TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-03-15, n. 202100220

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-03-15, n. 202100220
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100220
Data del deposito : 15 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2021

N. 00220/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00624/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 624 del 2017, proposto da
Malaccari Mariano e C. Snc, Audace di Picciallo Nicola e Nazzareno &
C. Sas, Malaccari Armando e Gasparroni Angela Snc, Lepretti Antonio e C. Snc, Gasparroni Vincenzo e Periluigi Snc, Melappioni Giuseppe, Pietro e Pavanelli Letizia Snc, Gasparroni Giuseppe e Burini Luciana Snc, Gaetani Sergio e C. Snc, Paolucci Vincenzo di Paolucci Angelo Snc, Fava Attilio &
Ciccarelli Rosanna Snc rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Micucci, con domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Micucci in Ancona, via Marsala,12;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cimmino, Floro Flori, Susanna Mazzaferri, Gianfranco Vittori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Cimmino in Ancona, Avvocatura Inps via S. Martino 23;

Inps - Direzione Provinciale Sede di Macerata non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dei provvedimenti con cui l'

INPS

Direzione Provinciale di Macerata disponeva la reiezione delle domande presentate dalle ricorrenti società di cassa integrazione guadagni in deroga settore pesca annualità 2016 inerenti i soci delle medesime e in particolare:

per Malaccari Mariano e c. snc del provvedimento INPS.

CMBDR.

22/09/2017.3416652, emesso dall’INPS, Direzione Provinciale di Macerata, datato 22 settembre 2017;

per Audace di Picciallo Nicola e Nazzareno &
c. sas del provvedimento INPS.

CMBDR.

18/09/2017.3310956, emesso dall’INPS, Direzione Provinciale di Macerata, datato 18 settembre 2017;

per Malaccari Armando e Gasparroni Angela snc del provvedimento INPS.

CMBDR.

18/09/2017.3312633, emesso dall’INPS, Direzione Provinciale di Macerata, datato 18 settembre 2017,

per Lepretti Antonio e c. snc del provvedimento INPS.

CMBDR.

19/09/2017.3319242, emesso dall’INPS, Direzione Provinciale di Macerata, datato 19 settembre 2017;

per Gasparroni Vincenzo e Pierluigi snc del provvedimento INPS.

CMBDR.

19/09/2017.3322110, emesso dall’INPS, Direzione Provinciale di Macerata, datato 19 settembre 2017;

per Melappioni Giuseppe, Pietro e Pavanelli Letizia snc del provvedimento INPS.

CMBDR.

26/09/2017.3466496 emesso dall’INPS, Direzione Provinciale di Macerata, datato 26 settembre 2017;

per Gasparroni Giuseppe e Burini Luciana snc del provvedimento INPS.

CMBDR.

27/09/2017.3500847, emesso dall’INPS, Direzione Provinciale di Macerata, datato 27 settembre 2017;

per Gaetani Sergio e c. snc del provvedimento INPS.

CMBDR.

18/09/2017.3312033, emesso dall’INPS, Direzione Provinciale di Macerata, datato 18 settembre 2017;

per Paolucci Vincenzo di Paolucci Angelo snc del provvedimento INPS.

CMBDR.

18/09/2017.3309749, emesso dall’INPS, Direzione Provinciale di Macerata, datato 18 settembre 2017;

per Fava Attilio &
Ciccarelli Rosanna snc del provvedimento INPS.

CMBDR.

