TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-02-07, n. 202400477

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-02-07, n. 202400477
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400477
Data del deposito : 7 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2024

N. 00477/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01290/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2023, proposto da
G G, rappresentato e difeso dall'avvocato A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del decreto dirigenziale prot. n. 3573 del 9 maggio 2023 con il quale è stata respinta l’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 78, comma 6 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, dipendente in servizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Enna, ha impugnato il rigetto della richiesta di trasferimento temporaneo nella sede di Ragusa, dal medesimo presentata ai sensi dell’art. 78, comma 6, TUEL, in relazione all’avvenuta nomina a consigliere comunale del Comune di Chiaramonte Gulfi, articolando il seguente motivo di gravame: Violazione dell’art. 97 e 48 Cost.;
Violazione dell’art. 78 comma 6 d.lgs. 267/2000;
Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
Vizio di motivazione
.

In data 8 settembre 2023 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente chiedendo l’integrale rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con ordinanza n.420/2023 del 15.09.2023, la Sezione ha accolto la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente, obbligando l’Amministrazione al riesame del provvedimento impugnato.

In data 12 gennaio 2024, il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato:

- che il Ministero ha, nelle more del presente giudizio, indetto procedura di mobilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi e che tra le sedi disponibili vi è la sede di Siracusa, più vicina al luogo in cui egli svolge il mandato;

- con provvedimento prot. n. 75809 del 15 dicembre 2023, il Ministero ha pubblicato graduatoria provvisoria dalla quale si evince che il ricorrente è posizionato in seconda posizione in accesso presso la sede di Siracusa,

- l’assegnazione presso la sede di Siracusa sarebbe a tempo determinato;

- ha, conseguentemente, chiesto che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese in giudizio, non avendo più interesse a coltivare il ricorso.

Alla pubblica udienza in data odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Alla luce della espressa dichiarazione resa dalla parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Nel processo amministrativo, infatti, vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216;
Consiglio di Stato, sez. II, 28 settembre 2021, n. 6256;
T.A.R. Catania, sez. I, 18 luglio 2022, n. 1931).

Le spese di lite possono essere compensate attesa la definizione in rito della controversia.

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