TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-05-02, n. 202000250

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-05-02, n. 202000250
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202000250
Data del deposito : 2 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2020

N. 00250/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01122/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E S, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L G in Torino, corso Matteotti, n. 31;

contro

Azienda Sanitaria Locale Cn2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P G R, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato B S in Torino, corso Re Umberto, n. 27;

nei confronti

Steelco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Paolo Brugnera, Lucia Girolami, Luca Mastromatteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &
partners, in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 83;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Determinazione n. 1113 del 14 novembre 2018, e relativi allegati, pubblicata sul sito della Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra in pari data, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva a Steelco S.p.A. la fornitura e l'installazione, chiavi in mano di una centrale di sterilizzazione presso il nuovo presidio ospedaliero di Verduno dell'ASL CN2 Alba-Bra n. gara 7192730, C.I.G. 76197375E3;

- nei limiti di interesse, dei verbali di gara, allegati alla delibera di aggiudicazione;

- ove occorrer possa del disciplinante di gara nonché del capitalo speciale esplicitanti i parametri di valutazione ed i requisiti tecnici;

- della nota del 28 novembre 2018 di parziale diniego di accesso agli atti da parte della Stazione appaltante, della nota del 12 dicembre 2018 con cui è stato dato limitato accesso a parte della documentazione tecnica della controinteressata e della nota del 14 dicembre 2018 con la quale è stata fissata la data del 17 dicembre 2018 per l'estrazione di copia di parte della documentazione tecnica di Steelco;

- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in parte qua e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi della ricorrente;

e per la condanna dell'Amministrazione, ex art. 116 c.p.a., all'ostensione completa dei documenti di Steelco S.p.A., con l'adozione di tutte le misure ritenute idonee ed opportune per la tutela del diritto del ricorrente;

la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patiendi da G Italia s.r.l. in via prioritaria in forma specifica, attraverso l'aggiudicazione della procedura e la stipula del relativo contratto di appalto con richiesta fin da ora di eventuale subentro;

in via subordinata, nell'impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente;
in via ulteriormente subordinata, disporre la rinnovazione dell'intera procedura di gara;
con riserva sin d'ora di agire, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del codice del processo amministrativo, per il risarcimento di ogni ulteriore danno patito dalla ricorrente;

in via istruttoria

nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza ex art. 116 c.p.a., ordinare all'Azienda Sanitaria Locale CN2 di depositare in giudizio copia integrale delle offerte e dei relativi allegati prodotti da Steelco S.p.A. in corso di gara, nonché di tutti gli atti afferenti a tale procedura ad evidenza pubblica, ex art. 63, comma 2, c.p.a.;

sottoporre, là ove ritenuto necessario, i prodotti offerti da Steelco S.p.A. e dalla ricorrente a verificazione o a consulenza tecnica d'ufficio, a mente degli artt. 66 e 67 c.p.a;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 23 gennaio 2019:

- della Determinazione n. 1113 del 14 novembre 2018, e relativi allegati, pubblicata sul sito della Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra in pari data, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva a Steelco S.p.A. la fornitura e l'installazione chiavi in mano di una centrale di sterilizzazione presso il nuovo presidio ospedaliero di Verduno dell'ASL CN2 Alba-Bra n. gara 7192730, C.I.G. 76197375E3;

- nei limiti di interesse, dei verbali di gara, allegati alla delibera di aggiudicazione;

- ove occorrer possa del disciplinante di gara nonché del capitalo speciale esplicitanti i parametri di valutazione ed i requisiti tecnici;

- della nota del 28 novembre 2018 di parziale diniego di accesso agli atti da parte della Stazione appaltante, della nota del 12 dicembre 2018 con cui è stato dato limitato accesso a parte della documentazione tecnica della controinteressata e della nota del 14 dicembre 2018 con la quale è stata fissata la data del 17 dicembre 2018 per l'estrazione di copia di parte della documentazione tecnica di Steelco;

- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in parte qua e in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi G;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Steelco S.p.A. notificato in data 14 gennaio e depositato in data 24 gennaio 2019:

