TAR Lecce, sez. III, sentenza 2020-06-05, n. 202000585

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2020-06-05, n. 202000585
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202000585
Data del deposito : 5 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2020

N. 00585/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00619/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 619 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A B e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A B in Bari, via Dante Alighieri n. 25;

contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare,

- del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 6 marzo 2019 ad oggetto “ ammonizione per scarso rendimento” a firma del Direttore della -OMISSIS- “N.C. ” e comunicato con nota in pari data prot. n.2813, spedita il 7 marzo 2019;

- della delibera della Commissione Ruolo Agenti/Assistenti in data 29 giugno2017 prot. n.-OMISSIS- (comunicato con note prot. n.-OMISSIS- del 27 febbraio 2019 della Direzione Generale Personale del D.A.P. e prot. n.-OMISSIS- del 5 marzo 2019 della Direzione -OMISSIS-, spedite il 7 marzo 2019), con cui non è stato accolto il ricorso avverso il giudizio di “ mediocre con punti 18 ” relativo all’anno 2016;
nonché del relativo “ Rapporto Informativo per il Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria-anno 2016 ”, datato 1 marzo 2017 e dell’allegata scheda valutativa datata 11 aprile 2017;

- della delibera della Commissione Ruolo Agenti/Assistenti in data 13 ottobre 2018 prot. n.-OMISSIS- (comunicata con nota prot.n.-OMISSIS- del 14 marzo 2019 della Direzione Generale Personale del D.A.P.) con cui non è stato accolto il ricorso avverso il giudizio di “mediocre con punti 17 ” relativo all’anno 2017;
nonché del relativo “ Rapporto Informativo per il Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria-anno 2017 ”, datato 3 aprile 2018 e dell’allegata scheda valutativa datata 29 maggio 2018;

- del “ Rapporto Informativo per il Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria anno 2018 ”, datato 20 febbraio 2019, recante il giudizio di “ mediocre con punti 17 ”, e dell’allegata scheda valutativa datata del 22 marzo 2019, comunicati a mani il 27 marzo 2019;

- del decreto del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. del 2 aprile 2019, notificato in data 11 aprile 2019, con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso interno straordinario per titoli indetto il 22 dicembre 2017 a n.

2.851 posti di Sovraintendente “ per mancanza del requisito previsto dall’art.

3.co.1 del bando (avendo riportato nell’anno 2016 un giudizio complessivo inferiore “buono”)
”.

- nonché di ogni altro atto presupposto e/o derivato e comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

e per il conseguente accertamento del possesso dei requisiti per l’avanzamento alla denominazione di “ Coordinatore ”, a tutti gli effetti giuridici ed economici (negato con nota 6 aprile 2018 prot. n.-OMISSIS-).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2020 il dott. G G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con ricorso notificato il 6 maggio 2019 il ricorrente, Assistente capo di Polizia penitenziaria presso la Casa Circondariale “ -OMISSIS- ”-OMISSIS-, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa concessione di tutela cautelare, il provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 6 marzo 2019 avente ad oggetto “ ammonizione per scarso rendimento ” a firma del Direttore della -OMISSIS-, la delibera della Commissione Ruolo Agenti/Assistenti in data 29 giugno 2017 prot. n.-OMISSIS-, con cui è stato rigettato il ricorso amministrativo presentato dallo stesso avverso il giudizio di “ mediocre con punti 18 ” relativo all’anno 2016, il “ Rapporto Informativo per il Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria-anno 2016 ” datato 1° marzo 2017 con annessa scheda valutativa, la delibera della Commissione Ruolo Agenti/Assistenti in data 13 ottobre 2018 prot. n.-OMISSIS-, con cui è stato rigettato il ricorso amministrativo presentato dallo stesso avverso il giudizio di “ mediocre con punti 17 ” relativo all’anno 2017, il “ Rapporto Informativo per il Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria-anno 2017 ” datato 3 aprile 2018 con annessa scheda valutativa, il “ Rapporto Informativo per il Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria anno 2018 ” recante il giudizio di “ mediocre con punti 17 ” con annessa scheda valutativa del 20 febbraio 2019 nonché il decreto del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria del 2 aprile 2019 con cui è stato escluso dal concorso interno straordinario per titoli indetto il 22 dicembre 2017 a n.

