TAR Salerno, sez. I, sentenza 2017-02-23, n. 201700312

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2017-02-23, n. 201700312
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201700312
Data del deposito : 23 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2017

N. 00312/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01619/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 1619 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio Cooperative Costruzioni CCC – Società Cooperativa, in proprio e nella qualità di mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con le società Rillo Costruzioni s. r. l., Calgeco s. r. l. e La.Bit. s. r. l., e Consorzio

INTEGRA

Società Cooperativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. P Va C. F. VSOPLA54S08F839Y, con domicilio eletto, in Salerno, alla via SS. MM. Salernitani, 31, presso l’Avv. M Fortunato;

contro

Arcadis – Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata per legge in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti di

Ritonnaro Costruzioni s. r. l., in proprio e quale capogruppo mandataria del R. T. I. costituendo con Gemis s. r. l. – SO.T.ECO s. p. a. e Pragma Costruzioni Generali s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Lodovico Visone C. F. VSNLVC57D15G796D e Dario Ranieri C. F. RNRDRA83E23A717L, con domicilio eletto, in Salerno, Largo Dogana Vecchia, 40, presso lo Studio Visone;
Gemis s. r. l., So.T.Eco s. p. a., Pragma Costruzioni Generali s. r. l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

per l’annullamento

(atto introduttivo del giudizio)

- 1) della determinazione n. 342 del 5 Agosto 2016, comunicata al Consorzio CCC in data 5 Agosto 2016, con la quale l’ARCADIS – Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo, ha aggiudicato in via definitiva al costituendo raggruppamento temporaneo tra le Imprese Ritonnaro Costruzioni s. r. l. (mandataria), GEMIS s. r. l., SO.T.ECO s. p. a. (mandanti) e

PRAGMA

Costruzioni Generali s. r. l. (mandante cooptata) la gara – CIG 5502450D5F – avente ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell’intervento denominato Grande Progetto “Ranamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne” – “Lotto Funzionale Provincia di Avellino” – Comuni di Aiello del Sabato, Atripalda, Ariano Irpino, Bagnoli Irpino, Casalbore, Castelbaronia, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Manocalzati, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montecalvo, Monteforte Irpino, San Nicola Baronia, San Potito Ultra, Sturno, Villamaina, Villanova del Battista e Zungoli;

- 2) della nota, prot. 9026 del 5 Agosto 2016, con la quale, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, è stata comunicata al Consorzio INTEGRA l’aggiudicazione definitiva della gara, di cui al precedente punto 1);

- 3) dei verbali di gara (delle sedute pubbliche e riservate) e, in particolare, della determinazione della commissione di gara d’ammettere alla gara (rectius: non escludere) il concorrente costituendo raggruppamento temporaneo tra le Imprese Ritonnaro Costruzioni s. r. l. (mandataria), GEMIS s. r. l., SO.T.ECO s. p. a. (mandanti) e

PRAGMA

Costruzioni Generali s. r. l. (mandante cooptata), di valutare e punteggiare l’offerta di quest’ultimo;

- 4) d’ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale tra cui: a) l’aggiudicazione provvisoria;
b) la graduatoria di gara, nella parte in cui il costituendo raggruppamento temporaneo tra le Imprese Ritonnaro Costruzioni s. r. l. (mandataria), GEMIS s. r. l., SO.T.ECO s. p. a. (mandanti) e

PRAGMA

Costruzioni Generali s. r. l. (mandante cooptata), è stato collocato al primo posto ed il costituendo raggruppamento temporaneo tra il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC – Società Cooperativa e le Società Rillo Costruzioni s. r. l., Calgeco s. r. l. e La.Bit. s. r. l. al secondo posto;
c) l’esito del subprocedimento di verifica dei requisiti tecnici, dichiarati in gara dal costituendo RTI aggiudicatario;

- 5) nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto, se nelle more stipulato e per il subentro nell’appalto, se nelle more iniziato;

(atto di motivi aggiunti)