- della Determinazione n. 1113 del 14 novembre 2018, e relativi allegati, pubblicata sul sito della Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra in pari data, con la quale quest'ultima ha disposto l'aggiudicazione a Steelco S.p.A. della fornitura e l'installazione, chiavi in mano di una centrale di sterilizzazione presso il nuovo presidio ospedaliero di Verduno dell'ASL CN2 Alba-Bra n. gara 7192730, C.I.G. 76197375E3 ed approvato la relativa graduatoria, limitatamente alla parte in cui l'offerta tecnica presentata da G Italia S.r.l. non è stata esclusa ovvero è stata ritenuta idonea e, per l'effetto, valutata e valorizzata con l'attribuzione del relativo punteggio, nonché nei limiti dell'interesse fatto valere, dei verbali di gara e di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Cn2 e di Steelco S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2020 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba – Bra indiceva una procedura aperta per l’affidamento della fornitura e dell’installazione, chiavi in mano, di una centrale di sterilizzazione presso il nuovo presidio ospedaliero di Verduno, con un importo complessivo a base di gara pari a euro 3.201.800,00, oneri fiscali esclusi, comprensivo del costo per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 1.800,00, oneri fiscali esclusi.

Partecipavano alla gara la ricorrente, la Steelco e la Cisa, le quali, a seguito dell’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, venivano tutte ammesse al prosieguo della gara.

All’esito delle operazioni di scrutino veniva attribuito un punteggio complessivo di punti 93,38 (di cui 70 punti per l’offerta tecnica e 23,38 per l’offerta economica) a Steelco e di punti 92,34 a G (di cui 62,34 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica), con una differenza di punteggio tra la ricorrente e la controinteressata pari a 1,04 punti.

Con il gravame principale, notificato e depositato nei termini di legge, la società ricorrente ha impugnato la Determinazione n. 1113 del 14 novembre 2018 con la quale è stata aggiudicata in via definitiva a Steelco S.p.A. la fornitura e l'installazione, chiavi in mano, di una centrale di sterilizzazione presso il nuovo presidio ospedaliero di Verduno dell'ASL CN2 Alba-Bra.

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 68 e 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, per ingiustizia manifesta, illogicità e sviamento;
erronea attribuzione di punteggio a favore di G.

Con il primo motivo di gravame la ricorrente deduceva altresì la violazione e la falsa applicazione dell’art. 53, commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Si sono costituite in giudizio l’Azienda sanitaria locale CN2 Alba-Bra e la Steelco S.p.A.

In data 23 gennaio 2019 la G Italia S.r.l. ha depositato in giudizio un ricorso per motivi aggiunti con il quale deduceva l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per 1) Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, giusto procedimento, violazione dell’art. 16 del disciplinare di gara;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 30, 68 e 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, per ingiustizia manifesta, illogicità e sviamento e erronea attribuzione di punteggio a favore di G.

In data 24 gennaio 2019 la controinteressata Steelco S.p.A. ha depositato in giudizio ricorso incidentale con il quale deduceva l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione limitatamente nella parte in cui non aveva escluso la G S.r.l. dalla procedura di gara per 1) Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (art. 16 del disciplinare e art. 2 del capitolato tecnico descrittivo e prestazionale), violazione e falsa applicazione dell’art. 30, 68, 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, eccesso di potere per manifesta illogicità contraddittorietà, sviamento, difetto di istruttoria;
2) Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (art. 16 del disciplinare), violazione e falsa applicazione dell’art. 30, 68, 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, eccesso di potere per manifesta illogicità contraddittorietà, sviamento, difetto di istruttoria;
3) Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (disciplinare e capitolato tecnico descrittivo e prestazionale), violazione e falsa applicazione dell’art. 30, 68, 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, eccesso di potere per manifesta illogicità contraddittorietà, sviamento, difetto di istruttoria.

Con ordinanza n. 79 del 25 febbraio 2019 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata congiuntamente al ricorso ritenendo che non sussistessero elementi di fondatezza poiché: “- alla luce della sommaria analisi della relazione tecnica illustrativa della ricorrente e della controinteressata, prima facie , non emergono i profili di difetto di istruttoria, di ingiustizia manifesta, di illogicità e di sviamento contestati dalla G Italia S.r.l. con riferimento alle modalità di attribuzione dei punteggi per specifici criteri di valutazione;
- allo stato, alla luce della documentazione depositata in giudizio, non vi sono elementi per ritenere che la Relazione tecnica – illustrativa presentata dalla Steelco S.p.A. fosse priva di sottoscrizione;
Ritenuto opportuno, nel bilanciamento degli interessi contrapposti e tenuto conto dell’oggetto dell’appalto caratterizzato da un rilevante profilo pubblicistico, fissare per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 giugno 2019”.

