TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-05-08, n. 201204122
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Testo completo
N. 04122/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03897/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3897 del 2011, proposto da:
G M, rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto presso A L in Roma, v.le Parioli, 67;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
F M C, non costituito;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
a) del provvedimento di non ammissione alle prove orali del concorso notarile indetto con Decreto Direzione Generale del Ministro della Giustizia in data 10.04.2008, quale risulta dal verbale n. 70 di revisione delle prove scritte della Commissione per l’esame teorico-pratico di concorso per la nomina a notaio nella seduta del 7.10.2009 (agli elaborati del ricorrente è stato attribuito il numero 300);
b) del verbale n. 70 di revisione delle prove scritte della Commissione per l’esame teorico-pratico di concorso per la nomina a notaio nella seduta del 7.10.2009, dal quale emerge l’asserita inidoneità del ricorrente;
c) del verbale della Commissione per l’esame teorico-pratico di concorso per la nomina di notaio redatto nella seduta del 23.04.2009 ed avente ad oggetto l’individuazione dei criteri generali di correzione cui attenersi nella valutazione degli elaborati;
d) in una agli atti preordinati connessi e consequenziali ai provvedimenti impugnati e quindi, per quanto occorra, del Decreto Direzione generale del Ministro di Giustizia del 10.04.2009 di indizione del concorso;nonché
per il risarcimento dei danni consequenziali cagionati al ricorrente dai provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 il Consigliere Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe il dott. G M, premesso di aver partecipato al concorso, per esame a 350 posti di notaio, indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 10 aprile 2008, espone di essere stato giudicato “non idoneo” per gli errori riscontrati nella correzione del solo primo elaborato e, conseguentemente, di non essere stato ammesso a sostenere le prove orali, senza che si passasse alla lettura anche del secondo e terzo elaborato.
Il ricorrente impugna, pertanto, il giudizio di non idoneità e la conseguente non ammissione all’orale, nonché i presupposti verbali della Commissione, affidando il ricorso ad un unico, articolato motivo:
- Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.;violazione degli artt. 11, 13, 22, 23, 24 e 27 del r.d. 14.11.1926 n. 1953;violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 24 aprile 2006 n. 166;violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 15 del d.p.r. 9.5.1994 n. 487;violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge 7.8.1990, n. 241;eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di trasparenza, di ripercorribilità e di affidabilità degli atti endoprocedimentali del concorso;per difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità manifesta, sviamento di potere.
Nell’individuazione dei criteri di valutazione, la Commissione esaminatrice non avrebbe specificato in maniera esaustiva le ipotesi che sostanziano le “gravi insufficienze” legittimanti la dichiarazione di inidoneità in assenza della previa lettura degli altri elaborati concorsuali, avendo all’uopo utilizzato locuzioni vaghe e opinabili;
Nella definizione delle “gravi insufficienze” sarebbe assente ogni scala di valori, sì da renderle inidonee a dar conto della valutazione delle prove dei candidati, la quale resterebbe dunque affidata ad una incontrollabile discrezionalità;
La approssimazione dei criteri generali di valutazione sarebbe aggravata dalla mancanza di una adeguata motivazione.
Nell’elaborato del ricorrente non sarebbero rinvenibili gravi insufficienze, essendo esse il frutto di una valutazione del tutto approssimativa da parte della Commissione, con il che non si comprenderebbe come lo stesso sia stato escluso.
Il ricorrente chiede pertanto l’annullamento degli atti oggetto di censura oltre che il risarcimento del danno subito.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependo in via preliminare la tardività del gravame, e nel merito ne ha domandato la reiezione, sul rilievo della piena legittimità delle operazioni di correzione degli elaborati e della sufficienza, logicità e congruità della motivazione del giudizio negativo, insindacabile nel suo contenuto valutativo.
Alla pubblica udienza del 7 Marzo 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 – Va preliminarmente disattesa l’eccezione di irricevibilità formulata dalla resistente Amministrazione considerando che alla data di notifica del ricorso (3.5.2011) era decorso il termine di 60 giorni dalla data (21.1.2011) di pubblicazione della graduatoria degli ammessi all’Albo del Ministero della Giustizia.
