TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-05-03, n. 201700457

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2017-05-03, n. 201700457
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201700457
Data del deposito : 3 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2017

N. 00457/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01109/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2016, proposto da:
-OSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S C, P M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L A in Bari, via Abate Gimma n. 98;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 3015/2015 del Tribunale di Bari, -Sezione Lavoro- (indennizzo da emotrasfusione ex legge n. 210/1992), con cui l’Amministrazione intimata è stata condannata al pagamento della soma omnicomprensiva di rivalutazione di € 86.318,67, oltre interessi al tasso legale dal decreto al saldo, e alle spese del relativo giudizio, complessivamente liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione;
decreto definitivo notificato con formula esecutiva il 3 marzo 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visto l'art. 114 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2017 il consigliere G A e uditi per le parti i difensori avv. David Lopez, su delega orale dell'avv. Pietro Moreschini, e avv. dello Stato Lucrezia Principio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza la parte ricorrente ha richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo in epigrafe, con la conseguente condanna del Ministero della Salute al pagamento delle somme ivi liquidate.

Tale decreto, divenuto definitivo, è stato notificato con formula esecutiva al Ministero della Salute ed è decorso infruttuosamente altresì l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Ai fini della decisione non vi è motivo di discostarsi, per la fattispecie in esame, dall’orientamento della giurisprudenza amministrativa (formatosi già prima dell'articolo 112, secondo comma, lettera c), del codice del processo amministrativo), secondo il quale per il decreto ingiuntivo, se divenuto esecutivo e definitivo, dato il suo relativo consolidamento, a norma degli articoli artt. 633 e ss. del c.p.c., è d’ammettersi l'azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3031;
Sez. V, 9 novembre 2004 n. 7236;
Sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1713;
Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1301;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28 maggio 2009, n. 2983).

Nella specie, non risulta l’adempimento al giudicato da parte dell’Amministrazione intimata.

In definitiva, ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso;
va dunque ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate in favore del ricorrente, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione;
mentre tale ordine non si estende al compenso liquidato al difensore distrattario nella medesima pronuncia.

La richiesta riguardante le spese legali del giudizio civile, infatti, dev’essere respinta.

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), invero, s’instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorarie e, analogamente, a chiedere l'esecuzione del giudicato con il rito dell'ottemperanza in sede di giudizio amministrativo (Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041;
T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275).

Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute, infine, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il Direttore generale della Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale (senza maturare alcun diritto al compenso) dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello assegnato dalla presente decisione al Ministero debitore.

Vanno altresì poste a carico della stessa Amministrazione, ex art. 91 del codice del processo civile, le spese del presente giudizio, parzialmente compensate, stante l’esito del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, per loro dichiarazione anticipatari.

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