TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-05-30, n. 201906802

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-05-30, n. 201906802
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201906802
Data del deposito : 30 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2019

N. 06802/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01434/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, domiciliato in via digitale come da PEC del difensore risultante da pubblici registri e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per l'annullamento

del rapporto informativo del comando logistico dell'esercito redatto nei confronti del ricorrente per il periodo luglio - ottobre 2015 firmato per presa visione dallo stesso il 17.11.15, per inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, nonchè tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Difesa Stato Maggiore Esercito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2019 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte ricorrente impugna il rapporto informativo del Comando Logistico dell'Esercito redatto per il periodo luglio - ottobre 2015, per inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, nonchè tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi.

Nello specifico, parte ricorrente è un Generale di Divisione dell'Esercito che ha riportato una valutazione a suo dire negativa per quel che riguarda l’incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Logistico dell'Esercito per il periodo dal 16.07.2015 al 31.11.2015.

In particolare, la parte ricorrente ritiene illegittime le valutazioni del rapporto informativo nelle parti che seguono, formulate in termini negativi e del tutto difformi dalle valutazioni apicali riportate nel corso della carriera anche il relazione al medesimo incarico:

- parte I, dedicata alle "qualità fisiche, morali e di carattere" viene rilevato che “caratterialmente ha presentato una certa preclusione mentale ad affrontare impostazioni organizzative innovative ad ampio raggio: resistenza più psicologica che razionale, tale da affievolire la spinta alla piena e aperta collaborazione";

- parte III dedicata alle "qualità professionali" il compilatore ha riportato che "All'inizio del mio mandato, avendo avviato un processo di adeguamento ordinativo del Comando Logistico volto a conferire operatività al sistema e richiedendo in questa delicata fase la massima collaborazione per portare avanti in tempi rapidi il progetto, ho dovuto riscontrare, con rammarico, una carente adesione";

- nella parte IV riferita al " giudizio complessivo del compilatore", il compilatore riporta che ".Nella fase iniziale della nostra collaborazione, tuttavia, è stato necessario invitarlo con decisione ad una più solerte spinta collaborativa per portare puntualmente avanti le mie direttive attuative. Questo difetto va sostanzialmente attribuito all'aspetto negativo, già evidenziato, del suo carattere: una resistenza, più psicologica che razionale, verso processi innovativi che comportano trasformazioni dello statu quo". Tale lacuna, comunque da eliminare, pur incidendo sul valore complessivo del suo livello di rendimento, non preclude un giudizio generale di eccellenza sul piano professionale";

- nel giudizio complessivo finale, sempre lo stesso Comandante Logistico ribadisce il giudizio l riportato nel giudizio complessivo del compilatore.

Parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto gravato per i seguenti rubricati motivi:

1) Eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, errore sul presupposto, carenza di motivazione. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, incongruenza, contraddittorietà, abnormità, sviamento. In sostanza parte ricorrente rileva di aver riportato le valutazioni caratteristiche apicali riportate nell’intero percorso di carriera, indicando come fra l’altro gli siano stati attribuiti un totale di ben n. 6 elogi, n. 4 encomi semplici e n. 7 encomi solenni di cui, in particolare gli ultimi due attribuiti rispettivamente nell'anno 2014 e 2015 nel attuale incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Logistico dell'Esercito. Per quanto riguarda quest’ultimo incarico (lo stesso cui si riferisce il rapporto informativo gravato) il medesimo ricorrente evidenzia come il precedente rapporto informativo, relativo al periodo dal 1.11.2014 al 30.06.2015, redatto dal precedente Comandante Logistico riporti delle valutazioni assolutamente apicali enormemente difformi e di segno del tutto opposto rispetto a quelle espresse per il periodo immediatamente successivo nell’atto gravato redatto dal nuovo Comandante Logistico.

Viene dedotta, quindi, l'incongruenza dell'impugnato documento caratteristico con i precedenti documenti redatti nei confronti del ricorrente, compreso il precedente rapporto informativo, che si era espresso in termini del tutto elogiativi e aveva attribuito al ricorrente una valutazione assolutamente apicale, tanto che nel giudizio complessivo finale veniva riportato tra l’altro " il Comandante logistico dell'Esercito scrive quanto segue:" Il Gen. -OMISSIS- ...emerge nettamente nell'ambito della categoria per professionalità, coraggio, determinazione, spirito di servizio e sentito senso delle istituzioni. ...Ha assolto il delicatissimo incarico di Capo di SM di un comando di vertice d'area in maniera semplicemente eccelsa e con pieno successo, in un momento peraltro delicatissimo per l'area logistica di sostegno, in prima linea nel sensibilissimo riordino in senso riduttivo dei propri comandi che ha interessato l'intera Forza Armata. Dedicando ogni energia nel proprio servizio, animato da vera passione per la vita militare, con ferrea determinazione, elevatissimo equilibrio, e straordinaria capacità manageriale, ha costantemente operato in maniera carismatica, con assoluta chiarezza di idee e grandissima lungimiranza, proponendosi quale impagabile ed insostituibile collaboratore che ha permesso al Comandante Logistico dell'Esercito di esercitare un azione di comando lineare, semplice e completa, consentendogli anche di definire e raggiungere obiettivi ambiziosi che non sarebbe stato possibile neanche con un Capo di SM di caratura diversa. Di encomiabile valore anche quanto fatto in occasione del workshop sulla "ottimizzazione delle attività logistiche con approccio sinergico ed in carenza di risorse finanziarie:

