TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-02-16, n. 202300110

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-02-16, n. 202300110
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300110
Data del deposito : 16 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2023

N. 00110/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00513/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 513 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F B O e F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Potenza, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via

XVIII

Agosto, 46 (Palazzo Uff.);

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 29/9/2020 con il quale la Prefettura di Potenza ha respinto la richiesta di iscrizione nella cd. White List di cui all'4zsyp/articles/itaart7kwz1c0rg6t7of?version=703d1ce0-42d7-5d14-9a1b-9fd01dd8c71e::LR02BD909109710C68E956::2022-06-30">art. 1, co. 52 legge 6 novembre 2012, n. 190;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/6/2022:

della nota prot. n.-OMISSIS- del 21 marzo 2022, comunicata in pari data, con cui la Prefettura-U.T.G. di Potenza ha rappresentato che l'informazione antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS-del 29 settembre 2020 era «tutt'ora vigente» e «nuovamente efficace» e che, pertanto, sarebbe stata avviata la relativa attività istruttoria;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/11/2022:

della nota prot. n. -OMISSIS- del 25 luglio 2022, comunicata in pari data, nella parte in cui la Prefettura-U.T.G. di Potenza, pur informando della non sussistenza, «allo stato», delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011 e del proprio carattere di «informazione antimafia liberatoria», ha ribadito la propria «efficacia ex nunc, ai sensi dell'art. 84, commi 3 e 4, 91, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni», evidenziando, comunque, «la piena legittimità dell'originario provvedimento interdittivo»;

- del parere espresso dal Gruppo Interforze della provincia di Potenza nella riunione del 28 giugno 2022, così come richiamato dalla nota prot. n. -OMISSIS- del 25 luglio 2022;

- di qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Nonché per la condanna della Prefettura di Potenza – Ufficio Territoriale del Governo e per essa del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento dei danni patiti e/o patendi della ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Potenza e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 4/12/2020, la società deducente ha impugnato il provvedimento specificato in epigrafe con cui la Prefettura di Potenza ha respinto l’istanza di iscrizione nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (da considerarsi anche quale informazione interdittiva antimafia).

1.1. Emerge in fatto quanto segue:

- in data 6/5/2019, la deducente ha richiesto l’iscrizione sopra indicata per l’attività di “trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi”;

- l’Amministrazione prefettizia ha, dunque, avviato una complessa attività istruttoria all’esito della quale, in coerenza con il parere espresso dal Gruppo Interforze della Provincia di Potenza nella riunione del 5/5/2020, ha comunicato al ricorrente l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza;

- esperito il contraddittorio procedimentale, è stata dunque adottata l’impugnata determinazione prefettizia, fondata sul riscontro di “ (…) idonei elementi sintomatici di un pericolo di infiltrazione mafiosa (…) ”, quali in specie il rapporto di stretta familiarità (e convivenza) tra-OMISSIS-(socio unico e amministratore unico della società) e il padre -OMISSIS- (ex direttore tecnico della società, nonché suo dipendente, sia pure saltuario, quest’ultimo persona gravata da numerosi pregiudizi penali e segnalata per assidue frequentazioni con esponenti di spicco della criminalità organizzata del Vulture-Melfese), nonché il fratello-OMISSIS-(attuale direttore tecnico della società e destinatario uti singulus dell’interdittiva antimafia di cui al provvedimento prefettizio, prot. n. 0013724 del 22/2/2021, la cui impugnazione nel giudizio R.G. n. 212/2021 è già stata respinta con sentenza di questo Tribunale n. 510 del 22/6/2022).

1.2. Il ricorso è essenzialmente diretto a contestare la sussistenza, sotto il profilo istruttorio, dei presupposti di fatto per l’adozione dell’interdittiva in esame.

Con il gravame è stata, altresì, proposta domanda risarcitoria.

2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Potenza, instando per il rigetto del ricorso.

3. Con ordinanza del 17/12/2020 è stata respinta la domanda cautelare proposta con il ricorso.

4. Con un primo atto di motivi aggiunti, depositato in data 4/6/2022, la società ricorrente ha impugnato la nota prefettizia, prot. n.-OMISSIS- del 21/3/2022 (con cui – esaurita la fase del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis del D.lgs. n. 159/2011, alla quale la società è stata ammessa con decisione del Tribunale di Potenza in data 25/1/2021 – si è rimarcato il ripristino dell’efficacia dell’originaria interdittiva antimafia), deducendone l’illegittimità per vizi derivati (quelli già enucleati nel ricorso) e per vizi propri (in quanto dall’esito positivo del controllo giudiziario dovrebbe scaturire la definitiva inefficacia della misura antimafia).

