TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-11-23, n. 202215538
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Pubblicato il 23/11/2022
N. 15538/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04539/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4539 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C A, Fiumè Agri S.r.l.S. Unipersonale, Fiumè S.r.l.S. Unipersonale, rappresentati e difesi dagli avvocati A S, S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Rfi S.p.A. – Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Italferr S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Comune di Fiumefreddo di Sicilia, non costituiti in giudizio;
Rfi - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato prof. Luca Raffaello Perfetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna, 39;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dell'avviso di acquisizione di efficacia della pubblica utilità disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legge 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge 164/2014, di approvazione del progetto definitivo della tratta Giampilieri-Fiumefreddo relativo all'asse ferroviario AV/AC Messina-Catania-Palermo: Itinerario Messina-Palermo, asseritamente emanato da RFI spa, in data non conosciuta;b) di ogni atto e/o provvedimento citato nel suddetto avviso di acquisizione di efficacia della pubblica utilità, ivi inclusa la non conosciuta nota del Referente di progetto numero RFI-DIN-DIS.CT/A0011/P/2017/0000476 di protocollo del 22 dicembre 2017, nonché l'ordinanza del 9 novembre 2018 numero 38 ed i relativi allegati, con cui il Commissario di RFI ha approvato il progetto definitivo di raddoppio della tratta ferroviaria Fiumefreddo-Giampilieri ed indetto la Conferenza di servizi ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge numero 13/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 numero 164, conosciuta solo a seguito dell'accesso agli atti effettuato il 22 ottobre 2019;nonché ove occorra e limitatamente a quanto di interesse, la non conosciuta nota numero RFI-AD/10011/P/2003/0001193 dell'11 agosto 2003, con cui RFI ha incaricato la società Italferr spa dell'espletamento delle attività volte alla partecipazione dei soggetti interessati al procedimento finalizzato alla approvazione del progetto definitivo dell'intervento;c) di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto, ivi compreso – ove esistente – l'atto e/o il provvedimento con cui è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A Carlo il 25/1/2022:
per l'annullamento dei seguenti atti: 1) la nota numero RFI-DIN-DIS.CT-A0011-P-2017-0000476 del 22 dicembre 2017, recante l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo in vista dell'indizione della successiva conferenza di servizi;2) la nota n. RFI-DIN-DIS\13\P\2020\0000258 del 14 agosto 2020 recante determinazione motivata conclusione procedimento della conferenza di servizi sul Progetto Definitivo “Raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo” Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto legge m. 133/2014 come convertito dalla legge n. 164/2014 s.m.i.; 3) l'avviso di comunicazione e relativa pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Fiumefreddo della determinazione motivata conclusione procedimento della conferenza di servizi sul Progetto Definitivo “Raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo” Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto legge m. 133/2014 come convertito dalla legge n. 164/2014 s.m.i. dal 18 agosto al 28 agosto 2020;4) l'ordinanza numero 49 del 2020 di approvazione del progetto definitivo della tratta Giampilieri-Fiumefreddo relativo all'asse ferroviario AV/AC Messina-Catania-Palermo: Itinerario Messina-Palermo del 19 agosto 2020 emessa a seguito della conferenza di servizi e pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Fiumefreddo il 5 gennaio 2022;5) l'avviso finalizzato agli adempimenti ex artt. 49 e 50 DPR 753/1980, emesso dal Commissario straordinario di RFI e datato 2 aprile 2021, sul progetto di raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo;6) l'avviso finalizzato agli adempimenti ex artt. 49 e 50 DPR 753/1980, emesso dal Commissario straordinario di RFI e datato 2 aprile 2021, sul progetto di raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo, pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Fiumefreddo dal 6 aprile al 15 aprile 2021;7) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Rfi - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il Consigliere A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto della presente controversia è l’avviso di acquisizione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza disposta dall’art. 1, commi 3 e 9 decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (cd. Sblocca Italia), convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, intervento ricompreso nella disciplina speciale di cui all’art. 1, recante le “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” , concernente il potenziamento dell’itinerario ferroviario Messina – Catania suddiviso in due distinti Lotti/Fasi Funzionali: (a) il Lotto 1, compreso fra Fiumefreddo di Catania e Taormina (13,9 km), con l’aggiunta della interconnessione di Letojanni (1,56 km);e (b) il Lotto 2, compreso tra Taormina e Giampilieri (28,3 km).
