato che dall’Avvocatura erariale alla stessa ordinanza di custodia cautelare che a pag. 69 così riporta “ è ora possibile passare alla trattazione del tema - già menzionato - concernente la gestione, da parte di -OMISSIS-e per conto di Cosa Nostra, degli affari illeciti relativi all'ippodromo. Come meglio si vedrà quando si riporteranno (infra) le dichiarazioni rese su -OMISSIS-dai collaboratori di giustizia -OMISSIS-, il predetto - contestualmente ai compiti operativi tipici dell'organizzazione mafiosa - ha anche acquisito una competenza specifica e assolutamente preponderante nella gestione - per conto dell'organizzazione - degli affari illeciti legati all'ippodromo di-OMISSIS-”.
Va quindi disattesa sul punto l’affermazione di parte ricorrente che, nel tentativo di confutare l’interdittiva, ritiene come nessuna refluenza potrebbe avere “ l'avvenuta carcerazione di soggetti appartenenti alla famiglia del mandamento mafioso in questione, che non fanno parte della società né formalmente, né in maniera occulta ”.
Gli elementi posti a fondamento dell’impugnata informativa non sono revocati in dubbio dalla affermazioni di parte ricorrente relative alle intercettazioni telefoniche, pure riportate nell’informativa, secondo cui “i dialoghi non hanno mai coinvolto i componenti della società” ed inoltre “ (…) la società non può vietare l'accesso alla struttura”.
Ed invero, la stessa parte riconosce:
- che “i dialoghi hanno invece coinvolto soggetti che gravitano all’interno della struttura dell’ippodromo nei confronti” (salvo precisare che i predetti sarebbero in possesso di licenze, patentini o altri titoli, rilasciati dagli enti competenti, rispetto ai quali la società non può vietarne l’accesso, depositando a tal fine copiosa produzione documentale relativa agli ingressi);
- che le conversazioni lasciano intendere solamente che delle “attività collaterali” si svolgono all’interno dell’ippodromo di-OMISSIS- su iniziativa di soggetti mafiosi, salvo affermare che ciò potrebbe verificarsi anche nel resto della “galassia” degli ippodromi, perciò tali attività non sono automaticamente riferibili e/o imputabili alla società -OMISSIS- (…).
Ad avviso di parte ricorrente, dai dialoghi non sarebbe possibile scorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura né di soggezione né di tolleranza da parte degli amministratori, di soci o di altri componenti della società rispetto alla cosca mafiosa, incriminata nella ordinanza -OMISSIS-.
Ma l’assunto non convince, in quanto persuade, in senso opposto, quanto sostenuto dall’Avvocatura distrettuale dello Stato. Non si tratta, infatti, di un mero rilievo sugli accessi alla struttura di soggetti pregiudicati, in concomitanza delle manifestazioni ippiche aperte al pubblico (anche senza che vengano qui in rilievo i provvedimenti di sospensione delle gare di cui in narrativa le anomalie registrate foriere di inficiare la legittimità delle corse), atteso che - come dedotto dall’Avvocatura – su ben altri elementi poggiano l’ordine di carcerazione preventiva emesso dal GIP del Tribunale di-OMISSIS- e la stessa informativa prefettizia.
Valga a tal fine il richiamo operato nell’informativa “all’O.C.C.C. – -OMISSIS-1 - -OMISSIS-+ 49 - Procedimento Penale nr. -OMISSIS-/97, emesso dalla Procura della Repubblica di-OMISSIS- - D.D.A.”, dove sono contenute le propalazioni di -OMISSIS-, che nelle dichiarazioni rese in data 24.07.1997, affermava: “… IPPO sta per IPPODROMO di-OMISSIS-. L'ippodromo ci pagava sin dai primi anni '80, quando io, -OMISSIS-abbiamo piazzato una bomba al suo interno. I soldi venivano dati, tra l'altro, da uno dei gestori, che abitava in via del -OMISSIS-. Specifico, inoltre, che – ricadendo l'ippodromo nella "zona franca" tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, i soldi dati venivano divisi al 50% tra le due famiglie. Non ricordo chi prendeva materialmente i soldi …”.