5. Con un secondo atto di motivi aggiunti, depositato in data 4/11/2022, la medesima ricorrente ha impugnato la nota prefettizia, prot. n. -OMISSIS- del 25/7/2022, avente natura di informazione antimafia liberatoria nei confronti della società deducente, nella misura in cui è stata riconosciuta a detto provvedimento efficacia ex nunc (con evidenziazione della piena legittimità dell'originario provvedimento interdittivo), deducendone l’illegittimità per vizi derivati (quelli già enucleati nel ricorso e nel primo atto di motivi aggiunti) e per vizi propri (con censure dirette a contestare, sotto altri profili, i presupposti di fatto dell’originaria misura antimafia).

6. All’udienza pubblica del 25/1/2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previa dichiarazione - resa dal procuratore di parte ricorrente - di rinuncia alla domanda risarcitoria.

7. In via liminare, va disattesa l’istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale per l’accertamento delle eventuali responsabilità connesse all’intervenuta cancellazione - riscontrata nella causa in materia di accesso, R.G. n. 194/2022, definita con sentenza di questo Tribunale n. 631/2022 - della copia telematica della P.E.C. contenente la comunicazione inviata dalla Questura di Potenza alla Prefettura del medesimo capoluogo in data 12/11/2018 (documento confluito nel procedimento esitato nell’interdittiva sub iudice ), non essendo ravvisabili - tra le i due procedimenti - profili di connessione o pregiudizialità di tale rilevanza da giustificare l’invocata (eccezionale) misura processuale.

7.1. Sempre in via preliminare, il Collegio prende atto della declaratoria di rinuncia parziale relativamente alla domanda risarcitoria, dichiarando l’estinzione in parte qua del giudizio.

8. Il ricorso è, per il resto, infondato.

8.1. Merita, anzitutto, richiamare le generali coordinate di governo della materia.

Come ribadito dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, l’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (cfr. Consiglio di Stato, 3/4/2019, n. 2211).

D’altra parte, lo stesso legislatore – art. 84, co. 3, d.lgs. n. 159/2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle persone o imprese interessate”. Si è precisato, al riguardo, che eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di infiltrazione mafiosa è, dunque, la probabilità che si verifichi l’evento. L’introduzione delle misure di prevenzione, come quelle qui in esame, è stata dunque la risposta cardine dell’ordinamento per attuare un contrasto all’inquinamento dell’economia sana da parte delle imprese che sono strumentalizzate o condizionate dalla criminalità organizzata. Una risposta forte per salvaguardare i valori fondanti della democrazia. La sopra richiamata funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 30/1/2019, n. 758).

In tale direzione, la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio. Ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata;
d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 18/4/2018, n. 2343).

8.2. Ciò posto, deve ritenersi che il quadro indiziario a fondamento dell’avversata determinazione superi indenne il presente vaglio di legittimità, tenuto conto della numerosità, attualità e convergenza delle relative acquisizioni istruttorie agli atti (cfr. in particolare le note informative del Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza e il parere del Gruppo Interforze della Provincia di Potenza del 23/10/2018, nonché i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi al congiunto -OMISSIS-).

Da esse l’Autorità prefettizia ha condivisibilmente prognosticato, secondo la logica causale del “più probabile che non”, la sussistenza dei presupposti per l’adozione, nei confronti della società ricorrente, dell’avversata informazione antimafia, tenuto anche conto dell’area territoriale di riferimento, quella del Vulture-Melfese, che, come compiutamente esposto, ha fatto registrare episodi di particolare allarme sociale sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica (poiché posti in essere con modalità tipiche delle consorterie di stampo mafioso ed indicativi della possibile recrudescenza della lotta tra i gruppi criminali attivi nella zona). Il che delinea il contesto nel quale la determinazione controversa va necessariamente inquadrata in coerenza con la finalità di sistema che è chiamata a perseguire.

Con riferimento alle specifiche contestazioni ricorsuali, esaminabili unitariamente, deve ritenersi pienamente confermata - a confutazione delle censure proposte - la completezza istruttoria, l’adeguatezza motivazionale e l’attendibilità delle conclusioni alle quali è pervenuta l’Amministrazione prefettizia.

In particolare, il giudizio inferenziale di esposizione della società ricorrente al pericolo di infiltrazione malavitosa è suffragato da numerose e convergenti evidenze, in quanto:

- l’amministratore unico e socio unico di detta società, -OMISSIS-, è figlio e convivente di -OMISSIS-, ex direttore tecnico della medesima società (nonché suo saltuario dipendente), persona gravata da numerosi pregiudizi di polizia (per esportazione di valuta, danneggiamento, lesioni personali e minaccia, truffa, associazione per delinquere, violazione di sigilli aggravata, associazione per delinquere, ingiuria e minaccia, invasione di terreni ed edifici, falsa testimonianza) e penali (ha riportato condanne per contravvenzioni al codice della strada, per reati finanziari, per emissione di assegni a vuoto, per lesioni personali colpose, per furto), nonché segnalata per assidue frequentazioni con esponenti di spicco della criminalità organizzata del Vulture-Melfese, con pregiudizi per reati contro l’ordine pubblico (associazione per delinquere e associazione per delinquere di tipo mafioso), contro la persona e il patrimonio (fra i quali tentato omicidio, estorsione e usura, furto, rapina, ricettazione), in materia di armi e di sostanze stupefacenti, di inquinamento ambientale e in materia di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina;