Oggetto di causa è solo il lotto 1 per un importo di circa 800 milioni di euro, che involge i Comuni di Fiumefreddo di Catania e Taormina con l’aggiunta dell’interconnessione di Letojanni e inciderà i ricorrenti in quanto proprietari o comodatari di fondi inclusi in tale lotto.
Come emerge dalla analitica descrizione dell’opera, attualmente solo in fase di avvio, svolta dalla resistente Rete Ferroviaria Italiana (infra, RFI) e dalla relativa produzione documentale, l’intervento ha la finalità di completare il raddoppio della linea di collegamento fra Messina e Catania, con il conseguente aumento della capacità potenziale e della velocità di percorrenza ed è stato inserito nel I Programma delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE”) n. 121 del 21 dicembre 2001 (doc. 1 produz. RFI del 24 novembre 2021) ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 433 (cd. Legge Obiettivo).
Dopo l’iniziale approvazione da parte del CIPE con delibera n. 62/2005 e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, decaduto nel 2012, l’intervento è stato inserito nella disciplina incentivante ed acceleratoria varata con il d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (cd. Sblocca Italia), convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 che, come accennato, ha disposto all’art. 1, commi 3 e 9 la c.d. dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza ex lege per tutti gli interventi da realizzarsi sull’area di sedime dell’asse ferroviario Palermo – Catania – Messina, nonché per quelli strettamente connessi alla realizzazione dell’opera, affidandone la realizzazione ad un Commissario straordinario individuato dell’Amministratore delegato di R.F.I. con il compito di convocare la conferenza di servizi e approvare il progetto definitivo (art. 1, comma 4, D.L. n. 133/2014).
1.1. Con nota del 22 dicembre 2017 (doc. 5 produz. RFI 24 novembre 2021) il referente di progetto ha approvato solo “in linea tecnica” il progetto definitivo dell’Intervento, recepente (a) le prescrizioni contenute nella Delibera CIPE 62/2005, (b) le successive indicazioni emerse nei tavoli di concertazione e tecnici tra il territorio e gli enti locali al fine di addivenire a un tracciato condiviso (tra i quali, il tavolo tecnico di confronto con i Comuni di Fiumefreddo e Calatabiano, ove sono state apportate al progetto ulteriori ottimizzazioni plano-altimetriche .
Il Commissario straordinario ha poi indetto, con ordinanza n. 38 del 9 novembre 2018 (doc. 8 produz. RFI del 24 novembre 2021) acquisito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 19 del 15 maggio 2018, ex art. 215 del d.lgs. 50/2016, la conferenza di servizi per la valutazione e l’approvazione del progetto definitivo elaborato;ordinanza comunicata con nota del 13 novembre 2018 da RFI alle amministrazioni coinvolte, tra cui il Comune id Fiumefreddo che l’ha pubblicata sull’Albo pretorio, come risulta dal doc. 9 prodotto da RFI.
1.2. Con avviso del 7 dicembre 2018 (doc. 10 produz. RFI cit.), RFI comunicava l’avvio del procedimento per l’acquisizione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità implicita disposta ex lege indicando dell’opera, la sua localizzazione e una descrizione del progetto e precisando che la d.p.u. disposta ex lege dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 133/2014 avrebbe acquisito la propria efficacia a seguito dell’approvazione del progetto definitivo tramite un’ordinanza del Commissario, in esito agli atti acquisiti nella citata conferenza di servizi (“in esito all’approvazione del progetto definitivo dell’opera con Ordinanza del Commissario acquista efficacia la dichiarazione di pubblica utilità disposta ex lege ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164” – avviso 7.12.2018, doc. 10 cit.).
Tale avviso, recante anche invito agli interessati a prendere visione degli elaborati progettuali e a presentare osservazioni entro 30 giorni, è stato pubblicato sul quotidiano nazionale “La Repubblica”, oltre che sui due quotidiani a diffusione locale “La Sicilia” e “La Gazzetta del Sud” del 7 dicembre 2018, nonché sul sito internet di Italferr, con contestuale deposito del progetto definitivo comprensivo di relazione illustrativa, piano particellare ed elenco delle ditte proprietarie come da intestazioni catastali. presso l’ufficio di RFI di Catania.
