TAR Salerno, sez. II, sentenza 2018-09-03, n. 201801238

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2018-09-03, n. 201801238
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201801238
Data del deposito : 3 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/09/2018

N. 01238/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02214/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2214 del 2005, proposto da
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D’A, in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 126;

contro

Comune di Nocera Inferiore, non costituito in giudizio;

nei confronti

P V, P E. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza sindacale prot. n. 34866/2005, avente per oggetto la rimozione, lo smaltimento e/o il recupero di rifiuti abbandonati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2018 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Col ricorso in epigrafe, la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (in appresso RFI) impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza del 29 settembre 2005, prot. n. 34866, con la quale il Sindaco del Comune di Nocera Inferiore, in esito al sopralluogo del 5 settembre 2005 (nota prot. n. 5681, in pari data), aveva disposto la rimozione e lo smaltimento e/o recupero di rifiuti (materiale solido speciale, carcasse di auto, motocarri e motorini, pneumatici fuori uso, materiale ferroso, ecc.) abbandonati sull’area ubicata in Nocera Inferiore, alla via S. Mauro/Sarno.

2. Lo stato dei luoghi riscontrato sul suolo in proprietà della RFI, nonché sull’attiguo suolo in proprietà di P V e P E, era stato ritenuto dall’autorità comunale integrare gli estremi della violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, oltre che della eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica, e, quindi, i presupposti dell’impartito ordine di rimozione e smaltimento o recupero.

3. Nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) in violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 22/1997, l’amministrazione comunale intimata non avrebbe verificato l’imputabilità del contestato abbandono illecito di rifiuti a titolo di dolo o colpa in capo alla RFI (non responsabile, in via oggettiva, di inosservanza di un inesigibile obbligo illimitato di diligenza e di custodia) né, d’altronde, alcuna responsabilità a tal titolo sarebbe stata in concreto configurabile in capo a quest’ultima;
b) inoltre, il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento con esso definito;
c) ancora, esso sarebbe stato adottato dal Sindaco, a tanto incompetente, mancando gli estremi della contingibilità e urgenza ex artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000;
d) inconferente sarebbe stato il richiamo, in esso contenuto, agli artt. 13 e 17 del d.lgs. n. 22/1997 (concernenti speciali forme di gestione dei rifiuti, bonifica e ripristino dei siti inquinati).

4. L’intimato Comune di Nocera inferiore non si costituiva in giudizio.

5. All’udienza pubblica del 27 maggio 2018, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. E’ contestata la legittimità dell’ordinanza del 29 settembre 2005, prot. n. 34866, con la quale il Sindaco del Comune di Nocera Inferiore ha intimato, tra gli altri, all’odierna ricorrente, di rimuovere ed avviare a smaltimento i rifiuti presenti sull’area parzialmente di proprietà di essa ricorrente, in Nocera Inferiore, alla via S. Mauro/Sarno.

2. L’ordinanza in parola richiama, quali fondamenti normativi, tra gli altri, l’art. 14 del d.lgs. 22/1997 e gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000.

La prima disposizione invocata recita testualmente, al comma 2: «Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2» [relativi ai casi di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e liquido, nella acque superficiali e sotterranee] «è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero e allo smaltimento di rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento nell’area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dopo o colpa».

La disposizione, espressione del principio di origine eurounitaria “chi inquina paga”, impone un onere specifico di carattere ripristinatorio a carico del responsabile della violazione e la responsabilità dei proprietari, ovvero dei titolari di diritti reali sulle aree interessate dalla condotta inquinante, ma solo a condizione che sia loro imputabile una condotta dolosa o colposa collegata alla condotta inquinante.

Lo stesso d.lgs. 22/1997 consente, poi, l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti ove si tratti di individuare “speciali forme di gestione di rifiuti”, in presenza, ben vero, di presupposti di urgenza (art. 13 del d.lgs. 22/1997), e prevede, all’art. 17, la responsabilità sussidiaria del proprietario del “sito inquinato” interessato da interventi di “bonifica e ripristino ambientale” ai sensi dell’art. 17, comma 10 e 11, in questo caso, giusta la disposizione richiamata e vigente all’epoca dell’ordinanza impugnata, anche in assenza di previo accertamento di responsabilità.

3. Nella specie, in presenza di una condotta inquinante (di abbandono incontrollato di rifiuti ex art. 14 d.lgs. 22/1997), non acclaratamente riconducibile alla RFI (ma, a quanto è dato evincere, a P V e P E: cfr. nota della RFI prot. n. RFI/D.MA/DCI_NA./ME/TGL/7330 del 24 ottobre 2005), alla stessa RFI è stato imposto l’onere di ripristino.

4. Tanto premesso, il ricorso si rivela fondato per le ragioni sottoindicate.

5. L’art. 14 del d.lgs. 22/1997 impone un obbligo di ripristino a carico del responsabile della condotta inquinante che non può essere traslato sul proprietario (o sul titolare di diritti reali) dell’area oggetto della condotta inquinante, se non a condizione del previo accertamento di una sua responsabilità a titolo di dolo o colpa, che, nel caso in esame, è (stato) totalmente carente (sul punto, cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3786;
TAR Campania, Napoli, sez. V, 19 maggio 2011, n. 2800;
4 novembre 2011, n. 5114;
26 luglio 2012, n. 3635;
27 settembre 2012, n. 3987;
16 maggio 2013, n. 2549;
22 gennaio 2014, n. 393;
12 maggio 2014, n. 2613).

Né può richiamarsi, in proposito, l’art. 17 del d.lgs. 22/1997, che imporrebbe un onere (reale) di ripristino in capo al proprietario, indipendentemente dalla sua responsabilità, nei diversi casi di “bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”, i quali non rilevano affatto nella specie.

E’, del pari, carente qualsiasi indicazione circa l’urgenza di provvedere, a sostegno di un’eventuale ordinanza contingibile e urgente, esclusa, peraltro, dalla autonoma natura sanzionatoria e ripristinatoria, e non affatto contingibile, dell’ordinanza impugnata, e non ricadendosi nella diversa ipotesi di “speciali forme di gestione dei rifiuti” che integrano casi di possibile esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di rifiuti.

6. In conclusione, stante la sua ravvisata fondatezza nei profili dianzi scrutinati, e rimanendo assorbiti quelli ulteriori, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.

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