06/10/2017.3660794, emesso dall’INPS, Direzione Provinciale di Macerata, datato 6 ottobre 2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 il dott. G R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Le imprese ricorrenti impugnano i provvedimenti con cui la Direzione Provinciale dell’I.N.P.S. di Macerata ha negato la corresponsione, per l’annualità 2016, della cassa integrazione guadagni in deroga (di seguito anche “CIG”) ai soci-armatori delle società medesime, e ciò sul presupposto che il trattamento “….non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite per mancanza del rapporto di subordinazione….”.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

a) violazione di legge, e specificatamente del Decreto Interministeriale n. 1600069 del 5 agosto 2016;
eccesso di potere per difetto di motivazione ed altri profili e/o erronea e/o insufficiente motivazione e/o per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per manifesta illogicità dell’atto, contraddittorietà dell’atto, contraddittorietà tra atti.

b) eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento e/o per contraddittorietà con precedenti provvedimenti amministrativi;

c) violazione di legge, specificatamente art. 2 del D.M. 10 agosto 2016, contraddittorietà tra provvedimenti amministrativi;

d) violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, mancando nei provvedimenti impugnati qualsivoglia indicazione riguardante i termini per l’impugnazione dell’atto e l’organo competente a ricevere il ricorso;

e) eccesso di potere per disparità di trattamento.

Si è costituito l’INPS, resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione

1 Il ricorso è fondato, per le ragioni indicate dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3449 del 1 giugno 2020, che in riforma delle sentenza di questo Tar n.777 del 2018, ha accolto analogo ricorso per l’annualità 2015.

2 In particolare con riguardo all’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo (che di fronte al Consiglio di Stato era stata proposta con l’appello incidentale) la citata sentenza ha condivisibilmente osservato che:

-la invocata regola generale dell’impugnabilità con il ricorso di un solo provvedimento, riferibile peraltro ad un originario e risalente modello meramente impugnatorio oramai superato dalla evoluzione del giudizio amministrativo nel senso della effettiva tutela del bene della vita oggetto della pretesa, per pacifica giurisprudenza non trova applicazione nelle ipotesi in cui la cognizione di più provvedimenti nel medesimo giudizio sia imposta dall’esigenza di concentrare in un unico contesto processuale l’accertamento di profili suscettibili di inficiare la legittimità di diverse ma connesse sequenze di atti. A tal fine è necessario che i distinti provvedimenti impugnati con il ricorso cumulativo siano riferibili ad un medesimo procedimento amministrativo, che vengano dedotti motivi di illegittimità identici volti a definire compiutamente gli eventuali profili di illegittimità di ciascun provvedimento e che vi sia una omogeneità di condizioni, sotto il profilo considerato, dei diversi ricorrenti, fra i quali non devono poter essere ravvisate possibili situazioni di conflitto di interesse.

- tutti i predetti presupposti sono peraltro visibilmente presenti nella fattispecie considerata, posto che le posizioni dei ricorrenti rispetto alla pretesa azionata sono identiche, che i singoli provvedimenti di diniego impugnati sono identici e sono stati adottati dalla medesima autorità secondo il medesimo procedimento;
identiche sono anche le censure dedotte, di modo che l’accertata illegittimità di uno degli atti travolgerà necessariamente tutti gli altri.

- neppure sono ipotizzabili situazioni di conflitto di interessi, considerato che tutti gli istanti hanno formalmente chiesto e ora reclamano l’applicazione di una provvidenza economica di legge, ciascuno affermando per sé il possesso di requisiti che la legge considera necessari e sufficienti ai fini dell’ingresso nella platea degli aventi diritto, aventi diritto che sono tutti accumunati dalla medesima condizione giuridica rispetto alla pretesa secondo l’ordine storico, ormai cristallizzato, dell’ordine di presentazione delle domande,

-ne consegue che ciascuno dei ricorrenti vanta un proprio interesse differenziato, comune agli altri ricorrenti, a che l’intera categoria di soggetti cui appartiene, ed alla quale appartengono anche gli altri ricorrenti, entri a far parte della platea dei beneficiari, senza che la solo eventuale futura applicazione, a ciascuno di essi, delle regole che disciplinano le conseguenze per l’intera platea dei beneficiari nella dedotta eventualità di esaurimento delle risorse finanziarie possa determinare, nella fase attuale, alcun seppure ipotetico conflitto di interessi.

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