In data 22 ottobre 2019 (doc. 13 produz. RFI cit.), i ricorrenti a seguito di istanza avanzata dalla propria dante causa sig.ra L A M L. T. del 29 agosto 2019 (doc. 14 produz. cit) – hanno acquisito gli atti relativi al procedimento, estraendone anche copia, tra cui l’Ordinanza n. 38/2018 di indizione della conferenza di servizi e presentato le loro osservazioni il 27 dicembre 2019 (Doc. 15 produz. RFI cit. anziché nel termine di 30 giorni – previsto dall’avviso del 7 dicembre 2018 – dalla pubblicazione e contestuale deposito del progetto sul sito web di IItalferr nonché presso l’ufficio RFI di Catania.
2. Con il giudizio in trattazione i ricorrenti hanno depositato atto di costituzione a seguito di trasposizione in questa sede giurisdizionale da parte della resistente RFI, del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dai medesimi proposto, notificato il 10 febbraio 2020, onde ottenere l’annullamento, previa sospensione:
1. dell’avviso di avvio della procedura volta a determinare l’acquisizione dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
2. della nota del 22 dicembre 2017, con la quale il referente di progetto RFI ha approvato solo in linea tecnica il progetto;
3.dell’Ordinanza 38/2018, con la quale il Commissario di RFI ha indetto la conferenza di servizi ai sensi del comma 4 dell’art. 1, d.l. n.133/2014;
4. limitatamente a quanto di interesse, la non conosciuta nota con la quale RFI ha incaricato Italferr – società a socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – dell’espletamento delle attività inerenti al procedimento finalizzato all’approvazione del progetto definitivo;trattasi della nota n. RFI-AD/A0011/P/2003/0001193 dell’11 agosto 2003 (doc. 3 produz. RFI ci.).
Siffatta nota di incarico da parte di RFI ad Italferr ha, all’evidenza effetti solo unicamente interni e priva di qualsivoglia portata lesiva nei confronti dei ricorrenti).
3. Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con memoria formale dell’Avvocatura d Stato, RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che ha depositato memoria il 29 novembre 2021 in vista dell’Udienza pubblica del 15 dicembre 201 e il 2 maggio 2022 in vista della successiva Udienza pubblica del 15 giungo 2022, con le quali ha sollevato plurime eccezioni processuali, quali l’incompetenza di questo T.A.R. centrale, l’inammissibilità del ricorso per la natura endoprocedimentale degli atti gravati, l’irricevibilità per tardività del deposito dell’atto di costituzione a seguito della trasposizione effettuata dalla resistente del ricorso straordinario presentato dai ricorrenti, l’improcedibilità del gravame per omessa impugnazione da parte di ricorrenti dei provvedimenti ossessivamente adottati da RFI nelle more del giudizio ed aventi efficacia lesiva.
4. All’Udienza pubblica del 15 dicembre 2021 la causa veniva rinviata, come da verbale, su insistenza del difensore di parte ricorrente - che la motivava con l’esigenza di proporre motivi aggiunti - alla successiva pubblica Udienza del 18 giugno 2022 nella quale la causa veniva rinviata, per legittimo impedimento dell’allora designato relatore, alla pubblica Udienza del 15 giugno 2022.
6. Con motivi aggiunti depositati il 25 gennaio 2022 l’impugnazione veniva estesa agli atti costituenti l’ulteriore corso della procedura espropriativa.
In particolare con i motivi aggiunti venivano gravati:
1) la nota n. RFI-DINDIS\13\P\2020\0000258 del 14 agosto 2020 recante determinazione motivata conclusione procedimento della conferenza di servizi sul Progetto Definitivo “Raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo” Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 1, comma 4 del decreto legge m. 133/2014 come convertito dalla legge n. 164/2014 s.m.i.;
2) l’avviso di comunicazione e relativa pubblicazione sull’albo pretorio del Comune di Fiumefreddo della determinazione motivata conclusione procedimento della conferenza di servizi sul Progetto Definitivo “Raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo” Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 1, comma 4 del decreto legge m. 133/2014 come convertito dalla legge n. 164/2014;
l’ordinanza numero 49 del 2020 di approvazione del progetto definitivo della tratta Giampilieri-Fiumefreddo relativo all’asse ferroviario AV/AC Messina-Catania-Palermo: Itinerario Messina-Palermo del 19 agosto 2020 emessa a seguito della conferenza di servizi e pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Fiumefreddo il 5 gennaio 2022;
4) l’avviso finalizzato agli adempimenti ex artt. 49 e 50 DPR 753/1980, emesso dal Commissario straordinario di RFI e datato 2 aprile 2021, sul progetto di raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo;
6) l’avviso finalizzato agli adempimenti ex artt. 49 e 50 DPR 753/1980, emesso dal Commissario straordinario di RFI e datato 2 aprile 2021, sul progetto di raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo, pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Fiumefreddo dal 6 aprile al 15 aprile 2021.
