TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2014-11-05, n. 201405691

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2014-11-05, n. 201405691
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201405691
Data del deposito : 5 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00263/2010 REG.RIC.

N. 05691/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00263/2010 REG.RIC.

N. 00814/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 263 del 2010, proposto da:
A V, rappresentata e difesa dall'avv. C O, con domicilio eletto presso C O in Napoli, via S. Brigida, n. 39;

contro

- Comune di Capri, in persona del Sindaco p.t . e del Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, settore IV, arch. M C, non costituiti in giudizio;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria presso i suoi uffici in Napoli, via Diaz, n. 11;

nei confronti di

Ilaria Iacono, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio, dall'avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con studio in Barano di Ischia (Na) e, in conseguenza, con domicilio già in detto atto indicato, ex art. 25, comma 1, c.p.a., presso la segreteria di questo Tribunale, in Napoli, Piazza Municipio;



sul ricorso numero di registro generale 814 del 2010, proposto da:
A V, (anche qui) rappresentata e difesa dall'avv. C O, con domicilio eletto presso C O in Napoli, via S. Brigida, n. 39;

contro

Comune di Capri in persona del Sindaco p.t., qui costituito in giudizio e rappresentato e difeso, per mandato a margine dell’atto di costituzione, dall’avv. Leopoldo Di Bonito, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, n. 19;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria presso i suoi uffici in Napoli, via Diaz, n. 11;

nei confronti di

Ilaria Iacono, anche qui rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Bruno Molinaro, sempre con domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

per l'annullamento

quanto al primo ricorso ( n. 263/2010 ):

del permesso di costruire n. 35 del 9.12.2008, della Dia prot. n. 21934 del 23.12.2008, della Dia prot. n. 19182 del 11.11.2008, queste ultime preordinate e connesse al permesso di costruire n. 35/2008, atti divenuti pienamente efficaci a seguito dell’adozione del provvedimento n. 18101 del 10 novembre 2009 con il quale il Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale del Comune di Capri ha disposto: “ la perdita dell’efficacia dell’atto di revoca avente prot. n. 732T/4500 del 17 marzo 2009 in virtù dell’intervenuta sentenza del Tar Campania n. 4337/2009, pubblicata in data 23.7.2009 ed acclarata presso l’Ente Comune in data 30 luglio 2009 con prot. n. 12261 ” e, sempre “ in virtù della intervenuta sentenza ”, ha di seguito disposto: “ la ripresa dell’efficacia dei titoli abilitativi (permesso di costruire n. 35 del 9.12.2008 – Dia prot. n. 21934 del 23.12.2008 – Dia prot. n. 19182 del 11.11.2008)”;

quanto al secondo ricorso ( n. 814/2010 ):

- dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, con i quali il Comune di Capri ha rilasciato permessi di costruire in sanatoria, in conseguenza dell’esito favorevole dell’esame dei condoni edilizi prot. 5105, 5107, 5108, 5109 e 5110, tutti dell’anno 1986;

- degli atti preordinati, successivi e comunque connessi, allo stato sconosciuti alla ricorrente;


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate, quali come innanzi avutisi, nonché quelli della controinteressata I I;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1- A mezzo del primo ricorso in esame, notificato il 22 dicembre 2009 e depositato il 18 gennaio 2010, la sig. ra A V si duole del permesso di costruire n. 35 del 9.12.2008, della Dia prot. n. 21934 del 23.12.2008, della Dia prot. n. 19182 del 11.11.2008, queste ultime preordinate e connesse al permesso di costruire n. 35/2008, atti divenuti pienamente efficaci a seguito dell’adozione del provvedimento n. 18101 del 10 novembre 2009 con il quale il Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale del Comune di Capri ha disposto: “ la perdita dell’efficacia dell’atto di revoca avente prot. n. 732T/4500 del 17 marzo 2009 in virtù dell’intervenuta sentenza del Tar Campania n. 4337/2009, pubblicata in data 23.7.2009 ed acclarata presso l’Ente Comune in data 30 luglio 2009 con prot. n. 12261 ” e, sempre “ in virtù della intervenuta sentenza ”, ha di seguito disposto: “ la ripresa dell’efficacia dei titoli abilitativi (permesso di costruire n. 35 del 9.12.2008 – Dia prot. n. 21934 del 23.12.2008 – Dia prot. n. 19182 del 11.11.2008 )”.

2- Tramite il secondo ricorso, notificato il 22 gennaio 2010 e depositato l’11 febbraio successivo, la medesima sig. ra Valenzi si duole “ dei provvedimenti, data e numero sconosciuti, con i quali l’Autorità comunale ha rilasciato permessi di costruire in sanatoria, in conseguenza dell’esito favorevole dell’esame dei condoni edilizi prot. 5105, 5107, 5108, 5109 e 5110, tutti dell’anno 1986 ”, ad istanza Sanmarco Salvatore, precedente proprietario dei beni, poi acquisiti dalla Iacono, odierna controinteressata.