Considerato il tempo della predetta dichiarazione, non rileva quanto sostenuto dalla parte ricorrente secondo cui detto riferimento richiamerebbe in causa solo -OMISSIS-, zio dell’attuale amministratore di -OMISSIS-., atteso che anche l’attuale amministratore, subentrato al predetto zio, nel periodo dal 1994 al 2009 risiedeva nella medesima-OMISSIS-: come dedotto dall’Avvocatura, il riferimento a dichiarazioni di collaboratori di giustizia risalenti nel tempo appare giustificato in ragione della continuità della gestione della società nell’ambito del medesimo nucleo familiare e, osserva il Collegio, nella assenza di fatti nuovi che possano far suppore l’interruzione (anche tramite denunce) del predetto interesse da parte della criminalità organizzata sulle attività relative all’Ippodromo (come ancora accertato dall’A.G. nell’ordinanza relativa alla operazione “-OMISSIS-” del 2017) o la volontà di sottrarsi anche a minacce estorsive ovvero connesse alla doverosa attività di controllo connessa alla gestione e allo svolgimento delle attività sportive e non all’interno della struttura.
Occorre evidenziare che l'annullamento della -OMISSIS-, già in programma presso l'ippodromo di-OMISSIS- per il giorno 24 febbraio 2017, è stato motivato dalla Giuria nominata dal MIPAAF, con provvedimento disciplinare ex art. 79 del Regolamento delle corse al trotto, in ragione dell'accertamento di elementi comprovanti che l'andamento e il risultato della competizione erano stati alterati. Ed anche la competizione abbinata alla scommessa Tris, Quartè e Quintè (di
seguito TQQ) non è stata disputata per sospetta combine, con successiva sospensione di tutti i guidatori partecipanti alla TQQ per 40 giorni, con relativo deferimento in sede sportiva e segnalazione alla A.G. . Sul punto l’Avvocatura erariale osserva che:
-solo dopo l’annullamento della “Corsa Tris” la società inoltrava due istanze di differimento della disputa di convegni già programmati in calendario;
-con la seconda delle predette, del 06/03/2017 prot. n. 17659, la stessa società confermava confessoriamente che “ nel mese di settembre 2016 si erano verificate diverse corse sospette e che, pur non avendo denunciato alle competenti Autorità, molti operatori si erano lamentati di aver ricevuto minacce e di operare in un clima di estremo disagio ” (così l’Avvocatura erariale nella propria memoria);
-i propalati contrasti che la stessa -OMISSIS- ha dovuto affrontare nel 2015 con gli operatori ippici presenti all’interno dell’ippodromo non risultano mai segnalati alle Forze di Polizia.
In conseguenza dei fatti sopra esposti il MIPAAF, dopo averne disposto la sospensione, ha autorizzato la riprogrammazione delle corse a far data dal mese del luglio 2017 (nelle more del riscontro alla richiesta di informativa antimafia avanzata in data 15/09/2016).
In ragione di quanto precede, il primo motivo di censura è da disattendere in quanto infondato.
Alle medesime conclusioni non sfugge anche la seconda censura.
Come già sopra evidenziato, in relazione all’attività di ristorazione del ristorante-OMISSIS-”, insistente nella medesima area data in concessione ed oggetto di apposita convenzione (n. 4 accessoria alla prima, la n. 3 del 2011), il Gruppo Interforze ha accertato che in data 30/06/2016, previa risoluzione del precedente contratto di affitto già stipulato con la -OMISSIS- s.r.l., ”-OMISSIS-di -OMISSIS- -OMISSIS- &C” stipulava contratto di affitto del ramo di azienda, senza menzione alcune sulla sussistenza delle necessarie autorizzazioni imposte dal regolamento concessorio, con -OMISSIS- -OMISSIS-, già gestore dell’attività di ristorazione denominata “-OMISSIS-.”, intestata in parti uguali a familiari e oggetto di precedente sequestro (avvenuto appena tre mesi prima) da parte dell’Autorità Giudiziaria in danno del padre, -OMISSIS- -OMISSIS-(detto -OMISSIS-) ritenuto legato a nota famiglia mafiosa.
A differenti conclusioni non induce il tentativo di parte ricorrente che dichiara di non aver avuto contezza della predetta cessione.
