TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2017-10-13, n. 201710319
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Pubblicato il 13/10/2017
N. 10319/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04259/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4259 del 2017, proposto da:
Ente Bilaterale Nazionale del Comparto Agricolo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato L V, con domicilio eletto presso lo studio Placidi Srl in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
contro
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A S, L M, Carla D'Aloisio, E D R, G M, E S, con domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura dell’Istituto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale sulla domanda del 03.03.17, ricevuta in data 14.03.17, di stipulare la convenzione per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell'ente Bilaterale, nonché per la declaratoria dell'obbligo dell'INPS di concludere il procedimento con provvedimento espresso nel temine assegnato e, in caso di inottemperanza, anche con la nomina del commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2017 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Ente Bilaterale Nazionale del Comparto Agricolo chiedeva all’INPS, con istanza in data 3 marzo 2017, di sottoscrivere la prescritta convenzione di cui all’art. 88 del CCNL di categoria (operai agricoli e vivaisti) per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del medesimo ente.
In assenza di qualsivoglia risposta da parte dell’Istituto veniva dunque proposto ricorso, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione previdenziale intimata la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, sollevava peraltro eccezione di inammissibilità dal momento che l’anelato atto ( id est , convenzione) avrebbe assunto carattere meramente negoziale e non provvedimentale.
Alla camera di consiglio del 3 ottobre 2017 la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso il collegio ritiene di non avere ragione di discostarsi da quel dato orientamento secondo cui:
a) “il rito speciale in tema di silenzio serbato dalla pubblica amministrazione non ha lo scopo di tutelare, come rimedio di carattere generale, la posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di inerzia comportamentale della p.a., bensì quello di apprestare una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà pubbliche discrezionali, dal quale non può prescindersi al fine di valutare la compatibilità con l'interesse pubblico di quello sostanziale dedotto dall'interessato” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1087, ove si richiama, tra l’altro: Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 2013, n. 4835;Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 355;C.G.ARS., 17 gennaio 2012, n. 65;Cons. Stato, Sez. IV, 12 novembre 2009, n. 7057);
b) “Conseguentemente, tale rimedio non può essere attivato per la tutela di una posizione di diritto soggettivo allo scopo di ottenere l'adempimento di un obbligo convenzionale” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2015, n. 4902, nonché Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1087, ove si richiama, tra l’altro: Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2012, n. 3787;Cons. Giust. Amm., 28 luglio 2011, n. 523;Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2011, n. 210;Sez. IV, 27 febbraio 2008, n. 741);
c) “La situazione non muta per effetto della devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie in materia di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti e di atti e di provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici (art. 133, lett. a, n. 2 e b) c.p.a.), dal momento che anche in sede di giurisdizione esclusiva non è ammessa la tutela di diritti soggettivi mediante il ricorso avverso il silenzio, sussistendo le medesime ragioni dell'esclusione” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1087, cit.).
Alla luce di quanto appena riportato il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile dal momento che risulta inequivocabilmente diretto ad accertare l’obbligo non di adottare un provvedimento autoritativo ed unilaterale della PA. ma, piuttosto, di concludere un rapporto convenzionale paritetico.
Stante la peculiarità della questione esaminata sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese del presente giudizio.