- il direttore tecnico della società ricorrente, -OMISSIS-, fratello convivente del richiamato -OMISSIS-, è socio di un’altra società, anch’essa riconducibile alla medesima cerchia familiare (il padre -OMISSIS-, ne è il liquidatore), che, secondo attendibili fonti investigative, avrebbe ricevuto il sostegno economico di un esponente malavitoso in relazione all’esecuzione di una commessa pubblica (r-OMISSIS-) e, inoltre, avrebbe eseguito i lavori di ristrutturazione dell'abitazione di detto esponente. Tale soggetto è stato, inoltre, destinatario uti singulus di un’informazione interdittiva antimafia, la cui impugnazione, nel giudizio R.G. n. 212/2021 è già stata respinta con sentenza di questo Tribunale n. 510 del 22/6/2022).

D’altra parte, a fronte di tali obiettive, attuali ed eloquenti evidenze - in grado di sorreggere, unitariamente intese, la determinazione assunta - va rilevato che il ricorso è in larga parte affidato a mere ed assertive contestazioni inidonee a minare la complessiva attendibilità dei documentati acclaramenti o, anche solo, ad attenuarne la pregnanza probatoria.

In particolare:

- l’assenza di pregiudizi penali direttamente a carico di -OMISSIS- è circostanza non decisiva quante volte, come in specie, emergano qualificate relazioni (familiari e professionali) con persone ed entità societarie rispetto ai quali è predicabile (con elevato grado di attendibilità) un giudizio di contiguità con la realtà mafiosa;
ciò in quanto, in base alle regole di comune esperienza, il vincolo di sangue ove non interrotto (il che non risulta in specie), come anche lo svolgimento di ruoli direttivi in realtà aziendali contigue alla malavita, possono esporre il soggetto all'influsso dell'organizzazione, se non addirittura imporre (in determinati contesti caratterizzati dall’attivismo di consorterie di stampo mafioso, qual è la realtà territoriale Vulture-Melfese) un suo coinvolgimento nella stessa;

- quanto alla censura riguardante il carattere risalente dei precedenti penali e dei pregiudizi di polizia a carico di -OMISSIS-, va evidenziato che, nell’ottica della prevenzione antimafia, assumono rilevanza anche i fatti più risalenti nel tempo, quando gli elementi raccolti dall’Amministrazione siano in grado di denunciare, unitariamente intesi, com’è in specie, il carattere attuale del rischio di condizionamento dell'attività. Analogamente deve dirsi in merito alle dubbie frequentazioni addebitate al medesimo soggetto, dovendosi inoltre precisare che detti contatti si presentano ampiamente dettagliati in punto di individuazione dei soggetti frequentati e delle circostanze di tempo e di luogo degli intervenuti incontri (cfr. nota informativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Potenza del 19/7/2018).

9. Parimenti infondato è il primo atto di motivi aggiunti (il che consente di prescindere dal pur possibile rilievo di inammissibilità dell’atto per carenza di interesse, stante il carattere favorevole del provvedimento prefettizio liberatorio con esso impugnato), tenuto conto dell’esposta reiezione delle censure ricorsuali, dovendosi altresì ritenere, con riferimento ai vizi propri in esso dedotti, che, secondo quanto persuasivamente evidenziato in punto di rapporti tra il processo amministrativo e lo svolgimento dell’attività gestoria diretta al risanamento dell’impresa sotto il controllo del Tribunale di prevenzione (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. III, 6/7/2022, n. 5615), “ il provvedimento positivo emesso dal Tribunale della prevenzione all’esito del controllo giudiziario si esprime sulle sopravvenienze rispetto alle interdittive e dunque (…) non incide sull’esito del giudizio amministrativo che risulti ancora pendente ”, quest’ultimo avendo per oggetto unicamente “ la legittimità dell’interdittiva, da esaminare tenendo conto degli elementi sussistenti al momento dell’interdittiva ”.

In punto di indifferenza (biunivoca) tra il giudizio di impugnazione dell’interdittiva antimafia e il controllo giudiziario, si richiama altresì il recente pronunciamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 13/2/2023, n. 7.

10. Il secondo atto di motivi aggiunti è infondato, in quanto le censure deducenti i vizi derivati seguono la (sfavorevole) sorte delle precedenti impugnazioni, mentre le innovative censure con esso introdotte risultano tardive, atteso che esse, pur formalmente indirizzate avverso il sopraggiunto provvedimento liberatorio, costituiscono a ben vedere intempestive contestazioni – sotto innovativi profili - dell’originaria interdittiva.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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