Ed invero, premesso che sino alla incorporazione della SIS la società ricorrente risultava comunque coobbligata al rispetto di tutte le prescrizioni previste nella convenzione n. 3/2011, cui accedeva quella successiva n. 4/2011 (relativa all’annesso ristorante), correttamente l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha osservato che:
-la cessione del ramo di azienda da "-OMISSIS-." alla "-OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS-" è stata registrata in data 30.06.2016, presso i registri camerali C.C.I.A.A. di-OMISSIS--Enna;
-il Comune di-OMISSIS-, Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali, con nota datata 17.10.2016 n. 1748102, indirizzata alla -OMISSIS-. ed alla -OMISSIS- S.p.A. (all.to 7), nonché per conoscenza al -OMISSIS- -OMISSIS-, aveva già negativamente esitato l'anno precedente la richiesta pervenuta dalla società -OMISSIS-., con la quale la stessa dava comunicazione “che in data 29.07.2016 il Signor -OMISSIS- ha presentato una proposta di affitto di ramo di azienda che prevede che la gestione del ristorante -OMISSIS-venga affidata a -OMISSIS- -OMISSIS-”.
Tali elementi, unitamente agli altri già in narrativa indicati, corroborano il giudizio prognostico espresso dal Prefetto con l’informativa impugnata che, diversamente da quanto opiato dalla società ricorrente, dà conto in modo organico e coerente di fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del «più probabile che non», si può pervenire in via presuntiva alla conclusione ragionevole che tale rischio sussista, in ragione di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona valutate e contestualizzate , come puntualmente rimarcato dall’Avvocatura erariale.
Anche la terza censura è da disattendere.
Ed invero, la consistenza indiziaria dell’informativa interdittiva deve essere apprezzata alla stregua del suo diretto apparato giustificativo che, traendo rilievo dalle risultanze anche fattuali dell’attività ispettiva di cui alla relazione prevista al comma 3 dell’art. 93 D.Lgs. 159/2011, così come trasfuse nei relativi verbali, assegna al Prefetto del compito di operare una reductio ad unitatem delle molteplici, anche ove necessariamente convergenti, acquisizioni istruttorie endo-procedimentali.
Diversamente da quanto prospettato dalla società ricorrente, nell’ampia informativa impugnata il Prefetto non si sottrare al predetto compito evidenziando in ultimo che “ il quadro istruttorio esaminato e valutato presenza molteplici elementi comprovanti non soltanto la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’Ippodromo da parte di -OMISSIS- SpA, ma addirittura comprovanti la presenza di consa nostra nella medesima gestione dell’attività, come dichiarato dal GIP del Tribunale di-OMISSIS- nell’Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 30/11/2017 ed eseguita il 05/12/2017 a carico di numerosi soggetti appartenenti al mandamento mafioso di resuttana- -OMISSIS-, nel cui ambito ricade lo stesso Ippodromo”, ulteriormente indicando (cfr. pagg. 102 e ss della informativa) tutti gli aggiuntivi elementi presi in considerazione ed apprezzati al fine dell’emanazione della stessa interdittiva, richiamando numerose pronunce giurisprudenziali secondo cui l’informativa prefettizia appare giustificata anche nei confronti di quegli imprenditori che appaiano anche solo meramente soggiogati dalla forza intimidatoria delle consorterie mafiose (cfr. Consiglio di Stato sent. 1743 del 3 maggio 2016;concetto ribadito da ultimo anche nella sopra citata sentenza della Sez. III del consesso di Palazzo Spada n. 758/2019).
Disattese le censure articolate contro il provvedimento prefettizio, viene adesso in rilievo, e va del pari disattesa, l’ultima doglianza con cui la società ricorrente lamenta l’illegittimità in via derivata dei consequenziali provvedimenti emessi rispettivamente: a) dal MIPAAF che con decreto del Direttore Generale del -OMISSIS-ha disposto la decadenza della -OMISSIS- S.p.A. dal riconoscimento concesso ai sensi degli artt. 7 e ss. del Regolamento delle corse al trotto, dell’organizzazione delle corse presso l’ippodromo “-OMISSIS-” di-OMISSIS-;risolto di diritto dell’Accordo sottoscritto in data 29.08.2017 nonché annullato l’attività di corsa per il mese di dicembre 2017 presso l’ippodromo di-OMISSIS- (già programmata con i decreti n. -OMISSIS-);b) dal Questore di-OMISSIS- che con provvedimento del 22/12/2017 ha revocato la licenza di P.S. relativa alle pubbliche manifestazioni ippiche da svolgere presso l’Ippodromo comunale e la licenza di P.S. per la raccolta di scommesse sulle corse di cavalli;c) dal Comune di-OMISSIS- che con provvedimento n. 2 del 5/01/2018, unitamente alla nota precedente prot. n. 1876221 del 15/12/2017, ha intimato il rilascio dell’Ippodromo.