E invero, va considerato che l’atto impugnato si sostanzia in un giudizio di inidoneità del candidato le cui motivazioni risultano dal verbale della Commissione esaminatrice, e pertanto solo a seguito di accesso agli atti del procedimento, avvenuto in data 4.3.2011, il ricorrente conseguiva la conoscenza di tali atti e conseguentemente, la contezza delle ragioni poste a base della dichiarazione di inidoneità, di tal che, solo a partire dalla suddetta data, l’interessato veniva posto nelle condizioni di articolare i corrispondenti motivi di ricorso;quest’ultimo atto, essendo stato notificato il 3.5.2011, può ritenersi quindi tempestivo.
2 – Con l’unico, articolato motivo, il ricorrente articola due distinti gruppi di doglianze: con il primo, egli censura l’illegittimità dei criteri valutativi predeterminati dalla Commissione competente per la procedura concorsuale de qua ;con il secondo gruppo, contesta analiticamente le motivazioni addotte dalla Commissione a sostegno del giudizio negativo reso sul suo elaborato.
3 – Il ricorso è infondato.
4 – Sul primo profilo, il ricorrente, pur richiamando la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 166 del 2006 - in forza della quale la Commissione esaminatrice, prima di iniziare la correzione, deve definire i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l’ordine di correzione delle prove stesse - contesta la legittimità dei criteri fissati dalla Commissione ai fini della valutazione e, in particolare, per la determinazione delle gravi insufficienze.
4.1 A tal riguardo, non sembra inutile premettere che, nella fattispecie all’esame dell’adìto Giudice, la predeterminazione dei criteri di valutazione degli elaborati nonché dei criteri di determinazione delle gravi insufficienze costituiva ineludibile attività propedeutica della Commissione esaminatrice, avuto riguardo alla previsione dell’art. 10, comma 2, come richiamata, ai fini che ne occupano, dall’art. 11, comma 7, del d.lgs 166/2006.
E, invero, ai sensi della prima disposizione, “ La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse” ;mentre secondo l’art. 11, comma 7, precitato, “Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi ”.
Risulta dunque di immediata evidenza che alla generale attività di fissazione dei “ criteri che regolano la valutazione degli elaborati ” (art. 10, comma 2) acceda quella di specifica individuazione delle tipologie di errori che sostanziano le ipotesi di “nullità” o “gravi insufficienze”, legittimanti l’arresto della correzione degli elaborati e la conseguente esclusione del candidato dalla partecipazione alle prove orali;e ciò, anche considerato che l’art. 11, comma 7, in esame, si limita alla menzione delle suddette ipotesi senza individuarne i contorni né i contenuti.
Ne consegue che per la Commissione esaminatrice costituiva uno specifico obbligo il precisare adeguatamente siffatte categorie mediante l’individuazione delle tipologie di “errori” suscettibili di essere ricondotte nell’ambito della generica declaratoria di legge, come la Sezione, del resto, ha già avuto modo di precisare a questo riguardo (da ultimo, TAR Lazio, Sez. I, n. 3560 e 2900 del 2012).
4.2 Tanto premesso, vanno disattese le censure di parte ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe specificato in maniera esaustiva le ipotesi concretanti le “gravi insufficienze” che legittimano la dichiarazione di inidoneità, emergendo manifestamente l’opposto dal modus procedendi seguito dalla Commissione ed esplicitato nel verbale del 23 aprile 2009, anch’esso impugnato quale atto presupposto, che contiene la declaratoria dei criteri per la valutazione degli elaborati.
In esso si stabiliva che, ai sensi del comma 7 dell’art. 11 del d.lgs. 166/2006, “ non si procederà alla lettura del secondo o del terzo elaborato, dichiarando non idoneo il candidato:
a) in caso di nullità, comprese quelle formali, previste dalla legge notarile, dal codice civile o da altre leggi dello Stato;
b) in presenza di una delle seguenti “gravi insufficienze” e precisamente:
- travisamento della traccia o esposizione illogica delle soluzioni prescelte ovvero contraddittorietà tra le soluzioni adottate o tra le soluzioni medesime e le relative motivazioni;
- gravi errori di diritto nella scelta delle soluzioni, nell’illustrazione delle parti teoriche o nella redazione dell’atto notarile;
- mancanza sostanziale delle ragioni giustificative della soluzione adottata o delle argomentazioni giuridiche a supporto dei ragionamenti svolti;gravi carenze della parte teorica anche per omessa trattazione di punti significativi della stessa;
- evidente inidoneità nell’analisi e nella risoluzione dei temi posti nella traccia;
- gravi violazioni di legge nella redazione dell’atto notarile;
- errori di ortografia, grammatica o sintassi”.
