TAR Salerno, sez. II, sentenza 2013-12-13, n. 201302482
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N. 02482/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01430/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1430 del 2004, proposto dalla sig.ra S M, rappresentata e difesa dagli avv.ti P B e, M M, con domicilio eletto in Salerno, via E. Caterina, n..80 presso lo studio dell’avv. D'Aragona;
contro
Comune di Amalfi, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto in Salerno, viale Filanda, n. 3 presso lo studio dell’avv. Capezzano;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 51 del 25/2/2004 del Responsabile del Settore Edilizia privata-Urbanistica del Comune di Amalfi con la quale veniva ordinata la demolizione delle opere edilizie realizzate senza titolo in via Augustariccio n. 32, presso la proprietà della ricorrente, ed il ripristino dello stato dei luoghi;
e del verbale del Comando di Polizia Municipale del Comune di Amalfi prot. 30/2-1 del 18/1/2004;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Amalfi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 4 maggio 2004 al Comune di Amalfi, la sig.ra S M impugna l’ordinanza n. 51 del 25/2/2004 del Responsabile del Settore Edilizia privata-Urbanistica del Comune di Amalfi con la quale veniva ordinata la demolizione delle opere edilizie realizzate senza titolo in via Augustariccio n. 32 presso la proprietà della ricorrente ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Avverso la predetta ordinanza deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili.
Il Comune intimato si è costituito il 13 febbraio 2013 con memoria di rito.
Con nota depositata l’8 novembre 2013 la difesa della ricorrente chiede dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente presentato in data 3 maggio 2004 istanza di autorizzazione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 13 della legge 47/85 e del dpr 380/2001, ricevuta al protocollo dell’ente con il n° 3832.
Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2013 il ricorso viene trattenuto in decisione.
Il Collegio, preso atto della dichiarazione del difensore in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia di merito, per effetto dell’intervenuta presentazione della domanda di sanatoria per le opere di cui all’ordinanza di demolizione impugnata, dichiara il ricorso improcedibile.
Per giurisprudenza consolidata, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi,
l’ingiunzione di demolizione di un’opera abusivamente realizzata perde efficacia già al momento in cui l’interessato attivi il procedimento per ottenere la concessione in sanatoria dell’opera stessa, ai sensi dell’art. 13 legge 28 febbraio 1985 n. 47, ed ora ex art. 36 D.P.R. 380/01, successivamente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi.
L'istanza di sanatoria, infatti, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa in quanto all'eventuale diniego di sanatoria deve far seguito l'adozione di un nuovo atto sanzionatorio (cfr. ex multis T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 620/2012 e 350/2011, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 10 marzo 2011, n. 1401, Tar Piemonte, Sez. I, n. 16/2011, ma vedi anche CdS IV 4594/2010 e 6097/2012).
Ne consegue l’improcedibilità dell'impugnazione, per sopravvenuta carenza di interesse.
La natura in rito della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.