TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-03-25, n. 201504581

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-03-25, n. 201504581
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201504581
Data del deposito : 25 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11028/2007 REG.RIC.

N. 04581/2015 REG.PROV.COLL.

N. 11028/2007 REG.RIC.

N. 00672/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11028 del 2007, proposto da:
C A, C A, C A, C M, rappresentati e difesi dagli avv. L A, A C, con domicilio eletto presso Sabina Ciccotti in Roma, Via L. Caro, 62;

contro

Commissario Straord.Delegato Per L'Emerg. Rifiuti Campania, Commiss Governo Emerg Bonifica Tutela Acque Regione Campania;
Soc Fibe Spa, rappresentata e difesa dagli avv. E M', M A, con domicilio eletto presso E M' in Roma, Via Guido D'Arezzo, 18;
Provincia di Napoli, rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Perillo, Luciano Scetta, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;



sul ricorso numero di registro generale 672 del 2012, proposto da:
Amodio Carleo, Maria Chianese, A C, Angela Caterina Carleo, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Abbamonte, A C, con domicilio eletto presso Studio Legale Abbamonte in Roma, Via degli Avignonesi, 5;

contro

Commissariato Governo Emergenza Rifiuti Regione Campania, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Provincia di Napoli, rappresentata e difesa dagli avv. Luciano Scetta, Alfredo Perillo, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

nei confronti di

Soc Fibe Spa, rappresentata e difesa dagli avv. E M', Benedetto Giovanni Carbone, con domicilio eletto presso Ennio Magrì in Roma, Via Guido D'Arezzo, 18;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 11028 del 2007:

del decreto di occupazione d'urgenza di aree per l'impianto di produzione del CDR in area ASI del Comune di Giugliano - ricorso riproposto ex l. n. 21/06 - 23 bis.

quanto al ricorso n. 672 del 2012:

del decreto di occupazione d'urgenza di immobili per la durata di anni 5 per fronteggiare la situazione di emergenza sel settore dello smaltimento rifiuti nella Regione Campania - riassunzione - (Tar campania n. 6113/11 r.g. 6981/02) - (art. 119 c.p.a.).


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Fibe Spa e di Provincia di Napoli e di Commissariato Governo Emergenza Rifiuti Regione Campania e di Soc Fibe Spa e di Provincia di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - I ricorrenti sono usufruttuari e nudi proprietari pro indiviso dell’area, sita nel Comune di Giugliano in Campania, interessata dalla esecuzione dei lavori di variante in ampliamento dell’impianto di produzione di CDR ubicato nell’area ASI dello stesso Comune. In particolare, il vice-commissario del Governo per l’emergenza ambientale rifiuti nella Regione Campania con ordinanza n. 84 del 5.3.2002 disponeva l’occupazione d’urgenza per 5 anni dell’area per la realizzazione dell’impianto da parte della società FIBE s.p.a. Gli interessati proponevano dunque ricorso contro l'Ordinanza n. 84/2002, unitamente all'Avviso di Immissione nel possesso e al Verbale di Consistenza ed immissione nel possesso redatto il 03/0612002 dagli incaricati della Soc. FIBE S.p.a., davanti al TAR Campania di Napoli, che con sentenza n. 6113/2011 dichiarava la propria incompetenza in favore della competenza funzionale del TAR del Lazio. I ricorrenti notificavano quindi il ricorso in riassunzione indicato in epigrafe davanti a questo Tribunale, deducendo l’illegittimità degli atti impugnati, a loro mai validamente notificati, argomentando inoltre, fra l’altro, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, la mancata prefissazione dei termini di ultimazione dell’opera e la mancanza del verbale redatto in contraddittorio di immissione in possesso, senza alcuna valida giustificazione atta a consentire le pur previste deroghe alla vigente legislazione.

2 - Con ordinanza n. 22 del 1.2.2005 e con ordinanza n. 224 del 5.7.2004 era poi disposta la proroga, prima di due anni e successivamente fino al 2.8.2008, dei termini per l’emanazione del decreto di esproprio, ed i ricorrenti impugnavano anche i predetti provvedimenti davanti a questo Tribunale, con il secondo ricorso indicato in epigrafe, e con motivi aggiunti argomentavano la inefficacia sopravvenuta della dichiarazione di pubblica utilità e della connessa occupazione d’urgenza per decorso dei termini di occupazione legittima.