2.851 posti di Sovraintendente e tutti gli altri atti presupposti, derivati e comunque connessi ai precedenti. Ha, altresì, domandato l’accertamento del possesso dei requisiti per l’avanzamento alla denominazione di “Coordinatore”, a tutti gli effetti giuridici ed economici.

A sostegno delle domande proposte ha formulato le censure così rubricate:

1) violazione ed erronea applicazione dell’art.129 del D.P.R. n. 3 del 1957 e dei principi in materia di autotutela, eccesso di potere per difetto di motivazione ed erronea presupposizione di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, illegittimità diretta e derivata;

2) violazione dell'art.3 L. 7 ottobre 1990 n.241, eccesso di potere per difetto della motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa, ingiustizia manifesta, sviamento, incongruità e irragionevolezza, anche sotto il profilo di carenza dei presupposti e vizi inerenti la procedura di compilazione;

3) illegittima esclusione dai concorsi per il conferimento del superiore livello di assistente capo coordinatore e sovrintendente, illegittimità derivata.

2. In data 15 maggio 2019 si è costituito in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero della Giustizia - Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria.

3. All’udienza in camera di consiglio del 28 maggio 2019, su istanza scritta e confermata a verbale della difesa del ricorrente, è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari.

3. All’udienza pubblica del 28 maggio 2020 la causa è stata introitata per la decisione ai sensi del comma 5 dell’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

DIRITTO

1. Il ricorso, ritualmente proposto, è infondato nel merito e va, pertanto, respinto.

2. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di ammonizione prot. n. -OMISSIS- del 6 marzo 2019 in quanto lo stesso sarebbe stato emesso in assenza di idonei elementi giustificativi e, precisamente, sulla base dei rapporti informativi degli anni 2016 e 2017, recanti giudizi di “ mediocre ” ed una valutazione rispettivamente di 18 e 17 punti e della sanzione disciplinare della censura inflitta a suo carico nel 2018. Con riguardo alla sanzione della censura, osserva il ricorrente che la stessa sarebbe manifestamente illegittima per i motivi già esposti nel ricorso proposto avverso la stessa dinanzi a questo Tribunale (R.G. n. -OMISSIS-/2019). Aggiunge, poi, che le valutazioni espresse sulla condotta lavorativa del ricorrente apparirebbero del tutto astratte e generiche non riferendosi a fatti specifici e che l’Amministrazione resistente avrebbe mancato di prendere in considerazione le sue peculiari condizioni di salute e familiari (dovendo egli prestare assistenza in favore della madre ottantacinquenne).

2.1 A mezzo del secondo motivo di gravame il ricorrente deduce l’illegittimità dei rapporti informativi relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 facendone discendere, in via derivata, l’illegittimità anche del provvedimento di ammonizione prot. n.-OMISSIS- del 6 marzo 2019. Più nel dettaglio, si duole dell’assoluta genericità e insufficienza delle motivazioni addotte a loro sostegno che non avrebbero preso in considerazione, per l’anno 2016, l’assenza di sanzioni disciplinari e, per l’anno 2017, il lungo periodo di malattia sofferto dal lavoratore.

2.2 I primi due motivi di gravame, in quanto tra loro intimamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Dette censure non meritano accoglimento.

2.3 Appare opportuno rammentare, in limine , il fondamento positivo dell’istituto dell’ammonizione.

L’art. 129 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 recante il “ Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ” prevede, al suo comma 1, che “ può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonché quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento ”.

A tal fine il successivo comma 2 stabilisce che “ è considerato di persistente insufficiente rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al «buono» ”.

Il provvedimento di ammonizione è, quindi, tappa intermedia e necessaria nell’apprezzamento del “ persistente insufficiente rendimento ”, presupposto dell’eventuale destituzione.

Ne consegue che la sua adozione deve riposare su una valutazione di tipo sintetico che, pur potendo valorizzare singoli episodi verificatisi nel corso del rapporto, prenda principalmente in considerazione il rendimento complessivo espresso dal lavoratore nello svolgimento della prestazione. Detta valutazione deve, inoltre, avere un orizzonte temporale sufficientemente lungo dal consentire di apprezzare che la mancata adibizione del livello di diligenza richiesto per l’esecuzione della prestazione sia protratta e, appunto, persistente.