1) della nota, prot. n. 10704 del 13.10.2016, con la quale, ai sensi dell’art. 79 del d. l.vo 163/2006, il direttore generale dell’ARCADIS ha comunicato ai ricorrenti che, con determinazione n. 429 dell’11.10.2016, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto, in favore dell’A. T. I. Ritonnaro Costruzioni s. r. l. – Gemis s. r. l. – So.T.Eco. s. p. a. e Pragma Costruzioni Generali s. r. l.;

2) della determinazione del Direttore Generale dell’ARCADIS, n. 429 dell’11.10.2016, con cui è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva;

3) della nota del responsabile del procedimento, prot. n. 10592 dell’11.10.2016, richiamata nella deliberazione sub 2), con la quale “si attesta il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, richiesti negli atti di gara, di cui all’919A5A451209048722A1" data-article-version-id="625da06c-586e-581a-afc5-7f16df0f3942::LR919A5A451209048722A1::2016-04-19" href="/norms/codes/itatextphjk5hp9bgmqdb1/articles/itaartfiw0xyg3d6yclzw?version=625da06c-586e-581a-afc5-7f16df0f3942::LR919A5A451209048722A1::2016-04-19">art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006”;

4) dell’istruttoria, solta dal Responsabile del procedimento;

5) della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria, resa dal Dirigente dell’Ufficio Affari Generali e Legali, individuato con determina commissariale n. 669/2013 e ss. mm. ii., richoamata nel provvedimento sub 1);

6) d’ogni ulteriore atto, preordinato, connesso e consequenziale, lesivo degli interessi dei ricorrenti, tra cui: - a) l’aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione del Direttore Generale dell’ARCADIS, n. 342 del 5 Agosto 2016;
- b) l’aggiudicazione provvisoria;
- c) la graduatoria di gara, nella parte in cui il costituendo raggruppamento temporaneo tra le Imprese Ritonnaro Costruzioni s. r. l. (mandataria), GEMIS s. r. l., SO.T.ECO s. p. a. (mandanti) e

PRAGMA

Costruzioni Generali s. r. l. (mandante cooptata), è stato collocato al primo posto ed il costituendo raggruppamento temporaneo tra il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC – Società Cooperativa e le Società Rillo Costruzioni s. r. l., Calgeco s. r. l. e La.Bit. s. r. l. al secondo posto;

7) nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto, se nelle more stipulato e per il subentro nell’appalto, se nelle more iniziato;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARCADIS – Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo e della Ritonnaro Costruzioni s. r. l., nella qualità in atti;

Visto il ricorso incidentale, proposto da quest’ultima;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2017, il dott. P S;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


FATTO

Le società ricorrenti principali, la prima nella qualità in atti, esponevano che:

con bando pubblicato sulla GURI – 5° Serie Speciale – n. 149 del 20/12/2013, l’ARCADIS – Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo, indiceva una gara – procedura aperta, per affidare in appalto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la progettazione e l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento, denominato Grande Progetto “Ranamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne” – “Lotto Funzionale Provincia di Avellino” – Comuni di Aiello del Sabato, Atripalda, Ariano Irpino, Bagnoli Irpino, Casalbore, Castelbaronia, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Manocalzati, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montecalvo, Monteforte Irpino, San Nicola Baronia, San Potito Ultra, Sturno, Villamaina, Villanova del Battista e Zungoli;

l’importo complessivo dell’appalto, di € 23.853.957,41 era così suddiviso: - a) € 22.579.405,97 per lavori;
- b) € 289.182,82 ed € 153.346,06 per progettazione definitiva ed esecutiva;
-c) € 123.856,43 per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

alla gara potevano partecipare alla gara imprenditori individuali, consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi stabili, raggruppamenti temporanei di concorrente, consorzi ordinari e gli altri soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico – organizzativo ed economico – finanziaria, richiesti dal disciplinare di gara sia per l’esecuzione dei lavori che per l’attività di progettazione;

all’esito della redazione della graduatoria definitiva, si collocava al primo posto il costituendo raggruppamento temporaneo tra le Imprese Ritonnaro Costruzioni s. r. l., GEMIS s. r. l., SO.T.ECO s. p. a. e