In tal modo la Commissione individuava le ipotesi di “nullità” o di “gravi insufficienze”, quanto alle prime, definendone i contorni con il richiamo alle cause di nullità previste dalla legge notarile, dal codice civile o da altre leggi dello Stato;quanto alle seconde, scolpendone il contenuto con la suindicata elencazione che individua le principali categorie generali in cui, in linea di massima, ricondurre ed inscrivere le gravi insufficienze.
E tali categorie rappresentano, con tutta evidenza, ipotesi limite di errori od omissioni dalla cui gravità si fa discendere l’arresto della correzione degli elaborati e la conseguente esclusione del candidato dalla partecipazione alle prove orali .
4.3 Ai fini che ne occupa va altresì considerato che nello stesso verbale la Commissione, dato atto che “ le prove sostenute hanno carattere teorico-pratico e che alcune delle numerose questioni implicate dalle tracce potevano essere risolte attraverso differenziati percorsi argomentativi ”, procedeva all’individuazione, ai sensi dell’art.10, comma 2, del d.lgs. 166/2006, dei criteri “generali” di correzione cui attenersi nella valutazione degli elaborati, stabilendo preliminarmente di approvare solo le soluzioni adottate dai candidati che presentassero carattere di logicità e coerenza rispetto al contenuto della traccia, alle norme e ai principi dell’ordinamento giuridico nonché alla pratica notarile.
Ne consegue che i criteri determinati ai sensi dell’art. 11, comma 7, devono trovare la necessaria integrazione attraverso la lettura dei più generali criteri di valutazione, di tal che “le gravi insufficienze” trovano la loro concreta esplicazione nella gravità delle inesattezze e delle carenze degli elementi indicati come necessari ai fini dell’approvazione dell’elaborato. La griglia di valutazione che ne discende, risultando dalla correlata applicazione dei criteri generali di valutazione come integrati da quelli determinati ai sensi dell’art. 11, comma 7, si dimostra dunque correttamente enucleata e sufficientemente definita quale schema logico al quale ricondurre le operazioni valutative della Commissione, senza che tuttavia gli irriducibili margini di discrezionalità che alle stesse ineriscono ne risultino intaccati.
A quest’ultimo riguardo, giova rammentare che la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha più volte affermato che “ L’attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell'ampia discrezionalità della Commissione esaminatrice ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che non sia "ictu oculi” inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti ” (Cons. Stato, sez. IV, n. 5862 del 2008;8 giugno 2007, n. 3012;11 aprile 2007, n. 1643;nonché TAR Lazio, sez. I, nn. 3560 e 2900 del 2012 e n. 35387 del 2010 ).
Tale condizione non ricorre nella fattispecie in esame ove la Commissione, come la Sezione ha già avuto modo di osservare (TAR Lazio, sez. I, n. 3560 del 2012), ha utilizzato criteri di valutazione chiari e pertinenti, garantendo anzi il principio di trasparenza dell'attività amministrativa, che rappresenta il fine perseguito dal legislatore nel determinare la necessità di fissazione e verbalizzazione dei criteri “in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti ” (cfr. Consiglio Stato , sez. V, n. 1398 del 2011).
Per le considerazioni sin qui svolte il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
5 – Per quanto concerne il secondo gruppo di censure, deve rilevarsi che esse contestano analiticamente le motivazioni addotte dalla Commissione a sostegno del giudizio negativo reso sull’elaborato del ricorrente, per dedurre la insussistenza delle carenze riscontrate.
5.1 Il vaglio giurisdizionale sollecitato con le proposte censure suggerisce di soffermarsi preliminarmente sull’ambito entro il quale lo stesso è consentito, al fine di parametrare specularmente l’ammissibilità delle doglianze sollevate avverso l’esercizio della discrezionalità valutativa, confluito nell’adozione del giudizio gravato.