Ciò vale ad escludere ogni automatismo rispetto al piano disciplinare, che resta distinto ed indipendente. Dal un lato, infatti, l’irrogazione nei confronti del lavoratore di una sanzione disciplinare non vale a giustificare, in sé sola, un giudizio negativo sul rendimento;
dall’altro, la mancata sottoposizione a procedimento disciplinare non rende necessariamente irragionevole una valutazione di insufficienza.

2.4 Chiariti i canoni a cui si deve attenere l’Amministrazione nel formulare un’ammonizione ex art. 129 comma 2 del D.P.R n. 3 del 1957, va evidenziato che il provvedimento di ammonizione qui impugnato ha preso in considerazione il rendimento complessivo avuto dal ricorrente nel corso di un triennio compreso tra il 2016 ed il 2018.

Gli elementi posti a suo sostegno sono stati tratti dall’esito negativo dei rapporti informativi relativi a tali anni (qui pure oggetto di tempestiva impugnazione) nonché dall’applicazione nei confronti del ricorrente, in data 21 dicembre 2018, della sanzione disciplinare della censura (impugnata con separato ricorso n. -OMISSIS-/2019).

Occorre, dunque, verificare se detti elementi, vagliati nel loro complesso, valgano a giustificare l’adozione del provvedimento di ammonizione.

2.5 Per ragioni di priorità logica deve muoversi dai rapporti informativi. Essi rappresentano, infatti, il fondamento principale del provvedimento di ammonizione. Ciò è agevolmente evincibile dal contenuto dell’atto che li richiama a più riprese dando agli stessi valore assorbente (così ove si legge, testualmente, che “ questa Direzione ha provveduto a vagliare i rapporti informativi ” e che dall’esame degli stessi è stato “ possibile rilevare una incostanza delle prestazioni di servizio, una dimostrazione di scarsa responsabilità ed attitudini non congrue a bene eseguire i propri compiti istituzionali ”).

Ebbene, le censure mosse dal ricorrente avverso i rapporti informativi relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 non colgono nel segno.

Giova rammentare che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, “ le schede valutative e i giudizi resi nei rapporti informativi sugli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, da parte dei superiori gerarchici, sono caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica e comportano un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto ”. Ne discende che essi “ sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, che spetta al ricorrente dimostrare ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 12 novembre 2019, n.12974).

Il ricorrente non deduce alcuna circostanza specifica in grado di rivelare patenti disfunzioni nella spendita delle prerogative discrezionali dell’Amministrazione.

Non appaiono bastevoli, in proposito, le allegazioni relative alle condizioni di salute e familiari del ricorrente atteso che detti elementi risultano prospettati in maniera assolutamente generica e non consentono, pertanto, di apprezzare la loro incidenza sullo svolgimento della prestazione lavorativa.

Va, peraltro, evidenziato che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, il giudizio di “ mediocre ”, espresso attraverso l’attribuzione punteggio di 18 per l’anno 2016 e 17 per gli anni 2017 e 2018, non necessita di alcuna specificazione.

In proposito, è stato osservato che “ il rapporto informativo sull'ufficiale, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare: si tratta infatti di un giudizio sintetico su tali caratteristiche, riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi ”. Sicchè “ per rispondere all'obbligo di motivazione […] non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato ” (così ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 30 maggio 2019, n.6802).

Non può neppure sottacersi la circostanza, invero assai significativa, che i rapporti informativi riguardino un congruo lasso di tempo (della durata di un triennio) in grado di rilevare in maniera attendibile la persistenza dell’inadempimento da parte del ricorrente agli obblighi di diligenza posti a suo carico.

Va, peraltro, evidenziato che i predetti rapporti informativi sono stati già oggetto di impugnazione in sede amministrativa da parte del -OMISSIS-e che tali gravami sono stati tutti respinti dalla Commissione ex art. 50 del D. Lgs. n. 443 del 1992 e ss.mm. - Ruolo Agenti ed Assistenti. Le relative delibere di rigetto, qui pure impugnate, vanno, secondo il tradizionale insegnamento pretorio (da ultimo T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 10 settembre 2019, n.2124), ad integrare sul piano motivazionale l’originario rapporto informativo, mettendo in rilievo rispetto a ciascuna annualità taluni specifici elementi valutativi e corroborandone l’impianto.

