TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2022-04-11, n. 202204263

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2022-04-11, n. 202204263
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204263
Data del deposito : 11 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2022

N. 04263/2022 REG.PROV.COLL.

N. 12961/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12961 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei Beni sequestrati e confiscati alla Criminalità Organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- dell'ordinanza di sgombero dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ex art. 2- decies , comma 2, della legge n. 575/1965 (oggi trasfuso nell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Agenzia nazionale amministrazione beni confiscati alla criminalità organizzata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il Cons. D D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che il ricorso è infondato, non avendo motivi la Sezione motivi per discostarsi da quanto argomentato nella sentenza del -OMISSIS-:

- che, come in quella sede, anche nella fattispecie in esame, non è in contestazione l’esistenza di un provvedimento di confisca definitivo -OMISSIS- tanto che i ricorrenti hanno dedotto di avere presentato istanza di revoca della confisca;

- che, come ribadito nella citata sentenza del -OMISSIS-(e altre analoghe), la confisca definitiva è un provvedimento ablatorio che assume carattere di definitività per il decorso del termine fissato per proporre le impugnazioni ovvero in esito delle impugnazioni previste e, ai fini del presente giudizio, vale il principio secondo cui, una volta divenuto definitivo il relativo provvedimento, eventuali diritti di coloro nei cui confronti è stata disposta o di terzi, non toccano la definitività del trasferimento del bene allo Stato (Cons. Stato, n. 1499/19 cit. e TAR Lazio, Sez. I, 22.3.19, n. 3890);

- che tale definitività non è attenuata dalla possibilità di esperire rimedi straordinari (revisione e istituti similari) che si ritiene consentano una tutela risarcitoria, con esclusione della restituzione del bene;

- che l’ordinanza di sgombero, come congegnata dal legislatore, è riconducibile all'esercizio di un potere vincolato e costituisce un “atto dovuto”, strettamente consequenziale rispetto alla confisca definitiva dei beni, da cui consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene che ne costituisce l’oggetto ex art. 45 co. 1 d.lgs. n. 159/2011 (cfr. Cass. civ., SS.UU., 8.1.07, n. 57);

- che infatti l’Agenzia ha il potere-dovere di ordinare ai ricorrenti di lasciare libero un bene che, per effetto della confisca, acquisisce un'impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, il che determina l'assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 luglio 2016, n. 2993;
id. 16 giugno 2016, n. 2682);

- che le censure relative alla asserita perdurante -OMISSIS-sul bene confiscato devono allo stesso modo ritenersi inammissibili, in quanto ove così fosse sarebbe il -OMISSIS-a poter far valere tale circostanza, ma non certo gli odierni ricorrenti, che si assumono non proprietari del bene;

- che comunque anche tale circostanza è stata già esaminata nel corso del procedimento penale, tanto che in quella sede il giudice penale ha chiarito che la confisca deve intendersi circoscritta, quanto ai fondi, agli stessi diritti che al proposto spettavano in dipendenza della vendita con riservato dominio, mentre con riferimento agli -OMISSIS-, Sezione Misure di Prevenzione (confermato con Decreto n. 35/2017 della Corte d’Appello di -OMISSIS-Sezione Misure di prevenzione e, poi, divenuta definitivo con sentenza della Corte di Cassazione in data 27/06/2018), ha precisato che gli stessi sono stati realizzati in violazione del rapporto contrattuale che prevedeva di mantenere la destinazione agricola dei fondi e che, quindi, potevano formare oggetto di confisca in considerazione della -OMISSIS-;

- che, con riferimento alla eccepita incompetenza del dirigente della sede locale dell’ANBSC, deve osservarsi che l’art. 112 comma 1 del d.lgs. n. 159/2011 riserva alla competenza del Direttore, che assume la rappresentanza legale dell’Agenzia e svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, l’adozione dei decreti di destinazione dei beni confiscati in via definitiva, ai sensi dell’art. 48 dello stesso decreto, mentre come dedotto dalla difesa erariale deve ritenersi compresa nelle attribuzioni dei dirigenti, secondo i principi generali, l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o da altro atto normativo tra le funzioni attribuite agli organi;

- che il ricorso deve quindi essere respinto;

- che nulla vi è da provvedere con riferimento ai motivi aggiunti depositati in giudizio in data 31 marzo 2022 (così rubricati) posto che non hanno carattere impugnatorio né allargano il thema decidendum, essendosi l’istante limitato a indicare nell’atto ulteriori elementi ai fini della valutazione del periculum in mora (valevole nella delibazione sulla domanda cautelare) che, tuttavia, non rilevano in questa sede in quanto il giudizio è definito nel merito, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cpa;

- che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;

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