PRAGMA

Costruzioni Generali s. r. l., e al secondo posto il costituendo raggruppamento – attuale ricorrente – Consorzio Cooperative Costruzioni CCC – Società Cooperativa;

con nota, prot. 10000124/27 del 4.04.2016, veniva comunicato all’ARCADIS l’avvenuto conferimento al Consorzio Integra del ramo di azienda, al quale ineriva la partecipazione alla gara, e ciò al fine del subentro di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 51 del d. lgs. 163/2006;

con nota, prot. 9026 del 5 Agosto 2016, veniva comunicato al Consorzio Cooperative Costruzioni CCC – Società Cooperativa, l’aggiudicazione definitiva della gara al raggruppamento contemporaneo RTI Ritonnaro s. r. l., aggiudicazione disposta con determinazione, n. 342 del 5 Agosto 2016;

segnalavano che l’esame della documentazione amministrativa, e di quella trasmessa a comprova dei requisiti dichiarati, effettuato in data 9 settembre 2016, aveva evidenziato, a loro avviso, l’illegittimità degli atti impugnati, per i seguenti motivi:

1) Violazione ed errata applicazione della lex specialis – Violazione ed errata applicazione dell’articolo 48, comma 2 del D. lgs. 163/2006 – Istruttoria carente ed errata – Travisamento dei fatti: l’ATI aggiudicataria, all’atto della partecipazione alla gara, ha dichiarato di volersi avvalere, per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e per la redazione della progettazione, del costituendo raggruppamento temporaneo composto dalla società di ingegneria CNC Ingegneria – mandataria – e dalla società di ingegneria EDILING s. r. l., dall’Ing. L R, dall’Ing. E L, dalla società GEOSERVIZI s. r. l. (geologo) e dall’archeologo Dott.ssa T V (mandanti). L’ATI ha prodotto in gara le dichiarazioni richieste dal disciplinare al fine di attestare il possesso dei requisiti richiesti al raggruppamento temporaneo, incaricato della progettazione ed ai componenti dello stesso. I partecipanti al raggruppamento designato per lo svolgimento della progettazione, hanno attestato, con le dichiarazioni rese, il possesso dei requisiti richiesti ed hanno indicato la quota di partecipazione di ciascuno di essi al raggruppamento temporaneo, quota che come prescritto nel disciplinare, doveva corrispondere alla percentuale dei requisiti tecnici di cui alle lettere o), p), r) del punto 12 del disciplinare, da ciascuno posseduti e dichiarati (cfr. disciplinare di gara, punto 12, lettera m e paragrafo “altre informazioni” lettera u). Può essere opportuno trascrivere la lettere “u” del paragrafo “altre informazioni” del disciplinare di gara “Per i raggruppamenti temporanei di professionisti, i requisiti di cui al punto 12 lettere o), p) e r) del presente Disciplinare dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che il capogruppo dovrà comunque possedere i predetti requisiti nella misura minima del 55%;
la restante parte dovrà invece essere posseduta cumulativamente dalle mandanti. La quota di partecipazione al raggruppamento dovrà corrispondere alla percentuale dei requisiti posseduti con il limite massimo del 55% per il capogruppo. Non è invece frazionabile il requisito di cui al punto 12 lettera q) del presente disciplinare”. L’Ing. L R, che partecipava al raggruppamento di progettazione quale mandante con una quota del 10% attestava il possesso dei requisiti di cui innanzi (lettere o, p ed r del punto 12 del disciplinare) per un importo corrispondente ed in alcuni casi anche superiore alla predetta percentuale. Relativamente al requisito di cui al punto 12, lettera p) del disciplinare di gara (avvenuta esecuzione, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2003 – 2012) di servizi di progettazione di cui all’articolo 252 del DPR 207/2010 per un importo globale non inferiore a due volte l’importo stimato dei lavori da progettare), l’Ing. R attestava di aver eseguito, nel periodo (2003 – 2012), servizi di ingegneria relativi alla classe III, categoria a), per un importo di € 1.154.954,00 superiore all’importo minimo richiesto per l’ammissione alla gara, pari ad € 996.139,63. Può essere opportuno trascrivere la dichiarazione resa dall’Ing. R sul punto: “P) dichiara