Gli elementi ritraibili dai rapporti informativi appaiono, pertanto, già ex se sufficienti a fondare un provvedimento di ammonizione per scarso rendimento nei confronti del lavoratore ricorrente.

2.6 In questa ottica perde di rilevanza la questione della legittimità del provvedimento disciplinare di censura irrogato nel corso dell’anno 2018.

In disparte dalla effettiva fondatezza delle ragioni di ordine formale dedotte a sostegno dell’impugnazione di tale provvedimento (che sono oggetto di separato giudizio instaurato dinanzi a questa Sezione), ritiene, infatti, il Collegio che la formulazione da parte dell’Amministrazione resistente di un giudizio negativo con riguardo a tre distinti anni integri un indice affidabile di una situazione di insufficiente rendimento lavorativo.

A fronte dell’esigenza di valutare nel complesso la condotta del lavoratore che sottende al disposto dell’art. 129 comma 2 del D.P.R n. 3 del 1957, il verificarsi di un singolo episodio di rilievo disciplinare non pare determinante né nel senso di escludere, né di comprovare la ricorrenza di una inadempimento notevole agli obblighi di diligenza gravanti a carico del lavoratore, con la conseguenza che, anche ove fosse accertata l’illegittimità della sanzione della censura, ciò non inciderebbe in alcun modo sulla solidità delle valutazioni già espresse in seno ai singoli rapporti informativi.

Questi ultimi, del resto, riposano, tutti, su circostanze autonome e distinte rispetto all’irrogazione della sanzione disciplinare. Ciò vale non solo per i rapporti informativi relativi agli anni 2016 e 2017, che precedono l’apertura del procedimento di disciplinare, ma anche per il rapporto informativo relativo all’anno 2018.

Con riguardo specifico al rapporto informativo per l’anno 2018 va osservato che lo stesso non menziona espressamente l’episodio disciplinare. Inoltre, esso esprime le consuete valutazioni numeriche con riguardo alla “ competenza professionale ”, alla “ capacità di risoluzione ”, alla “ capacità organizzativa ” e alla “ qualità dell’attività svolta ”, tutti parametri indipendenti rispetto ad eventuali infrazioni disciplinari, attribuendo tre insufficienze (con votazione di 1 su 3) e dando atto dell’assenza di qualsivoglia “ elemento indicativo di miglioramento ” rispetto al rapporto dell’anno precedente.

2.7 Né, in ultimo, può assumere rilievo alcuno (ai fini di causa) la circostanza che il provvedimento di ammonizione gravato faccia riferimento ai “ numerosi ” procedimenti disciplinari che avrebbero interessato il ricorrente.

Trattasi, all’evidenza, di un errore materiale, atteso che il -OMISSIS-è stato sottoposto ad un unico procedimento disciplinare sfociato nella censura (avverso cui, come si è detto, è stata proposta separata impugnazione). Tale svista redazionale si risolve in una mera irregolarità formale (refuso) e non incide sulla sostanza della determinazione di ammonimento per scarso rendimento che, come rilevato in precedenza, riposa su altre ed autosufficienti motivazioni.

2.8. Le domande di annullamento relative al provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 6 marzo 2019 avente ad oggetto l’“ ammonizione per scarso rendimento ”, alla delibera della Commissione Ruolo Agenti/Assistenti del 29 giugno 2017 prot. n.-OMISSIS- con cui è stato rigettato il ricorso amministrativo presentato avverso il giudizio di “ mediocre con punti 18 ” relativo all’anno 2016, al “ Rapporto Informativo per il Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria-anno 2016 ” datato 1° marzo 2017 con annessa scheda valutativa, alla delibera della Commissione Ruolo Agenti/Assistenti in data 13 ottobre 2018 prot. n.-OMISSIS- con cui è stato rigettato il ricorso amministrativo presentato avverso il giudizio di “ mediocre con punti 17 ” relativo all’anno 2017, al “ Rapporto Informativo per il Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria-anno 2017 ” datato 3 aprile 2018 con annessa scheda valutativa e al “ Rapporto Informativo per il Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria anno 2018 ” recante il giudizio di “ mediocre con punti 17 ” con annessa scheda valutativa del 20 febbraio 2019 sono, dunque, infondate e vanno rigettate.

4. Con il terzo ed ultimo motivo di gravame il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’esclusione dal concorso interno straordinario per titoli indetto il 22 dicembre 2017 a n.

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