Con ordinanza n. 936 del 12 agosto 2019 questo Tribunale ha disposto una verificazione ponendo quesiti inerenti sia le censure sollevate con il ricorso incidentale presentato dalla Steelco S.p.A. sia le censure dedotte nel ricorso per motivi aggiunti presentato dalla G S.r.l.

Con ordinanza n. 391 del 27 settembre 2019 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente ai sensi degli articoli 55 e 58 ed ha sostituito il verificatore.

Con ordinanza n. 1057 del 14 ottobre 2019 questo Tribunale ha provveduto a sostituire il verificatore individuando come nuovo verificatore l’Istituto Superiore di Sanità, autorizzando la delega, ai sensi dell’art. 66 comma 1 del codice del processo amministrativo, a funzionario dotato di adeguata professionalità.

In data 29 ottobre 2019 l’Istituto Superiore di Sanità ha depositato in giudizio il decreto n. 54/2019 con il quale il Presidente dell’Istituto aveva individuato la dott.ssa S M, Ricercatore presso il Dipartimento di Ambiente e Salute e l'ing. Giuseppe D'Avenio, Ricercatore presso il Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica, quali tecnici verificatori delegati allo svolgimento, ciascuno per quanto di propria competenza, della relazione istruttoria, chiedendo contemporaneamente di voler accordare una proroga dei termini per l'espletamento della verificazione.

Con ordinanza n. 1116 del 7 novembre 2019 questo Tribunale ha concesso la proroga richiesta dal verificatore.

In data 31 gennaio 2020 il verificatore ha depositato in giudizio la bozza della relazione oggetto di incarico e le parti hanno provveduto a depositare le osservazioni formulate dai rispettivi consulenti tecnici.

In data 2 marzo 2020 il verificatore ha depositato in giudizio la relazione finale che ha tenuto conto delle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti.

In data 1°aprile le parti, ai sensi dell’art. 84, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, hanno fanno congiuntamente richiesta di passaggio in decisione della controversia, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.

In data 3 e 4 aprile 2020, rispettivamente l’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra e la ricorrente G S.r.l. hanno depositato in giudizio, così come previsto dall’art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, note di udienza.

In data 8 aprile 2020 il Collegio si è riunito per celebrare l’udienza pubblica mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto del Presidente del T.A.R. Piemonte n. 14-2020 -Udienze collegamento a distanza.

Il Collegio ha dato atto che le parti costituite avevano presentato richiesta congiunta di passaggio della causa in decisione ai sensi dell’art. 84 comma 2, primo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e si è riservato di decidere.

DIRITTO

1. – In via preliminare si dichiara il sopravvenuto difetto di interesse per quanto riguarda il primo motivo di gravame con il quale la ricorrente sosteneva che la Stazione appaltante non avrebbe dovuto negare a G l’accesso alla documentazione tecnica dell’aggiudicataria poiché la motivazione dell’opposizione fornita dalla controinteressata non risultava suffragata da alcun elemento concreto che consentisse di poter accertare e verificare l’effettiva sussistenza di informazioni meritevoli di non essere divulgate a soggetti terzi, e ciò in violazione dell’art. 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della legge di gara.

Invero, l’accesso agli atti e documenti richiesti, in parte era stato consentito dalla Stazione appaltante in data 17 dicembre 2018 (allegato modulo compliance , dichiarazione presa visione allegato 4, dichiarazione presa visione allegato 5, relazione tecnico-illustrativa), mentre la restante documentazione, come ammesso dalla stessa ricorrente, è stata versata in atti in data 4 gennaio 2020 in sede di costituzione in giudizio.

Nella memoria depositata dalla ricorrente in data 18 febbraio 2019 invero si legge “Medio tempore, la Stazione appaltante, con atto di costituzione formale del 4.1.2019 depositava anche l’ulteriore documentazione tecnica prodotta da Steelco e non ancora esibita alla ricorrente”.

2. – Con il secondo motivo di gravame la ricorrente contesta il punteggio tecnico assegnato dalla Commissione alla propria offerta tecnica rispetto al punteggio tecnico attribuito all’offerta tecnica della Steelco S.p.A. in relazione a diverse caratteristiche tecniche dell’offerta.