6.1. Con i motivi aggiunti i ricorrenti riproponevano le stesse censure svolte con il ricorso in questa sede trasposto, ossia, estrema in sintesi, salva la compiuta illustrazione di essi in sede di relativo scrutinio:
- violazione dell’art. 7, della l. 7.8. 1990. n 241 per omessa comunicazione di avvio del procedimento espropriativo essendo la comunicazione da qua, priva della menzione dei destinatari (I motivo);
- violazione da cui sarebbe a cascata derivata, per la mancata partecipazione degli interessati al contraddittorio procedimentale, l’eccesso di potere per difetto di motivazione insito nel non essere state acquisite e ponderate le soluzioni tecniche alternative che i ricorrenti intendevano proporre, in punto di localizzazione delle opere (II motivo).
6.2. Sia i ricorrenti che la resistente RFI producevano memoria il 2 maggio 2022 e replica il 6 maggio 2022
6.3. Alla pubblica Udienza del 15 giugno 2022 il ricorso, udita la discussione svolta dai patroni delle parti indicati in verbale, l’intero gravame veniva ritenuto in decisione.
7.Giova precisare che con il ricorso straordinario al Capo dello Stato in questa sede trasposto per iniziativa di RFI che ha notificato ai ricorrenti apposito atto di opposizione, i deducenti impugnavano:
- l’avviso di avvio della procedura volta a determinare l’acquisizione dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
- la nota del 22 dicembre 2017, con la quale il referente di progetto RFI ha approvato solo in linea tecnica il progetto;
- l’Ordinanza 38/2018, con la quale il Commissario di RFI ha indetto la conferenza di servizi ai sensi del comma 4 dell’art. 1, d.l. n.133/2014;
- la non conosciuta nota con la quale RFI ha incaricato Italferr – società a socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – dell’espletamento delle attività inerenti al procedimento finalizzato all’approvazione del progetto definitivo;trattasi della nota n. RFI-AD/A0011/P/2003/0001193 dell’11 agosto 2003 (doc. 3 produz. RFI ci.).
7. Preliminarmente Il Collegio deve farsi carico dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da RFI sul rilievo che lo stesso avrebbe ad oggetto atti endoprocedimentali, privi come tali di idoneità lesiva, conseguendone la carenza in capo ai ricorrenti della condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere.
Ebbene, ricorrenti hanno impugnato nella sede straordinaria gli atti summenzionati, che si atteggiano ad atti endoprocedimentali, il cui gravame, se fosse stato limitato ad essi, sarebbe stato inammissibile per la carenza di lesività degli atti stessi e conseguentemente dell’interesse a ricorrere.
Rammenta infatti al riguardo il Collegio che la giurisprudenza predica da decenni l’inammissibilità dell’impugnazione di atti endoprocedimentali, anche di natura consultiva, e prodromici all’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento e che pertanto assume la consistenza di provvedimento, come idoneo ad incidere la sfera giuridica dei destinatari. E’ infatti, ad, esempio, inammissibile il ricorso contro il parere favorevole della Commissione Edilizia alla revoca dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata per installazione di un palo portaantenna per radiomobile”, attesa la natura endoprocedimentale e quindi non autonomamente lesiva del parere rilasciato dalla Commissione edilizia” (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 21 dicembre 2007, n. 3065;T.A.R. Toscana, sez. III, 06 novembre 2007, n. 3592)
Dal pari non è autonomamente impugnabile un verbale in cui siano stati riportati i criteri predeterminati ai fini della valutazione preliminare dei candidati ad una procedura concorsuale, onde non è tardiva la sua impugnazione proposta contestualmente a quella del provvedimento conclusivo, stante l’inidoneità di tale atto a produrre lesione e conseguentemente il pregiudizio che radica l’interesse a ricorrere, “in quanto tale verbale costituisce un mero atto endoprocedimentale, come tale non suscettibile di ledere in via immediata e diretta la sfera giuridica della parte ricorrente.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 26 aprile 2022, n. 4993;in termini, Cons. Stato, sez. VI, 4 luglio 2013, n. 3747).