3 - I ricorrenti riferiscono, infatti, che l’impianto veniva completato senza che fosse mai emanato il decreto di esproprio, e pertanto domandano, previa richiesta di riunione dei due ricorsi per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, la restituzione dell’area previa riduzione in pristino delle opere eventualmente realizzate ed il risarcimento dei danni, previa CTU, per l’occupazione ab origine illegittima ovvero, in via gradata, per l’occupazione protrattasi oltre i termini di legge, oltreché il danno derivante dalla eventuale impossibilità di restituire l’area, oltre agli interessi di legge fino al soddisfo;

4 - Con ordinanza n. 514/2014 questo Tribunale ha aderito alla richiesta di riunione ed ha disposto la chiamata in causa della Provincia di Napoli, quale proprietaria dell’impianto ormai realizzato.

5 - Le parti convenute

contro

-deducono l’inammissibilità e l’infondatezza delle pretese dedotte e, in particolare, la società FIBE e la Provincia di Napoli, evocata in giudizio come indicato, eccepiscono numerose eccezioni di inammissibilità ed argomentano la propria carenza di legittimazione passiva, citando al riguardo alcuni precedenti giurisdizionali di questo stesso TAR.

6 – Successivamente le parti hanno argomentato le rispettive posizioni con ampie memorie, peraltro non sufficienti a chiarire tutti i punti controversi in fatto ed in diritto. Pertanto questo Tribunale con ordinanza istruttoria n. 9470 del 25 giugno 2014 ha ritenuto necessario acquisire dai competenti Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Campania e dalla Provincia di Napoli, ciascuno per la parte di competenza, una articolata ed analitica relazione, corredata da idonea documentazione, concernente in particolare: la procedura specificamente seguita per la realizzazione dell’impianto;
la specifica individuazione dei i tempi e dell’estensione dell’occupazione dell’area di parte ricorrente;
la titolarità e le vicende proprietarie dell’impianto dalla sua progettazione fino ad oggi, assegnando ai competenti Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Campania e della Provincia di Napoli il termine di giorni trenta, dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore, per il deposito della citata relazione e della connessa documentazione.

7 – All’esito della predetta istruttoria la Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica – Amministrativa ha esposto che l'area oggetto del ricorso è stata interessata dall'intervento di costruzione di un impianto di produzione CDR nel comune di Giugliano in Campania (NA), il cui progetto è stato approvato, con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, con ordinanza n. 12 del 2/2/2000 dal Commissario Straordinario del Governo per l'emergenza rifiuti della Regione Campania. Con Ordinanza n. 79 del 5/3/2002 è stato poi approvato il progetto definitivo relativo all'adeguamento funzionale del sistema di trattamento acque e vasca di laminazione dell'impianto di produzione del CDR. In ottemperanza alla predetta ordinanza, con ordinanza n. 84 dello stesso 5/03/2002 è stata disposta l'occupazione d'urgenza, tra l'altro, anche dell'area in esame.

Pertanto la superficie interessata all'esproprio, pari a mq 7.655, con "verbale di consistenza ed immissione in possesso" del 03/06/2002 è stata occupata e da tale data ha iniziato a decorrere il termine quinquennale di occupazione legittima entro cui emettere il decreto di esproprio. Prima della predetta scadenza, con ordinanza n. 22 del 1 febbraio 2005 il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania ha disposto la proroga biennale del termine originariamente previsto per l'emanazione del decreto di esproprio al fine di consentire il completamento della procedura. Infine, con ordinanza n. 224 del 5 luglio 2007 il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania ha disposto l'ulteriore proroga fino ad agosto 2008 del termine originariamente previsto per l'emanazione del decreto di esproprio. Nel frattempo, con ordinanza n. 26 del 6/6/2005 sono state approvate le indennità di esproprio ed occupazione e successivamente è stata fatta formale offerta agli aventi diritto, ma con nota prot.n.F/07/233 l/pp del 29/11/07 indirizzata al Commissario di Governo,

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