di aver eseguito nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di cui in oggetto (2003 – 2012), servizi di progettazione di cui all’art. 252 del DPR 207/2010, per un importo non inferiore all’importo della classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale non inferiore a due volte l’importo stimato dei lavori da progettare e precisamente: Euro 7.496.046,28 cat. VIII – Euro 1.154.954,00 cat. III a”. L’esame della documentazione prodotta dal raggruppamento temporaneo aggiudicatario alla stazione appaltante a comprova dei requisiti dichiarati all’atto della partecipazione alla gara, ha evidenziato che quanto attestato dall’Ing. R nella dichiarazione innanzi trascritta, non è risultato confermato dalla documentazione prodotta. Invero, dall’esame dei documenti prodotti dall’Ing. R risulta che quest’ultimo ha provato di aver eseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, servizi di progettazione nella categoria III a per un importo di € 640.390,65 e quindi per un importo inferiore a quello dichiarato (€ 1.154.954,00) e comunque inferiore a quello richiesto dal disciplinare di gara in ragione della quota di partecipazione del 10% attribuita al predetto professionista, pari ad € 996.139,63. È risultato, infatti, che il certificato rilasciato dal Comune di Sant’Arsenio – Provincia di Salerno – prot. 652 del 4.02.2016, con il quale il Comune ha attestato lo svolgimento, da parte dell’Ing. L R, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nell’ambito del progetto “Rtrutturazione del sistema fognario e depurativo comunale” si riferisce ad attività, svolta nel febbraio 2014, e pertanto non utile a fornire la prova del requisito richiesto dal disciplinare e dichiarato all’atto della partecipazione alla gara che come detto si poteva riferire servizi eseguiti nel periodo 2003 – 2012. È risultato, pertanto, che il concorrente non ha fornito la dimostrazione di quanto dichiarato e che i certificati che si riferiscono al periodo richiesto dal bando (2003 – 2012) attestano lavori relativi alla categoria di progettazione III a, per un importo complessivo di € 640.390,65, sono quelli rilasciati: a) dal Comune di Sant’Arsenio relativo all’esecuzione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di ristrutturazione e completamento della rete idrica comunale per lavori ricadenti nella categoria di progettazione III a per € 243.743,96 (periodo di svolgimento febbraio 2004);
b) dal Comune di Sapri attestante l’esecuzione del progetto definitivo relativo ai lavori di completamento ed adeguamento della rete fognaria acque nere e bianche nel centro urbano per lavori ricadenti nella categoria di progettazione III a per € 54.319,87 (periodo di svolgimento novembre 2008);
c) dal Comune di Ceraso attestante l’esecuzione del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell’acquedotto rurale per lavori nella categoria di progettazione III a per € 167.666,00 (periodo di svolgimento da luglio 2009 a agosto 2011);
d) dal Comune di Pollica (due certificati) attestante l’esecuzione della progettazione esecutiva del I e V lotto dei lavori di ristrutturazione e completamento della rete idrica e fognante per lavori ricadenti nella categoria di progettazione III a per € 24.660,82 (I lotto – periodo di svolgimento luglio 2004) ed € 150.000,00 (V lotto – periodo di svolgimento luglio 2004). Il raggruppamento temporaneo, non avendo ottemperato a quanto prescritto dal disciplinare di gara relativamente alla necessaria corrispondenza della quota di partecipazione al raggruppamento designato per la progettazione alla percentuale dei requisiti posseduti, doveva essere escluso dalla gara. Il raggruppamento temporaneo va, comunque, escluso dalla gara ai sensi dell’articolo 48, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, perché non ha fornito la prova dei requisiti dichiarati e non ha confermato le dichiarazioni rese. Dispone l’articolo 48, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 che nel caso in cui l’aggiudicatario non fornisca la prova dei requisiti richiesti o non confermi le dichiarazioni rese, deve essere escluso dalla gara;