7.1. Purtuttavia, avendo i ricorrenti in corso di causa esteso l’impugnazione anche agli atti conclusivi della procedura espropriativa, gravati con i motivi aggiunti il cui oggetto si è dianzi riportato, risulta infondata e va pertanto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata da RFI già della memoria del 29 novembre 2021.
Altra questione è, peraltro, quella in ordine alla ricevibilità, sotto il profilo della tempestività del ricorso per motivi aggiunti avverso i relativi provvedimenti, che RFI con la memoria del 2 maggio 2022 avversa, sostenendo, in sintesi che di tali provvedimenti i ricorrenti erano già nella legale scienza e conoscenza – a prescindere quindi dal deposito in giudizio degli stessi – per effetto della pubblicazione sulla GURI m. 110/2020 dell’ ordinanza del commissario delegato n. 49/2020 di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e conferente efficacia alla dichiarazione di pubblica utilità ex lege insita nell’art. 1,, co.3 del d.l. n. 133/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia) come convertito con l. n. 164/2014, nonché nell’essere siffatti provvedimenti, assoggettati a formalità di pubblicazione ad hoc stabilite ex lege e derogatorie rispetto a quelle ordinarie.
8. Ritiene al riguardo il Collegio di poter prescindere dallo scrutinio di siffatta eccezione, dovendo accogliere l’eccezione di irricevibilità del gravame sollevata da RFI in entrambe le memorie prodotte in vista delle due udienze pubblica di trattazione del merito suindicate, per tardività del deposito dell’atto di costituzione a seguito della trasposizione effettuata dalla resistente del ricorso straordinario presentato dai ricorrenti.
Eccepisce in proposito la resistente che a fronte dell’opposizione da essa notificata il 25 febbraio 2020, i ricorrenti hanno – con un’inversione procedimentale rispetto a quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. N. 1199/1971 – dapprima notificato il ricorso il 19 giugno 2020 e poi proceduto al deposito presso questo Tribunale, notificando poi l’avviso di avvenuto deposito solo il 23 giugno 2020.
Il rito in materia di esproprio quale quello che ci occupa è tuttavia caratterizzato dal dimezzamento dei termini di cui all’art. 119, comma 1, let. f) del c.p.a., sicché il deposito sarebbe dovuto avvenire entro il termine decadenziale di 30 (e non già 60) giorni dall’opposizione di RFI.
Ragion per cui, anche tenendo conto della sospensione dei termini di rito dall’8 marzo al 15 aprile 2020 prevista dall’art. 83, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020 (normativa in materia di Covid-19), poi prorogata dall’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23/2020 sino all’11 maggio 2020, il ricorso avrebbe dunque dovuto essere depositato entro il 30 maggio 2020, con conseguente tardività del deposito avvenuto solo il 19 giugno 2020.
9. L’eccezione è fondata.
Invero, a norma dell’art. 10 del d.P.R. 24.11.1971, n. 1199, ricevuta la notifica di richiesta di decisione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale rivolta al ricorrente con atto notificato al medesimo e all’autorità che ha emanato il provvedimento gravato in sede straordinaria (trasposizione) il ricorrente, se intende insistere nel ricorso ha l’onere di depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, l’atto di costituzione in giudizio entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, dandone avviso mediante notificazione, all’organo che ha emanato l’atto e ai controinteressati.
Allo stesso modo dispone l’art.48 del Codice del processo amministrativo: “1.Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti.”
9.1. Nel caso di specie risulta dalla stessa produzione di parte ricorrente (docc. 8 e 9 del ricorso) che l’atto di opposizione formulato da RFI del 25 febbraio 2020, avviato alla notifica con raccomandata postale il 27 febbraio 2020, è stato ricevuto dal dott. A e dalla F s.r.l, coricorrenti, in data 3 marzo 2020 (come attestano gli avvisi di ricevimento della notifica effettuata a mezzo raccomandata postale). I predetti ricorrenti in sede straordinaria avevano quindi, a norma dall’art. 10, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 1199/1971 60 giorni, dimezzati a trenta ex art. 119, c.p.a., per depositare nella segreteria di questo Tribunale l’atto di costituzione in giudizio.