In via preliminare, il Collegio osserva che secondo consolidata giurisprudenza e come ribadito di recente dal Consiglio di Stato, “…la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sicché le censure che impingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655;
cfr., nello stesso senso, tra le tante, Cons. Stato, III, 24 maggio 2017, n. 2452)” (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2019, n. 433).

E ancora “…il giudice, una volta accertati in modo pieno i fatti attraverso il processo logico-valutativo svolto dall’amministrazione in base alle regole tecniche o del buon agire amministrativo, anch’esse sindacabili, se ritiene corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili le valutazioni operate, non può spingersi oltre, fino ad esprimere proprie autonome scelte, atteso che, altrimenti, assumerebbe egli la titolarità di un potere riservato all’amministrazione (in termini, tra le tante, Cons. Stato, IV, 4 febbraio 2014, n. 505;
V, 25 gennaio 2016, n. 220)” (T.A.R. Pescara, Sez. I, 18 giugno 2018, n. 204).

Ebbene, il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia introdotto in giudizio elementi tali da far ritenere che le valutazioni espresse dalla Commissione e l’attribuzione del punteggio tecnico siano viziate da irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria.

Più nello specifico, la ricorrente contesta il punteggio attribuito per le seguenti voci: - 1.2.1. banchi di lavaggio, 1.3.3. banchi di lavaggio (sistema di lavaggio apparecchiature per endoscopie), 1.5. deposito materiale pulito e 1.6.1 autoclavi.

2.1. - Ora, per quanto riguarda la voce 1.2.1. “banchi di lavaggio”, la Steelco ha ottenuto un punteggio max 0,500, mentre la ricorrente ha ottenuto il punteggio di 0,375, con una differenza di punteggio pari a 0,125.

Nella tabella allegata al 3° verbale del 30 ottobre 2018, in corrispondenza di tale voce di punteggio, per la Steelco si legge “Il sistema risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante. Degna di nota è la pompa di aspirazione per svuotamento container”, mentre per la G si legge “Il sistema risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante”.

La ricorrente sostiene che l’attribuzione di tale punteggio sarebbe illegittima in quanto anche la sua offerta comprendeva la pompa di aspirazione (pagina 41 della relazione illustrativa).

L’Azienda sanitaria evidenzia che il giudizio espresso relativamente al punto 1.2.1. è relativo all’intera voce “Banchi di lavaggio”, voce composta di più elementi e la “pompa di aspirazione per svuotamento container” sarebbe solo uno di questi.

L’Azienda evidenzia che nella relazione tecnica illustrativa la Steelco ha elencato tutti gli elementi che vanno a configurare il complesso “Banchi di lavaggio”.

L’Azienda in sintesi afferma che la valutazione del sistema “Banchi di lavaggio” è stata effettuata nel suo complesso e non per singola componente, cosicché sarebbe arbitraria l’estrapolazione e la valorizzazione di un singolo accessorio e che comunque la pompa di aspirazione offerta da Steelco risultava assai meglio documentata mentre nel caso della G il dispositivo sarebbe stato descritto in modo generico e senza riscontro nelle relative schede tecniche prodotte.

In via preliminare, il Collegio osserva che per i “Banchi di lavaggio”, a pagina 7, il Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale prevedeva più elementi e a pagina 10 e 11 della relazione tecnica illustrativa la Steelco si legge “1.2 Area lavaggio 1.2.1 Banchi di lavaggio 4 Banchi di lavaggio completi di accessori. Fornitura e posa di 4 tavoli attrezzati con piano di lavoro antiriflesso in acciaio inox 18/10 Aisi 304 (1.4301) con finitura superficiale di satinatura Scotch-Brite, dotati di doppio lavello anch’esso in acciaio inox con attacco pistola ad aria compressa e acqua frazionata. Ogni singola postazione di lavoro è costituita da: - 1 mobile base per lavabo con porte a battenti e mensola regolabile in altezza: Unità base con 2 porte battenti e ripiani. Dimensioni 2000x700x900mm;
Battiscopa in acciaio inox per la chiusura della base del mobile;
Piano di lavoro in acciaio inox con alzatina posteriore da 100 mm, profondità=700 mm;
2 lavelli in acciaio inox

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