2) Violazione dell’articolo 90 comma 7 e 91 comma 3 del d.lgs. 163/2006 – violazione del DPR 207/2010 – violazione ed errata applicazione della lex specialis – motivazione errata – eccesso di potere per istruttoria carente: il progetto esecutivo, demandato all’appaltatore, necessita della redazione della relazione geologica, che può essere effettuata solo da un professionista, il geologo, iscritto nell’apposito albo. È pertanto necessaria la presenza di tale figura professioniste nello staff, incaricato dal concorrente di eseguire la progettazione (cfr. TAR Campania – Napoli sentenza 1837/2015) non potendo la relazione geologica essere subappaltata. Al raggruppamento di progettisti, partecipa come mandante la società GEOSERVIZI s. r. l., cui dovrebbero essere demandate, nella persona dell’Amministratore Unico – geologo P D P, le prestazioni specialistiche, relative ai servizi di geologia. Tuttavia, in contraddizione con il ruolo di mandante attribuitole alla società GEOSERVIZI s. r. l., non è stata attribuita nessuna quota di partecipazione al raggruppamento, il che evidenzia che non si tratta di una partecipazione effettiva e, comunque, di una partecipazione inammissibile. Il TAR Bari, con la sentenza n. 2241/2012, anche se con riferimento alla figura del giovane professionista (la cui presenza, come è noto, è obbligatoria nel caso in cui un concorrente abbia indicato come progettista raggruppamenti di professionisti ai sensi dell’articolo 90 comma 7 del d.lgs. 163/2006 e 253 comma 5 del DPR 207/2010), ha avuto modo di evidenziare che “(...) la partecipazione ad un raggruppamento con percentuale pari allo 0% di un qualsiasi mandante privo dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara (...) non è concettualmente ammissibile”. Il TAR pugliese ha evidenziato, inoltre, che “in forza della previsione di cui all’art. 253, comma 5 d. P. R. n. 207/2010, il giovane professionista deve essere presente all’interno del raggruppamento in qualità di “progettista” e, pertanto, dovendo il suo apporto all’attività di progettazione avere contenuto professionale effettivo, concreto e sostanziale, non può essere meramente nominale e limitarsi allo 0%.”. L’inammissibilità della partecipazione a quota pari a zero è evidente se si tiene presente che l’apporto del geologo all’attività di progettazione deve avere contenuto professionale effettivo, concreto e sostanziale, e non può essere, come avvenuto nel caso di specie, meramente nominale e limitarsi ad una partecipazione al raggruppamento pari allo 0%. La non assunzione di una quota di partecipazione ha come conseguenza quella che la presenza di tale figura professionale è “tamquam non esset”, con la conseguenza che il progettista indicato è carente di una figura necessaria per la redazione del progetto esecutivo.

