TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-04-08, n. 202400052
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Testo completo
Pubblicato il 08/04/2024
N. 00052/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 15 del 2024 proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del personale, ha determinato il non accoglimento dell’istanza tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea in un ente di stanza nelle sedi di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 33, commi 5 della Legge 104/92 per fornire assistenza alla madre;
- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell’Amministrazione della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto del Presidente di questo Tribunale n. 9 del 29 marzo 2023;
Visti gli artt. 55, 60 e 74 c.p.a;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2024 il consigliere Antonia Tassinari e udito per l’Amministrazione della Difesa il procuratore dello Stato Gabriele Finelli come specificato nel relativo verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, è un militare in servizio effettivo presso il -OMISSIS- con l’incarico di -OMISSIS- che con nota del -OMISSIS- ha chiesto l’assegnazione temporanea in reparti nelle sedi di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 33 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione all’esigenza di prestare assistenza alla madre portatrice di handicap in situazione di gravità come accertato dalla Commissione medica competente.
2. A seguito del preavviso di rigetto ex art. 10 bis 7 agosto 1990, n.241 dell’istanza, il signor -OMISSIS- ha presentato le proprie osservazioni indicando anche reparti nelle sedi richieste in cui vi sarebbero state posizioni vacanti corrispondenti ad -OMISSIS-, ma, nonostante ciò, con provvedimento dell’-OMISSIS- il Dipartimento Impiego del Personale, ha respinto la domanda di assegnazione temporanea sia con riferimento alle sedi di -OMISSIS- sia relativamente a quelle di -OMISSIS-. Il diniego, tra l’altro opposto non per la prima volta all’istante, richiamato l’art. 981 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il codice dell’ordinamento militare ai sensi del quale i benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 “ sono applicabili al personale militare compatibilmente con il proprio stato nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e grado vacanti nella sede di richiesta destinazione ” specifica che nella sede di -OMISSIS- “ non sono previste posizioni organiche “ -OMISSIS- ” corrispondenti al ruolo e grado dell’istante ”, mentre nella sede di -OMISSIS- “ le posizioni organiche “ -OMISSIS- ” corrispondenti al ruolo e grado dell’istante sono tutte utilmente occupate ”.
3. Il provvedimento suddetto è stato avversato dal militare con il ricorso in esame, accompagnato da domanda cautelare, a mezzo del quale è stata dedotta la violazione dell’art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992 nonché l’eccesso di potere in particolare per difetto di motivazione.
4. Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, con memoria depositata il 20 febbraio 2024 ha insistito per l’infondatezza del motivo prospettato con il gravame. Le deduzioni difensive svolte dalla difesa erariale argomentano diffusamente, in particolare con abbondanti richiami alla giurisprudenza in materia, circa l’insussistenza dei presupposti cui è subordinata l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 richiesta dal ricorrente. Peraltro, quanto alle specifiche sedi indicate da quest’ultimo, l’Avvocatura alquanto genericamente conferma che non vi sarebbero effettivamente, come viceversa sostenuto, posizioni vacanti corrispondenti ad -OMISSIS-, mentre a riguardo della sede di appartenenza precisa che laddove si movimentasse il graduato risulterebbe una situazione deficitaria pari a oltre il 7% ingenerandosi così una sottoalimentazione difficilmente ripianabile “ per sopperire, si ribadisce, alle sole esigenze specifiche del -OMISSIS- ”
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio - ritenendoli indispensabili al fine del decidere attesa la concisa motivazione dell’impugnato diniego – ha disposto incombenti istruttori a carico dello Stato Maggiore dell’Esercito segnatamente del Dipartimento Impiego del Personale, struttura che ha adottato il provvedimento censurato, rinviando alla camera di consiglio del 4 aprile 2024 ora di rito la trattazione dell’incidente cautelare.
6. Il 13 marzo 2024, quindi entro la data del 20 marzo 2024 indicata dal Collegio, il Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito ha depositato nel fascicolo digitale della presente causa la relazione di chiarimenti richiesta da cui emerge che in esecuzione dell’anzidetta ordinanza collegiale n. -OMISSIS- l’Amministrazione ha favorevolmente riesaminato la posizione amministrativa del ricorrente e “ alla luce della riorganizzazione degli incarichi disposta con l’Aggiunta e Variante n. -OMISSIS- “ Specializzazioni, incarichi principali e posizioni organiche dei graduati e dei militari di truppa (ex Circ. -OMISSIS-) ” ed. -OMISSIS- ” ha deliberato con provvedimento -OMISSIS- di pari data l’annullamento dell’impugnato provvedimento -OMISSIS- e la collocazione del ricorrente presso il -OMISSIS- in -OMISSIS- a far data dal -OMISSIS-.
7. La difesa erariale con memoria del 14 marzo 2024 ha chiesto a questo giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere instando per la compensazione delle spese di lite atteso che “ solo successivamente e in sede di riesame sono sopravvenute le condizioni che possono rendere possibile, per l’Amministrazione, l’emissione del provvedimento richiesto dal summenzionato ”. Il ricorrente con istanza del 31 marzo 2024 ha dichiarato di rinunciare al ricorso, stante la carenza di interesse sopravvenuta, insistendo per la condanna alle spese.
8. Alla camera di consiglio del 4 aprile 2024 le parti presenti sono state avvisate della possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. In via preliminare, il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, a norma dell’art. 60 c.p.a., secondo il quale “ In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione... ”, ricorrendone tutti i presupposti poiché la notifica del ricorso è stata eseguita in data 8 gennaio 2024, il contraddittorio è integro, l’istruttoria è completa e le parti costituite non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti o un ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione.
10. Tanto premesso il Collegio, posto che nonostante la rinuncia al ricorso in ogni caso non sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli art. 35 comma 2, lettera c) e 84 c.p.a., è dell’avviso che la controversia in esame debba essere definita con declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. L’annullamento intervenuto in corso di causa dell’impugnato provvedimento -OMISSIS- unitamente alla contestuale collocazione del ricorrente presso il -OMISSIS- in -OMISSIS- a far data dal -OMISSIS- determinano la piena soddisfazione della pretesa fatta valere dal ricorrente medesimo. Al riguardo, è appena il caso di rilevare che la cessata materia del contendere può essere pronunciata solo allorché la parte ab origine ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso ( ex multis , T.R.G.A. Trento, 14 gennaio 2022, n. 4;Cons. Stato, V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite ( ex multis , Cons. Stato, III, 22 febbraio 2018, n. 1135;IV, 22 gennaio 2018, n. 383;IV, 7 maggio 2015, n. 2317). In tal senso la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. si differenzia ontologicamente dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., che invece si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione e l’interesse a ricorrere ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638).
11. Quanto alle spese del giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata nella misura prevista in dispositivo posto che solo a seguito della proposizione del presente ricorso e in esecuzione dell’ordinanza n. -OMISSIS- di questo Tribunale la domanda di assegnazione temporanea del signor -OMISSIS- è stata riesaminata ed accolta. Al riguardo non assume consistenza quanto sottolineato dall’Avvocatura distrettuale secondo cui “ solo successivamente e in sede di riesame sono sopravvenute le condizioni che possono rendere possibile, per l’Amministrazione, l’emissione del provvedimento richiesto dal summenzionato ” atteso che di tanto la difesa erariale non ha fornito alcun elemento di prova neppure la data di adozione dell’Aggiunta e Variante n. -OMISSIS- “ Specializzazioni, incarichi principali e posizioni organiche dei graduati e dei militari di truppa (ex Circ. -OMISSIS-) ”