TAR Milano, sez. I, sentenza 2022-07-04, n. 202201576
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Testo completo
Pubblicato il 04/07/2022
N. 01576/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01631/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1631 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;
contro
Consiglio AL della IA, in persona del Presidente del Consiglio AL in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Caccia, Silvia Snider e Roberto Grazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione IA, in persona del Presidente della Giunta AL in carica, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorena Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Associazione nazionale difensori civici italiani - A.N.D.C.I., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio della Regione IA, recante l'elezione dell'avvocato -OMISSIS- quale EN AL, adottata a seguito della seduta n. 107 del 29 giugno 2021, anche in violazione di quanto sostanzialmente statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 3465 del 3 maggio 2021;
- della nota del Consiglio AL del 17 maggio 2021;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, antecedenti e consequenziali, anche se ritenuti violativi ed elusivi del giudicato, ivi incluso il parere del Consiglio AL del 23 giugno 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio AL della IA e di -OMISSIS-;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dell’Associazione nazionale difensori civici italiani - A.N.D.C.I.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il comunicato n. 13 del 27 gennaio 2017, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione IA n. 5 del 31 gennaio 2017, il Presidente del Consiglio AL della IA ha avviato il procedimento per l’elezione del EN AL, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto d’autonomia della Regione IA e della legge AL 6 dicembre 2010 n. 18.
Con deliberazione del Consiglio AL n. X/1506 del 3 maggio 2017 è stato eletto EN AL il signor -OMISSIS-.
Il candidato -OMISSIS- (d’ora in avanti solo il ricorrente) ha impugnato la nomina del signor -OMISSIS- a EN AL dinanzi a questo Tribunale, il quale, con sentenza n. 797 del 10 aprile 2019, ha respinto il ricorso.
Il ricorrente soccombente ha appellato la predetta sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza n. -OMISSIS-, ha accolto l’appello e, per l’effetto, ha annullato l’elezione del signor -OMISSIS- a EN AL disponendo la rinnovazione del procedimento elettivo << senza tenere conto della candidatura del controinteressato>> .
In data 17 maggio 2021 il Presidente del Consiglio AL ha riavviato il procedimento elettivo mediante l’invito rivolto a tutti i candidati - ad eccezione che al signor LI - a dichiarare l’assenza di cause sopravvenute di ineleggibilità, incandidabilità ed esclusione, nonché la permanenza del proprio interesse a ricoprire la carica di EN AL.
Espletata la fase di accertamento dei requisiti di partecipazione, sono state escluse alcune proposte di candidatura e sono stati ammessi alla successiva fase della votazione quattro candidati (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-).
Nelle more dello svolgimento del procedimento elettivo, il ricorrente ha proposto dinanzi al Consiglio di Stato il ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, la cui discussione di merito è fissata per il prossimo 9 giugno 2022.
Con deliberazione del Consiglio AL n. XI/1916 del 29 giugno 2021 il candidato -OMISSIS- è stato eletto EN AL.
1.1. Con ricorso notificato e depositato il 24 settembre 2021, il ricorrente ha domandato l’annullamento della nomina del candidato -OMISSIS- e degli atti ad essa presupposti.
In particolare, il ricorrente ha eccepito:
a) la nullità della nomina per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-, nella quale il Consiglio di Stato ha affermato la necessità che il EN AL sia dotato dei requisiti professionali di cui agli articoli 2, commi 2 e 3, della legge AL 6 dicembre 2010 n. 18 e 2, commi 2 e 3, della legge AL 4 dicembre 2009 n. 25 (primo motivo);
b) la carenza di istruttoria ed il travisamento dei presupposti fattuali in relazione ai titoli dichiarati dal candidato -OMISSIS- (secondo motivo);
c) la violazione del combinato disposto degli articoli 33, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, e 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, in quanto il candidato -OMISSIS- ha superato il limite di sessantacinque anni di età, fissato per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici e, dunque, anche per il conferimento dell’incarico di EN AL (terzo motivo);
d) la nullità della nota del 17 maggio 2021, con la quale il Presidente del Consiglio AL ha riavviato il procedimento elettivo, per violazione del limite soggettivo del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 3 maggio 2021 n. 3465 (quarto motivo);
e) la carenza di una motivazione discorsiva in ordine alla comparazione dei curricula dei candidati nella fase della votazione nell’aula del Consiglio AL (quinto motivo).
1.2. Ha resistito al ricorso il Consiglio AL della IA.
1.3. Si è costituito in giudizio anche il controinteressato -OMISSIS-
1.4. Con ordinanza n. 1142 del 25 ottobre 2021 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare del ricorrente per carenza del requisito del periculum in mora .
1.5. In data 3 dicembre 2021 ha spiegato intervento ad adiuvandum l’Associazione nazionale difensori civici italiani - A.N.D.C.I.
1.6. In vista della trattazione del merito del ricorso, il ricorrente ha depositato documenti, una memoria ed una memoria di replica, il Consiglio AL ed il controinteressato hanno depositato memorie e memorie di replica e l’interveniente ha depositato una memoria di replica.
1.6. All’udienza dell’11 maggio 2022 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il Collegio deve innanzitutto dichiarare inammissibile l’intervento ad adiuvandum spiegato dall’Associazione nazionale difensori civici italiani - A.N.D.C.I. per carenza di legittimazione.
La legittimazione delle associazioni di categoria ad intervenire nel giudizio amministrativo a sostegno del ricorrente postula infatti che le questioni oggetto del ricorso principale siano ricomprese nel perimetro delle finalità statutarie dell’associazione, in modo che gli effetti prodotti dal provvedimento impugnato si risolvano in una lesione diretta dello scopo istituzionale.
Al fine di prevenire l’insorgere di eventuali conflitti di interesse, è inoltre richiesto che l’interesse fatto valere in giudizio dall’associazione sia comune a tutti gli associati e non si risolva nella tutela di uno solo o di parte di essi né nella sommatoria degli interessi dei singoli associati (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 novembre 2015, n. 9; 9 novembre 2021, n. 18).
La posizione assunta dall’associazione interveniente in merito alle questioni oggetto del presente ricorso, le quali attengono sostanzialmente al possesso dei requisiti richiesti per la nomina a EN AL da parte del candidato -OMISSIS-, non solo non afferisce direttamente ad alcuna delle finalità istituzionali indicate all’articolo 2, comma 2, dello statuto dell’associazione (di promozione, salvaguardia, protezione e rafforzamento della categoria dei Difensori civici) ma non può neppure ritenersi comune a tutti gli associati, tra i quali ben potrebbero esservi dei soggetti che sostengono una tesi contraria, ad esempio in relazione all’esatta individuazione del requisito anagrafico o del