3) Violazione ed errata applicazione del paragrafo BUSTA B – OFFERTA TECNCA di cui a pagina 12 del disciplinare – Violazione dell’articolo 93, comma 4, del d. lgs. 163/2006 – Violazione degli articoli 24 e 26 del DPR 207/2010 – Violazione dell’articolo 46 comma 1 bis del d.lgs. 163/2006, per carenza di un elemento essenziale dell’offerta – Istruttoria carente ed errata: il disciplinare di gara chiedeva, espressamente, pena l’esclusione dalla gara, di presentare in gara un progetto definitivo, composto dagli elaborati indicati dall’articolo 24 del DPR 207/2010 e 15 del capitolato speciale d’appalto. Tra gli elaborati che compongono il progetto definitivo vi sono, a norma dell’articolo 24 del DPR 207/2010: I) le relazioni tecniche e specialistiche (art. 24 comma 1 lettera b) e tra queste l’articolo 26 individua al comma 1 lettera l) la relazione sulle interferenze con la precisazione che, per ogni interferenza, il progetto definitivo deve prevedere la specifica progettazione della risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e quindi contenere almeno i seguenti elaborati: 1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000) contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze;
2) relazione giustificativa delle risoluzioni delle singole interferenze;
3) progetto dell’intervento di risoluzione di ogni singola interferenza (per ogni sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell’interferenze stessa);
II) elaborati grafici (articolo 24 comma 1 lettera d) e tra questi l’articolo 28 prevede lo stralcio dello strumento urbanistica (art. 28 comma 2 lett. a). Ebbene, dalla lettura dell’elenco degli elaborati facenti parte dell’offerta tecnica del RTI Ritonnaro (alle ricorrenti non è stato consentito di prendere visione dei singoli elaborati) è risultato che l’offerta tecnica presentata da quest’ultima è carente dei seguenti elaborati: - la documentazione relativa alle soluzioni delle interferenze, e quindi: 1) la planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000) contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze;
2) la relazione giustificativa delle risoluzioni delle singole interferenze;
3) il progetto dell’intervento di risoluzione di ogni singola interferenza (per ogni sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell’interferenze stessa);
- lo stralcio dello strumento urbanistico dei singoli comuni interessati dall’intervento (art. 28 comma 2 lett. a) DPR 207/2010 e pag. 35 del CSA): tali elaborati sono previsti tra quelli che compongono il progetto definitivo e, pertanto, dovevano essere contenuti nel progetto del concorrente, pena la non ammissibilità dell’offerta per carenza di elementi essenziali. Come ha evidenziato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1031/2016 del 15 marzo 2016 “l’art. 24 d. P. R. n. 207/2010 indica i requisiti che devono corredare i progetti. Tale previsione, che impone in modo preciso e dettagliato gli elaborati per la redazione del cd. progetto definitivo, è funzionale evidentemente ad evitare che si determinino variazioni, in termini di tempi e di costo, rispetto alla progettazione esecutiva, dovendo la progettazione definitiva contenere un grado di definizione tale da non dover subire significative modificazione in termini esecutivi, modificazioni che, come è noto, costituiscono anomalie del nostro sistema e determinano un esorbitante aumento dei costi delle opere pubbliche ed un inammissibile allungamento dei tempi per la loro realizzazione.” (Consiglio di Stato – sezione V – sentenza n. 1031/2016 del 15 marzo 2016). Essendo gli elaborati sopra richiamati elaborati essenziali dell’offerta tecnica la carenza degli stessi dal progetto definitivo avrebbe dovuto comportare l’esclusione del concorrente dalla gara. Sempre il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza n. 1494/2016 del 14 Aprile 2016, ha avuto modo di precisare che “(...) come ha già chiarito questo Consiglio, è tutt'altro che estranea alla procedura di appalto – concorso una fase di valutazione preliminare dei progetti presentati dagli offerenti, finalizzata ad accertare eventuali carenze tecniche, cui ben possa seguire un provvedimento di non ammissione alla gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 6 dicembre 1999, n. 812). L’esclusione è, dunque, riconducibile ad un potere – dovere dell’Amministrazione, sicché non è esatto assorbire all’interno della valutazione tecnica insindacabile della commissione quei difetti che implicano una vera e propria inadeguatezza del progetto, collocandolo in ipotesi al di sotto di una soglia minima di idoneità tecnica. Anche in costanza di tassatività delle cause di esclusione, principio che ormai contrassegna le procedure di appalto pubblico ex art. 46, comma 1-bis, d. lgs. n. 163/2006, le carenze progettuali gravi, che rendano il progetto inidoneo, come nella specie, sono all’evidenza incluse nella categoria dell’assenza di elementi essenziali dell’offerta che, proprio ai sensi del citato art. 46, comma 1-bis, consente all’Amministrazione di escludere l’offerta difettosa dalla gara d’appalto.”. Il RTI Ritonnaro andava, pertanto, escluso per carenza elementi essenziali dell’offerta tecnica presentata.

Le ricorrenti principali formulavano, altresì, domande cautelari.

Si costituiva in giudizio, con memoria di stile, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, nell’interesse dell’ARCADIS, che depositava quindi documentazione e una relazione a firma del Direttore dell’Ufficio Affari Generali e Legali dell’Agenzia.

Si costituiva quindi in giudizio la controinteressata Ritonnaro Costruzioni s. r. l., nella qualità in atti, depositando controricorso e ricorso incidentale, nel modo che segue:

“1. Con bando pubblicato sulla

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