criticità e possibili soluzioni" circostanza in cui il -OMISSIS-, oltre a definire in maniera perfetta i lineamenti organizzativi dell'evento, ha saputo indirizzare in maniera oltremodo brillante efficace la condotta soprattutto le conclusioni, finalizzate in modo da poter definire obiettivi concreti, misurabili e precisi. Nel complesso trattasi di dirigente militare di vera eminenza, che si propone quale collaboratore impareggiabile, in grado di ricoprire in maniera sicuramente eccelsa anche incarichi del grado superiore. Per la qualità delle prestazioni e lo spessore delle stesse, oltre che per lo slancio e la straordinaria motivazione al lavoro con cui ha operato, gli tributo un vivissimo ed incondizionato compiacimento. Veramente bravissimo Gen. -OMISSIS-".

Il precedente rapporto informativo e quello gravato presentano, quindi, valutazioni diametralmente opposte che evidenzierebbero un eccesso di potere e una carenza di motivazione, stante anche la necessità di giustificare il repentino peggioramento dei giudizi di valutazione.

2) Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione delle disposizioni emanate dalla DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE con prot. n. M D GM1L V SS 0610740 in data 23 dicembre 2008, recanti: "redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri".

La medesima parte ricorrente ha lamentato che il rapporto informativo impugnato sia stato redatto dal compilatore il Gen. C.A. -OMISSIS-senza il giudizio del primo revisore ed il successivo giudizio del secondo revisore, deducendo che, in sostanza, non c'è stata alcuna Autorità sovraordinata al compilatore che abbia espresso il suo giudizio. Ciò in violazione delle disposizioni contenute nella circolare della Direzione Generale per il Personale Militare con prot. n. M_D GMIL V SS.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, per mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, resistendo al ricorso e formulando argomentazioni difensive.

DIRITTO

1) Il ricorso si palesa infondato.

2) Il Collegio rileva, in punto di diritto, come le schede valutative e i giudizi resi nei rapporti informativi sugli ufficiali da parte dei superiori gerarchici, sono caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica e comportano un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto: essi, pertanto, sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, che spetta al ricorrente dimostrare (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 30-03-2018, n. 3552;
Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1776)

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che i giudizi analitici e quello complessivo contenuti nel rapporto informativo possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, a riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I bis, 25.07.2018, n. 8444;
T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 30.03.2018, n. 2059;
T.A.R. Piemonte-Torino, Sez. I, 12.04.2017, n. 477;
T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 14.06.2011, n. 1532).

Ciascuna scheda (o rapporto informativo), si concentra esclusivamente sul rendimento complessivo del militare avuto riguardo al periodo di riferimento, poiché le valutazioni periodiche ad esse sottese sono autonome le une dalle altre, si riferiscono a momenti particolari e devono limitarsi a riscontrare il comportamento dell'interessato senza che possano esaminarsi vicende precedenti oggetto di diversi apprezzamenti confluiti in autonome schede o rapporti informativi (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005 n. 7427).

Ne derivano i seguenti corollari (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7427 del 2005):

- va ritenuta inconcepibile, già sul piano astratto, la prospettazione di un vizio di invalidità derivata di una scheda rispetto ad un'altra, che postulerebbe l'individuazione di un rapporto di presupposizione inesistente in materia;

- non può ammettersi l'esistenza di alcuna prassi, più o meno vincolante, che possa indurre la P.A. a non abbassare le qualifiche finali, stante l'autonomia delle singole schede e rapporti informativi;

- l'abbassamento di qualifica non deve essere fondato su fatti di particolare gravità, poiché esprime un giudizio che deve solo attagliarsi alla qualità del complessivo rendimento del militare;

- tutte le doti di un militare possono subire un appannamento nel corso del tempo, e le schede di valutazione rivestono la funzione precipua di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico.

Il documento caratteristico fotografa il rendimento complessivo del giudicando limitatamente ad un predeterminato lasso temporale, senza che fatti precedenti o successivi possano interferire nella valutazione, di modo che - vigente il principio dell'autonomia dei giudizi riferiti ai diversi periodi di servizio considerati - ogni nota caratteristica è autonoma, cioè indipendente, dall’altra e la diversità di valutazione tra un anno e un altro, costituendo un evento fisiologico, non richiede particolare motivazione (T.A.R. Lazio Latina, 07.01.2008, n. 5;
T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 27.05.2013, n. 819).