Gli ulteriori provvedimenti sopra citati, emessi dalle altre amministrazioni in ragione della predetta informativa risultano quindi pienamente legittimi attesa la natura necessitata degli stessi.
Quanto ai provvedimenti emessi dal Comune di-OMISSIS-, impugnati con il ricorso introduttivo, ed a prescindersi dai profili in rito eccepiti dall’ente locale, attesa l’infondatezza della censura articolata nel ricorso, si osserva altresì che:
-con nota del 13.12.2017 la stessa società -OMISSIS- S.p.A. notiziava anche il Comune sulla ricezione dell’informativa prefettizia, rappresentando di avere attivato le procedure per la riconsegna degli immobili e dell’area al Comune di-OMISSIS- in tempi brevi (area scuderie entro il prossimo venerdì 29 dicembre 2017 e area tribune entro il prossimo venerdì 19 gennaio 2018 vista la complessità di attrezzature e impianti da smontare) chiedendo, altresì, indicazione del soggetto cui consegnare le chiavi degli ingressi e degli immobili. Alla suddetta nota il Comune dava riscontro con nota prot. -OMISSIS- (qui pure impugnata) significando l’immobile e l’area (ivi compreso il ristorante: cfr. nota -OMISSIS-) dovevano essere rilasciati liberi da persone e cose.
Alla stregua di quanto precede, il ricorso introduttivo va respinto in quanto infondato.
In relazione motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente rispettivamente in data 13/02/2018 (primo ricorso per motivi aggiunti), in data 07/05/2018 (secondo ricorso per motivi aggiunti) ed in data 10/07/2018 (terzo ricorso per motivi aggiunti), va preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di-OMISSIS-.
L’eccezione è fondata.
A fronte del legittimo ordine di rilascio dell’immobile (rispetto per altro ad una convenzione ormai scaduta) le note impugnate non assumono valenza provvedimentale autonoma, siccome relative a meri solleciti rispetto alla precedente legittima ordinanza di sgombero e rilascio che, diversamente da quanto opinato dalla parte, ben poteva estendersi anche agli animali in proprietà di terzi con i quali la sola -OMISSIS- intratteneva, in virtù del precedente ruolo di gestore, i relativi rapporti.
Inconferente appare, infatti, il richiamo pure operato dalla parte alla L. 201/2010.
Se per un verso può convenirsi con il Comune di-OMISSIS- che i cavalli in argomento sono quelli destinati alle competizioni sportive, non appare rilevante ai fini della presente controversia l’eventuale loro annoveramento nella categoria di animali da affezione ovvero di compagnia. La previsione contenuta nell’art. 6 della (ormai scaduta) convenzione, che impone che al temine della concessione l’immobile deve essere rilasciato livero da persone e cose, ad avviso del Collegio non può che ricomprendere tutto ciò che non appartiene alla stessa struttura, ivi compresi i cavalli in proprietà di terzi dimoranti presso le stalle dell’impianto e destinati alle manifestazioni sportive che si svolgevano nell’impianto.
A differenti conclusioni non induce il mancato espresso riferimento, nel predetto articolo della convenzione, ai predetti animali.
Se ai sensi dell’art. 2 della convenzione si ricava che l’immobile è stato concesso per essere adibito ad impianto sportivo Ippodromo, con assunzione dell’obbligo del concessionario a mantenerlo in stato da servire al predetto uso, il successivo art. 4 della convenzione, rubricato “Oneri accessori” imputa al concessionario non solo le spese per gli allacciamenti e per il consumo delle utenze, ma anche ogni altro onere accessorio non espressamente previsto nello stesso atto che, ad avviso del Collegio, risulti comunque strumentale all’uso per cui il bene è stato concesso (impianto sportivo ippodromo). Non è vi è ragione di dovere escludere, quindi, gli oneri connessi all’utilizzo e messa a disposizione di terzi, da parte della -OMISSIS-, delle stalle destinate a ricovero dei cavalli (in proprietà di terzi) dediti alle attività sportive che, al termine del rapporto concessorio con il Comune, devono essere riconsegnati liberi dalla -OMISSIS-.
In conclusione, il ricorso introduttivo è da respingere in quanto infondato, mentre in relazione ai successivi motivi aggiunti ne va dichiarata l’inammissibilità attesa la natura non provvedimentale delle note impugnate.
La complessità delle questioni dedotte depone per non fare applicazione della regola della soccombenza compensando integralmente tra le parti le spese di lite.