3- Nei due giudizi (per come innanzi precisato) si sono costituiti il Comune di Capri, il Ministero per i beni e le attività culturali e la controinteressata Iacono.

In particolare la civica amministrazione ha replicato con memoria alle denunce attoree ed ha versato in atti documentazione.

3a- Di poi la stessa civica amministrazione, in data 24 febbraio 2010, ossia nella stessa data in cui era fissata la camera di consiglio per decidere sulle istanze cautelari prodotte ex latere attoreo, ha versato in atti:

- la determinazione n. 1020/795 del 15 gennaio 2010 cui tramite il responsabile del IV settore comunale, dopo aver in motivazione riferito di atti recanti, a suo dire, manifestazioni di rinuncia e/o perdita di interesse ai titoli di cui di seguito, dispone “… l’archiviazione e la perdita dell’efficacia dei titoli abilitativi di seguito riassunti: Permesso di costruire n. 35 del 9 dicembre 2008;
Permesso di costruire n. 26 del 28 settembre 2008;
Dia prot. n. 21934 del 23.12.2008;
Dia prot. n. 19182 del 11.11.2008
”;

- la determinazione n. 6, prot. n. 3124, adottata il 23 febbraio 2010, cui tramite lo stesso responsabile del IV settore “ revoca a tutti gli effetti il permesso di costruire in sanatoria n. 201/S prot. n. 14873/2359T rilasciato in data 5 ottobre 2009 alla sig.ra I I ”.

4- Con ordinanza collegiale n. 436 del 24 febbraio 2010, in sede di esame delle dette istanze di tutela cautelare presentate ex latere attoreo, è stata disposta “ fin d’ora la riunione dei due ricorsi soggettivamente ed oggettivamente connessi ” (gli interventi di cui al primo gravame afferiscono allo stesso immobile e/o insistono sulla stessa area di quello/a di cui al secondo ricorso) ed è stato poi dichiarato “ il non luogo a provvedere ” sulle stesse: “ stante la rinuncia a detta tutela formulata dalla parte ricorrente sulla scorta delle sopravvenienze provvedimentali di cui alla documentazione presentata dal Comune di Capri in data odierna ”.

5- In data 20 febbraio 2014 è stata la controinteressata Iacono a depositare, a sua volta, il provvedimento n. 1020 T/795, emesso il 15 gennaio 2010.

6- Nelle descritte condizioni le due cause sono state chiamate e trattenute in decisione all’odierna pubblica udienza del 22 ottobre 2014, ad essa pervenuta a seguito di rinvio disposto -sull’accordo dei (delegati dei) procuratori delle parti presenti (ricorrente e controinteressato)- nella precedente pubblica udienza del 2 aprile 2014.

7- In vista della stessa, in data 20 ottobre 2014 è stato depositato, dalla parte ricorrente, atto contenente una richiesta di rinvio, “ concordi i rappresentanti delle altre parti che sottoscrivono anch’essi il presente atto ”, finalizzata a consentire di far luogo ad una formale rinuncia “ essendo sopravvenuta una carenza di interesse alla decisione dei due ricorsi ”.

L’atto reca in calce le firme di tutti e tre i procuratori costituiti.

8- Nel corso dell’odierna pubblica udienza il (delegato del) procuratore della parte ricorrente ha confermato a verbale essere sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di entrambi i ricorsi ed i procuratori delle restanti parti costituite non hanno mosso obiezioni alla definizione in rito delle due cause per la su espressa ragione.

9- Tanto premesso, non resta al Collegio che prendere atto delle sopra riportate evenienze e, quindi, delle dichiarazioni rese a verbale;
ciò perchè, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso (qui in presenza di formale adesione), “ quali che ne siano le ragioni, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso -in omaggio al principio dispositivo- il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità ” (cfr, ex multis, in detti sensi, Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551;
Tar Campania, Napoli, questa sesta sezione, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012;
n. 2008 del 2 maggio 2012;
n. 564 del 3 febbraio 2012, e, sezione quarta, n. 22318 del 3 novembre 2010;
Tar Lazio, Roma, sezione prima, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224).

6a- Per l’effetto, i due ricorsi riuniti vanno dichiarati improcedibili per la descritta ragione: ex art. 35, comma 1, lettera c, c.p.a.

6b- Alla stregua di siffatta conclusione in rito e di talune peculiarità, sostanziali e processuali, della vicenda, le spese dei due giudizi possono essere compensate fra le parti.

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