Dal giorno 3 marzo al giorno 8 marzo 2020 sono decorsi 5 dei predetti trenta giorni, residuandone altri 25.
Tale termine è stato poi soggetto alla sospensione dall’8 marzo al 15 aprile 2020 prevista dall’art. 83, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020 (causa l’emergenza Covid-19) poi prorogata dall’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23/2020 sino all’11 maggio 2020;sicché gli ulteriori 25 giorni sono ripresi a decorrere dal 12 maggio 2020 e dunque spiravano il 5 giugno 2020.
9.2. Evidenzia il Collegio in materia di intersezione tra il rito ordinario e quello abbreviato contemplato all’art. 119 del Codice del processo amministrativo, che anche il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 48, co.1 c.p.a. e dall’art.10, d.P.R. n. 1199/1971 per il deposito nella segreteria del competente T.A.R. dell’atto di costituzione in giudizio a seguito di trasposizione del ricorso straordinario, deve ritenersi soggetto alla dimidiazione dei termini prevista dal combinato disposto dell’art. 119, lett. f) e comma 2 c.p.a. il quale alla lett. f) assoggetta al rito abbreviato “i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere di pubblica utilità” e al comma 2 dispone che “Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati, salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”.
9.3. Segnala inoltre, quanto alla precisa scansione dell’iter di presentazione dell’atto di costituzione a seguito di trasposizione, come in giurisprudenza si sia formato un costante orientamento secondo il quale il ricorrente in sede straordinaria che intenda insistere nel ricorso a seguito dell’atto di opposizione e conseguente trasposizione nella sede giurisdizionale, debba nell’unico termine di sessanta giorni – trenta nel caso di riti abbreviati – provvedere sia alla notifica che al deposito dell’atto di costituzione, che in sostanza equivale ad un atto di riassunzione del giudizio, e che debba inoltre provvedere sempre entro il medesimo unico termine, anche a darne avviso alle controparti mediante notificazione.
Si è sul punto affermato che “La corretta trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale richiede, ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 1199 del 1971, che entro il termine di sessanta giorni dall'opposizione il ricorrente provveda prima alla notifica, quindi al deposito dinanzi al giudice, di un atto che riproduca nella sua interezza il gravame originariamente proposto in via amministrativa, e non di un mero avviso di costituzione in giudizio riassuntivo del ricorso straordinario.” (T,A.R. Toscana, Sez. II, 1 marzo 2017, n. 316;ID 14/07/2014 , n. 126 ). Negli stessi sensi si è puntualizzato che “Nell'ipotesi di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorrente straordinario deve provvedere, entro il termine unico di sessanta giorni, prima alla notifica e solo dopo al deposito dell'atto con il quale dichiari di voler insistere nel proprio originario ricorso. Deve tuttavia ritenersi che, con il codice del processo amministrativo, il termine di sessanta giorni coinvolga sia il deposito sia la notifica dell'avviso di costituzione.” (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III , 18 marzo 2014, n. 1570.
L’orientamento è diffuso, essendosi già precisato che “la parte che traspone un ricorso straordinario deve depositare il ricorso al Tar entro sessanta giorni e deve, nel medesimo termine di sessanta giorni, notificare alle controparti l'avviso di deposito dell'avvenuta trasposizione.” (T.A.R. Veneto, sez. II, 11 dicembre 2013 , n. 1406).
Anche il Giudice d’appello di recente ha enunciato tale esegesi affermando che “Ai fini del rispetto del termine perentorio per la trasposizione, rileva che, entro il termine di sessanta giorni dall'atto di opposizione, il ricorrente in via straordinaria abbia depositato l'atto di costituzione, nonché la notifica di tale avvenuto deposito, potendo successivamente intervenire ogni ulteriore atto.” (Consiglio di Stato, Sez. IV ,12 agosto 2021, n. 5862).