Nell'esprimere le proprie valutazioni, l'Autorità militare gode di un'amplissima autonomia di espressione connaturata ad un’ampia discrezionalità, e stante l'autonomia dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un'illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento sul servizio svolto dal militare (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 16 maggio 2015, n. 7190;
18 novembre 2014, n. 11517).

In virtù di tale limitata penetrabilità della decisione valutativa, l’eventuale contraddittorietà o illogicità della scheda valutativa deve risultare ictu oculi, per cui il sindacato di legittimità del giudice amministrativo deve essere limitato ad una verifica sulla non manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, senza poter entrare nel merito dell'azione amministrativa (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 19 giugno 2012, n. 605;
Cons. Stato, Sez. IV, 8 novembre 2011, n. 5902;
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 17 giugno 2011, n. 917).

In sostanza, il Giudice deve limitarsi al mero riscontro di eventuali profili sintomatici dell'eccesso di potere, inteso sia nelle figure tradizionali sia in quelle più evolute del sindacato di ragionevolezza e di proporzionalità;
in particolare, nel caso in cui i fatti accertati e posti a fondamento del giudizio valutativo si rivelino insussistenti, oppure, ancorché effettivamente sussistenti, siano stati macroscopicamente travisati nel loro valore, da indurre alla formulazione di valutazioni del tutto inverosimili, la cui erroneità sia talmente palese, da essere percepibile da chiunque.

Quanto alla motivazione, il rapporto informativo, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi;
pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato (T.A.R., Campania Napoli, Sez. VI, 11.07.2017, n. 3722;
T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 26 marzo 2014, n. 3341;
T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 10.07.2012, n. 6229 e Sez. I, 03.12.2010, n. 35303).

3) Nel caso di specie, alla luce di quanto indicato, il giudizio espresso nel rapporto informativo impugnato risulta sufficientemente motivato, seppure in modo sintetico, senza che tale motivazione risulti irragionevole o incongruente.

La valutazione non apicale contenuta nel rapporto informativo riguarda un determinato aspetto relativo alla specificità del compito di Capo di Stato Maggiore del Comando Logistico dell'Esercito ricoperto dal ricorrente nel periodo in quesitone, rispetto al quale viene evidenziato, anche a seguito del cambio del Comandante una difficoltà da parte del medesimo ricorrente ad affrontare, in linea con le direttive del Comandante Logistico nuove impostazioni organizzative innovative ad ampio raggio e una non piena e aperta collaborazione.

Tale valutazione negativa riguarda un aspetto particolare dell’attività del valutato, è stata sufficientemente motivata nel rapporto informativo e non risulta affetta da illogicità o irragionevolezza.

La ragionevolezza di tale motivazione risulta, peraltro, confermata dalla relazione controdeduttiva dell’Amministrazione, nell’ambito della quale vengono puntualmente specificate le ragioni di tale giudizio, indicando come nel periodo oggetto di valutazione, che doveva essere improntata a un’attività di riorganizzazione con carattere innovativo, l‘azione del valutato è stata improntata a una limitata adesione alle iniziative, a una non piena collaborazione con l’indirizzo del Comandante e, per tale motivo, non satisfattivamante incisiva sotto questo aspetto.

In tali termini non può dirsi che emergano elementi per dedurre che le valutazioni riportate nel rapporto informativo sono palesemente abnormi ed illegittime.

4) A questo riguardo il Collegio ritiene di dover fare un’ultima notazione riguardo a quelle pronunce giurisprudenziali, invocate da parte ricorrente, che, pur confermando l'altissima discrezionalità tecnica dei giudizi resi nei rapporti informativi, ritengono che nel caso di repentino peggioramento dei giudizi, rispetto alle valutazioni precedenti, è necessaria una motivazione che giustifichi il giudizio meno favorevole difforme dai precedenti (T.A.R. Liguria n. 605/2012).

Il medesimo Collegio rileva al riguardo che, anche qualora si intendesse aderire a quest’ultimo indirizzo, il provvedimento gravato si paleserebbe comunque legittimo. Innanzitutto, infatti, un solo rapporto informativo precedente relativo all’attività di Capo di Stato maggiore del Comando Logistico dell'Esercito non può essere considerato un temine di paragone sufficiente per dedurre la possibile irragionevolezza del peggioramento del rendimento del militare. Inoltre, e il punto appare in ogni caso dirimente, le ragioni riportate nel provvedimento gravato sono tali da soddisfare l’affermato onere motivazionale, in quanto sufficienti a giustificare adeguatamente il giudizio meno lusinghiero attribuito.

5) Quanto al secondo motivo di ricorso, incentrato sull’assenza dell’intervento di almeno un’altra autorità valutatrice in aggiunta al compilatore, il Collegio rileva che, come evidenziato nelle difese dell’Amministrazione, l’unica autorità sovraordinata al Comandante Logistico dell’Esercito è il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. Al riguardo, la circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi