TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2020-05-04, n. 202004629
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Pubblicato il 04/05/2020
N. 04629/2020 REG.PROV.COLL.
N. 08823/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8823 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pier Paolo Catalli, Rosa Anna Rita Moscardino, Maria Finocchiaro, Lucilla Bonavita, Maria Brusco, Paolo Carlo Alfonso Buccini, Maria Cristina Russo, Rosella Cozzolino, Giuseppe Taiti, Filomena Astorino, Anna Campana, Mariangela Arcoraci, Vittoria Codispoti, Antonia Codispoti, Patrizia Mazzotta, Franca Vizza, Marcella Marsili, Daniele Dibbenardo, Paola Gelormini, Paolo Musto, Roberta Di Eduardo, Annalisa Lamagna, Antonietta Cospito, Roberta Voltarella, Assunta Policola, Rosalba Bellu, Manuela Miocchi, Ester Cipollone, Maria Cristina Diamantini, Rosanna Canali, Maria Lucia Anselmi, Tommasina Anna Paudice, Antonella Perna, Sabrina Calvosa, Mauro Gianiorio, Lucia Sargentoni, Gabriella Di Folco, Maria Gabriella Scuderi, Vincenzo Turco, Lucia Gerbino, Giuseppe Sbardella, Stefania Quattrocchi, Roberta Munari, Alessandro De Luca, Maria Del Grande, Adelina Enza Pucci, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bassano del Grappa, 4;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Silvia Guardabassi, Raffaella Valgimigli, Ornella Pegoraro, Giovanni Mastronardi, Stefano Retali non costituiti in giudizio;
Maria Altomare Abbasciano, Luciana Ortu, Massimo D'Alessio, Silvia Porta, Emanuela Smeriglio, Alessandra Napoli, Domenico Gravante, Marcella Anna Marsico, Vincenza Tancredi, Maria Rosaria Sabina, Carmela D'Anzi, Michela Antonia Napolitano, Maria Rosaria Fontana, Maurizia Migliori, Massimo Giorgini, Erminia Alecci, Patrizia Calanchini Monti, Fortuna Postiglione, Anna Toraldo, Adelaide Granese, Roberto Toro, Cristina Battezzati rappresentati e difesi dagli avvocati Pierpaolo Salvatore Pugliano e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, largo Messico, 7;
e con l'intervento di
ad opponendum
:
Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola Anp, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Salvatore Pugliano e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, largo Messico, 7;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso, previa tutela cautelare:
- della mancata ammissione alle prove scritte del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto del Direttore Generale del MIUR del 13 luglio 2011;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 6/6/12:
- degli elenchi degli ammessi alle prove orali pubblicati: -) dall'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli - Venezia Giulia con nota prot. AOODRFR 2208 dell'8 marzo 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale del Molise con nota prot. n. 1586 del 15 marzo 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria con nota prot. n. 3519 del 15 marzo 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria con nota prot. n. 4925 del 30 marzo 2012,-) dall'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche con nota prot. n. 4958 del 3 aprile 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata con nota prot. n. 2386 del 5 aprile 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte con nota del 12 aprile 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia con nota prot. n. 113 del 19 aprile 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, con Decreto n. 44 prot. n. 5379 del 24 aprile 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con nota prot. n. 5797 del 2 maggio 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia con nota prot. n. 2932 del 4 maggio 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna con nota prot. 7257 del 4 maggio 2012;
per quanto riguarda imotivi aggiunti depositati il 3/8/12:
- dell’elenco degli ammessi alle prove orali pubblicato dall'Ufficio scolastico regionale del Lazio con nota prot. n. 13167 del 7.5.2012;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il depositati il 3/11/12:
- delle graduatorie generali di merito per il reclutamento di dirigenti scolastici pubblicati dagli Uffici Scolastici regionali per la Calabria, per il Lazio, per l'Emilia Romagna e per la Lombardia e degli elenchi degli ammessi alle prove orali pubblicati dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, di Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, di Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dei controinteressati specificati in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 aprile 2020, celebrata nelle forme di cui all’art. 84 d.l. n. 18/2020, la dott.ssa F G come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti specificati in epigrafe, premesso di avere partecipato alla prova preselettiva del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 luglio 2011 e di non avere raggiunto il punteggio pari a 80/100 necessario per l’ammissione alla successiva prova scritta, hanno impugnato, con richiesta di tutela cautelare, gli elenchi degli idonei alla prova preselettiva relativo alle Regioni Lazio, Emilia Romagna, Calabria, Puglia, Abruzzo e Lombardia, nelle parti in cui non li contemplano nel novero dei canditati ammessi allo svolgimento delle successive prove scritte e gli atti prodromici allo svolgimento della prova selettiva posti in essere dalla costituzione dall’Amministrazione tra la nomina della commissione per la predisposizione dei quesiti sino all’atto di selezione dei 100 quiz somministrati.
A fondamento del ricorso hanno lamentato l’illegittimità della procedura per -) violazione degli artt. 8 e 10 del bando di concorso, -) violazione art. 5 d.P.R. 10.7.2008 n. 140 e del giusto procedimento nell'individuazione dei soggetti deputati alla predisposizione della prova oggetto di preselezione, -) erroneità dei quesiti preselettivi, -) disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, violazione del principio del giusto procedimento, del principio di uguaglianza del principio di trasparenza e di buon andamento, -) violazione del principio di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli arti. 97 e 51 Cost.
In particolare, hanno sostenuto l’inidoneità della prova alla sua funzione selettiva alla luce della intervenuta fuga di notizie in ordine a taluni quesiti e della sussistenza di errori nelle domande predisposte, talune espunte dal Miur ed altre rimaste tra quelle poi selezionate;hanno, inoltre, lamentato essere stati i quiz somministrati nella prova concorsuale con la fornitura del volume contenente tutti i quesiti predisposti e non l’elenco con i soli 100 estratti con conseguente svantaggio i candidati privi, per ragioni anagrafiche o per fisiologici deficit visivi, di spiccate capacità di coordinazione oculo-manuale.
Il M, costituitosi, ha depositato relazione dell’Amministrazione eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione/interesse e la sua infondatezza.
È intervenuta ad opponendum l’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola Anp.
Si sono, altresì costituiti, taluni degli ammessi alla prova orale, specificati nominativamente in epigrafe, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di prova di resistenza e concludendo per l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza n. 4647/11, non appellata, è stata denegata la tutela cautelare.
Con primi motivi aggiunti depositati il 6/6/12 hanno impugnato per illegittimità derivata gli elenchi, degli ammessi alle prove orali successivamente pubblicati: -) dall'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli - Venezia Giulia con nota prot. n. 2208 dell'8 marzo 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale del Molise con nota prot. n. 1586 del 15 marzo 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria con nota prot. n. 3519 del 15 marzo 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria con nota prot. n. 4925 del 30 marzo 2012,-) dall'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche con nota prot. n. 4958 del 3 aprile 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata con nota prot. n. 2386 del 5 aprile 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte con nota del 12 aprile 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia con nota prot. n. 113 del 19 aprile 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, con Decreto n. 44 prot. n. 5379 del 24 aprile 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con nota prot. n. 5797 del 2 maggio 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia con nota prot. n. 2932 del 4 maggio 2012, -) dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna con nota prot. 7257 del 4 maggio 2012. Hanno, altresì, proposto domanda di risarcimento del danno patito per effetto della comminata esclusione.
Con secondi motivi aggiunti, depositati il 3/8/12, hanno, ancora, impugnato l’elenco degli ammessi alle prove orali pubblicato dall'ufficio scolastico regionale del Lazio con nota prot. n. 13167 del 7.5.2012 sempre per illegittimità derivata.
Con terzi motivi aggiunti, depositati il 3/11/12, i ricorrenti hanno, infine, impugnato, per illegittimità derivata le intervenute graduatorie generali di merito per il reclutamento di dirigenti scolastici pubblicati dagli Uffici Scolastici regionali per la Calabria, per il Lazio, per l'Emilia Romagna e per la Lombardia e degli elenchi degli ammessi alle prove orali pubblicati dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo.
All’udienza del 24.4.2020, celebrata nelle forme di cui all’art. 84 d.l. n. 18/20, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Osserva il Tribunale preliminarmente che le impugnazioni risultano inammissibili in quanto impugnazioni cumulative prive dei necessari requisiti.
Come noto, il ricorso collettivo è proponibile soltanto in presenza di identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi qualsiasi conflitto di interessi fra le parti (v. ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2015, n. 3426, 25 giugno 2019, n. 4363 e 15 luglio 2019, n. 4926;Cons. Stato, Ad. Plen. 27 aprile 2015, n. 5;Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4277, 27 gennaio 2014, n. 398;TAR Lazio, Roma, sez. III, 3 luglio 2019, n. 8706).
Ebbene, la situazione di soggetti, come i ricorrenti, non ammessi alle diverse prove di un concorso e non utilmente collocati nella graduatoria di merito, è potenzialmente conflittuale.
Inoltre, la mancata indicazione dello specifico punteggio riportato da ciascuno alla prova preselettiva e la mancata allegazione degli specifici quiz da loro rispettivamente errati non consente al Tar di verificare la rispettiva “prova di resistenza”.
Ad ogni buon conto il Collegio, sussistendo anche censure “trasversali” in quanto tese a caducare l’intera procedura nonché per ragioni di giustizia sostanziale, ritiene di disaminare anche il merito delle stesse.
2. Il ricorso ed i motivi aggiunti sono tesi in parte a minare l’intera procedura preselettiva ed in parte taluni dei quesiti somministrati e per l’effetto l’esclusione dei ricorrenti dalla successiva prove scritta.
Sotto il primo profilo le impugnazioni devono dirsi infondate, mentre per quanto concerne il secondo risultano inammissibili.
2.1. La censura di eccesso di potere per effetto della inidonea nomina della Commissione di esperti esterni e della mancata verbalizzazione dei lavori non conduce all’auspicata invalidazione della preselezione.
Occorre, infatti osservare, da un lato, che il lavoro di predisposizione dei quiz, commissionata a soggetti esterni non soggiace alle regole pubblicistiche non costituendo il gruppo di tali professionisti un organo straordinario della p.a. della successiva fase concorsuale e, dall’altro lato, che l’elaborazione dei quesiti risulta, come allegato dagli stessi ricorrenti, essere stato oggetto di controllo dal Ministero che, infatti, nel farli propri e validarli ha provveduto alla revisione ed eliminazione di alcuni quiz prima della prova concorsuale in quanto erroneamente formulati.
2.2. D’altro canto non costituisce ragione di illegittimità della prova preselettiva, come sostenuto in ricorso, tale eliminazione da parte del Miur di tali quiz e precisamente di 975 quiz avvenuta 6 giorni prima della prova concorsuale.
L’annullamento dei test è avvenuto, infatti, anteriormente allo svolgimento della preselezione sicchè non ha potuto influire sul loro espletamento, espletata in piena par condicio .
Inoltre, va osservato che la riduzione del materiale di esame, diversamente dall’ipotesi di suo implemento, non inficia il percorso preparatorio del candidato alla prova.
2.3 La censura di eccesso di potere per la fuga di notizie circa alcuni quiz risulta infondata per assoluta carenza di allegazione e prova.
Al di là dell’irrilevanza di eventuale (non dimostrata) anticipazione dei quiz pubblicati dal Ministero l’1 settembre 2011 nella notte antecedente, non potendo qualche ora creare alterazione della competizione trai concorrenti, la affermata ulteriore fuga di notizie nel precedente mese di luglio rimane assolutamente indefinita, non avendo i ricorrenti dedotto e dimostrato quali quesiti fossero trapelati e la loro effettiva coincidenza con quelli pubblicati e, conseguentemente, la loro influenza sulle prove.
A garanzia del legittimo espletamento della preselezione sta, comunque, il sorteggio dei quiz somministrati.
2.4. La censura procedurale data dalla somministrazione ai candidati non già dell’elenco dei soli quesiti estratti, ma del libro contenente tutti i quiz pubblicati non conduce alla illegittimità della prova.
La difficoltà del rinvenimento del quesito tra tutti quelli pubblicati era comune a tutti i candidati ed ha, pertanto, costituito caratteristica dell’espletamento della prova.
I ricorrenti, d’altro canto, non hanno dedotto specifici deficit fisici tali da non consentir loro uno svolgimento della prova paritario a quello di altri concorrenti.
3. L’impugnazione dell’esclusione in relazione ai quesiti somministrati risulta, invece, inammissibile per difetto di interesse stante la mancata allegazione e dimostrazione della cd. prova di resistenza.
I plurimi ricorrenti hanno dedotto di non avere ottenuto nella prova preselettiva il punteggio richiesto dal bando di 80/100 che consentiva l’ammissione alla prova scritta senza, tuttavia, allegare lo specifico punteggio conseguito e quello ottenibile in caso di annullamento dei quesiti di cui allegano l’illegittima formulazione.
4. Il disconoscimento delle lamentate illegittimità implica l’infondatezza della domanda risarcitoria, non essendo, per tale ragione, l’attività amministrativa non iure .
5. Le spese di lite, in ragione della confusione generata dall’annullamento ministeriale di un numero consistente di quiz anteriormente alla prova, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Il contributo unificato rimane a carico dei ricorrenti soccombenti.