9.4. Il Collegio ritiene di dover aderire alla illustrata ermeneusi osservando che milita nel senso dell’unicità ed onnicomprensività del termine di sessanta giorni di cui agli artt. 48, c.p.a. e 10, d.P.R. n. 1190/1971, termine ridotto a trenta per via del dimezzamento di cui all’art. 119, co. 2, c.p.a. in caso di riti abbreviati, la locuzione di cui all’ultimo periodo dell’art. 48, co. 1, c.p.a., riproducente alla lettera il testo dell’art. 10, co.1, secondo periodo dell’art. 10, d.P.R. 1190/1971, “deposita nella segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti”, emergendo da tale continuum espressivo una contestualità di azioni da parte del trasponente, il quale deve depositare (previa notifica, ovviamente) l’atto di costituzione in giudizio, “ dandone avviso mediante notificazione alle altre parti” , mancando la scansione di un termine diverso per tale notificazione dell’avvenuto deposito;non ha infatti interposto il legislatore alcun avverbio di tempo, quale “successivamente” o “poi”.
9.5. Orbene, nel caso all’esame i ricorrenti dovevano depositare nella segreteria di questo T.A.R. l’atto di costituzione in giudizio a seguito di trasposizione del ricorso al Capo dello stato da loro presentato, non oltre il 5 giugno 2020.
Erroneamente invece RFI sostiene che il termine de quo scadeva il 30 maggio 2020, poiché non considera che il termine di 60 (dimidiato a 30) decorre “dal ricevimento dell’atto di opposizione”, come recita l’art. 10, co.1, secondo periodo del d.P.R. n. 1199/1971 e l’art. 48, co.1, c.p.a., ricevimento avvenuto, come sopra acclarato, solo in data 3 marzo 2020.
Viceversa, l’atto di costituzione in giudizio risulta essere stato depositato dai ricorrenti mediante il Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa in data 19 giugno 2020, ossia ben 14 giorni dopo lo spirare del termine ultimo entro il quale doveva essere depositato e, secondo l’orientamento sopra rassegnato a cui il Collegio presta adesione, anche comunicato mediante notifica alle controparti, incombente assolto invece solo in data 23 giugno 2022 (cfr. All.2, B.B. produzione RFI del 24 novembre 2021)., debordando di ulteriori 4 giorni rispetto al la data limite del 5 giugno 2022 entro la quale il procedimento di costituzione a seguito di trasposizione doveva essere completato.
Da quanto osservato consegue la palese irricevibilità del ricorso per tardività del suo deposito.
10. Può passarsi all’esame nel merito, circoscritto ai motivi aggiunti notificati il 20 gennaio 2022 e depositati il 25 gennaio 2022.
10.1. I motivi aggiunti sono preceduti da apposita procura speciale dei ricorrenti e sono stati notificati non solo al procuratore costituito di RFI (al Ministero la notifica è stata effettuata correttamente solo all’Avvocatura di Stato) ma alla medesima nel domicilio reale, al pari della notifica al Comune di Fiumefreddo (come risulta dalla Sezione Notifiche del fascicolo digitale sul SIGA) e hanno ad oggetto atti ulteriori rispetto a quelli impugnati con il ricorso straordinario. Ragion per cui, ricorrendo gli indicate elementi formali, non seguono le sorti del ricorso principale e non risentono quindi della declaratoria di tardività dello stesso ma vanno trattati come ricorso autonomo (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 19 gennaio 2021, n. 738).
Orbene, come avvertito, con il primo motivo (Motivo A) parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 9, 11, comma 2, e 16 del D.P.R. n. 327/2001, nonché dell’art. 7 della L. n. 241/1990 disciplinanti la comunicazione di avvio del procedimento del vincolo preordinato all’esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente presunta lesione delle garanzie partecipative dei privati interessati dalle procedure di esproprio.
Assumono in particolare i deducenti che non sarebbero mai stati loro notificati, né pubblicati secondo le modalità ivi previste: a) l’atto di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;b) il progetto preliminare e/o definitivo dell’Intervento;c) la domanda di presentazione dell’autorizzazione unica;d) l’approvazione del progetto da parte del Commissario;e) l’indizione della conferenza di servizi;f) l’acquisizione di efficacia di pubblica utilità dell’opera;g) l’avviso di dichiarazione di pubblica utilità
Ancora più in particolare secondo i ricorrenti l’avviso pubblicato da RFI il 7 dicembre 2018 non individuerebbe il numero e il nominativo dei soggetti interessati dalla procedura espropriativa, le particelle dei terreni oggetto di esproprio, il responsabile del procedimento;non specificherebbe la data di pubblicazione sul quotidiano “La Sicilia”, né sarebbe stato pubblicato presso l’albo pretorio del Comune di Fiumefreddo.