5.2 In tale direzione, occorre rammentare che, dal momento che il giudizio di legittimità non può trasmodare in un pratico rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, trova espansione il principio per cui l'apprezzamento tecnico della Commissione è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.
Come più volte affermato in giurisprudenza, anche della Sezione (Tar Lazio, sez. I, n. 2467 del 2012 e n. 26342 del 2010), il giudizio della Commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile – unicamente sul piano della legittimità – per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2006 n. 172).
Pur in presenza del superamento dell’equazione concettuale tra discrezionalità tecnica e merito – quest’ultimo riservato all'Amministrazione nella determinazione del regolamento di interessi più opportuno, e dunque insindacabile - nondimeno il limite del controllo giurisdizionale è dato dal fatto che l'applicazione della norma tecnica non sempre si traduce in una legge scientifica universale, caratterizzata dal requisito della certezza, ed anzi, quando contiene concetti giuridici indeterminati, dà luogo ad apprezzamenti tecnici ad elevato grado di opinabilità (Tar Lazio, sez. I, n. 2900 del 2011 e n. 6209 del 2004).
Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità ( ex multis , Consiglio Stato, sez. VI, n. 871 del 2011).
5.3 Tali circostanze debbono essere escluse, in via generale, nel caso di specie, in cui la Commissione ha diffusamente e puntualmente motivato il giudizio, in riferimento ai criteri determinati e sopra specificati ed alla gravità degli errori.
Ne discende che la valutazione della Commissione non appare complessivamente viziata da quei profili di eccesso di potere, contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità, risultando al contrario compiutamente motivata in ordine ai profili di logicità e coerenza rispetto al contenuto della traccia, alle norme e ai principi dell’ordinamento giuridico ed alla pratica notarile.
5.4 In ogni caso, il giudizio espresso dalla Commissione non può essere smentito attraverso il richiamo effettuato dal ricorrente alla dottrina, o mediante la produzione in giudizio di pareri pro veritate , atteso che, secondo quanto espresso dalla consolidata giurisprudenza, spetta in via esclusiva alla Commissione “ la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e che, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico ”, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate opinioni di soggetti terzi (Cons. St., sez. IV, 30 maggio 2007, n. 2781).
5.5 In forza dei richiamati canoni ermeneutici, il Collegio non rinviene nella fattispecie la possibilità di procedere ad uno scrutinio delle singole valutazioni espresse dalla Commissione in relazione ai vari aspetti fatte oggetto di negativo apprezzamento, come sostanzialmente suggerito dal ricorrente con il secondo gruppo di censure.
5.6 Solo con limitato riferimento alla censura svolta nel ricorso (sub n. 4), secondo cui la Commissione, nella seconda contestazione relativa all’atto tra vivi di diritto commerciale redatto dal Maffeo, avrebbe erroneamente ritenuto mancante la presenza in verbale di Caio, il Collegio ritiene di poterne prendere cognizione, trattandosi di accertare una questione di fatto, che non richiede né un apprezzamento discrezionale né una attività valutativa, le quali sarebbero viceversa precluse all’adìto Giudice.
Dall’esame di copia del verbale di assemblea redatto dal ricorrente (e prodotto in atti) si rileva che, in effetti, Caio risultava presente e che, pertanto, la Commissione esaminatrice è incorsa in una svista nel non considerarlo tra i presenti.
Tale errore materiale, tuttavia, non appare idoneo ad inficiare il risultato della valutazione complessivamente compiuta, atteso che la Commissione perveniva “alla dichiarazione di inidoneità del candidato sulla scorta della esclusiva valutazione dell’atto tra vivi di diritto commerciale ”, avendo rilevato “ che l’elaborato presenta innumerevoli, gravi insufficienze, sia nella parte pratica, sia in quella teorica”; e pertanto la rilevata svista non è in grado di incidere sull’impianto motivazionale plurimo, che rimane dunque a corredo della dichiarazione di inidoneità del ricorrente, onde anche il secondo motivo di gravame è infondato e va disatteso.
6 - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
7 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.