TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-11-25, n. 202403903

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-11-25, n. 202403903
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202403903
Data del deposito : 25 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2024

N. 03903/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01214/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) del parere espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina con la nota prot. n. -OMISSIS-e del relativo ordine di demolizione;

2) dell'eventuale – e qualora effettivamente emesso in virtù del superiore parere soprintendentizio – rigetto, da parte del Comune di Lipari, della istanza di condono edilizio presentata dall'odierno ricorrente ed introitata al protocollo generale del suddetto ente in data -OMISSIS-;

3) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresa, ove occorra, della Circolare-OMISSIS-resa dal dipartimento dei Beni Culturali, Servizio Tutela, del suddetto Assessorato;

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-il-OMISSIS-:

della nota prot. n. -OMISSIS- – a mezzo della quale il Comune di Lipari ha rigettato l'istanza di condono edilizio presentata dall'odierno ricorrente al Sindaco di quel Comune in data -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 32 Legge n. 326/2003 e dell'art. 23 della L.R. n. 37/85, e ciò sulla scorta del parere negativo espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina con la nota prot. n. -OMISSIS-, già impugnato con il ricorso n.-OMISSIS- R.G.;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 il dott. D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. Con l’odierno ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il parere negativo reso dalla Soprintendenza di Messina, sulla scorta della circolare regionale n. 2/2022 adottata al fine di dare attuazione, in Sicilia, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, nell’ambito del procedimento attivato su istanza di parte per ottenere il condono edilizio ex l.n. 326/2003.

1.2. La prefata istanza di sanatoria, in particolare, è stata presentata per regolarizzare alcuni lavori di ampliamento di un preesistente fabbricato mediante la realizzazione di due manufatti ulteriori, per una superficie utile complessiva di mq. 85.

1.3. Il gravame principale risulta essere stato affidato alle seguenti doglianze:

I) Violazione della legge n.241/90 e ss.mm.ii. (artt. 7 - 10 bis e 21 octies n.2, ultimo periodo) e l.reg. n.10/91 e ss.mm.ii. - Assoluta mancanza del preavviso di rigetto ;

II) Carenza assoluta di motivazione. Carenza di istruttoria. Violazione di legge (art. 3, c. 1^, lett. e.6), d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380). Violazione della legge n.308/2004 (condono ambientale). Violazione della circolare assessoriale n.3 del 28.03.2014 ;

III) Travisamento della sentenza n.252/2022 della Corte Costituzionale. Falsa applicazione della circolare assessoriale n.02/2022. Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 32 (c. 27, lettera d) e 33, del d.l. n. 269 del 2003 - art.39 l.n.724/94 - e artt.23, 32 e 33 legge regionale n.37/85). Violazione circolare ministero ll.pp. n.2241/ul del 17.06.1995 ;

IV) Difetto assoluto di motivazione (sotto diverso profilo) ;

V) Violazione dell’art.136 della Costituzione. Violazione di legge (legge n.87/1953) ;

VI) Carenza dei presupposti di un eventuale provvedimento di rigetto del condono da parte del comune di Lipari. Illegittimità derivata.

1.4. Con successivi motivi aggiunti parte ricorrente ha poi esteso l’impugnativa al provvedimento di diniego del condono edilizio adottato dal Comune di Lipari, riproponendo, in sostanza, l’ultima censura del ricorso introduttivo, formulata in detta sede soltanto in via meramente eventuale e ipotetica, atteso che, all’epoca dell’impugnativa originaria, non era stato ancora adottato alcun provvedimento di segno negativo da parte dell’Ente locale intimato.

2. Si è costituita in giudizio la sola Amministrazione regionale resistente che, con memoria del giorno 1 agosto 2023, ha chiesto il respingimento del ricorso principale in quanto infondato, mentre non risulta costituito in giudizio il Comune di Lipari, seppur ritualmente intimato con l’atto di motivi aggiunti.

3. All’udienza pubblica del 20 novembre 2024, previo avviso di inammissibilità della domanda restitutoria avente ad oggetto l’oblazione versata, reso ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., come trascritto a verbale, la causa è passata in decisione.

4. La domanda di annullamento formulata sia con l’atto introduttivo del giudizio che con successivi motivi aggiunti è infondata alla luce della giurisprudenza di questa Sezione su casi analoghi, dovendosi richiamare detti precedenti in questa sede processuale ai sensi dell’art. 74 c.p.a. (cfr. ex plurimis T.A.R. Catania, Sezione Terza, sent. nn. 1356, 1358 e 1530/2024).

4.1. In primo luogo, va rilevato come con la circolare dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana n. 2 del 30 dicembre 2022, richiamata nel parere negativo della Soprintendenza impugnato, sia stato precisato come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252/2022, abbia dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, degli articoli 1, secondo comma, e 2 della stessa legge. Ciò ha comportato, pertanto, con riferimento al c.d. terzo condono, l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa.

La decisione della Corte Costituzionale è conforme, peraltro, all’orientamento già espresso sul punto dalla Corte di Cassazione, ritenendosi sanabili, nelle aree sottoposte a vincolo, solo gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici), così come confermato dagli ultimi arresti della giustizia amministrativa sul tema (cfr. in termini, C.g.a. nn. 836/2023 e 288/2023; T.A.R. Sicilia, Palermo, nn. 3832/2023, 3586/2023, 3541/2023; T.A.R. Sicilia, Catania, nn. 3692/2023, 3694/2023, 3695/2023 e 3182/2023), non rientrando in tale catalogo, in nessun caso, l’aumento di volumetria.

4.2. Con le decisioni pocanzi richiamate, invero, è stato dato seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene come, ai sensi dell’art. 32, co. 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), soltanto ove ricorrano, in maniera congiunta, le seguenti condizioni: 1- che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); 2- che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; 3- che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); 4- che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo (cfr. ex multis Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).

Nel caso di specie, in

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