11. Le riassunte doglianze non sono fondate, siccome contrastate dalla documentazione versata in atti da RFI il 24 novembre 2021.
Invero, rileva il Collegio che:
- Al Doc. 8 figura il verbale di consistenza del 11.1.2018 redatto con intervento del dott. A quale rappresentante legale delle società deducente, per effettuazione di saggi archeologici, nel quale viene specificato il mappale interessato dall’intervento, ossia le particelle n. 1593 e 1602 del foglio 3 e viene anche concordata in circa 16.000 euro l’indennità di occupazione per il tempo di effettuazione dei lavori di tre anni.
- Al doc 9 consta il certificato rilasciato dal Comune di Fiumefreddo di Catania attestante l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio dell’Ordinanza del commissario straordinario n. 38 di indizione della conferenza di servizi.
- Al doc. 10 produz. RFI cit. è l’avviso del 7 dicembre 2018 RFI con cui si comunicava l’avviso di acquisizione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità disposta ex lege. indicandosi l’opera, la sua localizzazione e una descrizione del progetto e precisandosi che la d.p.u. implicita, cioè disposta ex lege dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 133/2014 avrebbe acquisito la propria efficacia a seguito dell’approvazione del progetto definitivo con ordinanza del Commissario, in esito agli atti acquisiti nella conferenza di servizi indetta con la citata precedente Ordinanza n. 38 (“ in esito all’approvazione del progetto definitivo dell’opera con Ordinanza del Commissario acquista efficacia la dichiarazione di pubblica utilità disposta ex lege ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164” – avviso 7.12.2018,doc. 10 cit.).
11.1. Ritiene utile il Collegio puntualizzare che il progetto definitivo dell’opera de qua è stato approvato con Ordinanza del Commissario straordinario n. 38/2018 con la quale è stata contestualmente indetta la conferenza di servizi cui hanno preso parte tutti gli Enti pubblici e le varia autorità coinvolte nella realizzazione dell’intervento, conferenza al cui esame il progetto stesso, già approvato dal commissario straordinario, è stato sottoposto per la valutazione e l’approvazione collegiale da parte di tutti gli Enti coinvolti. Acquisita la loro valutazione di merito ed approvazione, il Commissario straordinario ha adottato una successiva Ordinanza con cui è stata dichiarata l’0efficacia della dichiarazione di pubblica utilità implicita impressa all’intervento dall’art. 1, co. 9 del Decreto Sblocca Italia (d.l. n. 133/2014).
La macchinosità e la superfetazione provvedimentale che sottende il delineato iter approvativo si spiegano con il particolare rilievo socio economico dell’intervento in questione e con l’esigenza di garantire la massima partecipazione e concertazione di tutti gli Enti e le Autorità coinvolte in esso, acquisendone il parere e la valutazione di merito, in definitiva l’approvazione della bontà tecnico, economico, sociale dell’opera de qua.
11.2. Tornando alla disamina degli atti prodotti, in particolare riscontra il Collegio che nella parte finale dell’avviso del 7 dicembre 2018, di acquisizione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, si precisa che “ è depositato per consultazione il progetto dell’intervento sopra descritto con i seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa;- Piano particellare;- Elenco delle ditte proprietarie come da intestazioni catastali;” avvertendosi altresì “ che, entro il sopracitato termine perentorio di trenta giorni, i proprietari degli immobili coinvolti dagli interventi ed ogni altro interessato avente diritto, possono presentare, le proprie osservazioni in forma scritta a mezzo raccomandata A.R. (ovvero tramite PEC all’indirizzo proc-aut-espro@legalmail.it”.
Inoltre, quanto alla pubblicità di detto avviso, che soddisfa appieno le garanzie partecipative dei proprietari interessati dall’intervento e, in particolare, dei ricorrenti, RFI al Doc. 11 del 24 novembre 2021 ha fornito prova della pubblicazione di tale avviso di acquisizione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, sul quotidiano nazionale “La Repubblica”, oltre che sui due quotidiani a diffusione locale “La Sicilia” e “La Gazzetta del Sud” del 7 dicembre 2018;a margine destro delle relativa pagine è infatti leggibile per intero “AVVISO DI ACQUISIZIONE DI EFFICACIA DELLA PUBBLICA UTILITA’ DISPOSTA AI SENSI DELL’ART. 1,